Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3961 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, all'udienza del 21.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23950/2023 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Parte_1 Giuseppe Lauro con il quale è elett.te dom.to presso il suo studio in Scafati (SA) alla via Passanti n. 49,
RICORRENTE
E
,P_ in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Ida Rampino con la quale elett.te domicilia in Napoli alla via Nuova Poggioreale ang.via S. Lazzaro
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento della rendita da malattia professionale.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 19.12.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere lavoratore marittimo dal 2001 iscritto nelle matricole della gente di mare di Torre del Greco al n. 18338 come si evinceva dall'estratto matricola mercantile in qualità di piccolo di camera alle dipendenze della società Tirrenia S.p.A. (oggi C.I.N S.p.A.); di aver contratto, per effetto dell'attività lavorativa espletata, le malattie professionali pure ivi analiticamente indicate;
che, in data 14.07.2022, aveval inoltrato regolare denunzia all P_ competente diretta al riconoscimento della
che avverso il suddetto provvedimento di rigetto aveva proposto, in data 25.08.2022, opposizione in sede amministrativa rimasta senza esito alcuno.
Tanto premesso, chiedeva, pertanto, a questo Giudice l'accertamento della sussistenza della malattia professionale denunciata e dei postumi invalidanti nella misura quantomeno del 12% e la condanna dell P_ alla corresponsione, in suo favore, dell'indennizzo in capitale o della rendita all'uopo prevista dal legislatore, da quantificarsi sulla base della percentuale di inabilità quantomeno del 12% o di quella diversa da accertarsi e comunque superiore al 12%, oltre interessi e rivalutazione come per legge e con vittoria di spese.
L P_ costituitosi in giudizio eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda giudiziale per violazione dell'art 414 c.p.c. e chiedeva, nel merito, il rigetto della stessa perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
In corso di causa era ammessa ed espletata la prova testimoniale ed, all'esito della stessa, si procedeva ad una consulenza medico-legale. All'odierna udienza, ritenuta superflua ogni ulteriore indagine istruttoria, il Tribunale osserva che:
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda giudiziale per violazione dell'art 414 c.p.c. in quanto il ricorso appare sufficientemente corredato dall'esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento della domanda.
Occorre, inoltre, premettere che, nella fattispecie concreta, è applicabile la disciplina dettata dal D. L.vo n. 38 del 2000, in quanto la domanda di riconoscimento di malattia professionale risulta inoltrata in data 14.07.2022.
Passando al merito, va detto che con il presente giudizio il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'origine professionale della malattia denunciata e la conseguente condanna dell P_ al pagamento della relativa rendita, ai sensi del DPR 1124/65 e successive modifiche. La sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 10 febbraio
1988 ha introdotto il cd. sistema misto di tutela delle malattie professionali, che distingue le malattie professionali previste in una lista, cd. malattie tabellate, dalle malattie non incluse nella tabella. Per le prime, provocate da lavorazioni tabellate e denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità vige il principio della presunzione legale dell'origine. Per le malattie tabellate, ma denunciate oltre i termini massimi di indennizzabilità, se il lavoratore dimostra che la malattia si è manifestata entro i termini suddetti, fruisce della presunzione legale, altrimenti ha l'onere di dimostrare la natura professionale della malattia. Per le malattie non tabellate, invece, il lavoratore ha sempre l'onere di provarne l'origine professionale. Ne consegue che costituisce oggetto di prova non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il rapporto causale tra la stessa e il lavoro concretamente svolto, tenuto conto dell'entità e dell'esposizione ai fattori di rischio. Nella fattispecie di cui è causa, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha lamentato l'avvenuta contrazione di una serie di patologie asseritamente dovute alle proprie condizioni lavorative così come dedotte nel corpo del ricorso introduttivo e così come confermate dai testi escussi in corso di causa, Testimone 1 Testimone 2 ex colleghi di lavoro del ricorrente e, pertanto, a diretta conoscenza dei fatti. Inoltre, il CTU ha accertato e concluso nel senso che parte ricorrente è affetta da “ernia discale lombare con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori", da considerarsi come malattia professionale comportante, nella specie, un'inabilità permanente nella misura dell'8% a decorrere dalla domanda amministrativa del 14.07.2022.
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Alla luce di quanto esposto, va riconosciuto il diritto del ricorrente al pagamento della somma maturata a titolo di indennizzo del danno biologico, nella misura di legge, corrispondente al grado di invalidità dell'8%, oltre accessori di legge a partire dalla maturazione del diritto e sino al soddisfo.
L'esito del giudizio solo in parte favorevole al ricorrente giustifica la compensazione, nella misura di un terzo, delle spese di lite. Le restanti spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Vanno poste definitivamente a carico dell P_ le spese di ctu liquidate con separato decreto.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1
[...] con ricorso del 19.12.2023 nei confronti dell P_ , in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: a) in parziale accoglimento della domanda dichiara l'origine professionale della malattia "ernia discale lombare con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori”; b) dichiara che la suddetta infermità comporta una perdita dell'integrità psico-fisica nella misura dell'8% dalla data della domanda amministrativa del14.07.2022; c) per l'effetto, condanna 1 P_ al pagamento, in suo favore, dell'indennizzo del danno biologico corrispondente all'invalidità dell'8%, nella misura di legge, oltre accessori come per legge;
d) condanna 1 P_ al pagamento dei due terzi delle spese processuali che liquida, per l'intero, in € 2.697,00 per compenso professionale, con attribuzione, oneri accessori come per legge;
e) compensa le spese per la restante parte;
f) pone, altresì, a carico dell CP 1 le spese di ctu liquidate con separato decreto.
Così deciso in Napoli in data 21.05.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario