Articolo 155 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 154Articolo 156
Versione
4 maggio 1973
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Versione
1 settembre 1999
Art. 155.
Iscrizione degli interessi sui libretti

L'iscrizione degli interessi maturati annualmente sui libretti di risparmio viene eseguita dagli uffici postali, ai quali gli interessati devono presentare, a tal fine, i libretti in loro possesso.
Sui libretti della serie speciale per gli italiani residenti all'estero gli interessi vengono iscritti dall'Amministrazione centrale, cui gli interessati devono far pervenire i libretti stessi.
((29a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (29a)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti gia' in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".
Entrata in vigore il 1 settembre 1999
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