Art. 8. Copertura finanziaria 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di lire 230 miliardi per il periodo dal 1985 al 1991 da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato "Contributo all'ENEA per il programma nazionale di ricerche in Antartide". L'ENEA gestisce i fondi applicando il proprio regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria.
2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 5.000 milioni per l'anno 1985, in lire 15.000 milioni per l'anno 1986 e in lire 30.000 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Ricerca scientifica nell'Antartide".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 5.000 milioni per l'anno 1985, in lire 15.000 milioni per l'anno 1986 e in lire 30.000 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Ricerca scientifica nell'Antartide".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.