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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/07/2025, n. 2307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2307 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 153/2025 R.G. promossa
DA
(c.f. , rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Francesco Vettori, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso sito in Vicenza, via Corso Palladio n. 155, in forza di procura alle liti unita agi atti;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso in Controparte_1 C.F._2 giudizio dall'avv.to Marino Cavestro, con domicilio eletto presso lo studio dello
1 stesso sito in Vicenza, viale Arnaldo Fusinato n. 78, in forza di procura alle liti unita al ricorso di primo grado;
APPELLATA
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO L'INTESTATA CORTE;
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 2086/2024, pubblicata in data 13 dicembre 2024.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“Nel merito, disporre l'obbligo per di somministrare entro i Controparte_1 primi cinque giorni di ogni mese a favore di , e a decorrere dalla Parte_1 proposizione della relativa domanda, espressa con comparsa di costituzione
29.9.2023, un assegno di euro 600,00.=, rivalutabile annualmente secondo gli indici di svalutazione monetaria, o della diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia. In via istruttoria, si chiede, se ne ravvisasse l'occorrenza, l'ammissione dei capitoli di prova per testi già introdotti nel corso del primo grado di giudizio, con memoria 27.10.2023 ex art. 473 bis 17 cpc. Vorrà altresì il Giudice, se ritenuto necessario, richiedere d'ufficio alla P.A. ogni eventuale informazione integrativa che ritenga opportuno acquisire al processo ex art. 213 cpc in merito alle capacità reddituali di laureato, docente di scuola secondaria superiore e di un dirigente scolastico, con oltre venti anni di servizio;
si chiede altresì, occorrendo, che il
Giudice disponga ogni accertamento in ordine all'effettiva capacità reddituale di in tutte le sue reali ed effettive componenti, valutando anche Controparte_1
l'apporto economico offerto dalla sua attuale compagna signora , Parte_2 anche con l'ausilio, se necessario, della polizia tributaria. In ogni caso, spese e competenze di causa rifuse di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
2 “Nel merito, in via principale, rigettare il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti e confermare la sentenza impugnata. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
CONCLUSIONI DEL PROCURATORE GENERALE:
“Confermarsi il provvedimento di primo grado”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18 maggio 2023, nato il 14 febbraio Controparte_1
1967, adiva il Tribunale di Vicenza onde ottenere la declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto il 24 giugno 2006 con , nata in [...] l1 agosto Parte_1
1981, precisando che dall'unione non erano nati figli e che i coniugi si erano consensualmente separati alle condizioni concordate a seguito di negoziazione assistita del 13 gennaio 2016, secondo cui a definizione dei rapporti tra le parti, egli versava alla moglie la somma complessiva una tantum di euro 10.000,00.=, in considerazione del fatto che la stessa disponeva solamente di una pensione di invalidità di euro 4.640,00.= lordi annui ed era impiegata in lavori saltuari. Il ricorrente affermava che , successivamente aveva intrecciato una Parte_1 nuova relazione stabile ed iniziato a lavorare, dapprima a tempo parziale e, quindi, con contratto migliorativo, mentre la propria condizione economica, dall'epoca della separazione, non era mutata. concludeva chiedendo che il Controparte_1
Tribunale desse atto della indipendenza economica delle parti, non essendo egli tenuto al pagamento di alcun assegno divorzile si costituiva in giudizio, nulla opponendo relativamente alla Parte_1 pronuncia sullo stato coniugale, ma chiedendo il riconoscimento dell'assegno di divorzio per l'importo mensile rivalutabile di euro 600,00.=. La resistente affermava di avere lasciato il Brasile, suo paese di origine, per sposarsi con il ricorrente, così abbandonando il suo lavoro di insegnante di scuola elementare, laureata in pedagogia, ed impegnandosi in Italia, nonostante le difficoltà dovute al suo stato di
3 salute, conseguente a diabete insulinodipendente e tale da comportare una certificata riduzione della sua capacità lavorativa, in impieghi saltuari di baby sitter, cameriera, promoter alle vendite, barista, mai gravando sul reddito famigliare, così consentendo al marito di coltivare i suoi hobby ed attività extralavorative. Parte_1 allegava comunque che successivamente alla separazione, rientrando in categoria protetta, era riuscita via via a trovare lavori più stabili, tanto che dal 2022 era stata assunta a tempo indeterminato, senza mai richiedere alcun aiuto al marito, e riuscendo ad acquistare un miniappartamento con accensione di mutuo. Così, a giustificazione della sua richiesta dell'assegno di divorzio, la convenuta evidenziava la disparità dei redditi e delle condizioni personali e patrimoniale tra le parti, risultando percepire controparte un reddito da lavoro di euro 36.543,00.= per l'anno
2021, contro un proprio reddito per lo stesso anno di euro 21.219,38.=, essendo ella gravata del pagamento delle rate del mutuo già indicato e le necessarie spese mediche.
Confermate le condizioni di separazione con ordinanza presidenziale del 19 settembre 2023 e rigettate le istanze istruttorie formulate dalla convenuta, con la sentenza oggetto dell'odierno gravame, il Tribunale di Vicenza, dichiarava lo scioglimento del vincolo coniugale e respingeva la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, condannando al pagamento delle spese di lite. Parte_1
In particolare, il primo Giudice, per quel che interessa il presente giudizio di gravame, dopo avere rammentato i principi giurisprudenziali relativi al riconoscimento dell'assegno di divorzio, avente funzione, oltre che assistenziale, anche compensativa, affermava che lavorava da trentacinque Controparte_1 anni come operaio metalmeccanico, percependo un reddito mensile netto di circa euro 2.400,00.= - 2600,00.= mensili;
che era proprietario della casa coniugale, oltre che di alcuni terreni boschivi, acquistati nel 2022; che era titolare di conto corrente con saldo attivo di euro 5.246,79.= al 29 settembre 2023. Quanto alla condizione di
, il Tribunale di Vicenza affermava che la stessa, durante la vita Parte_1 matrimoniale, durata poco più di nove anni, aveva trovato impieghi saltuari,
4 provvedendo al suo mantenimento e senza gravare sul marito, come dalla stessa affermato;
che nel 2018 era stata assunta con mansioni di impiegata a tempo indeterminato presso certa Engineering Ing. Inf. spa, percependo una retribuzione mensile netta di circa euro 1.600,00.=; che era proprietaria della sua casa di abitazione, gravata da muto con rata mensile di circa euro 354,00.=; che aveva contratto dei finanziamenti, anche per l'acquisto della sua automobile;
che era intestataria di conto corrente, con saldo di euro 1.414,73.= alla data 11 settembre
2023. Sulla scorta di detti elementi, il primo Giudice escludeva che la convenuta si trovasse in condizioni economiche e personali tali da costituire presupposto per il riconoscimento dell'assegno di divorzio con finalità assistenziali. Quanto all'assegno con funzione perequativa e compensativa, il Tribunale escludeva fosse stata fornita prova che l'istante avesse contribuito alla costituzione del patrimonio del marito o alla crescita professionale dello stesso, rinunciando a proprie prospettive di carriera e lavorative nel seguito un progetto di vita comune e concordato.
, con ricorso depositato il 30 gennaio 2025, ha interposto Parte_1 appello avverso la sentenza di prime cure, censurando l'asserito scorretto rigetto della sua domanda di riconoscimento dell'assegno di divorzio e la conseguente sua condanna alla rifusione delle spese di lite, così insistendo nella sua pretesa economica.
Con l'unico articolato motivo di gravame, l'impugnante ha lamentato che il
Tribunale, dopo avere riconosciuto la sussistenza di una “apprezzabile sperequazione tra le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti”, avrebbe omesso ogni considerazione circa l'apporto economico garantito dalla moglie al menage familiare per gli anni di matrimonio, ignorando cioè il provato sacrificio fatto dalla stessa, sulla scorta delle scelte condivise della coppia, di trasferirsi a seguito del matrimonio, così rinunciando alla sua professione di insegnante in Brasile, e dovendosi accontentare in Italia di lavori precari, non essendo neppure decisiva, ai fini dell'esclusione del richiesto assegno, la circostanza della durata del matrimonio ritenuta impropriamente breve dal Tribunale. Peraltro, l'appellante ha censurato
5 l'affermazione del Tribunale secondo cui ella, prima di trasferirsi in Italia, nel proprio paese di origine percepiva un reddito di solo 200,00.= euro mensili in qualità di insegnante, evidentemente non considerando il valore del denaro in Brasile e tale da garantire alla stessa la piena indipendenza economica. Inoltre, ha Parte_1 evidenziato che scorrettamente il primo Giudice avrebbe valorizzato una asserita funzione compensativa, tale da escludere la fondatezza della propria domanda, all'assegno una tantum negoziato tra le parti in sede di separazione, posta la funzione totalmente differente dell'assegno di divorzio. A rimarcare la sperequazione economica delle parti, a detta dell'appellante, correttamente il Tribunale avrebbe dovuto disporre ulteriori accertamenti, peraltro richiesti, sui redditi dell'ex marito, valorizzando anche la circostanza oggetto di prova della sua stabile relazione con una nuova compagna, nonché prendendo in considerazione che il proprio reddito doveva essere decurtato delle spese da sostenersi anche per cure mediche e la sua ridotta capacità di lavoro per motivi di salute.
si è costituito nel presente grado, resistendo al gravame Controparte_1
e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, conclusioni analoghe rassegnate dal Procuratore Generale intervenuto in giudizio.
*****
6 riguardano unicamente l'asserita scorretta valutazione operata dal primo Giudice dei presupposti dell'assegno di divorzio a fini perequativi e compensativi, mentre nessuna censura è stata sollevata in riferimento al capo della pronuncia che ha escluso la possibilità di riconoscere l'assegno medesimo a fini assistenziali, posto che nessuna argomentazione è stata spesa in ordine a quanto affermato circa l'autosufficienza economica dell'appellante.
1.1 – Per valutare la fondatezza dei motivi di appello sinora esposti vanno considerarsi gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità che, a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite del 2018 (Cass. Sez. Un. n. 18287/2018), ha dato interpretazione condivisibile dell'art. 5 comma 6 L.n. n. 898/1970 in tema di presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, superandosi così l'assunto secondo cui l'assenza di mezzi adeguati in capo al richiedente, ovvero la sua impossibilità oggettiva di procurarseli, costituisca il presupposto per il riconoscimento del diritto, rimanendo gli altri indicatori enunciati nella prima parte della norma in commento (le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno di essi alla conduzioni familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, il loro reddito, anche in rapporto alla durata del matrimonio) elementi relativi alla valutazione della quantificazione dell'assegno. Secondo la citata pronuncia di legittimità, oramai insegnamento costante, il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 comma 6 L.n. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Così, il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del
7 patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Consegue che all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi anche natura perequativo - compensativa che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (vedasi anche Cass. n. 5603/2020).
Una volta accertato lo squilibrio economico – patrimoniale tra i coniugi in ragione dello scioglimento del vincolo matrimoniale, il coniuge in situazione di svantaggio avrà diritto di conseguire l'assegno di divorzio, non solo al fine di consentire al medesimo una autosufficienza economica (finalità assistenziale dell'assegno), ma anche al fine di compensarlo per il contributo fornito alla realizzazione della vita familiare (finalità perequativo - compensativa). In altre parole, l'accertamento dello squilibrio economico tra i coniugi costituisce la precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5 comma 6 L.n. 898/1970 (Cass. n.
29920/2022), di modo che l'assegno di divorzio sarà riconosciuto, oltre che per rendere autosufficiente il coniuge svantaggiato, anche per compensarlo in termini perequativi del contributo fornito alla formazione del patrimonio della famiglia o dell'altro coniuge, dovendosi indagare se detto squilibrio economico, sussistente al momento del divorzio, sia stato determinato dalle scelte di vita concordate tra i coniugi per effetto delle quali il richiedente l'assegno abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla famiglia, così contribuendo alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune (Cass. n.
8 21234/2019), dovendosi tenere conto della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
1.2 – Quanto all'accertamento delle condizioni patrimoniali delle parti e, in particolare della situazione deteriore dell'odierna appellata, il primo Giudice ha già riscontrato, come correttamente evidenziato dall'appellante, che gli ex coniugi si troverebbero in condizione di sperequazione quanto ai rispettivi redditi e patrimoni, ovvero ha accertato la ricorrenza della precondizione fattuale che permette, in concomitante presenza degli ulteriori già accennati presupposti, il riconoscimento dell'assegno di divorzio a fini perequativi. In effetti, dalla documentazione versata in atti risulta che l'odierno appellato, oltre ad essere proprietario esclusivo dell'ex abitazione coniugale e di alcuni fondi boschivi, ha ritratto per il suo lavoro di operaio un reddito netto pari ad euro 26.222,00.=.= per l'anno 2019, pari ad euro 28.739,00.= per l'anno 2020, pari ad euro 28.412,00.= per l'anno 2021 e pari ad euro 31.229,00.= per l'anno 2022, così percependo redditi medi da lavoro dipendente di circa
2.400,00.= euro mensili per il periodo considerato. Inoltre, dell'esame degli estratti di conto corrente dimessi in atti, emerge che l'appellato disponeva di un saldo attivo di euro 9.902,85.= al 30 giugno 2020, di un saldo attivo di euro 9.486,75.= al 30 settembre 2020, di un saldo di euro 1.034,36.= al 31 dicembre 2020, di euro
4.288,19.= al 31 marzo 2021, di euro 5.250,61.= al 30 giugno 2021, di un saldo attivo di euro 10.301,46.= al 30 giugno 2021, di euro 4.270,12.= al 31.12.2021, di euro 7.747,53.= al 31 marzo 2022, di euro 7.559,85.= al 30 giugno 2022; di euro
4.825,12.= al 30 settembre 2022; di euro 5.665,38.= al 31 dicembre 2022, di euro
4.470,87.= al 31 marzo 2023, di euro 3.778,87.= al 30 giugno 2023 e di un saldo attivo di euro 5.246,79.= a fine settembre 2023, con una giacenza media trimestrale, indice di disponibilità finanziaria, pari a circa 5.900,00.= euro. Di converso, risulta che , per il suo lavoro impiegatizio presso Engineering Ing. Inf. spa, Parte_1 ha ritratto redditi netti di euro 16.538,14.= per l'anno 2020, redditi netti di euro
17.374,05.= per l'anno 2021, redditi netti di euro 19.745,51.= per l'anno 2022 e redditi netti di euro 21.012,13.= per l'anno 2023, così percependo redditi medi da
9 lavoro dipendente di circa euro 1.550,00.= mensili per il periodo considerato. Inoltre, dall'esame delle movimentazioni del conto corrente intestato all'appellante, risultano giacenze medie del tutto irrisorie. In ogni caso, va considerato che l'appellante ha documentato di dover sostenere la spesa mensile di euro 354,25.= per il mutuo acceso in occasione dell'acquisto del sua casa di abitazione, mentre non documenta né altrimenti ha offerto di provare di sopportare spese mediche, non incidendo di fatto la sua condizione di salute sulla capacità lavorativa e reddituale per quanto evidenziato circa il lavoro impiegatizio della medesima. Inoltre, ha Parte_1 acceso svariati finanziamenti, sopportando i relativi esborsi. Così, deve confermarsi che tra gli ex coniugi ricorre la condizione di squilibrio economico che vede l'appellante in situazione deteriore, non essendo rilevante ai fini del giudizio ulteriormente approfondire in via istruttoria l'accertamento di detto divario a mezzo di indagini patrimoniali a carico dell'appellato, tenuto conto che la stessa appellante non allega la circostanza che disponga di attività ed introiti Controparte_1 non dichiarati, diversi da quelli che ottiene dal suo lavoro dipendente. Peraltro, non è sufficiente al fine di dare contezza delle ben maggiori disponibilità economiche dell'appellato, rispetto a quelle accertate da Tribunale, la circostanza che il medesimo, a detta dell'appellante, intrattenga una nuova relazione sentimentale, posto che ciò che rileva ai fini che interessano è la prova, non offerta in atti, che conviva con detta una compagna e che la stessa contribuisca al suo CP_1 menage familiare.
2 – Venendo a considerare la sussistenza degli ulteriori presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a fini perequativi, va subito rammentato che non può condividersi quanto affermato dal Tribunale secondo cui il riconoscimento in sede di accordi di separazione dell'importo una tantum di euro 10.000,00.=, corrisposto dall'appellato alla moglie a titolo di contributo al suo mantenimento, possa rilevare al fine di escludere il riconoscimento dell'assegno divorzile con finalità perequative, posto che in sede di separazione non è possibile rinunciare in via preventiva al diritto in discussione, nonché non potendosi in alcun modo
10 riconoscere a detto contributo una valenza di natura compensativa, quale affermata dal primo Giudice, valenza che non emerge in alcun modo dagli atti di causa. Inoltre, non può condividersi all'asserzione del primo Giudice che, nel rigettare la domanda di assegno, avrebbe valorizzato la durata limitata del matrimonio: ciò che rileva ai fini di causa, è verificare se la già evidenziata condizione sperequata tra le parti sia stata determinata dalle scelte condivise dei coniugi e tali da comportare per l'ex coniuge svantaggiato la rinuncia a redditi o prospettive di guadagno con correlativo vantaggio per l'altro, avendo detta rinuncia contribuito alla formazione della ricchezza e del patrimonio dell'altro coniuge ovvero della famiglia.
2.1 – Come già accennato, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di considerare adeguatamente la circostanza che ella, laureata in pedagogia e insegnante di scuola primaria in Brasile prima del matrimonio, avrebbe rinunciato a prospettive di carriera e reddito relative alla sua capacità professionale per venire in Italia a seguito del matrimonio, accontentandosi così di attività lavorative del tutto precarie.
Il primo Giudice in argomento ha evidenziato come, in realtà, la scelta in questione non sarebbe stata espressione di rinuncia a redditi maggiori, posto che l'appellante in
Brasile ritraeva per il suo lavoro uno stipendio corrispondente ad appena euro
200,00.= mensili. Se in argomento la doglianza di può reputarsi Parte_1 fondata, avendo omesso il Tribunale di considerare il costo della vita nel paese di origine dell'appellante, deve in ogni caso evidenziarsi che le condizioni per il riconoscimento dell'assegno non si esauriscono nella sussistenza di un condiviso menage familiare tale da comportare per il coniuge svantaggiato una rinuncia alle proprie prospettive di lavoro e di reddito, ma sono integrante dalla necessità di dare la prova, onere incombente sulla parte istante, che dette rinunce abbiano contributo alla formazione della ricchezza della famiglia e dell'altro coniuge.
2.2 – In atti è pacifico, per asserzione della stessa appellante fin dal giudizio di prime cure, che ella avrebbe sempre cercato di impiegarsi, seppure in lavori a termine, mantenendo sé stessa e contribuendo così alle esigenza della coppia. Tuttavia, detta allegazione non è sufficiente al fine di ritenere sussistente il diritto all'assegno di
11 divorzio, dovendosi evidenziare che il contributo alla ricchezza famigliare e personale dell'altra parte in posizione economica di vantaggio, non può ridursi all'adempimento degli obblighi paritari previsti dall'art. 143 cc in capo a ciascun coniuge, essendo tenuto ognuno di essi, in relazione alle proprie sostanze e capacità lavorativa, anche casalinga, a contribuire ai bisogni della famiglia. In altre parole, il presupposto del contributo dato dal coniuge svantaggiato alla ricchezza comune o dell'altro coniuge deve consistere in un quid pluris rispetto all'adempimento di doveri reciproci di contribuzione. Sotto questo profilo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato come non basti a far sorgere il diritto all'assegno divorzile qualsiasi contributo, essendo di converso necessario dare la prova che detto contributo fornito dal coniuge richiedente abbia avuto un'efficacia causale nella formazione o anche nel solo incremento del patrimonio personale dell'altro consorte.
In effetti, la già citata sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287/2018 è stata confermata nel senso che il richiedente debba dimostrare il contributo dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. n. 21234/2019 e Cass. n. 5603/2020). In effetti, al fine del riconoscimento dell'assegno con funzione compensativa e perequativa non è sufficiente dare la prova di contributi forniti dall'un coniuge all'altro che rientrino nell'ordinario adempimento dei doveri di solidarietà familiare, essendo necessario l'intervento del richiedente l'assegno contribuisca alla costituzione del patrimonio coniugale. Diversamente si perverrebbe a riconoscere al richiedente un assegno per la semplice disparità economica delle parti, nonostante che, con lo scioglimento del vincolo matrimoniale, sia venuto meno ogni obbligo di mantenimento. Sotto questo profilo, poi, non ho offerto di provare che il suo impegno lavorativo Parte_1
12 abbia avuto un'efficacia causale nella formazione o anche nel solo incremento del patrimonio personale dell'altro consorte, costituito dall'abitazione in proprietà dell'appellato ovvero dai fondi boschivi da ultimo acquistati dal medesimo, beni che debbono ritenere acquisiti nel patrimonio di in ragione della sua CP_1 personale attività lavorativa, in difetto di diverso riscontro. Così, deve condividersi quanto affermato dal Tribunale secondo cui in atti “non vi è prova che Pt_1
abbia contributo alla costituzione del patrimonio del marito partecipando con
[...] denaro proprio all'acquisto degli immobili ad esso intestati, o abbia dato un qualche apporto alla crescita professionale dello stesso”. Sotto questo profilo sono, infine, irrilevanti le prove orali che l'appellante ha chiesto di ammettere anche nella presente sede.
3 – In definitiva, il gravame deve essere rigettato, conseguendo dalla soccombenza dell'appellante la disciplina delle spese di lite. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuta l'impugnante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Vicenza n. 2086/2024, pubblicata in data 13 dicembre 2024;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato Parte_1 delle spese di lite del presente grado che si liquidano in Controparte_1 euro 3.473,00.= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
13 4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 1 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 – Le censure articolate con l'unico motivo di gravame da parte dell'appellante possono essere esaminate congiuntamente, riguardando tutte il rigetto della sua domanda di riconoscimento dell'assegno di divorzio, dovendosi rimarcare che il
Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti, non solo dell'assegno con finalità perequative e compensative, ma anche dell'assegno con funzione assistenziale, avendo in punto affermato espressamente che “ha una casa in Parte_1 proprietà ed un lavoro stabile da cui ritrae un reddito dignitoso che le consente di essere autosufficiente”. Così, in via di necessaria premessa, è necessario considerare che le doglianze avanzate dall'appellante con il suo motivo di impugnazione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 153/2025 R.G. promossa
DA
(c.f. , rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Francesco Vettori, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso sito in Vicenza, via Corso Palladio n. 155, in forza di procura alle liti unita agi atti;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso in Controparte_1 C.F._2 giudizio dall'avv.to Marino Cavestro, con domicilio eletto presso lo studio dello
1 stesso sito in Vicenza, viale Arnaldo Fusinato n. 78, in forza di procura alle liti unita al ricorso di primo grado;
APPELLATA
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO L'INTESTATA CORTE;
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 2086/2024, pubblicata in data 13 dicembre 2024.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“Nel merito, disporre l'obbligo per di somministrare entro i Controparte_1 primi cinque giorni di ogni mese a favore di , e a decorrere dalla Parte_1 proposizione della relativa domanda, espressa con comparsa di costituzione
29.9.2023, un assegno di euro 600,00.=, rivalutabile annualmente secondo gli indici di svalutazione monetaria, o della diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia. In via istruttoria, si chiede, se ne ravvisasse l'occorrenza, l'ammissione dei capitoli di prova per testi già introdotti nel corso del primo grado di giudizio, con memoria 27.10.2023 ex art. 473 bis 17 cpc. Vorrà altresì il Giudice, se ritenuto necessario, richiedere d'ufficio alla P.A. ogni eventuale informazione integrativa che ritenga opportuno acquisire al processo ex art. 213 cpc in merito alle capacità reddituali di laureato, docente di scuola secondaria superiore e di un dirigente scolastico, con oltre venti anni di servizio;
si chiede altresì, occorrendo, che il
Giudice disponga ogni accertamento in ordine all'effettiva capacità reddituale di in tutte le sue reali ed effettive componenti, valutando anche Controparte_1
l'apporto economico offerto dalla sua attuale compagna signora , Parte_2 anche con l'ausilio, se necessario, della polizia tributaria. In ogni caso, spese e competenze di causa rifuse di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
2 “Nel merito, in via principale, rigettare il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti e confermare la sentenza impugnata. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
CONCLUSIONI DEL PROCURATORE GENERALE:
“Confermarsi il provvedimento di primo grado”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18 maggio 2023, nato il 14 febbraio Controparte_1
1967, adiva il Tribunale di Vicenza onde ottenere la declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto il 24 giugno 2006 con , nata in [...] l1 agosto Parte_1
1981, precisando che dall'unione non erano nati figli e che i coniugi si erano consensualmente separati alle condizioni concordate a seguito di negoziazione assistita del 13 gennaio 2016, secondo cui a definizione dei rapporti tra le parti, egli versava alla moglie la somma complessiva una tantum di euro 10.000,00.=, in considerazione del fatto che la stessa disponeva solamente di una pensione di invalidità di euro 4.640,00.= lordi annui ed era impiegata in lavori saltuari. Il ricorrente affermava che , successivamente aveva intrecciato una Parte_1 nuova relazione stabile ed iniziato a lavorare, dapprima a tempo parziale e, quindi, con contratto migliorativo, mentre la propria condizione economica, dall'epoca della separazione, non era mutata. concludeva chiedendo che il Controparte_1
Tribunale desse atto della indipendenza economica delle parti, non essendo egli tenuto al pagamento di alcun assegno divorzile si costituiva in giudizio, nulla opponendo relativamente alla Parte_1 pronuncia sullo stato coniugale, ma chiedendo il riconoscimento dell'assegno di divorzio per l'importo mensile rivalutabile di euro 600,00.=. La resistente affermava di avere lasciato il Brasile, suo paese di origine, per sposarsi con il ricorrente, così abbandonando il suo lavoro di insegnante di scuola elementare, laureata in pedagogia, ed impegnandosi in Italia, nonostante le difficoltà dovute al suo stato di
3 salute, conseguente a diabete insulinodipendente e tale da comportare una certificata riduzione della sua capacità lavorativa, in impieghi saltuari di baby sitter, cameriera, promoter alle vendite, barista, mai gravando sul reddito famigliare, così consentendo al marito di coltivare i suoi hobby ed attività extralavorative. Parte_1 allegava comunque che successivamente alla separazione, rientrando in categoria protetta, era riuscita via via a trovare lavori più stabili, tanto che dal 2022 era stata assunta a tempo indeterminato, senza mai richiedere alcun aiuto al marito, e riuscendo ad acquistare un miniappartamento con accensione di mutuo. Così, a giustificazione della sua richiesta dell'assegno di divorzio, la convenuta evidenziava la disparità dei redditi e delle condizioni personali e patrimoniale tra le parti, risultando percepire controparte un reddito da lavoro di euro 36.543,00.= per l'anno
2021, contro un proprio reddito per lo stesso anno di euro 21.219,38.=, essendo ella gravata del pagamento delle rate del mutuo già indicato e le necessarie spese mediche.
Confermate le condizioni di separazione con ordinanza presidenziale del 19 settembre 2023 e rigettate le istanze istruttorie formulate dalla convenuta, con la sentenza oggetto dell'odierno gravame, il Tribunale di Vicenza, dichiarava lo scioglimento del vincolo coniugale e respingeva la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, condannando al pagamento delle spese di lite. Parte_1
In particolare, il primo Giudice, per quel che interessa il presente giudizio di gravame, dopo avere rammentato i principi giurisprudenziali relativi al riconoscimento dell'assegno di divorzio, avente funzione, oltre che assistenziale, anche compensativa, affermava che lavorava da trentacinque Controparte_1 anni come operaio metalmeccanico, percependo un reddito mensile netto di circa euro 2.400,00.= - 2600,00.= mensili;
che era proprietario della casa coniugale, oltre che di alcuni terreni boschivi, acquistati nel 2022; che era titolare di conto corrente con saldo attivo di euro 5.246,79.= al 29 settembre 2023. Quanto alla condizione di
, il Tribunale di Vicenza affermava che la stessa, durante la vita Parte_1 matrimoniale, durata poco più di nove anni, aveva trovato impieghi saltuari,
4 provvedendo al suo mantenimento e senza gravare sul marito, come dalla stessa affermato;
che nel 2018 era stata assunta con mansioni di impiegata a tempo indeterminato presso certa Engineering Ing. Inf. spa, percependo una retribuzione mensile netta di circa euro 1.600,00.=; che era proprietaria della sua casa di abitazione, gravata da muto con rata mensile di circa euro 354,00.=; che aveva contratto dei finanziamenti, anche per l'acquisto della sua automobile;
che era intestataria di conto corrente, con saldo di euro 1.414,73.= alla data 11 settembre
2023. Sulla scorta di detti elementi, il primo Giudice escludeva che la convenuta si trovasse in condizioni economiche e personali tali da costituire presupposto per il riconoscimento dell'assegno di divorzio con finalità assistenziali. Quanto all'assegno con funzione perequativa e compensativa, il Tribunale escludeva fosse stata fornita prova che l'istante avesse contribuito alla costituzione del patrimonio del marito o alla crescita professionale dello stesso, rinunciando a proprie prospettive di carriera e lavorative nel seguito un progetto di vita comune e concordato.
, con ricorso depositato il 30 gennaio 2025, ha interposto Parte_1 appello avverso la sentenza di prime cure, censurando l'asserito scorretto rigetto della sua domanda di riconoscimento dell'assegno di divorzio e la conseguente sua condanna alla rifusione delle spese di lite, così insistendo nella sua pretesa economica.
Con l'unico articolato motivo di gravame, l'impugnante ha lamentato che il
Tribunale, dopo avere riconosciuto la sussistenza di una “apprezzabile sperequazione tra le condizioni reddituali e patrimoniali delle parti”, avrebbe omesso ogni considerazione circa l'apporto economico garantito dalla moglie al menage familiare per gli anni di matrimonio, ignorando cioè il provato sacrificio fatto dalla stessa, sulla scorta delle scelte condivise della coppia, di trasferirsi a seguito del matrimonio, così rinunciando alla sua professione di insegnante in Brasile, e dovendosi accontentare in Italia di lavori precari, non essendo neppure decisiva, ai fini dell'esclusione del richiesto assegno, la circostanza della durata del matrimonio ritenuta impropriamente breve dal Tribunale. Peraltro, l'appellante ha censurato
5 l'affermazione del Tribunale secondo cui ella, prima di trasferirsi in Italia, nel proprio paese di origine percepiva un reddito di solo 200,00.= euro mensili in qualità di insegnante, evidentemente non considerando il valore del denaro in Brasile e tale da garantire alla stessa la piena indipendenza economica. Inoltre, ha Parte_1 evidenziato che scorrettamente il primo Giudice avrebbe valorizzato una asserita funzione compensativa, tale da escludere la fondatezza della propria domanda, all'assegno una tantum negoziato tra le parti in sede di separazione, posta la funzione totalmente differente dell'assegno di divorzio. A rimarcare la sperequazione economica delle parti, a detta dell'appellante, correttamente il Tribunale avrebbe dovuto disporre ulteriori accertamenti, peraltro richiesti, sui redditi dell'ex marito, valorizzando anche la circostanza oggetto di prova della sua stabile relazione con una nuova compagna, nonché prendendo in considerazione che il proprio reddito doveva essere decurtato delle spese da sostenersi anche per cure mediche e la sua ridotta capacità di lavoro per motivi di salute.
si è costituito nel presente grado, resistendo al gravame Controparte_1
e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, conclusioni analoghe rassegnate dal Procuratore Generale intervenuto in giudizio.
*****
6 riguardano unicamente l'asserita scorretta valutazione operata dal primo Giudice dei presupposti dell'assegno di divorzio a fini perequativi e compensativi, mentre nessuna censura è stata sollevata in riferimento al capo della pronuncia che ha escluso la possibilità di riconoscere l'assegno medesimo a fini assistenziali, posto che nessuna argomentazione è stata spesa in ordine a quanto affermato circa l'autosufficienza economica dell'appellante.
1.1 – Per valutare la fondatezza dei motivi di appello sinora esposti vanno considerarsi gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità che, a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite del 2018 (Cass. Sez. Un. n. 18287/2018), ha dato interpretazione condivisibile dell'art. 5 comma 6 L.n. n. 898/1970 in tema di presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, superandosi così l'assunto secondo cui l'assenza di mezzi adeguati in capo al richiedente, ovvero la sua impossibilità oggettiva di procurarseli, costituisca il presupposto per il riconoscimento del diritto, rimanendo gli altri indicatori enunciati nella prima parte della norma in commento (le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno di essi alla conduzioni familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, il loro reddito, anche in rapporto alla durata del matrimonio) elementi relativi alla valutazione della quantificazione dell'assegno. Secondo la citata pronuncia di legittimità, oramai insegnamento costante, il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 comma 6 L.n. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Così, il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del
7 patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Consegue che all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi anche natura perequativo - compensativa che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (vedasi anche Cass. n. 5603/2020).
Una volta accertato lo squilibrio economico – patrimoniale tra i coniugi in ragione dello scioglimento del vincolo matrimoniale, il coniuge in situazione di svantaggio avrà diritto di conseguire l'assegno di divorzio, non solo al fine di consentire al medesimo una autosufficienza economica (finalità assistenziale dell'assegno), ma anche al fine di compensarlo per il contributo fornito alla realizzazione della vita familiare (finalità perequativo - compensativa). In altre parole, l'accertamento dello squilibrio economico tra i coniugi costituisce la precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5 comma 6 L.n. 898/1970 (Cass. n.
29920/2022), di modo che l'assegno di divorzio sarà riconosciuto, oltre che per rendere autosufficiente il coniuge svantaggiato, anche per compensarlo in termini perequativi del contributo fornito alla formazione del patrimonio della famiglia o dell'altro coniuge, dovendosi indagare se detto squilibrio economico, sussistente al momento del divorzio, sia stato determinato dalle scelte di vita concordate tra i coniugi per effetto delle quali il richiedente l'assegno abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla famiglia, così contribuendo alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune (Cass. n.
8 21234/2019), dovendosi tenere conto della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
1.2 – Quanto all'accertamento delle condizioni patrimoniali delle parti e, in particolare della situazione deteriore dell'odierna appellata, il primo Giudice ha già riscontrato, come correttamente evidenziato dall'appellante, che gli ex coniugi si troverebbero in condizione di sperequazione quanto ai rispettivi redditi e patrimoni, ovvero ha accertato la ricorrenza della precondizione fattuale che permette, in concomitante presenza degli ulteriori già accennati presupposti, il riconoscimento dell'assegno di divorzio a fini perequativi. In effetti, dalla documentazione versata in atti risulta che l'odierno appellato, oltre ad essere proprietario esclusivo dell'ex abitazione coniugale e di alcuni fondi boschivi, ha ritratto per il suo lavoro di operaio un reddito netto pari ad euro 26.222,00.=.= per l'anno 2019, pari ad euro 28.739,00.= per l'anno 2020, pari ad euro 28.412,00.= per l'anno 2021 e pari ad euro 31.229,00.= per l'anno 2022, così percependo redditi medi da lavoro dipendente di circa
2.400,00.= euro mensili per il periodo considerato. Inoltre, dell'esame degli estratti di conto corrente dimessi in atti, emerge che l'appellato disponeva di un saldo attivo di euro 9.902,85.= al 30 giugno 2020, di un saldo attivo di euro 9.486,75.= al 30 settembre 2020, di un saldo di euro 1.034,36.= al 31 dicembre 2020, di euro
4.288,19.= al 31 marzo 2021, di euro 5.250,61.= al 30 giugno 2021, di un saldo attivo di euro 10.301,46.= al 30 giugno 2021, di euro 4.270,12.= al 31.12.2021, di euro 7.747,53.= al 31 marzo 2022, di euro 7.559,85.= al 30 giugno 2022; di euro
4.825,12.= al 30 settembre 2022; di euro 5.665,38.= al 31 dicembre 2022, di euro
4.470,87.= al 31 marzo 2023, di euro 3.778,87.= al 30 giugno 2023 e di un saldo attivo di euro 5.246,79.= a fine settembre 2023, con una giacenza media trimestrale, indice di disponibilità finanziaria, pari a circa 5.900,00.= euro. Di converso, risulta che , per il suo lavoro impiegatizio presso Engineering Ing. Inf. spa, Parte_1 ha ritratto redditi netti di euro 16.538,14.= per l'anno 2020, redditi netti di euro
17.374,05.= per l'anno 2021, redditi netti di euro 19.745,51.= per l'anno 2022 e redditi netti di euro 21.012,13.= per l'anno 2023, così percependo redditi medi da
9 lavoro dipendente di circa euro 1.550,00.= mensili per il periodo considerato. Inoltre, dall'esame delle movimentazioni del conto corrente intestato all'appellante, risultano giacenze medie del tutto irrisorie. In ogni caso, va considerato che l'appellante ha documentato di dover sostenere la spesa mensile di euro 354,25.= per il mutuo acceso in occasione dell'acquisto del sua casa di abitazione, mentre non documenta né altrimenti ha offerto di provare di sopportare spese mediche, non incidendo di fatto la sua condizione di salute sulla capacità lavorativa e reddituale per quanto evidenziato circa il lavoro impiegatizio della medesima. Inoltre, ha Parte_1 acceso svariati finanziamenti, sopportando i relativi esborsi. Così, deve confermarsi che tra gli ex coniugi ricorre la condizione di squilibrio economico che vede l'appellante in situazione deteriore, non essendo rilevante ai fini del giudizio ulteriormente approfondire in via istruttoria l'accertamento di detto divario a mezzo di indagini patrimoniali a carico dell'appellato, tenuto conto che la stessa appellante non allega la circostanza che disponga di attività ed introiti Controparte_1 non dichiarati, diversi da quelli che ottiene dal suo lavoro dipendente. Peraltro, non è sufficiente al fine di dare contezza delle ben maggiori disponibilità economiche dell'appellato, rispetto a quelle accertate da Tribunale, la circostanza che il medesimo, a detta dell'appellante, intrattenga una nuova relazione sentimentale, posto che ciò che rileva ai fini che interessano è la prova, non offerta in atti, che conviva con detta una compagna e che la stessa contribuisca al suo CP_1 menage familiare.
2 – Venendo a considerare la sussistenza degli ulteriori presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a fini perequativi, va subito rammentato che non può condividersi quanto affermato dal Tribunale secondo cui il riconoscimento in sede di accordi di separazione dell'importo una tantum di euro 10.000,00.=, corrisposto dall'appellato alla moglie a titolo di contributo al suo mantenimento, possa rilevare al fine di escludere il riconoscimento dell'assegno divorzile con finalità perequative, posto che in sede di separazione non è possibile rinunciare in via preventiva al diritto in discussione, nonché non potendosi in alcun modo
10 riconoscere a detto contributo una valenza di natura compensativa, quale affermata dal primo Giudice, valenza che non emerge in alcun modo dagli atti di causa. Inoltre, non può condividersi all'asserzione del primo Giudice che, nel rigettare la domanda di assegno, avrebbe valorizzato la durata limitata del matrimonio: ciò che rileva ai fini di causa, è verificare se la già evidenziata condizione sperequata tra le parti sia stata determinata dalle scelte condivise dei coniugi e tali da comportare per l'ex coniuge svantaggiato la rinuncia a redditi o prospettive di guadagno con correlativo vantaggio per l'altro, avendo detta rinuncia contribuito alla formazione della ricchezza e del patrimonio dell'altro coniuge ovvero della famiglia.
2.1 – Come già accennato, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di considerare adeguatamente la circostanza che ella, laureata in pedagogia e insegnante di scuola primaria in Brasile prima del matrimonio, avrebbe rinunciato a prospettive di carriera e reddito relative alla sua capacità professionale per venire in Italia a seguito del matrimonio, accontentandosi così di attività lavorative del tutto precarie.
Il primo Giudice in argomento ha evidenziato come, in realtà, la scelta in questione non sarebbe stata espressione di rinuncia a redditi maggiori, posto che l'appellante in
Brasile ritraeva per il suo lavoro uno stipendio corrispondente ad appena euro
200,00.= mensili. Se in argomento la doglianza di può reputarsi Parte_1 fondata, avendo omesso il Tribunale di considerare il costo della vita nel paese di origine dell'appellante, deve in ogni caso evidenziarsi che le condizioni per il riconoscimento dell'assegno non si esauriscono nella sussistenza di un condiviso menage familiare tale da comportare per il coniuge svantaggiato una rinuncia alle proprie prospettive di lavoro e di reddito, ma sono integrante dalla necessità di dare la prova, onere incombente sulla parte istante, che dette rinunce abbiano contributo alla formazione della ricchezza della famiglia e dell'altro coniuge.
2.2 – In atti è pacifico, per asserzione della stessa appellante fin dal giudizio di prime cure, che ella avrebbe sempre cercato di impiegarsi, seppure in lavori a termine, mantenendo sé stessa e contribuendo così alle esigenza della coppia. Tuttavia, detta allegazione non è sufficiente al fine di ritenere sussistente il diritto all'assegno di
11 divorzio, dovendosi evidenziare che il contributo alla ricchezza famigliare e personale dell'altra parte in posizione economica di vantaggio, non può ridursi all'adempimento degli obblighi paritari previsti dall'art. 143 cc in capo a ciascun coniuge, essendo tenuto ognuno di essi, in relazione alle proprie sostanze e capacità lavorativa, anche casalinga, a contribuire ai bisogni della famiglia. In altre parole, il presupposto del contributo dato dal coniuge svantaggiato alla ricchezza comune o dell'altro coniuge deve consistere in un quid pluris rispetto all'adempimento di doveri reciproci di contribuzione. Sotto questo profilo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato come non basti a far sorgere il diritto all'assegno divorzile qualsiasi contributo, essendo di converso necessario dare la prova che detto contributo fornito dal coniuge richiedente abbia avuto un'efficacia causale nella formazione o anche nel solo incremento del patrimonio personale dell'altro consorte.
In effetti, la già citata sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287/2018 è stata confermata nel senso che il richiedente debba dimostrare il contributo dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. n. 21234/2019 e Cass. n. 5603/2020). In effetti, al fine del riconoscimento dell'assegno con funzione compensativa e perequativa non è sufficiente dare la prova di contributi forniti dall'un coniuge all'altro che rientrino nell'ordinario adempimento dei doveri di solidarietà familiare, essendo necessario l'intervento del richiedente l'assegno contribuisca alla costituzione del patrimonio coniugale. Diversamente si perverrebbe a riconoscere al richiedente un assegno per la semplice disparità economica delle parti, nonostante che, con lo scioglimento del vincolo matrimoniale, sia venuto meno ogni obbligo di mantenimento. Sotto questo profilo, poi, non ho offerto di provare che il suo impegno lavorativo Parte_1
12 abbia avuto un'efficacia causale nella formazione o anche nel solo incremento del patrimonio personale dell'altro consorte, costituito dall'abitazione in proprietà dell'appellato ovvero dai fondi boschivi da ultimo acquistati dal medesimo, beni che debbono ritenere acquisiti nel patrimonio di in ragione della sua CP_1 personale attività lavorativa, in difetto di diverso riscontro. Così, deve condividersi quanto affermato dal Tribunale secondo cui in atti “non vi è prova che Pt_1
abbia contributo alla costituzione del patrimonio del marito partecipando con
[...] denaro proprio all'acquisto degli immobili ad esso intestati, o abbia dato un qualche apporto alla crescita professionale dello stesso”. Sotto questo profilo sono, infine, irrilevanti le prove orali che l'appellante ha chiesto di ammettere anche nella presente sede.
3 – In definitiva, il gravame deve essere rigettato, conseguendo dalla soccombenza dell'appellante la disciplina delle spese di lite. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuta l'impugnante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Vicenza n. 2086/2024, pubblicata in data 13 dicembre 2024;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato Parte_1 delle spese di lite del presente grado che si liquidano in Controparte_1 euro 3.473,00.= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
13 4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 1 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 – Le censure articolate con l'unico motivo di gravame da parte dell'appellante possono essere esaminate congiuntamente, riguardando tutte il rigetto della sua domanda di riconoscimento dell'assegno di divorzio, dovendosi rimarcare che il
Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti, non solo dell'assegno con finalità perequative e compensative, ma anche dell'assegno con funzione assistenziale, avendo in punto affermato espressamente che “ha una casa in Parte_1 proprietà ed un lavoro stabile da cui ritrae un reddito dignitoso che le consente di essere autosufficiente”. Così, in via di necessaria premessa, è necessario considerare che le doglianze avanzate dall'appellante con il suo motivo di impugnazione