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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/02/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2516/2023
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Elisabetta Palumbo Consigliere Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 31/01/2025, la seguente nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2516 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Parte_1
Ieva giusta procura in atti
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
, in proprio e n.q. di legale rappresentante della P_ con gli avv.ti Valter Calvieri e Walter Zucchi che li CP_2 rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 7836/2023, pubblicata in data 18/09/2023
Corte di Appello di Roma
___________________
Con due distinti ricorsi al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro conveniva rispettivamente e la Parte_1 P_
affermando di aver lavorato alle dipendenze del primo dal CP_2
2.2.1998 e della seconda dall'ottobre 2002, fino al 15.11.2019 svolgendo mansioni di responsabile del punto vendita del brand Max Mara di Matera alle dipendenze del e di promozione della vendita al pubblico di alcuni P_ marchi commerciali, nonché di referente per gli accordi di franchising, sulla base degli ordini impartiti dal con quale pendeva un procedimento di P_ separazione giudiziale, senza mai percepire alcuna retribuzione. Concludeva chiedendo di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di (con il primo ricorso) dal 2.2.1998 ovvero di P_
(con il secondo ricorso) dall'ottobre 2002, sino al 15.11.2019 CP_2 con inquadramento nella cat. 1 del CCNL Viaggiatori e Piazzisti del settore
Terziario e con conseguente condanna dei convenuti al pagamento di €
150.000,00 ed € 340.000,00 la per retribuzioni, P_ CP_2 straordinario, ratei di13^, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti e TFR, ovvero della somma ritenuta di giustizia, oltre accessori e spese.
Si costituivano i convenuti nei rispettivi giudizi dei quali veniva poi disposta la riunione. In particolare, contestavano la natura subordinata del rapporto, sussistendo invece un contratto di sub agenzia ed affermavano che la non aveva mai osservato alcun orario di lavoro ed aveva Parte_1 svolto la propria attività di subagente solo in alcuni periodi dell'anno; eccepivano inoltre l'inammissibilità delle capitolazioni istruttorie. Chiedevano la condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c..
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale, all'esito dell'espletata istruttoria, rigettava i ricorsi riuniti e condannava la al pagamento Parte_1
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delle spese processuali. Osservava il Tribunale che dall'espletata istruttoria non erano emersi gli elementi sintomatici della subordinazione e che il giudizio promosso sembrava piuttosto finalizzato ad ovviare al rigetto delle richieste di aumento dell'assegno di mantenimento.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 sollevando due motivi di gravame. Con il primo motivo ha censurato
[...] la gravata sentenza lamentando la natura personale ed apodittica delle considerazioni del Tribunale sulle finalità poste a fondamento della proposizione dei ricorsi introduttivi. Con il secondo articolato motivo ha censurato l'erronea valutazione del materiale istruttorio. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni formulate negli originari ricorsi introduttivi, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si sono costituiti con un'unica memoria gli appellati e P_
, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Hanno inoltre CP_2 proposto appello incidentale sul capo di sentenza che ha respinto la domanda di condanna della al risarcimento del danno per responsabilità Parte_1 aggravata e sulla quantificazione delle spese processuali in misura inferiore ai minimi.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello principale non può trovare accoglimento.
L'azione presupponeva infatti l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa. Poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione di questa Corte.
Secondo l'art. 2094 del c.c. «è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio
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lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore». La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso "alle dipendenze e sotto la direzione" dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099
e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di collaboratore autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, le modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. ex plurimis Cass. sez. lav. 28.9.2006 n. 21028;
Cass. sez. lav. 22.2.2006 n. 3858; Cass. sez. lav. 24.2.2006 n. 4171; Cass.
23.9.2005 n. 18660). Negli stessi sensi, la Cassazione ha avuto modo di rilevare che ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di collaborazione autonomo, il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass. Sez. lav, 5 aprile 2006, n. 7966) e non hanno un valore decisivo, ma solo sussidiario, elementi quali la collaborazione,
l'assenza di rischio economico, la continuità della prestazione, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario. E' invece determinante l'elemento della subordinazione, costituito da un vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera ad un potere direttivo del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua libertà (Sez. L, Sentenza n. 20669 del 25 ottobre 2004; Cass. 27 novembre 1986, n. 7015). Sicché, può affermarsi che
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oggetto specifico dell'indagine deve essere l'accertamento della eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione, nonché di uno specifico obbligo di presenza e di frequenza, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze, e della correlativa sottoposizione del prestatore d'opera ad un potere disciplinare e sanzionatorio del datore di lavoro. Non sono pertanto sufficienti a configurare la natura subordinata del rapporto le generiche deduzioni dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra lavoratore e datore priva di allegazioni di elementi di fatto circa il concreto esercizio del potere gerarchico e disciplinare nei confronti della lavoratrice, il suo assoggettamento al potere di eterodirezione, l'obbligo di rispettare un preciso orario di lavoro, predeterminato dal soggetto che si assume essere il datore di lavoro, l'indicazione delle puntuali mansioni, le modalità di pagamento della retribuzione e la predeterminazione della stessa.
Secondo la S.C., cui questo Collegio si conforma, il potere direttivo del datore di lavoro «… affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale – le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale –, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale» (Cass. civ. sez. lav., 16/11/2018, n. 29646).
Gli originari ricorsi introduttivi sono del tutto privi delle allegazioni che, secondo il consolidato orientamento della S.C., consentono di dimostrare la sussistenza della subordinazione. Né possono trarsi elementi dai messaggi contenuti nella chat di cui al doc. 9, mai richiamati nel corpo degli originari ricorso introduttivi. Invero, secondo i principi affermati dalla S.C. nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, si può tenere conto ai fini della decisione dei soli documenti tempestivamente prodotti dei quali siano state specificamente allegate le ragioni della produzione e della rilevanza. Il giudizio di rilevanza della prova documentale, necessario per consentire al giudice di pronunciarsi, presuppone infatti non soltanto la materiale produzione, ma anche che la parte alleghi nell'originario atto introduttivo specificamente le ragioni della produzione in relazione al contenuto dei documenti. In sintesi, la
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parte ha l'onere di evidenziare il contenuto e la rilevanza dei documenti, non essendo sufficiente la mera produzione, non accompagnata da allegazioni inerenti alla loro rilevanza (vd. Cass. n. 21032 del 01/08/2008). Negli originari ricorsi introduttivi non si rinviene alcun riferimento al documento in questione, meramente indicato nell'indice, senza che sia mai stata precisata la finalità della produzione e la sua rilevanza.
Anche a voler prescindere dalla tardività delle deduzioni sulla natura simulata del contratto di sub agenzia intercorso fra le parti dal 1998 al
15.11.2019, osserva la Corte che, “in caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, qualora la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione - ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa - non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte
(nella specie, di associazione in partecipazione), dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto” (così, fra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 2728 del
08/02/2010).
Correttamente il Tribunale ha escluso che la prova degli elementi sintomatici della subordinazione sia emersa dall'espletata istruttoria. La teste
, commerciante di abbigliamento che si serviva del Testimone_1 P_ come agente, ha riferito di aver frequentato la sede dell'agenzia di Roma due volte l'anno per vedere la collezione ed in tali occasioni di essersi interfacciata anche con la , precisando di non sapere se prendesse direttive ed Parte_1 ordini dal per cui, pur confermando la presenza della stessa P_
(quantomeno due volte all'anno), non ha saputo precisare il tipo di rapporto fra le parti. La teste , dipendente del ha riferito che la Testimone_2 P_
aveva un contratto di collaborazione in virtù del quale durante le Parte_1
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campagne vendita mostrava i campionari ai clienti. La teste Testimone_3 ha dichiarato di aver lavorato con la per fare i campionari,
[...] Parte_1 recandosi due volte a stagione presso la sede dell'agenzia. Secondo la teste
, che ha avuto rapporti di lavoro col negli anni dal 1995 Testimone_4 P_ al 2002 e dal 2010 in poi, la “… aveva un contratto come agente Parte_1
e lavorava in totale autonomia, e ciò si evinceva anche dal fatto che spesso non era in ufficio”.
Le deposizioni testimoniali raccolte dal Tribunale consentono di escludere che, a prescindere da qualsiasi diversa qualificazione pattuita fra le parti, il rapporto di lavoro dedotto in giudizio abbia rivestito i caratteri propri della subordinazione, il cui onere probatorio gravava interamente sulla lavoratrice. Né l'appellante principale ha dedotto alcunché su cosa avrebbe potuto apportare a livello probatorio l'escussione degli ulteriori testi indicati nel ricorso contro la . Per tace del fatto che, una volta disposta la CP_2 riunione dei giudizi, il Tribunale non ha indicato in alcun modo i testi da escutere, lasciando libera la parte di scegliere fra quelli indicati nel ricorso contro e quelli indicati nel ricorso contro la società. P_
Con l'appello incidentale gli appellati principali hanno censurato la gravata sentenza per aver liquidato le spese in misura “… inferiore a quelle dovute con riferimento al quantum debeatur delle due cause proposte” e hanno chiesto la condanna della al risarcimento per lite temeraria Parte_1 ex art. 96 c.p.c..
Il primo motivo di appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile. Invero, oltre a non essere stato riproposto nelle conclusioni della memoria difensiva (ove gli appellanti incidentali si sono limitati a richiedere la condanna dell'appellante principale ex art. 96 c.p.c.), è del tutto generico e privo della indicazione dei motivi specifici su cui si fonda l'impugnazione, in violazione dell'art. 436 c.p.c.. Il secondo motivo non costituisce invece un appello incidentale, atteso che la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., non essendo soggetta a preclusioni e decadenze e, soprattutto, non attendendo al merito della controversia, può essere formulata anche in
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sede di discussione e finanche in sede di legittimità nel corso della discussione orale della causa come ripetutamente ribadito dalla S.C. (ex pluribus, Cass.
15964/2009, Cass. 12149/2002, Cass. S.U. 8363/1990 e Cass. n. 20914 del
11/10/2011). La domanda è comunque fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono. La ha proposto due distinti ricorsi Parte_1 aventi contenuto pressoché analogo e relativi a periodi sostanzialmente coincidenti, l'uno dei confronti di e l'altro nei confronti della P_ società da lui amministrata, frazionando così le pretese azionate. Sebbene nel giudizio di primo grado non abbia mai contestato la percezione delle somme di cui alle numerose fatture prodotte in atti relative al rapporto di subagenzia
(per complessivi € 326.590,58), ha continuato a richiedere anche nel grado il pagamento dei medesimi importi azionati con gli originari ricorsi introduttivi, senza detrarre alcunché dall'originaria pretesa e per di più deducendo per la prima volta nel grado la natura simulata del rapporto di sub agenzia. Ha infine sostenuto che lo stesso giudice di primo grado avrebbe ammesso, sulla base delle risultanze istruttorie, l'esistenza dell'eterodirezione da parte del P_ avendo ella percepito un compenso mensile di € 1.300,00 come provvigioni
(pur non avendolo detratto dal complessivo importo rivendicato). Tali elementi consentono di ravvisare la colpa grave ex art. 96 c.p.c. nella proposizione dell'odierno gravame, talché l'appellante principale deve essere condannata al risarcimento del danno che, tenuto conto delle circostanze del caso concreto e della posizione delle parti, si stima equo determinare nell'importo di € 1.000,00.
Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a
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titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello principale;
in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna Parte_1 al pagamento in favore delle controparti di € 1.000,00 ai sensi dell'art.
[...]
96 c.p.c.; condanna al pagamento delle spese del grado che liquida Parte_1 in € 7.120,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 31/01/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT. SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Elisabetta Palumbo Consigliere Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 31/01/2025, la seguente nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2516 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Parte_1
Ieva giusta procura in atti
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
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, in proprio e n.q. di legale rappresentante della P_ con gli avv.ti Valter Calvieri e Walter Zucchi che li CP_2 rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 7836/2023, pubblicata in data 18/09/2023
Corte di Appello di Roma
___________________
Con due distinti ricorsi al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro conveniva rispettivamente e la Parte_1 P_
affermando di aver lavorato alle dipendenze del primo dal CP_2
2.2.1998 e della seconda dall'ottobre 2002, fino al 15.11.2019 svolgendo mansioni di responsabile del punto vendita del brand Max Mara di Matera alle dipendenze del e di promozione della vendita al pubblico di alcuni P_ marchi commerciali, nonché di referente per gli accordi di franchising, sulla base degli ordini impartiti dal con quale pendeva un procedimento di P_ separazione giudiziale, senza mai percepire alcuna retribuzione. Concludeva chiedendo di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di (con il primo ricorso) dal 2.2.1998 ovvero di P_
(con il secondo ricorso) dall'ottobre 2002, sino al 15.11.2019 CP_2 con inquadramento nella cat. 1 del CCNL Viaggiatori e Piazzisti del settore
Terziario e con conseguente condanna dei convenuti al pagamento di €
150.000,00 ed € 340.000,00 la per retribuzioni, P_ CP_2 straordinario, ratei di13^, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti e TFR, ovvero della somma ritenuta di giustizia, oltre accessori e spese.
Si costituivano i convenuti nei rispettivi giudizi dei quali veniva poi disposta la riunione. In particolare, contestavano la natura subordinata del rapporto, sussistendo invece un contratto di sub agenzia ed affermavano che la non aveva mai osservato alcun orario di lavoro ed aveva Parte_1 svolto la propria attività di subagente solo in alcuni periodi dell'anno; eccepivano inoltre l'inammissibilità delle capitolazioni istruttorie. Chiedevano la condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c..
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale, all'esito dell'espletata istruttoria, rigettava i ricorsi riuniti e condannava la al pagamento Parte_1
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delle spese processuali. Osservava il Tribunale che dall'espletata istruttoria non erano emersi gli elementi sintomatici della subordinazione e che il giudizio promosso sembrava piuttosto finalizzato ad ovviare al rigetto delle richieste di aumento dell'assegno di mantenimento.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 sollevando due motivi di gravame. Con il primo motivo ha censurato
[...] la gravata sentenza lamentando la natura personale ed apodittica delle considerazioni del Tribunale sulle finalità poste a fondamento della proposizione dei ricorsi introduttivi. Con il secondo articolato motivo ha censurato l'erronea valutazione del materiale istruttorio. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni formulate negli originari ricorsi introduttivi, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si sono costituiti con un'unica memoria gli appellati e P_
, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Hanno inoltre CP_2 proposto appello incidentale sul capo di sentenza che ha respinto la domanda di condanna della al risarcimento del danno per responsabilità Parte_1 aggravata e sulla quantificazione delle spese processuali in misura inferiore ai minimi.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello principale non può trovare accoglimento.
L'azione presupponeva infatti l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa. Poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione di questa Corte.
Secondo l'art. 2094 del c.c. «è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio
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lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore». La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso "alle dipendenze e sotto la direzione" dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099
e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di collaboratore autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, le modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. ex plurimis Cass. sez. lav. 28.9.2006 n. 21028;
Cass. sez. lav. 22.2.2006 n. 3858; Cass. sez. lav. 24.2.2006 n. 4171; Cass.
23.9.2005 n. 18660). Negli stessi sensi, la Cassazione ha avuto modo di rilevare che ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di collaborazione autonomo, il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass. Sez. lav, 5 aprile 2006, n. 7966) e non hanno un valore decisivo, ma solo sussidiario, elementi quali la collaborazione,
l'assenza di rischio economico, la continuità della prestazione, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario. E' invece determinante l'elemento della subordinazione, costituito da un vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera ad un potere direttivo del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua libertà (Sez. L, Sentenza n. 20669 del 25 ottobre 2004; Cass. 27 novembre 1986, n. 7015). Sicché, può affermarsi che
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oggetto specifico dell'indagine deve essere l'accertamento della eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione, nonché di uno specifico obbligo di presenza e di frequenza, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze, e della correlativa sottoposizione del prestatore d'opera ad un potere disciplinare e sanzionatorio del datore di lavoro. Non sono pertanto sufficienti a configurare la natura subordinata del rapporto le generiche deduzioni dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra lavoratore e datore priva di allegazioni di elementi di fatto circa il concreto esercizio del potere gerarchico e disciplinare nei confronti della lavoratrice, il suo assoggettamento al potere di eterodirezione, l'obbligo di rispettare un preciso orario di lavoro, predeterminato dal soggetto che si assume essere il datore di lavoro, l'indicazione delle puntuali mansioni, le modalità di pagamento della retribuzione e la predeterminazione della stessa.
Secondo la S.C., cui questo Collegio si conforma, il potere direttivo del datore di lavoro «… affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale – le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale –, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale» (Cass. civ. sez. lav., 16/11/2018, n. 29646).
Gli originari ricorsi introduttivi sono del tutto privi delle allegazioni che, secondo il consolidato orientamento della S.C., consentono di dimostrare la sussistenza della subordinazione. Né possono trarsi elementi dai messaggi contenuti nella chat di cui al doc. 9, mai richiamati nel corpo degli originari ricorso introduttivi. Invero, secondo i principi affermati dalla S.C. nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, si può tenere conto ai fini della decisione dei soli documenti tempestivamente prodotti dei quali siano state specificamente allegate le ragioni della produzione e della rilevanza. Il giudizio di rilevanza della prova documentale, necessario per consentire al giudice di pronunciarsi, presuppone infatti non soltanto la materiale produzione, ma anche che la parte alleghi nell'originario atto introduttivo specificamente le ragioni della produzione in relazione al contenuto dei documenti. In sintesi, la
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parte ha l'onere di evidenziare il contenuto e la rilevanza dei documenti, non essendo sufficiente la mera produzione, non accompagnata da allegazioni inerenti alla loro rilevanza (vd. Cass. n. 21032 del 01/08/2008). Negli originari ricorsi introduttivi non si rinviene alcun riferimento al documento in questione, meramente indicato nell'indice, senza che sia mai stata precisata la finalità della produzione e la sua rilevanza.
Anche a voler prescindere dalla tardività delle deduzioni sulla natura simulata del contratto di sub agenzia intercorso fra le parti dal 1998 al
15.11.2019, osserva la Corte che, “in caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, qualora la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione - ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa - non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte
(nella specie, di associazione in partecipazione), dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto” (così, fra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 2728 del
08/02/2010).
Correttamente il Tribunale ha escluso che la prova degli elementi sintomatici della subordinazione sia emersa dall'espletata istruttoria. La teste
, commerciante di abbigliamento che si serviva del Testimone_1 P_ come agente, ha riferito di aver frequentato la sede dell'agenzia di Roma due volte l'anno per vedere la collezione ed in tali occasioni di essersi interfacciata anche con la , precisando di non sapere se prendesse direttive ed Parte_1 ordini dal per cui, pur confermando la presenza della stessa P_
(quantomeno due volte all'anno), non ha saputo precisare il tipo di rapporto fra le parti. La teste , dipendente del ha riferito che la Testimone_2 P_
aveva un contratto di collaborazione in virtù del quale durante le Parte_1
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Corte di Appello di Roma
campagne vendita mostrava i campionari ai clienti. La teste Testimone_3 ha dichiarato di aver lavorato con la per fare i campionari,
[...] Parte_1 recandosi due volte a stagione presso la sede dell'agenzia. Secondo la teste
, che ha avuto rapporti di lavoro col negli anni dal 1995 Testimone_4 P_ al 2002 e dal 2010 in poi, la “… aveva un contratto come agente Parte_1
e lavorava in totale autonomia, e ciò si evinceva anche dal fatto che spesso non era in ufficio”.
Le deposizioni testimoniali raccolte dal Tribunale consentono di escludere che, a prescindere da qualsiasi diversa qualificazione pattuita fra le parti, il rapporto di lavoro dedotto in giudizio abbia rivestito i caratteri propri della subordinazione, il cui onere probatorio gravava interamente sulla lavoratrice. Né l'appellante principale ha dedotto alcunché su cosa avrebbe potuto apportare a livello probatorio l'escussione degli ulteriori testi indicati nel ricorso contro la . Per tace del fatto che, una volta disposta la CP_2 riunione dei giudizi, il Tribunale non ha indicato in alcun modo i testi da escutere, lasciando libera la parte di scegliere fra quelli indicati nel ricorso contro e quelli indicati nel ricorso contro la società. P_
Con l'appello incidentale gli appellati principali hanno censurato la gravata sentenza per aver liquidato le spese in misura “… inferiore a quelle dovute con riferimento al quantum debeatur delle due cause proposte” e hanno chiesto la condanna della al risarcimento per lite temeraria Parte_1 ex art. 96 c.p.c..
Il primo motivo di appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile. Invero, oltre a non essere stato riproposto nelle conclusioni della memoria difensiva (ove gli appellanti incidentali si sono limitati a richiedere la condanna dell'appellante principale ex art. 96 c.p.c.), è del tutto generico e privo della indicazione dei motivi specifici su cui si fonda l'impugnazione, in violazione dell'art. 436 c.p.c.. Il secondo motivo non costituisce invece un appello incidentale, atteso che la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., non essendo soggetta a preclusioni e decadenze e, soprattutto, non attendendo al merito della controversia, può essere formulata anche in
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sede di discussione e finanche in sede di legittimità nel corso della discussione orale della causa come ripetutamente ribadito dalla S.C. (ex pluribus, Cass.
15964/2009, Cass. 12149/2002, Cass. S.U. 8363/1990 e Cass. n. 20914 del
11/10/2011). La domanda è comunque fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono. La ha proposto due distinti ricorsi Parte_1 aventi contenuto pressoché analogo e relativi a periodi sostanzialmente coincidenti, l'uno dei confronti di e l'altro nei confronti della P_ società da lui amministrata, frazionando così le pretese azionate. Sebbene nel giudizio di primo grado non abbia mai contestato la percezione delle somme di cui alle numerose fatture prodotte in atti relative al rapporto di subagenzia
(per complessivi € 326.590,58), ha continuato a richiedere anche nel grado il pagamento dei medesimi importi azionati con gli originari ricorsi introduttivi, senza detrarre alcunché dall'originaria pretesa e per di più deducendo per la prima volta nel grado la natura simulata del rapporto di sub agenzia. Ha infine sostenuto che lo stesso giudice di primo grado avrebbe ammesso, sulla base delle risultanze istruttorie, l'esistenza dell'eterodirezione da parte del P_ avendo ella percepito un compenso mensile di € 1.300,00 come provvigioni
(pur non avendolo detratto dal complessivo importo rivendicato). Tali elementi consentono di ravvisare la colpa grave ex art. 96 c.p.c. nella proposizione dell'odierno gravame, talché l'appellante principale deve essere condannata al risarcimento del danno che, tenuto conto delle circostanze del caso concreto e della posizione delle parti, si stima equo determinare nell'importo di € 1.000,00.
Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a
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titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello principale;
in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna Parte_1 al pagamento in favore delle controparti di € 1.000,00 ai sensi dell'art.
[...]
96 c.p.c.; condanna al pagamento delle spese del grado che liquida Parte_1 in € 7.120,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 31/01/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT. SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)
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