Art. 155.
Iscrizione degli interessi sui libretti
L'iscrizione degli interessi maturati annualmente sui libretti di risparmio viene eseguita dagli uffici postali, ai quali gli interessati devono presentare, a tal fine, i libretti in loro possesso.
Sui libretti della serie speciale per gli italiani residenti all'estero gli interessi vengono iscritti dall'Amministrazione centrale, cui gli interessati devono far pervenire i libretti stessi.
((29a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti gia' in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Iscrizione degli interessi sui libretti
L'iscrizione degli interessi maturati annualmente sui libretti di risparmio viene eseguita dagli uffici postali, ai quali gli interessati devono presentare, a tal fine, i libretti in loro possesso.
Sui libretti della serie speciale per gli italiani residenti all'estero gli interessi vengono iscritti dall'Amministrazione centrale, cui gli interessati devono far pervenire i libretti stessi.
((29a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti gia' in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".