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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/09/2025, n. 2909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2909 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11195/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott. Silvia Governatori Presidente
2) dott. Monica Tarchi Giudice
3) dott. Serena Alinari Giudice Relatore
pronunzia la presente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. R.G. 11195/2024 promosso da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Bonicoli, Parte_1
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Traversa Livornese n. 587
RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 8 con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: all'udienza del 10.09.2025 l'avv. Bonicoli ha concluso come da ricorso riportandosi anche alle note depositate il 09.09.2025 ed ha chiesto “in via urgente e
provvisoria l'affidamento esclusivo della minore alla madre, perché essendo il padre
irreperibile, qualora la minore abbia bisogno di cure urgenti, per l'autorizzazione al
consenso informato e alla prestazione sanitaria in assenza di consenso del padre la minore
non potrebbe ricevere cure adeguate, così come per l'attività scolastica.”; ha inoltre dichiarato di non opporsi all'educativa domiciliare proposta dal Servizio Sociale.
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso ritualmente notificato, la IG.ra , premesso che dalla Parte_1
relazione sentimentale con il resistente è nata in data [...] la figlia Per_1
ha chiesto che: “la figlia venga affidata in via esclusiva alla
[...] Persona_1
madre o nelle modalità che l'intestato Tribunale riterrà più opportuno nel superiore
interesse della minore;
2. venga disposta la calendarizzazione e le modalità di visita del
padre alla minore tenendo conto delle produzioni documentali e quanto emergerà Per_1
dall'istruttoria;
3. Disporre un assegno di mantenimento per la minore di € 700,00 Per_1
mensili oltre rivalutazione ISTAT da versare alla IG.ra entro il giorno 5 Parte_1
di ciascun mese, decorrente dalla data della domanda, tenendo conto del fatto che il padre
vivendo all'estero la madre dovrà occuparsi a tempo pieno della minore. Disporre che le
spese straordinarie per la minore siano poste a carico del padre al 100% fino a Per_1
quando la IG.ra non riprenderà a lavorare e pertanto le spese straordinarie Pt_1
pagina 2 di 8 saranno oggetto di apposita modifica dell'emanando provvedimento, l'assegno unico sarà
percepito interamente dalla IG.ra , come già concordato inter partes;
4. Si chiede Pt_1
di essere autorizzati alla produzione della documentazione audio delle chat tra la
ricorrente ed il resistente;
5. Si chiede l'acquisizione del video di cui al doc 20. 6. Si chiede
prova per testi dei IG.ri residenti in [...]
Firenze sui seguenti capitoli di prova 1) DCV che in data 4 settembre 2024 alle ore 17.45
circa il IG ha raggiunto la minore presso il Fantafondo sito in Firenze Per_1 Per_1
Via Rocca Tedalda n 269 ed avete visto il IG molto alterato ed avete sentito Per_1
riferire alla minore che si sarebbe trasferito all'estero e non avrebbe più reso visita Per_1
alla figlia minore;
2) DCV che in riferimento alla circostanza di cui al capitolo che
precede avete visto al figlia piangere e cercare conforto nel personale del Per_1
Fantafondo in seguito al comportamento tenuto dal padre. Con ogni più ampia riserva in
via istruttoria e con vittoria di spese e compensi di avvocato”.
2. Il resistente ritualmente notiziato con il rito degli irreperibili non si è costituito nel presente giudizio e va dichiarato contumace.
3. All'udienza del 29.01.2025 è comparsa la sola ricorrente con il suo difensore;
l'avv.
Bonicoli ha prodotto il ricorso notificato alla controparte;
il Giudice delegato ha proceduto all'interrogatorio libero della ricorrente, la quale ha riferito che la casa ove viveva ed era residente è stata venduta all'asta, che il padre da quando si è trasferito in Svizzera non le paga più alcun mantenimento per che lo stesso ogni 2 mesi circa fa videochiamate Per_1
veloci e che il padre ha visto l'ultima volta nel novembre 2024 quando lei è stata Per_1
operata ad un braccio. Il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione. All'esito, con ordinanza emessa in pari data, il Collegio ha disposto la pagina 3 di 8 rinnovazione della notifica del ricorso al resistente, ha incaricato i Servizi Sociali
territorialmente competenti (Lastra a Signa) di verificare lo stato e le condizioni socio-
familiari della minore nata a [...] il [...], le condizioni di vita Persona_1
dei genitori e il rapporto tra i genitori e la minore, invitando detti Servizi a trasmettere la relazione entro il 30.05.2025 e rinviato la causa all'udienza del 04.06.2025, udienza rinviata d'ufficio al 09.07.2025 per impedimento del Giudice delegato. All'udienza del
09.07.2025 il procuratore della ricorrente ha chiesto che i Servizi Sociali venissero sollecitati all'inoltro della relazione. Il Collegio, rilevando che era pervenuta il giorno dell'udienza la relazione del Servizio Sociale territorialmente competente, ha con decreto di pari data fissato nuova udienza per il giorno 10.09.2025, per consentire al difensore della ricorrente di prendere posizione in ordine a detta relazione.
All'udienza del 10.09.2025, l'avv. Bonicoli ha precisato le proprie conclusioni nei termini indicati in epigrafe. Il Giudice ha, quindi, rimesso il procedimento al Collegio per la decisione.
4. Quanto alla decisione circa le modalità di affidamento della minore, il Collegio ritiene di dover disporre l'affidamento super esclusivo della minore alla madre, in quanto il padre,
resosi irreperibile, si disinteressa della minore sia sotto il profilo affettivo che sotto il profilo economico. La madre ha riferito che il padre si è da un anno trasferito in Svizzera,
ove stabilmente risiede unitamente alla compagna con la quale avrebbe contratto matrimonio e che dal trasferimento il medesimo non ha più contatti stabili con la minore,
tranne sporadiche videochiamate di solito ogni due mesi. Il Servizio Sociale ha riferito di aver comunicato al padre invito a presentarsi per un colloquio senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro da parte dello stesso.
pagina 4 di 8 Quanto alla madre, la medesima risulta avere un sereno e affettuoso rapporto con la figlia
(vedi relazione del Servizio Sociale territorialmente competente).
L'irreperibilità del padre rende difficoltoso per la madre, che cura ogni eIGenza di vita della minore, lo svolgimento dei compiti genitoriali soprattutto in ambito medico e scolastico e giustifica il regime dell'affidamento ora disposto.
Per quanto riguarda il collocamento della minore, il Collegio rileva che la minore risiede stabilmente presso l'abitazione della nonna materna sita a Firenze, in via di Rocca Tedalda
n. 261/14, con la quale ha instaurato un rapporto affettivo stabile e continuativo. Alla luce di tale situazione già consolidata da tempo e nell'interesse superiore della minore, il
Tribunale ritiene di dover disporne il collocamento della minore presso la nonna materna,
presso la quale, peraltro, risultano domiciliate le due sorelle della minore nate da una precedente unione della madre La madre ha dichiarato di essere ospite presso un amico del quale non ha specificato né le generalità né l'indirizzo.
Essendo risultato l'appartamento, ove vive la minore con la nonna, le sue sorelle e lo zio,
trascurato riguardo alle condizioni di igiene e di ordine (vedi relazione dell'assistente sociale in atti), il Collegio dispone l'educativa domiciliare come supporto alla madre e alla nonna nelle funzioni educative che dovrà essere attivata dal Servizio Sociale del Comune di
Firenze, Comune ove risiede la minore.
5. Stante il persistente disinteresse del padre nei confronti della figlia, nonché la sua stabile residenza in Svizzera, il Collegio ritiene allo stato non praticabile una calendarizzazione di incontri ordinari tra padre e figlia;
ritiene, invece, opportuno disporre, nell'interesse della minore, incontri protetti padre/figlia con onere del padre, al momento irreperibile, di attivazione del Servizio Sociale competente.
pagina 5 di 8 6. Quanto al mantenimento, il Collegio dispone che il padre corrisponda mensilmente alla madre la somma di euro 600,00, tenuto conto sia del fatto che è la sola madre alla data attuale a farsi carico delle eIGenze di vita della figlia che della situazione economico patrimoniale delle parti.
La madre disoccupata all'epoca del ricorso risulta svolgere l'attività lavorativa alla data attuale di cuoca in una caserma della Polizia di Stato e di guadagnare la somma di euro
700,00 circa e di percepire per intero l'assegno unico per la minore pari ad euro 358,00
(vedi dichiarazioni rese dalla madre all'udienza del 29.01.2025), mentre il padre, del quale non si conosce l'attuale occupazione, ha lavorato in Italia come manovale, guadagnando mensilmente al netto l'importo variabile da euro 1052 ad euro 1592,00 (vedi buste paga del resistente relative ai mesi giugno, luglio e agosto 2023 prodotte dalla madre), importo che sarebbe aumentato, secondo quanto riferito dalla madre, ad euro 3500,00 in Svizzera. La
capacità lavorativa generica del padre giustifica la debenza dell'importo ora determinato.
La madre risulta avere percepito a titolo di reddito lordo nel 2021 la somma di euro
1680,54, nel 2022 la somma di euro 1941,24 e nel 2023 la somma di euro 1084,20. Tenuto
conto di tali capacità reddituali delle parti e del fatto che la madre si occupa da sola delle necessità quotidiane della figlia, si dispone che le spese straordinarie per la figlia vengano poste a carico del padre nella misura del 60% e nella residua percentuale a carico della madre. L'assegno unico per la figlia spetta unicamente alla madre, essendo questa il genitore affidatario in via super esclusiva.
7. La ricorrente è stata ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato,
tuttavia, il Collegio rileva come la stessa non abbia fornito elementi sufficienti per la valutazione dei presupposti di legge per la sussistenza del beneficio, omettendo, in pagina 6 di 8 particolare, di indicare i soggetti con cui convive e la relativa situazione reddituale, come invece avrebbe dovuto. Pertanto, il Tribunale ritiene di dover revocare, con efficacia ex
tunc dalla data di ammissione al beneficio, l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
8. Il regolamento delle spese processuali segue la soccombenza per cui si condanna il padre a pagare le spese di lite sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede in via definitiva:
1) dispone l'affidamento super-esclusivo di nata il [...] alla Persona_1
madre , attribuendo alla stessa ogni facoltà di scelta per conto Parte_1
della figlia in ogni campo di istruzione, formazione, salute e personale;
2) dispone il collocamento della minore presso la nonna materna, IG.ra Persona_2
presso la quale la stessa risulta già stabilmente residente;
[...]
3) dispone incontri protetti padre/figlia con onere del padre, al momento irreperibile, di attivazione del Servizio Sociale competente;
4) dispone l'attivazione di un intervento di educativa domiciliare, da realizzarsi a cura dei Servizi Sociali territorialmente competenti (Firenze), presso l'abitazione della nonna materna sita in Firenze, via di Rocca Tedalda 261/14, Persona_2
presso la quale la minore è residente e domiciliata;
pagina 7 di 8 5) dispone che il padre contribuisca a partire dal deposito del ricorso al mantenimento della minore versando entro il giorno 20 di ogni mese alla madre la somma di euro
600,00 al mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) dispone che le spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore saranno ripartite tra i genitori nella misura del 60% a carico del padre e nella misura del 40%
a carico della madre;
7) dispone che l'assegno unico universale per la figlia venga attribuito interamente alla madre;
8) revoca, con effetto ex tunc dalla data di ammissione al beneficio, l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
9) condanna il resistente alla rifusione delle spese processuali della ricorrente liquidate per compensi di avvocato in euro 2.800,00, oltre il 15% rimborso spese generali,
IVA e CPA.
Così deciso in Firenze nella Camera di ConIGlio del 10.09.2025 su relazione della dott.ssa
Serena Alinari.
Il Giudice rel. La Presidente
dott.ssa Serena Alinari dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott. Silvia Governatori Presidente
2) dott. Monica Tarchi Giudice
3) dott. Serena Alinari Giudice Relatore
pronunzia la presente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. R.G. 11195/2024 promosso da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Bonicoli, Parte_1
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Traversa Livornese n. 587
RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 8 con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: all'udienza del 10.09.2025 l'avv. Bonicoli ha concluso come da ricorso riportandosi anche alle note depositate il 09.09.2025 ed ha chiesto “in via urgente e
provvisoria l'affidamento esclusivo della minore alla madre, perché essendo il padre
irreperibile, qualora la minore abbia bisogno di cure urgenti, per l'autorizzazione al
consenso informato e alla prestazione sanitaria in assenza di consenso del padre la minore
non potrebbe ricevere cure adeguate, così come per l'attività scolastica.”; ha inoltre dichiarato di non opporsi all'educativa domiciliare proposta dal Servizio Sociale.
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso ritualmente notificato, la IG.ra , premesso che dalla Parte_1
relazione sentimentale con il resistente è nata in data [...] la figlia Per_1
ha chiesto che: “la figlia venga affidata in via esclusiva alla
[...] Persona_1
madre o nelle modalità che l'intestato Tribunale riterrà più opportuno nel superiore
interesse della minore;
2. venga disposta la calendarizzazione e le modalità di visita del
padre alla minore tenendo conto delle produzioni documentali e quanto emergerà Per_1
dall'istruttoria;
3. Disporre un assegno di mantenimento per la minore di € 700,00 Per_1
mensili oltre rivalutazione ISTAT da versare alla IG.ra entro il giorno 5 Parte_1
di ciascun mese, decorrente dalla data della domanda, tenendo conto del fatto che il padre
vivendo all'estero la madre dovrà occuparsi a tempo pieno della minore. Disporre che le
spese straordinarie per la minore siano poste a carico del padre al 100% fino a Per_1
quando la IG.ra non riprenderà a lavorare e pertanto le spese straordinarie Pt_1
pagina 2 di 8 saranno oggetto di apposita modifica dell'emanando provvedimento, l'assegno unico sarà
percepito interamente dalla IG.ra , come già concordato inter partes;
4. Si chiede Pt_1
di essere autorizzati alla produzione della documentazione audio delle chat tra la
ricorrente ed il resistente;
5. Si chiede l'acquisizione del video di cui al doc 20. 6. Si chiede
prova per testi dei IG.ri residenti in [...]
Firenze sui seguenti capitoli di prova 1) DCV che in data 4 settembre 2024 alle ore 17.45
circa il IG ha raggiunto la minore presso il Fantafondo sito in Firenze Per_1 Per_1
Via Rocca Tedalda n 269 ed avete visto il IG molto alterato ed avete sentito Per_1
riferire alla minore che si sarebbe trasferito all'estero e non avrebbe più reso visita Per_1
alla figlia minore;
2) DCV che in riferimento alla circostanza di cui al capitolo che
precede avete visto al figlia piangere e cercare conforto nel personale del Per_1
Fantafondo in seguito al comportamento tenuto dal padre. Con ogni più ampia riserva in
via istruttoria e con vittoria di spese e compensi di avvocato”.
2. Il resistente ritualmente notiziato con il rito degli irreperibili non si è costituito nel presente giudizio e va dichiarato contumace.
3. All'udienza del 29.01.2025 è comparsa la sola ricorrente con il suo difensore;
l'avv.
Bonicoli ha prodotto il ricorso notificato alla controparte;
il Giudice delegato ha proceduto all'interrogatorio libero della ricorrente, la quale ha riferito che la casa ove viveva ed era residente è stata venduta all'asta, che il padre da quando si è trasferito in Svizzera non le paga più alcun mantenimento per che lo stesso ogni 2 mesi circa fa videochiamate Per_1
veloci e che il padre ha visto l'ultima volta nel novembre 2024 quando lei è stata Per_1
operata ad un braccio. Il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione. All'esito, con ordinanza emessa in pari data, il Collegio ha disposto la pagina 3 di 8 rinnovazione della notifica del ricorso al resistente, ha incaricato i Servizi Sociali
territorialmente competenti (Lastra a Signa) di verificare lo stato e le condizioni socio-
familiari della minore nata a [...] il [...], le condizioni di vita Persona_1
dei genitori e il rapporto tra i genitori e la minore, invitando detti Servizi a trasmettere la relazione entro il 30.05.2025 e rinviato la causa all'udienza del 04.06.2025, udienza rinviata d'ufficio al 09.07.2025 per impedimento del Giudice delegato. All'udienza del
09.07.2025 il procuratore della ricorrente ha chiesto che i Servizi Sociali venissero sollecitati all'inoltro della relazione. Il Collegio, rilevando che era pervenuta il giorno dell'udienza la relazione del Servizio Sociale territorialmente competente, ha con decreto di pari data fissato nuova udienza per il giorno 10.09.2025, per consentire al difensore della ricorrente di prendere posizione in ordine a detta relazione.
All'udienza del 10.09.2025, l'avv. Bonicoli ha precisato le proprie conclusioni nei termini indicati in epigrafe. Il Giudice ha, quindi, rimesso il procedimento al Collegio per la decisione.
4. Quanto alla decisione circa le modalità di affidamento della minore, il Collegio ritiene di dover disporre l'affidamento super esclusivo della minore alla madre, in quanto il padre,
resosi irreperibile, si disinteressa della minore sia sotto il profilo affettivo che sotto il profilo economico. La madre ha riferito che il padre si è da un anno trasferito in Svizzera,
ove stabilmente risiede unitamente alla compagna con la quale avrebbe contratto matrimonio e che dal trasferimento il medesimo non ha più contatti stabili con la minore,
tranne sporadiche videochiamate di solito ogni due mesi. Il Servizio Sociale ha riferito di aver comunicato al padre invito a presentarsi per un colloquio senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro da parte dello stesso.
pagina 4 di 8 Quanto alla madre, la medesima risulta avere un sereno e affettuoso rapporto con la figlia
(vedi relazione del Servizio Sociale territorialmente competente).
L'irreperibilità del padre rende difficoltoso per la madre, che cura ogni eIGenza di vita della minore, lo svolgimento dei compiti genitoriali soprattutto in ambito medico e scolastico e giustifica il regime dell'affidamento ora disposto.
Per quanto riguarda il collocamento della minore, il Collegio rileva che la minore risiede stabilmente presso l'abitazione della nonna materna sita a Firenze, in via di Rocca Tedalda
n. 261/14, con la quale ha instaurato un rapporto affettivo stabile e continuativo. Alla luce di tale situazione già consolidata da tempo e nell'interesse superiore della minore, il
Tribunale ritiene di dover disporne il collocamento della minore presso la nonna materna,
presso la quale, peraltro, risultano domiciliate le due sorelle della minore nate da una precedente unione della madre La madre ha dichiarato di essere ospite presso un amico del quale non ha specificato né le generalità né l'indirizzo.
Essendo risultato l'appartamento, ove vive la minore con la nonna, le sue sorelle e lo zio,
trascurato riguardo alle condizioni di igiene e di ordine (vedi relazione dell'assistente sociale in atti), il Collegio dispone l'educativa domiciliare come supporto alla madre e alla nonna nelle funzioni educative che dovrà essere attivata dal Servizio Sociale del Comune di
Firenze, Comune ove risiede la minore.
5. Stante il persistente disinteresse del padre nei confronti della figlia, nonché la sua stabile residenza in Svizzera, il Collegio ritiene allo stato non praticabile una calendarizzazione di incontri ordinari tra padre e figlia;
ritiene, invece, opportuno disporre, nell'interesse della minore, incontri protetti padre/figlia con onere del padre, al momento irreperibile, di attivazione del Servizio Sociale competente.
pagina 5 di 8 6. Quanto al mantenimento, il Collegio dispone che il padre corrisponda mensilmente alla madre la somma di euro 600,00, tenuto conto sia del fatto che è la sola madre alla data attuale a farsi carico delle eIGenze di vita della figlia che della situazione economico patrimoniale delle parti.
La madre disoccupata all'epoca del ricorso risulta svolgere l'attività lavorativa alla data attuale di cuoca in una caserma della Polizia di Stato e di guadagnare la somma di euro
700,00 circa e di percepire per intero l'assegno unico per la minore pari ad euro 358,00
(vedi dichiarazioni rese dalla madre all'udienza del 29.01.2025), mentre il padre, del quale non si conosce l'attuale occupazione, ha lavorato in Italia come manovale, guadagnando mensilmente al netto l'importo variabile da euro 1052 ad euro 1592,00 (vedi buste paga del resistente relative ai mesi giugno, luglio e agosto 2023 prodotte dalla madre), importo che sarebbe aumentato, secondo quanto riferito dalla madre, ad euro 3500,00 in Svizzera. La
capacità lavorativa generica del padre giustifica la debenza dell'importo ora determinato.
La madre risulta avere percepito a titolo di reddito lordo nel 2021 la somma di euro
1680,54, nel 2022 la somma di euro 1941,24 e nel 2023 la somma di euro 1084,20. Tenuto
conto di tali capacità reddituali delle parti e del fatto che la madre si occupa da sola delle necessità quotidiane della figlia, si dispone che le spese straordinarie per la figlia vengano poste a carico del padre nella misura del 60% e nella residua percentuale a carico della madre. L'assegno unico per la figlia spetta unicamente alla madre, essendo questa il genitore affidatario in via super esclusiva.
7. La ricorrente è stata ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato,
tuttavia, il Collegio rileva come la stessa non abbia fornito elementi sufficienti per la valutazione dei presupposti di legge per la sussistenza del beneficio, omettendo, in pagina 6 di 8 particolare, di indicare i soggetti con cui convive e la relativa situazione reddituale, come invece avrebbe dovuto. Pertanto, il Tribunale ritiene di dover revocare, con efficacia ex
tunc dalla data di ammissione al beneficio, l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
8. Il regolamento delle spese processuali segue la soccombenza per cui si condanna il padre a pagare le spese di lite sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede in via definitiva:
1) dispone l'affidamento super-esclusivo di nata il [...] alla Persona_1
madre , attribuendo alla stessa ogni facoltà di scelta per conto Parte_1
della figlia in ogni campo di istruzione, formazione, salute e personale;
2) dispone il collocamento della minore presso la nonna materna, IG.ra Persona_2
presso la quale la stessa risulta già stabilmente residente;
[...]
3) dispone incontri protetti padre/figlia con onere del padre, al momento irreperibile, di attivazione del Servizio Sociale competente;
4) dispone l'attivazione di un intervento di educativa domiciliare, da realizzarsi a cura dei Servizi Sociali territorialmente competenti (Firenze), presso l'abitazione della nonna materna sita in Firenze, via di Rocca Tedalda 261/14, Persona_2
presso la quale la minore è residente e domiciliata;
pagina 7 di 8 5) dispone che il padre contribuisca a partire dal deposito del ricorso al mantenimento della minore versando entro il giorno 20 di ogni mese alla madre la somma di euro
600,00 al mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) dispone che le spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore saranno ripartite tra i genitori nella misura del 60% a carico del padre e nella misura del 40%
a carico della madre;
7) dispone che l'assegno unico universale per la figlia venga attribuito interamente alla madre;
8) revoca, con effetto ex tunc dalla data di ammissione al beneficio, l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
9) condanna il resistente alla rifusione delle spese processuali della ricorrente liquidate per compensi di avvocato in euro 2.800,00, oltre il 15% rimborso spese generali,
IVA e CPA.
Così deciso in Firenze nella Camera di ConIGlio del 10.09.2025 su relazione della dott.ssa
Serena Alinari.
Il Giudice rel. La Presidente
dott.ssa Serena Alinari dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 8 di 8