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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/03/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4804/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4804/2024 tra
Parte_1 [...]
Parte_2
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 04/03/2025 ad ore 9,30 innanzi al dott. Roberta Mariotti, sono comparsi:
Per l'avv. CRISTINA FLAIANI in sostituzione dell'avv. Parte_2
CIMINO MAURO. Per l'avv. CRISTINA FLAIANI in Parte_2 sostituzione dell'avv. CIMINO MAURO. Per la dott.ssa Controparte_1
. Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. FLAIANI precisa le conclusioni come da note conclusive depositate. La Dott.ssa onclude come da comparsa di costituzione. CP_2
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi alle rispettive note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. Alle ore 14,45 all'esito della camera di consiglio il Giudice, nessuno presente per le parti, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice on. dott. Roberta Mariotti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mariotti ha pronunciato. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4804/2024 promossa da:
(C.F. ) in proprio ed in qualità di titolare Parte_2 C.F._1
della ditta individuale (C.F. ), Parte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CIMINO MAURO, elettivamente domiciliato in Fermo, Viale della Carriera
n. 24 presso il difensore
RICORRENTE contro
Controparte_3
(C.F. ), in persona del Direttore p.t.,
[...] P.IVA_2
domiciliato in Ancona, Via Palestro n. 19
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, annullare totalmente o parzialmente
l'ordinanza ingiunzione opposta, vinte le spese”.
Parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, con riserva di integrare eccezioni, deduzioni e difese, rigettare ogni istanza istruttoria, respingere tutte le avverse eccezioni in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza impugnata. Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte. Con il favore delle spese ex art. 152-bis disp. att. c.p.c.”.
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.09.2024 , in proprio e quale titolare della Parte_2 ditta individuale “Bar Gialè di Loddo Alessandro Giorgio”, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. 25285/MA del 01.08.2024, notificata in data 20.08.2024, emessa dall' intimante il pagamento della Controparte_3
sanzione amministrativa di € 5.000,00 ai sensi dell'art. 110 comma 9 lett. f quater e di CP_4
ottemperare alla chiusura per giorni 30 dell'esercizio commerciale denominato Bar Gialè, sito a
S.Elpidio a Mare, a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla notifica dell'ordinanza ingiunzione.
Secondo la prospettazione dell'Ente resistente in data 30.11.2021 funzionari dell' Controparte_3
per le Marche sede di Ancona riscontravano, presso l'attività commerciale Bar Gialè, la presenza di un apparecchio di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) denominato “Revenge 7”, avente codice CP_4
Contr identificativo n. , non conforme alla normativa vigente, in quanto i funzionari di NumeroDi_1 dopo aver eseguito prove di gioco per un ammontare di € 7,00 non riscontravano alcun incremento della scheda di gioco. Pertanto, richiedevano l'intervento della Guardia di Finanza di Fermo per procedere al sequestro del predetto apparecchio, essendo prevista la confisca ai sensi dell'art. 20, comma 4 della Legge n. 689/198. Inoltre, l'elaborato peritale effettuato da accertava che CP_6
l'apparecchio conteneva una doppia scheda di gioco occultata nel vano inferiore dell'apparecchio e riscontrava che sia la scheda principale sia quella secondaria erano collegate ad un dispositivo elettronico in grado di switchare il funzionamento dell'apparecchio da una scheda di gioco all'altra, con conseguente evasione dell'imposta su un ammontare di giocate pari ad Euro 53.033,00.
A motivi di opposizione i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi: 1) nullità dell'ordinanza ingiunzione per mancata indicazione dell'Ufficio al quale proporre eventuale opposizione e del termine per proporre opposizione;
2) mancata indicazione del periodo di chiusura;
3) totale estraneità dell'opponente ai fatti.
L si è costituita in giudizio a mezzo dei propri funzionari Controparte_1 resistendo alle deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Passando ad esaminare i motivi di opposizione, preliminarmente il ricorrente ha eccepito la nullità dell'ordinanza ingiunzione per mancata indicazione dell'Ufficio al quale proporre opposizione e per l'assenza di un termine per proporre impugnazione.
L'eccezione è infondata in quanto l'opposizione è stata ritualmente proposta e non è stata dimostrata alcuna lesione del diritto di difesa.
pagina 3 di 4 Quanto al secondo motivo di opposizione, l'ordinanza ingiunzione espressamente indica il periodo di chiusura di 30 giorni “a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla notifica della presente ordinanza ingiunzione”.
Anche sul punto, pertanto, l'opposizione si appalesa infondata.
Nel merito, non sono contestate – in fatto - le anomalie oggetto di accertamento ed il ricorrente deduce di essere egli stesso “rimasto vittima di questa situazione, certamente non voluta” sostenendo di non avere le competenze tecniche per rendersi conto dell'irregolarità dell'apparecchio, né alcuna possibilità di controllo richiamando le clausole del contratto concluso con il gestore e con il Controparte_7
concessionario . Controparte_8
Orbene il trasgressore, sul quale in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della L. 689/81 grava l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza, non ha fornito adeguata prova dell'insussistenza del presupposto soggettivo della violazione.
Infatti, il contratto in questione all'art. 10 punto 3) dispone che “l'esercente si obbliga a comunicare immediatamente al concessionario qualsiasi danno o anomalia sui punti di accesso o agli apparecchi di gioco ad esso collegati che ne impediscono il regolare funzionamento o il collegamento alla rete telematica”, così come è indiscusso l'obbligo dell'esercente di controllare la regolarità degli apparecchi da gioco presenti nel locale a mente dell'art. 110 Tulps.
Ne consegue che il ricorrente avrebbe dovuto notare l'anomalia nel funzionamento della scheda di gioco, posto che le giocate non incrementavano i contatori della scheda, così come è emerso durante la
Contr verifica effettuata dai funzionari al momento dell'accesso all'esercizio commerciale.
Conclusivamente, esaminate le complessive risultanze in atti l'opposizione non può trovare accoglimento.
Nulla va infine disposto in punto spese di lite, atteso che la resistente si è difesa a mezzo dei propri funzionari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso e conferma l'ordinanza ingiunzione opposta.
- Nulla per le spese.
Ancona, 04/03/2025
Il Giudice on. dott. Roberta Mariotti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4804/2024 tra
Parte_1 [...]
Parte_2
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 04/03/2025 ad ore 9,30 innanzi al dott. Roberta Mariotti, sono comparsi:
Per l'avv. CRISTINA FLAIANI in sostituzione dell'avv. Parte_2
CIMINO MAURO. Per l'avv. CRISTINA FLAIANI in Parte_2 sostituzione dell'avv. CIMINO MAURO. Per la dott.ssa Controparte_1
. Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. FLAIANI precisa le conclusioni come da note conclusive depositate. La Dott.ssa onclude come da comparsa di costituzione. CP_2
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi alle rispettive note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. Alle ore 14,45 all'esito della camera di consiglio il Giudice, nessuno presente per le parti, pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice on. dott. Roberta Mariotti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mariotti ha pronunciato. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4804/2024 promossa da:
(C.F. ) in proprio ed in qualità di titolare Parte_2 C.F._1
della ditta individuale (C.F. ), Parte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CIMINO MAURO, elettivamente domiciliato in Fermo, Viale della Carriera
n. 24 presso il difensore
RICORRENTE contro
Controparte_3
(C.F. ), in persona del Direttore p.t.,
[...] P.IVA_2
domiciliato in Ancona, Via Palestro n. 19
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, annullare totalmente o parzialmente
l'ordinanza ingiunzione opposta, vinte le spese”.
Parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, con riserva di integrare eccezioni, deduzioni e difese, rigettare ogni istanza istruttoria, respingere tutte le avverse eccezioni in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza impugnata. Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte. Con il favore delle spese ex art. 152-bis disp. att. c.p.c.”.
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.09.2024 , in proprio e quale titolare della Parte_2 ditta individuale “Bar Gialè di Loddo Alessandro Giorgio”, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. 25285/MA del 01.08.2024, notificata in data 20.08.2024, emessa dall' intimante il pagamento della Controparte_3
sanzione amministrativa di € 5.000,00 ai sensi dell'art. 110 comma 9 lett. f quater e di CP_4
ottemperare alla chiusura per giorni 30 dell'esercizio commerciale denominato Bar Gialè, sito a
S.Elpidio a Mare, a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla notifica dell'ordinanza ingiunzione.
Secondo la prospettazione dell'Ente resistente in data 30.11.2021 funzionari dell' Controparte_3
per le Marche sede di Ancona riscontravano, presso l'attività commerciale Bar Gialè, la presenza di un apparecchio di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) denominato “Revenge 7”, avente codice CP_4
Contr identificativo n. , non conforme alla normativa vigente, in quanto i funzionari di NumeroDi_1 dopo aver eseguito prove di gioco per un ammontare di € 7,00 non riscontravano alcun incremento della scheda di gioco. Pertanto, richiedevano l'intervento della Guardia di Finanza di Fermo per procedere al sequestro del predetto apparecchio, essendo prevista la confisca ai sensi dell'art. 20, comma 4 della Legge n. 689/198. Inoltre, l'elaborato peritale effettuato da accertava che CP_6
l'apparecchio conteneva una doppia scheda di gioco occultata nel vano inferiore dell'apparecchio e riscontrava che sia la scheda principale sia quella secondaria erano collegate ad un dispositivo elettronico in grado di switchare il funzionamento dell'apparecchio da una scheda di gioco all'altra, con conseguente evasione dell'imposta su un ammontare di giocate pari ad Euro 53.033,00.
A motivi di opposizione i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi: 1) nullità dell'ordinanza ingiunzione per mancata indicazione dell'Ufficio al quale proporre eventuale opposizione e del termine per proporre opposizione;
2) mancata indicazione del periodo di chiusura;
3) totale estraneità dell'opponente ai fatti.
L si è costituita in giudizio a mezzo dei propri funzionari Controparte_1 resistendo alle deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Passando ad esaminare i motivi di opposizione, preliminarmente il ricorrente ha eccepito la nullità dell'ordinanza ingiunzione per mancata indicazione dell'Ufficio al quale proporre opposizione e per l'assenza di un termine per proporre impugnazione.
L'eccezione è infondata in quanto l'opposizione è stata ritualmente proposta e non è stata dimostrata alcuna lesione del diritto di difesa.
pagina 3 di 4 Quanto al secondo motivo di opposizione, l'ordinanza ingiunzione espressamente indica il periodo di chiusura di 30 giorni “a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla notifica della presente ordinanza ingiunzione”.
Anche sul punto, pertanto, l'opposizione si appalesa infondata.
Nel merito, non sono contestate – in fatto - le anomalie oggetto di accertamento ed il ricorrente deduce di essere egli stesso “rimasto vittima di questa situazione, certamente non voluta” sostenendo di non avere le competenze tecniche per rendersi conto dell'irregolarità dell'apparecchio, né alcuna possibilità di controllo richiamando le clausole del contratto concluso con il gestore e con il Controparte_7
concessionario . Controparte_8
Orbene il trasgressore, sul quale in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della L. 689/81 grava l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza, non ha fornito adeguata prova dell'insussistenza del presupposto soggettivo della violazione.
Infatti, il contratto in questione all'art. 10 punto 3) dispone che “l'esercente si obbliga a comunicare immediatamente al concessionario qualsiasi danno o anomalia sui punti di accesso o agli apparecchi di gioco ad esso collegati che ne impediscono il regolare funzionamento o il collegamento alla rete telematica”, così come è indiscusso l'obbligo dell'esercente di controllare la regolarità degli apparecchi da gioco presenti nel locale a mente dell'art. 110 Tulps.
Ne consegue che il ricorrente avrebbe dovuto notare l'anomalia nel funzionamento della scheda di gioco, posto che le giocate non incrementavano i contatori della scheda, così come è emerso durante la
Contr verifica effettuata dai funzionari al momento dell'accesso all'esercizio commerciale.
Conclusivamente, esaminate le complessive risultanze in atti l'opposizione non può trovare accoglimento.
Nulla va infine disposto in punto spese di lite, atteso che la resistente si è difesa a mezzo dei propri funzionari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso e conferma l'ordinanza ingiunzione opposta.
- Nulla per le spese.
Ancona, 04/03/2025
Il Giudice on. dott. Roberta Mariotti
pagina 4 di 4