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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/03/2024, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6576/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6576/2019 cui è riunita la causa iscritta al n 1558/2021 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LOMBARDELLI LORETTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in piazza della vittoria 19 62100 MACERATA ITALIApresso il difensore avv. LOMBARDELLI LORETTA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE SANCTIS MANGELLI PAOLO e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Tommaso Salvini, 55 00197 Romapresso il difensore avv. DE SANCTIS MANGELLI PAOLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza autorizzate in luogo della udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha ottenuto dal Tribunale di Ancona in data 18 luglio 2019 decreto CP_1 ingiuntivo contro per l'importo di euro 1133110,41 , per quanto dovuto dall'azienda CP_2 sanitaria a titolo di abbonamenti per linee telefoniche, noleggio di apparati, spese imposte stesse. A fronte di tali gravi inadempienze, proponeva un piano di rientro in due rate, che veniva CP_1 accettato e sottoscritto il 28 dicembre 2016 da la quale pertanto riconosceva espressamente il CP_2 proprio debito. L'accordo relativo alle date scadute fino alla data della sottoscrizione prevedeva il primo pagamento di 500 mila euro entro il termine del 31 gennaio 2017 ed il secondo pagamento di CP_ euro 507207,42 entro il 28 febbraio 2017. L' non ha rispettato il piano di rientro inizialmente sottoscritto, pagando solo una minima parte del debito riconosciuto, oggetto dell'accordo, pertanto veniva inviata ulteriore diffida ad adempiere per il pagamento del credito maturato al primo ottobre 2018, pari ad euro 946623,41, seguita da successiva comunicazione secondo la quale il credito scaduto ammontava alla data del 12 marzo 2019 ad € 1.120 056,13 conformava l'intenzione di porre in essere tutte le azioni contrattuali e giudiziali preannunciate, utile per il recupero del proprio credito;
che al 6 giugno 2019 ammonta al complessivo importo di€ 1133110,41, come risulta dall'estratto autentico del libro apolitico dei chianti morosi e delle fatture dalle quali risulta l'esatto ammontare delle somme dovute dell'azienda per le prestazioni fornite. si oppone CP_2 eccependo l'improcedibilità del ricorso per omesso preventivo obbligatorio tentativo di conciliazione previsto in materie di procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori;
escluse le controversie attinenti unicamente al recupero di crediti relativi alle prestazioni effettuate dall'operatore, ad eccezione di quelle inerenti a crediti o a prestazioni contestate dall'utente. Disconosce il piano di rientro,non firmato dal Direttore generale che all'epoca era il dottor qualsiasi altra firma, per di più illeggibile, ancorché posta sotto un timbro Persona_1 generico dell' non è idonea ad impegnare l'ente. Numerose fatture azionate furono all'epoca CP_2 contestate, in particolare € 126150,73 , e tutte le voci dal 14 relative ai circuiti, loro significato ed effettiva funzione anche in regione dei relativi costi. Con il nuovo centralino av5 che andava ad amalgamare le chiamate di Ascoli Piceno con quelle di San Benedetto del Tronto entrambe su rete dati non avrebbe più dovuto comportare la voce circuiti in bolletta. I circuiti comprendevano anche collegamenti con polizia, carabinieri, vigili del fuoco e prefettura al costo esorbitante di 700 / 800 euro mensili per ogni collegamento. Fu chiesta la cessazione del circuito diretto numerico impianto 925545/ 925557 , e continuarono a pervenire fatture all'anzidetto circuito. Una Org_1 serie di pagamenti fu bloccata per avere chiarimenti in merito che non giunsero mai. Tutte le fatture relative ai circuiti vennero bloccate;
in via riconvenzionale si contestano interessi moratori e si chiede il risarcimento del danno per condotta elusiva e contraria a buona fede attribuita a tim che ha ricevuto innumerevoli reclami senza risposta. È stata disposta consulenza tecnica. CP_1 otteneva inoltre in data 16 Febbraio 2021 decreto ingiuntivo contro la per l'importo di euro CP_2
1544936, 44, per erogazione dei servizi di telefonia fissa e mobile,noleggio e fornitura di apparati, Org con esclusione del servizio cloud , oggetto di richiesta di risoluzione anticipata da parte di
Avverso tale decreto si oppone affermando che il ricorso è inammissibile per mancanza CP_2 CP_2 originaria di procura alle liti, non contenente la firma della dottoressa indicata in CP_3 procura come procuratore speciale della . Eccepisce inoltre la mancanza di tentativo CP_1 obbligatorio di conciliazione, mancano i contratti pubblici e quindi si contesta an e quantum. Ha
pagina 2 di 4 inoltre effettuato riconvenzionale affermava che una serie di fatture erano state tempestivamente Co contestate, per oltre 85 mila euro, senza però ricevere risposte esaustive. deposita Co nell'originale la firma del procuratore speciale, non ha avuto contestazioni ma mere richieste di chiarimenti, e si dichiara comunque disponibile. Bolla come generiche le eccezioni di nullità e difetto di documentazione, trattandosi di contratti pubblici;
si tratta di noleggio di apparecchiature Co fornite da ad finalizzato all'adeguamento del sistema telefonico alla tecnologia VoIP del CP_2 valore di 11.500 €; fornitura in regime dei servizi di connettività telefonia fissa IP cinque Org_3 oda 334506; fornitura in regime del servizio di telefonia mobile cinque: oda 1162461, oda Org_3
1424428; fornitura in regime del servizio di telefonia mobile sei: oda 3949492, o da 3276628, Org_3 oda 3634568, oda 3634692; fornitura servizio fornitura circuiti telefonici e Org_4 numeri verdi già della centrale operativa del 118 a cui l'azienda sanitaria è subentrata per sua espressa richiesta nell'ambito della riorganizzazione territoriale del sistema di allarme sanitario;
fornitura licenze d'uso software di sicurezza protezione dati posta elettronica;
fornitura di prodotti informatici oda 4636317; forniture licenze Microsoft Enterprise agreement oda 4975685; fornitura servizio reti locali 6: Oda 4499562, oda 4584717, oda 4636738, o da 4835466, o da 4868257; fornitura reti wireless oda 4940464; fornitura reti LAN sei oda 5021096; fornitura servizio telefonia mobile sette ricaricabili oda 5442290; servizio numero verde 80 00 12 277. Le parti hanno anche sottoscritto accordi, in relazione a determinate forniture, finalizzate a emissione di Una fatturazione unica e alla velocizzazione dei tempi di pagamento. Sono prestazioni di modesto valore e quindi non di rilevanza comunitaria. Le contestazioni non permettono di appurare se si tratti di quanto fatto valere monitoriamente e comunque sono per meno di un decimo di quanto azionato.
Conferma il pagamento parziale, residuando la somma di euro 1.222.123,03. Non essendo mai stato avanzato un formale reclamo non vi era alcun diritto di sospensione dei pagamenti da La CP_2 mediazione effettuata non ha sortito effetto. Concessa la provvisoria esecuzione per euro 1.341.688,59, si è ritenuta la causa matura per la decisione;
e concessi i termini per le memorie conclusionali e fatte precisare le conclusioni la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione;
all'esame di quel fascicolo, si è disposta la riunione dei due procedimenti, che sicuramente oltre le parti hanno in comune il substrato contrattuale nell'ambito del rapporto di erogazione dei servizi di telefonia. Completate quindi le operazioni di consulenza tecnica, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione.
In esito della ctu, si è riscontrato che di tutto il coacervo di fatture solo 90.354 euro sono fatture collegabili al contratto e perfettamente coincidenti negli importi;
per il resto si hanno fatture relative a numeri telefonici collegabili ai contratti ma tariffe non indicate o non chiaramente verificabili, numeri telefonici non collegabili ad alcun contratto, fatture relative alla fobia aggregata nella quale alcuni numeri telefonici sono collegabili ai contratti ed altri no, e per le fatture collegabili, gli importi spesso differiscono dalle previsioni contrattuali ( comunque per differenze irrisorie)ed una fattura non coincidente con gli importi;
per cui, per quanto riguarda il primo Co decreto ingiuntivo, va revocato e va sostanzialmente accertato il credito in euro 100.892,81 ( fascia azzurra e fascia verde ); con esclusione delle altre fasce. Per quanto riguarda viceversa il secondo decreto ingiuntivo, ove si è anche, inammissibilmente, contestata la figura del procuratore generale che agisce, e che viceversa era stato dichiarato ben conosciuto in sede di opposizione al primo decreto ingiuntivo, deve prendersi atto della contestazione, che riguarda solo euro pagina 3 di 4 Co 126.560,73; cui non ha preso tempestiva posizione per aver ritardato il deposito dei documenti.
Sostanzialmente, quindi, i decreti ingiuntivi vanno revocati entrambi;
e, per quanto emergente dalla ctu, nonché tenendo conto della contestazione della seconda opposizione, che riguarda dettagliatamente solo la somma di euro 126.560,73, a differenza di quanto è avvenuto per il primo Co blocco;
ne consegue che i decreti ingiuntivi vanno revocati, e a spetta la somma di euro
1.196.455,11 ( il piano di rientro, valido comunque come dichiarazione di scienza perché parzialmente onorato, comunque è sintomo di una volontà, espressa anche stragiudizialmente, di contestare il decreto ingiuntivo solo nei limiti di quanto indicato nella citazione;
evidentemente, dopo il cambio di fatturazione sono venute meno quelle incertezze che hanno fatto individuare al ctu che gran parte delle pregresse fatture erano per tariffe non indicate o non chiaramente verificabili, per fatture relative a numeri telefonici non collegabili ad alcun contratto, o fatture non Co rinvenute in atti ). Ne consegue pertanto che i decreti sono revocati, la somma dovuta a è euro Co 1.196.455,11, e quindi, tenendo conto del pagamento in corso di causa di euro 1.028.143,25 di , Co a spetteranno ancora, e si condanna al relativo pagamento, pari ad euro CP_2
168.311,86; oltre interessi, dalla data dell'ultimo pagamento al saldo effettivo. Le integrazioni che si sono successivamente avute si basano su contratti e mail inammissibilmente prodotti ben oltre le scansioni per cui le parti sono autorizzate a depositare i documenti, a pena di inammissibilità. I documenti prodotti dopo il maturare delle preclusioni istruttorie sono sicuramente inammissibili;
il nuovo conteggio autorizzato, solo in ambito di una eventuale conciliazione, non potrà quindi essere posto alla base della odierna decisione, che non può basarsi su 15 documenti fondamentali prima prodotti tardivamente e poi riprodotti nel 23. Le spese, commisurate all'esito utile della causa, vengono poste a carico di e si liquidano come da dispositivo. CP_2
P.Q.M.
Revoca entrambi i decreti ingiuntivi e condanna tenuto conto della esecuzione provvisoria CP_2 Co già eseguita per euro 1.028.143,25, al pagamento di ulteriori, per , euro 168.311,86, oltre interessi dalla data dell'ultimo pagamento al saldo effettivo. Condanna alla rifusione delle CP_2 Co spese di lite in favore di che liquida in euro 18977 per compensi, oltre esborsi, accessori , rimborso forfettario 15% , spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate.
Ancona, 27 marzo 2024. Il giudice Pietro Merletti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6576/2019 cui è riunita la causa iscritta al n 1558/2021 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LOMBARDELLI LORETTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in piazza della vittoria 19 62100 MACERATA ITALIApresso il difensore avv. LOMBARDELLI LORETTA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE SANCTIS MANGELLI PAOLO e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Tommaso Salvini, 55 00197 Romapresso il difensore avv. DE SANCTIS MANGELLI PAOLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza autorizzate in luogo della udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha ottenuto dal Tribunale di Ancona in data 18 luglio 2019 decreto CP_1 ingiuntivo contro per l'importo di euro 1133110,41 , per quanto dovuto dall'azienda CP_2 sanitaria a titolo di abbonamenti per linee telefoniche, noleggio di apparati, spese imposte stesse. A fronte di tali gravi inadempienze, proponeva un piano di rientro in due rate, che veniva CP_1 accettato e sottoscritto il 28 dicembre 2016 da la quale pertanto riconosceva espressamente il CP_2 proprio debito. L'accordo relativo alle date scadute fino alla data della sottoscrizione prevedeva il primo pagamento di 500 mila euro entro il termine del 31 gennaio 2017 ed il secondo pagamento di CP_ euro 507207,42 entro il 28 febbraio 2017. L' non ha rispettato il piano di rientro inizialmente sottoscritto, pagando solo una minima parte del debito riconosciuto, oggetto dell'accordo, pertanto veniva inviata ulteriore diffida ad adempiere per il pagamento del credito maturato al primo ottobre 2018, pari ad euro 946623,41, seguita da successiva comunicazione secondo la quale il credito scaduto ammontava alla data del 12 marzo 2019 ad € 1.120 056,13 conformava l'intenzione di porre in essere tutte le azioni contrattuali e giudiziali preannunciate, utile per il recupero del proprio credito;
che al 6 giugno 2019 ammonta al complessivo importo di€ 1133110,41, come risulta dall'estratto autentico del libro apolitico dei chianti morosi e delle fatture dalle quali risulta l'esatto ammontare delle somme dovute dell'azienda per le prestazioni fornite. si oppone CP_2 eccependo l'improcedibilità del ricorso per omesso preventivo obbligatorio tentativo di conciliazione previsto in materie di procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori;
escluse le controversie attinenti unicamente al recupero di crediti relativi alle prestazioni effettuate dall'operatore, ad eccezione di quelle inerenti a crediti o a prestazioni contestate dall'utente. Disconosce il piano di rientro,non firmato dal Direttore generale che all'epoca era il dottor qualsiasi altra firma, per di più illeggibile, ancorché posta sotto un timbro Persona_1 generico dell' non è idonea ad impegnare l'ente. Numerose fatture azionate furono all'epoca CP_2 contestate, in particolare € 126150,73 , e tutte le voci dal 14 relative ai circuiti, loro significato ed effettiva funzione anche in regione dei relativi costi. Con il nuovo centralino av5 che andava ad amalgamare le chiamate di Ascoli Piceno con quelle di San Benedetto del Tronto entrambe su rete dati non avrebbe più dovuto comportare la voce circuiti in bolletta. I circuiti comprendevano anche collegamenti con polizia, carabinieri, vigili del fuoco e prefettura al costo esorbitante di 700 / 800 euro mensili per ogni collegamento. Fu chiesta la cessazione del circuito diretto numerico impianto 925545/ 925557 , e continuarono a pervenire fatture all'anzidetto circuito. Una Org_1 serie di pagamenti fu bloccata per avere chiarimenti in merito che non giunsero mai. Tutte le fatture relative ai circuiti vennero bloccate;
in via riconvenzionale si contestano interessi moratori e si chiede il risarcimento del danno per condotta elusiva e contraria a buona fede attribuita a tim che ha ricevuto innumerevoli reclami senza risposta. È stata disposta consulenza tecnica. CP_1 otteneva inoltre in data 16 Febbraio 2021 decreto ingiuntivo contro la per l'importo di euro CP_2
1544936, 44, per erogazione dei servizi di telefonia fissa e mobile,noleggio e fornitura di apparati, Org con esclusione del servizio cloud , oggetto di richiesta di risoluzione anticipata da parte di
Avverso tale decreto si oppone affermando che il ricorso è inammissibile per mancanza CP_2 CP_2 originaria di procura alle liti, non contenente la firma della dottoressa indicata in CP_3 procura come procuratore speciale della . Eccepisce inoltre la mancanza di tentativo CP_1 obbligatorio di conciliazione, mancano i contratti pubblici e quindi si contesta an e quantum. Ha
pagina 2 di 4 inoltre effettuato riconvenzionale affermava che una serie di fatture erano state tempestivamente Co contestate, per oltre 85 mila euro, senza però ricevere risposte esaustive. deposita Co nell'originale la firma del procuratore speciale, non ha avuto contestazioni ma mere richieste di chiarimenti, e si dichiara comunque disponibile. Bolla come generiche le eccezioni di nullità e difetto di documentazione, trattandosi di contratti pubblici;
si tratta di noleggio di apparecchiature Co fornite da ad finalizzato all'adeguamento del sistema telefonico alla tecnologia VoIP del CP_2 valore di 11.500 €; fornitura in regime dei servizi di connettività telefonia fissa IP cinque Org_3 oda 334506; fornitura in regime del servizio di telefonia mobile cinque: oda 1162461, oda Org_3
1424428; fornitura in regime del servizio di telefonia mobile sei: oda 3949492, o da 3276628, Org_3 oda 3634568, oda 3634692; fornitura servizio fornitura circuiti telefonici e Org_4 numeri verdi già della centrale operativa del 118 a cui l'azienda sanitaria è subentrata per sua espressa richiesta nell'ambito della riorganizzazione territoriale del sistema di allarme sanitario;
fornitura licenze d'uso software di sicurezza protezione dati posta elettronica;
fornitura di prodotti informatici oda 4636317; forniture licenze Microsoft Enterprise agreement oda 4975685; fornitura servizio reti locali 6: Oda 4499562, oda 4584717, oda 4636738, o da 4835466, o da 4868257; fornitura reti wireless oda 4940464; fornitura reti LAN sei oda 5021096; fornitura servizio telefonia mobile sette ricaricabili oda 5442290; servizio numero verde 80 00 12 277. Le parti hanno anche sottoscritto accordi, in relazione a determinate forniture, finalizzate a emissione di Una fatturazione unica e alla velocizzazione dei tempi di pagamento. Sono prestazioni di modesto valore e quindi non di rilevanza comunitaria. Le contestazioni non permettono di appurare se si tratti di quanto fatto valere monitoriamente e comunque sono per meno di un decimo di quanto azionato.
Conferma il pagamento parziale, residuando la somma di euro 1.222.123,03. Non essendo mai stato avanzato un formale reclamo non vi era alcun diritto di sospensione dei pagamenti da La CP_2 mediazione effettuata non ha sortito effetto. Concessa la provvisoria esecuzione per euro 1.341.688,59, si è ritenuta la causa matura per la decisione;
e concessi i termini per le memorie conclusionali e fatte precisare le conclusioni la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione;
all'esame di quel fascicolo, si è disposta la riunione dei due procedimenti, che sicuramente oltre le parti hanno in comune il substrato contrattuale nell'ambito del rapporto di erogazione dei servizi di telefonia. Completate quindi le operazioni di consulenza tecnica, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione.
In esito della ctu, si è riscontrato che di tutto il coacervo di fatture solo 90.354 euro sono fatture collegabili al contratto e perfettamente coincidenti negli importi;
per il resto si hanno fatture relative a numeri telefonici collegabili ai contratti ma tariffe non indicate o non chiaramente verificabili, numeri telefonici non collegabili ad alcun contratto, fatture relative alla fobia aggregata nella quale alcuni numeri telefonici sono collegabili ai contratti ed altri no, e per le fatture collegabili, gli importi spesso differiscono dalle previsioni contrattuali ( comunque per differenze irrisorie)ed una fattura non coincidente con gli importi;
per cui, per quanto riguarda il primo Co decreto ingiuntivo, va revocato e va sostanzialmente accertato il credito in euro 100.892,81 ( fascia azzurra e fascia verde ); con esclusione delle altre fasce. Per quanto riguarda viceversa il secondo decreto ingiuntivo, ove si è anche, inammissibilmente, contestata la figura del procuratore generale che agisce, e che viceversa era stato dichiarato ben conosciuto in sede di opposizione al primo decreto ingiuntivo, deve prendersi atto della contestazione, che riguarda solo euro pagina 3 di 4 Co 126.560,73; cui non ha preso tempestiva posizione per aver ritardato il deposito dei documenti.
Sostanzialmente, quindi, i decreti ingiuntivi vanno revocati entrambi;
e, per quanto emergente dalla ctu, nonché tenendo conto della contestazione della seconda opposizione, che riguarda dettagliatamente solo la somma di euro 126.560,73, a differenza di quanto è avvenuto per il primo Co blocco;
ne consegue che i decreti ingiuntivi vanno revocati, e a spetta la somma di euro
1.196.455,11 ( il piano di rientro, valido comunque come dichiarazione di scienza perché parzialmente onorato, comunque è sintomo di una volontà, espressa anche stragiudizialmente, di contestare il decreto ingiuntivo solo nei limiti di quanto indicato nella citazione;
evidentemente, dopo il cambio di fatturazione sono venute meno quelle incertezze che hanno fatto individuare al ctu che gran parte delle pregresse fatture erano per tariffe non indicate o non chiaramente verificabili, per fatture relative a numeri telefonici non collegabili ad alcun contratto, o fatture non Co rinvenute in atti ). Ne consegue pertanto che i decreti sono revocati, la somma dovuta a è euro Co 1.196.455,11, e quindi, tenendo conto del pagamento in corso di causa di euro 1.028.143,25 di , Co a spetteranno ancora, e si condanna al relativo pagamento, pari ad euro CP_2
168.311,86; oltre interessi, dalla data dell'ultimo pagamento al saldo effettivo. Le integrazioni che si sono successivamente avute si basano su contratti e mail inammissibilmente prodotti ben oltre le scansioni per cui le parti sono autorizzate a depositare i documenti, a pena di inammissibilità. I documenti prodotti dopo il maturare delle preclusioni istruttorie sono sicuramente inammissibili;
il nuovo conteggio autorizzato, solo in ambito di una eventuale conciliazione, non potrà quindi essere posto alla base della odierna decisione, che non può basarsi su 15 documenti fondamentali prima prodotti tardivamente e poi riprodotti nel 23. Le spese, commisurate all'esito utile della causa, vengono poste a carico di e si liquidano come da dispositivo. CP_2
P.Q.M.
Revoca entrambi i decreti ingiuntivi e condanna tenuto conto della esecuzione provvisoria CP_2 Co già eseguita per euro 1.028.143,25, al pagamento di ulteriori, per , euro 168.311,86, oltre interessi dalla data dell'ultimo pagamento al saldo effettivo. Condanna alla rifusione delle CP_2 Co spese di lite in favore di che liquida in euro 18977 per compensi, oltre esborsi, accessori , rimborso forfettario 15% , spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate.
Ancona, 27 marzo 2024. Il giudice Pietro Merletti
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