Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/06/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 430/2020 Ruolo Gen., vertente tra
Parte_1 con sede in Barcellona P.G. (ME), nella Provinciale Centineo-Portosalvo, Fraz. C.da
Girotta, P.Iva P.IVA 1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_2 elett.te
,
dom.ta in Catania, nella Via Genova, n. 49, presso lo studio dell'Avv. Barbara Corsaro Boccadifuoco, del Foro
di Catania, nonché congiuntamente e disgiuntamente l'Avv. Giuseppe Magra, del Foro di Catania, con studio nella Via Ala, n. 61, che la rappresentano e difendono come da procura rilasciata in foglio separato ed allegato telematicamente ai sensi di Legge
Ricorrente
Parte_3 in persona del procuratore speciale pro tempore, con sede legale in Roma, nel Piazzale Enrico
Mattei, n. 1, C.F.: P.IVA_2 , rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla Comparsa di Costituzione
e Risposta, dall'Avv. Prof. Antonino Longo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catania,
nella Via De Caro, n. 104.
in persona del procuratore speciale pro tempore, con sede legale in San Donato Parte 4
Milanese (MI), nella Piazza Vanoni, n. 1, C.F.: P.IVA_3 rappresentata e difesa, per procura rilasciata su foglio separato, congiunto alla Comparsa di Costituzione e Risposta, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., dall'Avv. Prof.
Antonino Longo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Aci Castello (CT), nella Via Antonello
da Messina, n. 1
Terzo chiamato in causa
Oggetto: Ricorso ex art. 702 bis c.p.c..
Conclusioni delle parti come da verbale.
Svolgimento del processo
Lo svolgimento del procedimento viene emesso ai sensi dell'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza del 13.5.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente in ordine all'eccepita, da parte resistente, Parte_3 in persona del legale rapp.te pro tempore e dal terzo chiamato in causa, Parte_4 in persona del legale rapp.te pro tempore,
inammissibilità dell'azione per violazione dell'art. 29 della L. n. 428/1990, si osserva che la Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 20818 del 30.9.2020, ha fornito gli elementi per meglio fissare i presupposti e limiti dell'adempimento di cui al predetto art. 29, comma 4 della legge n. 428/1990.
Ed invero, prevede espressamente il richiamato comma 4 dell'art. 29, che la comunicazione dell'istanza di rimborso di un'accisa incompatibile con la normativa comunitaria o interna (anche) al competente Ufficio
dell'Amministrazione finanziaria che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi debba essere effettuata soltanto quando la relativa spesa abbia concorso a formare il reddito di impresa.
La ratio del predetto onere "informativo" è evidentemente quella di partecipare all' Controparte_1 una
situazione di potenziale rischio, ossia quella del soggetto passivo d'accisa che, dopo aver portato in deduzione una componente negativa di reddito d'impresa pari all'accisa riversata all'Erario, in un successivo periodo di imposta ottenga la restituzione del tributo, senza tuttavia correlativamente recuperarlo a tassazione.
Si legge anche nella sentenza in analisi, "la “ratio legis" complessiva è data dalla necessità che, avviata la procedura di rimborso delle imposte di consumo presso la competente Agenzia delle dogane, anche l' [...]
CP_1 debba essere informata per i riflessi sui redditi dichiarati dell'esercizio di competenza".
Da tale impostazione sembra legittimo trarre la conseguenza che, laddove il costo sostenuto per il pagamento dell'accisa (o dell'addizionale) di cui si chiede il rimborso non abbia concorso a formare il reddito del fornitore
– in senso riduttivo del relativo imponibile fiscale - in quanto lo stesso tributo è stato riaddebitato al consumatore finale nell'esercizio del diritto di rivalsa ed il relativo costo sia stato quindi "sterilizzato" dalla correlativa traslazione, nessun onere comunicativo possa legittimamente configurarsi.
In tale ipotesi, il paventato rischio di "salti di imposta" non può, infatti, concretarsi, in quanto il costo originariamente sostenuto e dedotto a fronte del sostenimento dell'accisa ha trovato, appunto, come propria contropartita, nell'ambito del medesimo periodo di imposta, l'appostamento di un correlativo ricavo a titolo di accisa addebitata in rivalsa nei confronti del consumatore finale. Specularmente, nell'annualità ancora futura e incerta di percezione del rimborso, l'erogazione del rimborso non darà luogo ad una sopravvenienza attiva tassabile.
La correttezza di tale impostazione ha trovato la propria conferma in un altro precedente della Suprema
Corte esattamente in terminis e precisamente nella sentenza n. 28063 del 31.10.2019.
Specifica ancora più chiaramente l'Ordinanza della Cass. Civ. n. 19811 del 23 luglio 2019: "l'inciso contenuto nel quarto comma della previsione normativa in esame, secondo cui, ai fini del diritto al rimborso contribuente deve, a pena di inammissibilità, fare la comunicazione dell'istanza anche all' CP_1
[...], quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito di impresa, deve essere letto e interpretato alla luce di quanto disposto dal comma secondo, che esclude il diritto al rimborso nel caso di traslazione dell'onere su altri soggetti, posto che è evidente che solo nel caso in cui non sìa avvenuta la suddetta traslazione può ragionarsi in termini di incisione del pagamento dell'accise versate sul reddito di impresa,
con conseguente diritto al rimborso".
Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie, appare evidente che una interpretazione della norma conforme alla sua ratio comporta che in una ipotesi, come quella ipotizzata, in cui nessuna sopravvenienza attiva tassabile sarà destinata a realizzarsi all'atto del conseguimento del rimborso, in ragione dell'avvenuta traslazione del correlativo costo, nessun onere di comunicazione può legittimamente essere configurato.
Non è, infatti, il mero concorrere della spesa alla formazione del reddito di impresa dell'anno di sostenimento del costo a giustificare l'adempimento ma la specifica necessità che tale deduzione abbia concorso a ridurre il reddito imponibile e sia conseguentemente destinata a riflettersi sulla successiva manifestazione di una sopravvenienza attiva tassabile.
Per quanto sopra argomentato l'eccezione avanzata non risulta essere meritevole di accoglimento e và,
pertanto, rigettata.
Per quanto attiene la formulata, sempre da parte del resistente e dal terzo chiamato in causa, eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita ex art. 3 del d.l. n. 132/2014, si rileva che con Ordinanza emessa all'udienza del 18.3.2022, il G.I. dell'epoca assegnava alle parti i termini per procedere all'avvio del procedimento di negoziazione assistita, che regolarmente avviato dava esito negativo, come da documentazione versata in atti.
Per quanto prima anche la superiore eccezione va rigettata.
Nel merito in ordine alla domanda così come formulata da parte ricorrente nel proprio atto introduttivo del giudizio si osserva che la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 43 del 15 aprile 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, in quanto non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto UE.
Con la sentenza n. 43 del 15 aprile 2025, la Corte Costituzionale ha stabilito che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, introdotta dall'art. 5 D.Lgs. 26/2007 e poi abrogata nel 2012, non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione Europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevede solo una generica destinazione del gettito in favore delle province. La sentenza dichiara, quindi,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 c. 1 lett. c e 2 DL 511/88 conv. in L. 20/89 per violazione degli artt. 11 e
117, comma 1, Cost. In conformità al costante orientamento della Corte di legittimità, inaugurato con la Cass. 23 ottobre 2019, n.
27101, la citata disposizione si pone in contrasto con la Dir CE 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la Dir. CEE 92/12, non essendo stato rispettato il requisito delle finalità specifiche che la direttiva richiede agli Stati membri di rispettare al fine di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette.
Inoltre, la Corte Costituzionale ha tenuto in conto la C.Giust. UE 11 aprile 2024 C-316/22 che, fermo restando che il giudice interno non può disapplicare nell'ambito di una controversia tra privati la norma nazionale che
è in contrasto con la direttiva, ha riconosciuto che il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve potere esercitare un'azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore. Ciò in conseguenza del fatto che il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore e basata sulla contrarietà dell'imposta alla direttiva. Dalla sentenza consegue,
quindi, la possibilità di esercitare direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato.
A seguito della sentenza che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'addizionale, i clienti dei fornitori potranno ora esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno,
a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato).
Per quanto prima argomentato, meritevole di accoglimento risulta essere la domanda proposta dal ricorrente con la conseguente condanna, in solido della resistente, Parte 3 in persona del legale rapp.te pro tempore e il terzo chiamato in causa, Parte_4 in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore dello stesso della somma di €. 27.268,80 a titolo di ripetizione di indebito, oltre interessi di Legge
dalla maturazione al soddisfo.
L'accoglimento della domanda di cui sopra comporta la condanna, in solido, della resistente Parte 3 in
Parte_4 in persona del persona del legale rapp.te pro tempore e del terzo chiamato in causa,
legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente Parte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese e compensi di giudizio che, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del
D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M.
147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €.
4.095,00, per compensi, di cui €. 286,00, per spese, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e CPA
come per Legge.
P.Q.M.
Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla Parte_1
[….. in persona del legale rapp.te pro tempore, nei confronti dell' Parte 3 in persona del legale rapp.te pro tempore e con la chiamata in causa del terzo, Parte_4 in persona del legale rapp.te pro tempore, sentiti i procuratori delle parti, così provvede:
1) Accoglie le domande così come avanzate dalla ricorrente, Parte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, per quanto in parte motiva;
2) Condanna, in solido, la resistente, Parte 3 in persona del legale rapp.te pro tempore ed il terzo chiamato in causa, Parte_4 in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento nei confronti della ricorrente, Parte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento della somma di €. 27.268,80 a titolo di ripetizione di indebito, oltre interessi di Legge
dalla maturazione al soddisfo;
3) Condanna, infine, in solido, la resistente Parte_3 in persona del legale rapp.te pro tempore e il terzo chiamato in causa, Parte_4 in persona del legale rapp.te pro tempore, al
Parte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore,pagamento, in favore della ricorrente delle spese e compensi di giudizio che, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n.
37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M.
147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 4.095,00, per compensi, di cui €. 286,00, per spese, oltre rimborso spese forfettizzate
(15,00 %), IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 13.5.2025
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)