Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/03/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 3831 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Silvia Valle
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
I ricorrenti, come sopra difesi e rappresentati, dato atto che le condizioni concordate sono state medio tempore rispettate, chiedono che siano recepite e confermate le condizioni di affidamento, di collocamento, di frequentazione e di contributo al mantenimento dei figli minori indicate nel ricorso introduttivo, di seguito integralmente richiamate, trascritte e integrate con le precisazioni in grassetto di cui al punto 2), che gli stessi sottoscrivono per
Per_ 1) I figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori. PE
Gli stessi provvederanno alla loro educazione, istruzione e mantenimento, impegnandosi a valutare congiuntamente ogni decisione significativa riguardante la vita dei figli, secondo le modalità dell'affido condiviso, con collocamento prevalente dei minori presso la madre, con la quale continueranno a vivere nell'immobile sito in 36051 ZO (VI), in via Cavour, n.
37 int. 5 e presso cui manterranno la residenza.
Per_ Il sig. potrà vedere e tenere con sé i minori e secondo i seguenti Pt_2 PE
turni di responsabilità genitoriale:
- ogni settimana:
il mercoledì pomeriggio dalle ore 14.30 in cui il sig. si recherà a prendere i minori Pt_2
a casa della madre, dopo pranzo e li terrà con sè fino al mattino seguente con pernotto,
riaccompagnando i minori a scuola il giovedì mattina;
- ogni quindici giorni:
un fine settimana ogni quindici giorni, recandosi a prendere i minori a casa della madre il sabato mattina alle ore 9.40 e provvedendo ad accompagnarli al corso di nuoto presso il
Centro Sport Palladio o ad altra attività sportiva od extrascolastica a cui i minori verranno iscritti di comune accordo, fino alla domenica sera alle ore 20.30, dopo cena, provvedendo
Per_ a riaccompagnare e a casa della madre, già pronti per il riposo notturno;
PE
- nelle settimane in cui i minori non trascorrono il fine settimana con il padre: al mercoledì si aggiunge il venerdì pomeriggio dalle ore 14.30, in cui il sig. si recherà Pt_2
a prendere i minori a casa della madre tenendoli con sé fino al giorno successivo, con
Per_ pernotto. Il sabato mattina il padre accompagnerà e a nuoto e provvederà a PE
riaccompagnarli a casa della madre entro le ore 11.30.
Si precisa inoltre che,
in caso di malattia dei minori,
è stato concordato fra le parti quanto segue: la sig.ra usufruirà dei tre (3) giorni al Pt_1
mese di permessi ex l. 104/92; per gli eventuali ulteriori giorni di malattia, il sig. si Pt_2
recherà ad accudire i minori presso l'abitazione di ZO (VI), Via Cavour n. 37, int. 5
dalle ore 8:00 circa alle ore 12:45 circa, ovvero nell'orario di lavoro della madre ed in ogni caso rimarrà con i minori fino al rientro a casa della stessa.
Ciò compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori.
Le parti definiscono gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze come normalmente godute e descritte nel piano genitoriale.
Ciascun genitore trascorrerà altresì con i figli sette giorni durante le vacanze natalizie, anche discontinui, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio, alternando i genitori tra
Per_ loro di anno in anno il giorno di Capodanno. Il giorno di Natale, e PE
rimarranno con la sig.ra fino alle ore 17.00, quando il sig. andrà a prenderli Pt_1 Pt_2
a casa della madre e li terrà con sé fino al mattino successivo, con pernotto e poi provvedendo a riaccompagnarli a casa della madre;
tre giorni durante le vacanze pasquali,
alternando tra loro i genitori di anno in anno il Lunedì dell'Angelo. Il giorno di Pasqua,
Per_
e rimarranno con la sig.ra fino alle ore 17.00, quando il sig. PE Pt_1 Pt_2
andrà a prenderli a casa della madre e li terrà con sé fino al mattino successivo, con pernotto e poi provvedendo a riaccompagnarli a casa della madre.
Tutte le altre festività saranno concordate tra i genitori di volta in volta, in modo ragionevole e collaborativo.
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive a seconda della disponibilità
e degli impegni lavorativi di ciascun genitore, da concordarsi in via preventiva entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, con comunicazione contestuale all'altro anche della destinazione prescelta, in modo che ciascun genitore sia a conoscenza del luogo di permanenza dei figli. Ciascun genitore dovrà provvedere senza ritardo e con congruo preavviso a comunicare direttamente all'altro eventuali variazioni o spostamenti anche d'orario, senza delegare tali incombenti ai figli.
Per_ I minori e trascorreranno inoltre con la sig.ra il giorno del PE Pt_1
compleanno della stessa e la festa della mamma mentre con il sig. il giorno del Pt_2
compleanno dello stesso e la festa del papà (anche se di competenza dell'altro genitore,
secondo il calendario sopraindicato).
2) Il sig. corrisponderà alla sig.ra alle coordinate di conto corrente che la Pt_2 Pt_1
stessa provvederà a comunicare, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e PE Per_
, in via anticipata entro e non oltre il giorno 13 di ogni mese, l'importo mensile di €
650,00 (seicentocinquantaeuro/00) e dunque € 325,00 ciascuno
(trecentoventicinqueeuro/00), importo rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT
delle famiglie al consumo ed altresì rinuncerà in favore della sig.ra alla sua parte Pt_1
dell'assegno unico e universale per i figli pari all'attualità ad € 503,20
(cinquecentotreeuro/20), che dunque la stessa percepirà e tratterrà in via esclusiva. La pensione d'invalidità del minore continuerà ad essere accreditata sul Persona_3
conto corrente allo stesso intestato aperto presso BCC Veneta iban
[...] su cui all'attualità sono presenti € 21.209,45 a lui destinati
Per_ per il futuro. Anche il denaro presente sul conto corrente intestato alla minore iban
[...] accesso presso il medesimo Istituto di credito con importo pari all'annualità ad € 5.491,95 rimarrà depositato sul conto destinato ai bisogni della stessa fino al raggiungimento della maggiore età.
Il sig. contribuirà nella misura del 60% mentre la sig.ra nella misura del Pt_2 Pt_1
40%, mediante versamento diretto ove possibile e/o rimborso per la propria quota parte, al genitore che le avrà anticipate e sostenute, entro e non oltre 15 giorni dall'esibizione delle relative pezze giustificative, alle spese straordinarie per i minori, a seguito di preventivo approvato da entrambi;
mediche, scolastiche, sportive e ludico-ricreative, da sostenersi
Per_ nell'interesse dei figli e , come previste e secondo le modalità disciplinate dal PE
Protocollo in Uso presso il Tribunale di Vicenza per i Procedimenti in materia di Famiglia.
3) L'immobile un tempo adibito a casa familiare sito in 36051 ZO (VI), in via Cavour,
n. 37 int. 5, di proprietà esclusiva della sig.ra viene assegnato alla stessa, con Parte_1
Per_ i relativi arredi e corredi, che ci vivrà con i figli minori e che ivi manterranno PE
la residenza. Si dà atto che il sig. ha già provveduto ad asportare i propri effetti Pt_2
personali e a trasferire la residenza.
4) Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna,
evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro in presenza dei figli, 5) Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro
Per_ documento valido per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori e . PE
6) Le parti provvederanno in egual misura al pagamento delle spese legali.
7) Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni accettate e sottoscritte e dichiarano di non avere reciprocamente dal punto di vista economico e patrimoniale, null'altro a pretendere.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/10/2024 e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento
[...]
dei figli minori
All'esito dell'udienza del 28.01.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine
Per_ all'affidamento condiviso dei figli minori e , alla prevalente collocazione PE
degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico del sig. nella misura del 60% e della sig.ra Pt_2
nella misura del 40%. Pt_1
La casa familiare, sita in ZO (VI), in via Cavour n. 37 int. 5, va assegnata a Parte_1
in quanto genitore convivente con i figli minori.
[...]
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio per sé stessi e per i figli
Per_ minori e . PE Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento dei minori sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) nulla per le spese, stante la domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Vicenza, il 25.03.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo