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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 5253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5253 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dr. Michele Magliulo Consigliere dr.ssa Lucia Minauro Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta n. 2739/2020 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 1987/2020, emessa ex art. 281-sexies c.p.c. il 24.2.2020, pendente
tra
(C.F. e P.IVA: Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 dagli avv.ti Pietro Romano e Stefano Romano, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
-APPELLANTE
e
(C.F.: ), personalmente e quale ex CP_1 C.F._1 titolare della ditta cancellata " (C.F. e P.IVA Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe RC giusta P.IVA_2 procura allegata alla comparsa costituzione e risposta
-APPELLATA
Conclusioni: come da note di udienza del 29.5.2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.1. Con d.i. n. 6625/2016, emesso in data 26.9.2016, su ricorso di CP_1
, quale titolare della ditta individuale “ ”, il
[...] Controparte_2
Tribunale di Napoli ingiungeva alla il Parte_1 pagamento della somma di € 25.083,00, oltre interessi e spese, corrispondente al valore della merce fornita come da documento di trasporto sottoscritto dalla cliente e fattura n. 42 del 29.07.2013.
I.2. Avverso il predetto decreto, proponeva opposizione la Pt_1 eccependo:
- il difetto di legittimazione attiva di , stante la cessazione di CP_1 ogni tipo di attività a far data dal 31.12.2014 e la conseguente cancellazione della ditta individuale LGM di dal registro delle CP_2 CP_1 imprese in data 16.2.2015;
- il difetto di prova del diritto di credito azionato ex artt. 633 e 634 c.p.c., in quanto fondato sulla produzione di una semplice fattura, seppur suffragata dal D.D.T;
- l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dall'opposta, tenuto conto che le parti non avrebbero concordato il bonifico bancario anticipato quale modalità di pagamento, né un'allocazione del rischio a carico del committente per la consegna della merce oggetto di compravendita;
- la consegna parziale della merce oggetto di compravendita, stante la mancata consegna di un pallet contente 80 schiumatoi, per un valore complessivo pari € 8,361,10;
- la titolarità di un controcredito complessivo pari ad €. 18.216,05, in relazione al quale chiedeva, in via riconvenzionale, emettersi condanna di pagamento a carico della opposta.
I.2. Si costituiva in giudizio , deducendo: CP_1
- l'inapplicabilità per le imprese individuali dell'art. 2945 c.c. e la conseguente inidoneità della cancellazione della dal registro Controparte_2 delle imprese ad estinguere i crediti e i debiti in capo alla persona fisica;
- l'inquadramento della fattispecie contrattuale nell'ambito dell'art. 1510 c.c. e, in particolare, della “vendita con spedizione”, con conseguente allocazione del
2 rischio di perdita o danneggiamento della merce a carico dell'acquirente- opponente;
- l'infondatezza della domanda riconvenzionale, atteso che: a) quanto al credito di € 1.784,90, il documento di trasporto datato 16.4.2010, fa genericamente riferimento a n.12 pezzi di uno dei molti altri articoli elencati nella fattura n. 3 del
30.4.2010, risultando altresì privo di firma di consegna da parte del destinatario;
b) quanto al credito di €.1.000,00, invocato in forza del bonifico bancario del
28.03.2011, di cui all'estratto conto n. 001/2011 e riportante quale descrizione
"bonifico internet da voi disposto a favore di: Controparte_2 anticipo su ordine , alcuna indicazione è fornita in ordine al rapporto Parte_2 contrattuale cui inerisce il pagamento, né alcuna deduzione è resa in ordine alla circostanza dell'inadempimento di controparte;
c) quanto al credito vantato in forza del versamento di € 5.300,00 (corrisposto a mezzo di tre assegni bancari emessi dalla ) l'opponente sarebbe carente di Parte_3 legittimazione ad eccepire in compensazione tale credito, il quale, da una parte non avrebbe natura di prestito personale infruttifero, risultando riferibile a diversa vicenda commerciale intercorsa tra le parti;
dall'altra risulterebbe essere stato onorato, atteso il rilascio da parte di , in favore di Parte_4
, di atto di quietanza e dichiarazione sostitutiva dell'atto di CP_1 notorietà del 16.1.2012, contenente l'attestazione dell'avvenuto di rimborso della detta somma;
d) quanto al credito di € 2.044,66, preteso quale differenza da corrispondere per mancata consegna di n. 80 schiumatoi di cui ha Pt_1 fornito le relative pompe senza ottenerne la relativa restituzione, il D.D.T., relativo a merce venduta dalla Sicce Italia S.r.l., oltre a non recare le firme del vettore, per presa in carico, del destinatario per consegna, ha come luogo di destinazione la a come destinatario la;
e) quanto, infine, CP_2 Pt_1 al credito di € 6.700,00, invocato in virtù di prestiti infruttiferi che l'opponente asserisce essere stati eseguiti personalmente da in favore Parte_1 della a mezzo di tre bonifici bancari, il pagamento sarebbe CP_2 intervenuto sì a favore dell'impresa ma nell'ambito di rapporti CP_3 diversi e non a titolo di mutuo.
I.3. Il Tribunale, valutata la superfluità delle prove richieste e ritenuta la controversia matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti, rigettava le richieste istruttorie e riservava la causa in decisione.
3 Con la sentenza impugnata, dunque, così provvedeva:
1) “Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 6652/2016, dichiarandone la esecutorietà per l'intero importo ingiunto ex art.653 c.p.c.;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da Parte_1
[...]
3) Condanna la al pagamento in Parte_1 favore di , quale titolare della cancellata ditta individuale CP_1 delle spese processuali, che si liquidano in €.4.835,00 per CP_2 compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché
CPA ed IVA nelle aliquote previste, con distrazione in favore dell'avv. anticipatario Giuseppe RC”.
II. Il giudizio di appello
II.1. Con atto di citazione notificato il 17.7.2020, ha proposto appello Pt_1 avverso tale sentenza, chiedendo a questa Corte di:
1) “In via preliminare: Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla signora , quale titolare della ditta “ CP_1 [...]
” per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti in atti, Controparte_2 adottando ogni più opportuno provvedimento, nonché revocando il decreto ingiuntivo opposto.
2) Sempre in via preliminare: Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità del decreto ingiuntivo opposto in tale sede, per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti in atti, adottando ogni più opportuno provvedimento, nonché revocando il decreto ingiuntivo opposto in tale sede ed emesso nei confronti della Parte_1
3) Nel merito: Accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza della pretesa creditoria della signora , quale titolare della ditta “ CP_1 [...]
” in danno della Controparte_2 Parte_1
per tutti i motivi esposti in atti e, conseguentemente, revocare
[...] il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte e statuizione.
4) In via riconvenzionale: Condannare la signora , in proprio e CP_1 quale titolare della ditta “ ” al pagamento in Controparte_2
4 favore della della complessiva Parte_1 somma di € 18.216,05=, o di quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia dovuta per tutti i fatti e titoli esposti in atti, operando, in ogni caso e nella denegata ipotesi del mancato accoglimento della proposta opposizione, la compensazione fra quanto eventualmente dovuto in favore dell'opposta e quanto verrà riconosciuto come dovuto in favore dell'opponente per le causali ed i titoli tutti indicati in atti.
5) In via istruttoria: Ammettersi tutte le istanze istruttorie tempestivamente dedotte, tanto a prova diretta che a prova contraria, nelle memorie ex art.
183, comma VI, nn. 2 e 3, c.p.c., con i testi tutti ivi indicati, anche con riferimento alla richiesta di prova delegata ex art. 203 c.p.c., ritualmente depositate e non ammesse in corso di causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Il tutto con il favore delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio”.
II.2. Si è costituita in giudizio , deducendo l'inammissibilità, CP_1 nonché l'infondatezza nel merito della proposta impugnazione, chiedendone il rigetto.
II.3. All'udienza del 29.5.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
III. I motivi di impugnazione
III.1. Con la proposta impugnazione, l'appellante contesta la sentenza, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto:
- inaccoglibile l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della creditrice opposta, stante la qualifica di impresa individuale della CP_2
e, dunque, l'inapplicabilità, al caso di specie, del novellato
[...] art. 2495 c.c.;
- infondato l'inquadramento della fattispecie contrattuale dedotta in giudizio dall'opponente quale “vendita con consegna all'arrivo” ex art. 1510 c.c., dovendosi, viceversa, discorrere, data l'assenza di un patto contrario da cui desumere una diversa ripartizione del rischio, di “vendita con spedizione”;
- infondata la domanda riconvenzionale dell'opponente avente ad oggetto la rivendicazione di un
contro
-credito vantato nei confronti della signora CP_2
5 , pari a complessivi € 18.216,05, stante l'assoluta carenza di prova CP_2
a sostegno della stessa;
- di operare, in favore dell'opposta, il calcolo degli interessi al tasso ex d.lgs.
231/02, essendo la fattispecie dedotta in giudizio attinente ad una transazione commerciale intercorsa tra una ditta individuale e una società in accomandita semplice.
III.2. In particolare, con riferimento al primo motivo di gravame, l'odierno appellante contesta la legittimazione attiva della creditrice opposta in quanto, risultando divergenti le spendite dei nomi e ”, CP_2 CP_1 emergerebbe l'assenza di identificazione dell'impresa individuale con la persona fisica dell'imprenditore.
Secondo la ricostruzione dell'impugnante, tenuto conto che la qualifica di imprenditore è subordinata all'effettivo svolgimento dell'attività di impresa, non avendo l'AP fornito alcuna prova circa l'effettiva prosecuzione della detta attività successivamente alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese in data 16.2.2015, la stessa sarebbe priva di legittimazione a stare in giudizio.
A tal proposito, l'impugnante asserisce che rilevi, ex art. 116 c.p.c., il comportamento processuale della parte opposta, avendo la stessa, nei propri scritti conclusionali, evidenziato l'importanza della cancellazione dell'impresa individuale, al fine di contestare l'esistenza di un contratto di mutuo tra le parti.
Il motivo è infondato e non merita accoglimento.
Innanzitutto, non trova corrispondenza negli atti processuali la circostanza che le spendite ed i nomi e risultino divergenti, in CP_2 CP_1 quanto ha agito in giudizio personalmente non già, sic et CP_1 simpliciter, quale ex titolare della bensì anche della ditta CP_2 individuale “ ”. CP_2 Controparte_2
Come già rilevato dal primo giudice, la ditta è il nome commerciale dell'imprenditore, in quanto lo individua come soggetto di diritto nell'esercizio dell'attività di impresa. Da tanto deriva che vi è una identificazione dell'impresa individuale con la persona fisica dell'imprenditore. A differenza di una società, infatti, l'impresa individuale non ha personalità giuridica distinta dal suo titolare, con la conseguenza che l'imprenditore e la ditta individuale costituiscono un unico centro di imputazione di rapporti giuridici.
6 La cessazione dell'attività e la cancellazione dal registro delle imprese hanno efficacia meramente formale e amministrativa, ma non liberano il titolare dalle obbligazioni contratte durante l'esercizio dell'impresa. Viceversa, la cancellazione dell'imprenditore individuale dal registro delle imprese e la perdita della relativa qualifica non fanno venir meno i diritti di credito ad esso spettanti per l'attività svolta, né incidono sulla sua legittimazione e capacità processuale;
la persona fisica, già imprenditore, resta pienamente legittimata ad agire in giudizio a tutela di tali diritti (Cfr. Cass. n. 35962/2021; Cass. n. 28658/2020;
Cass. n. 98/2016; Cass., 21714/2013; Cass. n. 9744/2011).
Sul punto, la circostanza che non avrebbe fornito alcuna prova circa CP_2
l'effettiva prosecuzione dell'attività di impresa, successivamente alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese in data 16.2.2015, risulta, alla stregua dei suddetti principi, del tutto inconferente.
III.3. L'appellante ha censurato, altresì, la sentenza impugnata nella parte in cui
- valutata come non dirimente la circostanza che sia stato consegnato all'opponente un quantitativo di merce inferiore rispetto a quello commissionato e consegnato dalla opposta al vettore – il Tribunale ha giudicato infondata l'eccezione di inadempimento parziale della prestazione dovuta.
In particolare, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente sussunto la fattispecie in oggetto nella figura della “vendita con spedizione” ex art. 1510 co
2 c.c.. (secondo il quale “salvo patto contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere;
le spese del trasporto sono a carico del committente”), ritenendo “ non (…) acquisita al giudizio circostanza alcuna dalla quale desumere la ricorrenza del "patto contrario", tale da determinare la permanenza del rischio del trasporto e della consegna a carico del compratore”.
Secondo l'impugnante, il giudice di prime cure, nel valutare la sussistenza degli elementi necessari a desumere l'esistenza del “patto contrario” ex art 1510 co 2
c.c., non avrebbe attribuito il giusto rilievo alla circostanza che la CP_2 come emerge dalla documentazione in atti, avesse fatto divieto al vettore di consegnare la merce pattuita fino a quando la stessa se non dopo aver riscontrato l'avvenuto accredito, a mezzo bonifico bancario anticipato, delle somme concordate. Nonostante l'avvenuta (seppur parziale) consegna della
7 merce, il divieto in discorso, non avendo essa proceduto al pagamento anticipato della fornitura, sarebbe sintomatico della permanenza della relativa proprietà e, dunque, dell'assunzione di rischio in capo all'opposta.
Tale ricostruzione risulterebbe ulteriormente avvalorata dalla circostanza che la con raccomandata a/r del 6.8.2013, preannunciava azioni nei CP_2 confronti del vettore PRO.BO Express S.n.c. in conseguenza dell'avvenuto smarrimento di uno dei tre pellets.
Alla luce di tali elementi, il giudice di primo grado avrebbe, pertanto, errato nel ritenere che la fattispecie in discorso fosse qualificabile quale “vendita con spedizione”, dovendosi viceversa discorrere di “vendita con consegna all'arrivo”, con conseguente allocazione, in capo alla del rischio di CP_2 smarrimento della merce ad opera del vettore.
La censura è priva di fondamento.
Ritiene la Corte che il giudice di prime cure abbia correttamente ricondotto la fattispecie in esame entro l'art. 1510, co 2, c.c., qualificandola come “vendita con spedizione”.
Come già chiarito dalla sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 1510, co 2, c.c., la vendita di cosa da trasportare si presume "vendita con spedizione", di modo tale che il venditore si libera dall'obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore, salvo “patto contrario”. Per configurare una "vendita con consegna all'arrivo", occorrono elementi, precisi e univoci, atti a dimostrare l'esistenza del patto di deroga e, dunque, una diversa allocazione del rischio in capo alle parti
(Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16961/2014).
Al riguardo, la circostanza che la avesse dato ordine al vettore di CP_2 non consegnare la merce pattuita se non subordinatamente all'avvenuto accredito delle somme concordate a favore della stessa, risulta inconferente.
Il contratto di trasporto concluso tra venditore-mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore-mittente ed acquirente-destinatario, conserva la sua autonomia, risultando soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 1683 ss. c.c.
(Cass. civ., Sez. III, sent. n. 553/2012; Cass. civ., Sez. III, ordinanza n.
31067/2019)
Difatti, il divieto in discorso, in quanto inerente al rapporto tra venditore-mittente e vettore, risulta estraneo al rapporto contrattuale intercorso tra le parti in
8 causa;
non può pertanto costituire quell'elemento preciso e univoco da cui desumere, alla stregua della giurisprudenza sopra citata, l'esistenza del patto di deroga.
Altresì inconferente risulta, del resto, la circostanza che la in CP_2 conseguenza dell'avvenuto smarrimento di uno dei tre pellets, avrebbe preannunciato azioni nei confronti di PRO.BO Express S.n.c.
Riflesso diretto dell'autonomia del rapporto tra venditore-mittente e vettore è, infatti, che il primo, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, “conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto - ivi compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento - fino al momento in cui, arrivate le merci a destinazione (o scaduto il termine entro il quel esse sarebbero dovute arrivare), il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore, ex art. 1689, comma primo c.c.”(Cass. civ., Sez. III, sent. n. 553/2012).
La con raccomandata a/r del 6.8.2013, ha, pertanto, CP_2 legittimamente preannunciato di voler esercitare un proprio diritto, consistente nel richiedere fosse accertato in sede giurisdizionale l'inadempimento da parte del vettore degli obblighi su di esso gravanti in forza dell'autonomo contratto di trasporto, tra i quali il divieto di consegna della merce di cui sopra, nonché
l'obbligo di eseguire consegna al destinatario in atti, con la conseguenza che anche tale elemento non risulta, di per sé, idoneo a provare l'esistenza del patto di deroga di cui all'art. 1510, co 2, c.c.
Peraltro, la in sede di opposizione al decreto ingiuntivo n. 6625/2016, Pt_1 dichiarava di essersi rivolta che “alla (…) senza, tuttavia, CP_2 minimamente concordare - contrariamente a quanto vorrebbe far credere controparte - le modalità di pagamento indicate dall'opposta, ovvero il bonifico bancario anticipato, né soprattutto, la previsione di assunzione di rischio e/o pericolo a carico del committente per la consegna della merce oggetto di compravendita”.
Tale affermazione consente, a contrario, di desumere che la abbia Pt_1 considerato la fattispecie della “vendita con consegna all'arrivo” quale ipotesi normale di vendita di beni mobili a distanza, ignorando, dunque, la necessità di un accordo, avente ad oggetto una diversa allocazione del rischio, al fine di gravare dello stesso il venditore-mittente e non invece l'acquirente-destinatario,
9 motivo per cui non avrebbe minimamente concordato alcuna previsione di assunzione di rischio né a suo favore né a suo carico.
III.4. Con riferimento ai
contro
-crediti azionati in via riconvenzionale nei confronti della venditrice opposta, l'appellante ha specificatamente contestato la sentenza, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto, in relazione a ciascuno di essi, non raggiunta la prova.
In particolare, l'impugnante deduce che:
- quanto al credito di € 1.784,90, oltre interessi moratori commerciali
(quantificati dalla medesima parte, a far data dalla emissione della fattura, in
€ 856,49), il suo mancato riconoscimento da parte del primo giudice sarebbe conseguenza della “errata interpretazione non solo dei documenti prodotti in atti, ma anche della differente applicazione di metodo di valutazione delle prove operato dal primo Giudice in ordine ai documenti di trasporto prodotti dalle parti”;
- quanto al credito di € 2.044,66 - invocato quale differenza da corrispondere per la mancata consegna di n.80 di cui l'opponente avrebbe Parte_2 fornito le relative pompe senza ottenerne la restituzione - il giudice di primo grado avrebbe operato una valutazione del relativo documento di trasporto diversa da quella adottata con riferimento ad analoghi documenti prodotti dall'opposta (considerati valida prova del credito di € 25.083,30 per cui è causa), così ritenendo illogicamente inidoneo a fini di prova il documento di trasporto n. 416 del 30.03.2013;
- quanto al credito di €.1.000,00 - invocato in forza del bonifico bancario del
28.03.2011, di cui all'estratto conto n. 001/2011 prodotto in giudizio, e riportante quale descrizione "bonifico internet da voi disposto a favore di:
anticipo su ordine -, il primo Controparte_2 Parte_2 giudice avrebbe, invece, omesso di confrontare tale bonifico, sia con la fattura, che con il documento di trasporto già prodotti dall'opposta; documenti questi che, se correttamente valutati, lo avrebbero dovuto condurre alla conclusione che l'oggetto del presente credito fosse relativo alla vendita dei 240 schiumatoi per cui è causa;
- quanto al credito di € 5.300,00 - preteso a titolo di rimborso prestito asseritamente effettuato in data 28.07.2011 da in favore Parte_4 di -, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato le prove CP_2
10 documentali offerte, che comproverebbero l'avvenuta restituzione, in data
29.7.2011, da parte di , del medesimo importo in favore di Parte_1
indebitamente rigettando anche la richiesta Parte_4 dell'opponente all'assunzione di prova testimoniale relativamente a tale circostanza;
- quanto al credito di € 6.700,00 - invocato in virtù di prestiti infruttiferi che l'opponente asserisce essere stati eseguiti personalmente da Parte_1
in favore della a mezzo tre bonifici bancari - lo stesso
[...] CP_2 risulterebbe provato, tenuto conto della circostanza che l'odierna appellata non ha mai provveduto al disconoscimento delle e-mail versate in atti, in ordine alle quali, parimenti, era stata richiesta idonea prova testimoniale.
Ritiene la Corte che le predette censure non meritino accoglimento.
Innanzitutto, presentano evidenti criticità, in ragione della loro genericità, le doglianze veicolate con l'atto di appello relativamente ai crediti vantati dall'opponente per € 1.784,90 e € 2.044,00.
In particolare, in relazione al credito di € 1.784,90, il giudice di primo grado osserva:<< Quanto all'asserito credito di €.1.784,90, oltre interessi moratori commerciali quantificati dalla medesima parte a far data dalla emissione della fattura in €.856,49, l'opponente nell'atto introduttivo del giudizio, ne sostiene la fondatezza in ragione dell'allegazione della relativa fattura e dei documenti di trasporto.
Ebbene, contrariamente alle asserzioni della , nella produzione della Pt_1 parte medesima è dato rinvenire il documento commerciale (fattura n. 3 del
30/4/2010), accompagnato da tre copie, di analogo contenuto, di un foglio excel riportante la fattura in esame;
quanto ai documenti di trasporto, la parte risulta aver prodotto, unitamente alla seconda memoria ex art.183 comma VI, un documento di trasporto datato 16/4/2010, che fa riferimento solo a n.12 pezzi di uno dei molti altri articoli elencati nella citata fattura, documento oltretutto privo della firma di consegna da parte del destinatario;
risulta altresì prodotta solo una copia di una ricevuta di consegna ad un vettore senza sufficienti specificazione della merce in questione.
Il controcredito eccepito dall'opponente, appare quindi sprovvisto di fondamento probatorio.
11 Ed infatti, per costante e consolidata giurisprudenza, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass. n.
9593/2004; n. 15383/2010; n. 299/2016).>>.
A fronte di tale chiara e corretta motivazione, l'impugnante si è limitato ad asserire che il giudice di primo grado, affermando che “nella produzione della parte medesima è dato rinvenire il documento commerciale (fattura n. 3 del
30/4/2010), accompagnato da (…) un documento di trasporto datato
16/4/2010, che fa riferimento solo a n.12 pezzi di uno dei molti altri articoli elencati nella citata fattura, documento oltretutto privo della firma di consegna da parte del destinatario;
risulta(ndo) altresì prodotta solo una copia di una ricevuta di consegna ad un vettore senza sufficienti specificazione della merce in questione”, offrirebbe la prova provata dell'errata interpretazione dei documenti prodotti in atti e del differente metodo di valutazione delle prove adottato.
Appare del tutto evidente l'inammissibilità della censura, non evincendosi dalla stessa in cosa si sostanzi l'asserito errore in cui il Tribunale sarebbe incorso.
Per le medesime ragioni, risulta altresì inammissibile il motivo di censura formulato in relazione alla richiesta di condanna di l pagamento CP_2 del credito di € 2.044,66, quale differenza da corrispondere per la mancata consegna di n. 80 schiumatoi, di cui l'appellante avrebbe fornito le relative pompe senza ottenerne la restituzione.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale, sul punto, osserva: <L'ulteriore somma di €.2.044,66 per la quale la chiede condannarsi la Pt_1 [...]
l relativo pagamento, quale differenza da corrispondere per mancata CP_2 consegna di n.80 schiumatoi di cui l'opponente avrebbe fornito le relative pompe senza ottenerne la restituzione, rinverrebbe – a dire della stessa opponente – dimostrazione nel documento di trasporto n. 416 del
30/03/2013, il quale, però, non solo è deficitario della sottoscrizione del
12 vettore per presa in carico, e della firma del destinatario per consegna, ma risulta, altresì, predisposto su carta intestata alla Sicce Italia s.r.l., ente societario distinto dalle odierne parti in causa.
Ed ancora, dal documento di trasporto non è dato riscontrare alcun riferimento alla somma dell'invocato credito dell'opponente.
A corroborare la carenza di prova relativamente alla pretesa di cui in discorso vi è, inoltre, ulteriore circostanza, evincibile dallo stesso documento di trasporto, il quale, se da un lato indica quale luogo di destinazione la
LGMAQUARI Di LA AP, Via Vicinale Murate, 167, 80125, Napoli,
Italia, dall'altro riporta quale destinatario la Parte_1
via Vangadizza, 54, 35030, Rubano (PD).
[...]
La contraddittorietà delle indicazioni riportate nel ddt impedisce allo stesso di assurgere ad elemento sul quale fondare la decisione di questo giudice in ordine alla accoglibilità della domanda riconvenzionale relativamente alla vantata somma di €.2.044,66>>.
Ancora una volta, la motivazione del primo giudice appare del tutto coerente, oltre che puntuale.
Di contro, l'impugnante, pur individuando chiaramente il capo di sentenza che ha inteso censurare - e dolendosi della circostanza che il giudice, diversamente interpretando i documenti di trasporto allegati dalle parti, non abbia attribuito valore di prova al documento di trasporto n. 416 del
30.03.2013 - non rende note le ragioni sottese ad una simile asserzione.
Ne consegue l'impossibilità di cogliere il significato stesso della censura, che non si confronta affatto con la motivazione del Tribunale, che ha chiarito con dovizia di dettagli le specifiche ragioni per le quali ha ritenuto il detto documento inidoneo a costituire prova del credito in oggetto.
Con riferimento al vantato credito di €.1.000,00 - invocato in forza del bonifico bancario del 28.03.2011, la cui causale reca l'indicazione “bonifico internet da voi disposto a favore di i , anticipo CP_2 CP_2 su ordine schiumatoi”- la ricostruzione offerta dall'appellante non convince.
Il giudice di primo grado, sul punto, rileva che <alcuna indicazione è fornita in ordine al rapporto contrattuale cui inerisce il pagamento, né alcuna deduzione è resa in ordine alla circostanza dell'inadempimento di controparte.
13 Non può dunque dirsi raggiunta la prova dei fatti costitutivi del diritto il cui onus probandi ricade sulla parte vuole far valere un diritto in giudizio, ex art.
2697 c.c.
Né alla carenza di prova documentale, indispensabile in considerazione della natura commerciale delle operazioni e della attività imprenditoriale dei soggetti coinvolti, poteva rimediarsi attraverso l'assunzione di prove testimoniali.
Mette conto evidenziare, inoltre, che, benché nella descrizione riportata nell'estratto del conto corrente (n.0740/476663) acceso presso la Cassa Di
Risparmio del Veneto, con riguardo al bonifico in contestazione, si faccia riferimento ad un ordine di schiumatoi, peraltro indicato genericamente, nessuna prova di tale ordine risulta fornita da parte opponente che omette di allegarne il relativo documento.
Ed ancora, nessuna certezza sussiste sulla riconducibilità e paternità del conto corrente n. 0740/476663, dal quale sarebbe stato eseguito il bonifico de quo, in capo alla odierna opponente, società . Parte_1
Secondo la versione dell'odierna parte impugnante, il confronto tra il bonifico con la fattura, nonché con il documento di trasporto già prodotti dall'opposta avrebbe condotto alla diversa conclusione che l'oggetto del presente credito sia relativo alla vendita di n. 240 schiumatoi per cui è causa.
Tale ricostruzione non trova adeguata conferma in atti.
Innanzitutto, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo quando questa ne faccia specifica istanza, esponendone gli scopi in riferimento alle sue pretese, pena l'impossibilità per la controparte di controdedurre, e per il giudice stesso di valutare le risultanze probatorie ai fini della decisione (Cass. 8304/1990, 5149/2001, 23976/2004, 5711/2005,
20265/2005, Cass. civ. sez. I, 28/04/2025, ud. 11/03/2025, dep. 28/04/2025,
n.11145).
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, alcuna indicazione è fornita in ordine al rapporto contrattuale cui inerisce il pagamento, avendo l'odierna appellante fornito allegazioni del tutto generiche che non possono costituire ex se elemento di prova piena della sussistenza della pretesa creditoria, non potendo il giudice dedurre ed
14 estrapolare i fatti costitutivi della domanda dalla mera analisi documentale, in quanto all'attività di produzione dei documenti, deve necessariamente accompagnarsi una corrispondente e puntuale attività di allegazione, volta ad evidenziare il contenuto del documento e il suo significato.
Inoltre, tenuto conto dei ricorrenti rapporti commerciali intercorsi tra le parti, non pare plausibile che il bonifico bancario del 2011 sia riferibile ad un ordine del 2013.
Con riferimento al credito di € 5.300,00, preteso a titolo di rimborso prestito asseritamente effettuato in data 28.07.2011 in favore di il CP_2
Tribunale ha chiarito che << deve rilevarsene la titolarità in capo alla
“ e, dunque, di un soggetto Parte_5 diverso rispetto all'odierno opponente, per il quale, invece, non sussiste alcuna legittimazione ad avanzarne richiesta di pagamento>>, precisando, inoltre che <il , al quale deve assegnarsi la paternità Parte_4 effettiva del controcredito eccepito in compensazione, ha rilasciato alla opposta, così come da produzione documentale dalla medesima allegata, atto di quietanza e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del
16/01/2012, in cui ha dichiarato di aver ricevuto dalla il denaro>>. CP_2
La ricostruzione del Tribunale si rivela del tutto corretta, non trovando invece conferma nelle risultanze di causa la diversa versione offerta dall'impugnante circa l'avvenuta restituzione, in data 29.07.2011, in favore di Parte_4
, dell'importo di € 5.300,00 da parte di , il quale, il
[...] Parte_1
Contr 28.07.2011, avrebbe anticipato tale importo ad a titolo di prestito, garantitogli dal rilascio di n. 3 assegni del medesimo importo.
Invero, i documenti nn. 25 e 26 di cui alla produzione di parte opponente, posti dalla stessa a fondamento della censura in discorso risultano inconferenti, atteso trattasi di una operazione bancaria e di n. 3 assegni relativi a rapporti tra la e la Parte_5 [...]
, circostanza questa che comporta l'inutilità e la Controparte_2 superfluità, non solo dell'escussione dello stesso in merito Parte_4 al ritiro di detti assegni, ma anche l'esibizione dei titoli in originale.
Ne consegue il rigetto del motivo di appello.
Con riferimento al credito di €.6.700,00 invocato in virtù di prestiti infruttiferi che l'opponente asserisce essere stati eseguiti personalmente dal Pt_1
15 in favore della a mezzo bonifici bancari: del 9/01/2012 Pt_4 CP_2 per la somma di €.700, 00; del 13/01/2012 recante l'importo di €.1.000,00; del 30/04/2012 per la somma di €. 5.000,00, il Tribunale ha ritenuto insufficiente la prova fornita dall'odierno impugnante, che si è limitato ad allegare <copia del dettaglio movimenti del conto corrente n.0740/476663, dal quale risultano i tre bonifici summenzionati, rispetto ai quali solo per quello disposto in data 09/01/2012 e per quello datato 30/4/2012, è riportato entro la descrizione la dicitura “prestito infruttifero>>.
Osserva, in particolare il primo giudice che <anche a volere considerare la sussistenza della suddetta dicitura per due soli bonifici, la stessa non vale a soddisfare l'onere probatorio gravante sull'opponente in tema di contratto di mutuo ex art. 1813 c.c., posto che, per giurisprudenza ormai granitica sul punto, la datio di una somma di denaro non vale – di per sé – a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessa la ricezione, l'accipiente contesti il tiolo della consegna e, correlativamente l'obbligo di restituzione.
Infatti, potendo una somma di denaro essere consegnata per varie causali, la contestazione ad opera dell'accipiens impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante, appunto, l'obbligo della restituzione. Per contro, la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova (Cass. 3642/2004; 12119/2003;
4197/1998).
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto ancora modo di esplicitare che in tema di onere probatorio, qualora l'attore fondi la sua domanda su un contratto di mutuo, la contestazione da parte del preteso mutuatario in ordine alla reale causa del versamento, non integra gli estremi dell'eccezione in senso sostanziale - con conseguente inversione dell'onere della prova - atteso che la negazione dell'esistenza di un contratto si traduce nella contestazione di un titolo posto a base della domanda stessa, anche se il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di denaro indicandone contestualmente la causale, con la conseguenza che l'onere probatorio rimane fermo ed integro a carico dell'attore (Cass. 2653/2003).
16 Ciò posto, nella decisione impugnata, il Tribunale rileva come l'odierna parte appellata/opposta avesse contestato che le parti fossero siano addivenute alla stipula di un contratto di mutuo “sconfessando, dunque, la giustificazione causale che la adduce a sostegno della propria pretesa restitutoria” Pt_1
e che, a fronte di tale eccezione, l'appellante/opponente non avesse
<provveduto a dimostrare i fatti costitutivi di altro tipo di rapporto in forza del Contr quale la sarebbe tenuta alla restituzione delle somme asseritamente ricevute, non potendo assegnarsi all'estratto del conto corrente allegato agli atti (dal quale emergono tre distinte disposizioni di pagamento in favore della opposta), neanche valore di presunzione semplice dell'esistenza di un rapporto fondamentale che legittima la dazione di denaro e la conseguente pretesa di restituzione.
Difatti, la parte che fonda la domanda su un contratto di mutuo ha l'onere di provare gli elementi costitutivi di tale contratto e quindi, non solo la consegna della somma ma anche il titolo di essa, trattandosi di atto di per sé neutro, adattabile ad una serie di cause (Cass. 1461/00), purché l'attore fondi la domanda su un particolare contratto, senza formulare neppure in subordine una domanda volta a porre in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta (Cass. 17050/14).
Ne caso de quo, l'opponente ha reiteratamente invocato la spettanza della restituzione in ragione di somme versate a titolo di prestito infruttifero, senza formulare alcuna domanda in via subordinata.
Stante il carattere neutro della dazione di una somma di denaro, adattabile ad una pluralità di giustificazioni causali, l'attore non ha fornito prova della natura e del titolo da cui deriverebbe l'obbligo della vantata restituzione, non essendo sufficiente la sola prova della consegna del denaro (Cass.
8409/2015)>>.
La decisione deve essere confermata.
Non trova riscontro, innanzitutto, negli atti di causa, la circostanza addotta dall'appellante, secondo cui la resistente/odierna appellata non avrebbe mai provveduto al disconoscimento formale delle comunicazioni intercorse via e- mail, attestanti la ricezione di somme corrispostele da . Parte_1
Invero, nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. del 21.07.2017 depositata dalla AP, si legge, testualmente: “si impugna e contesta
17 espressamente l'asserita e-mail di cui al doc. 31 ex adverso prodotta, sia nel contenuto sia nell'autenticità della forma e delle sottoscrizioni, assolutamente non riconducibile all'opposta, oltre che priva di firma, ed il cui preteso contenuto non proverebbe comunque per nulla una per una le pretese e specifiche somme dedotte ex adverso in compensazione.”.
Il giudice di primo grado ha rilevato che le comunicazioni asseritamente intercorse tra la odierna appellata/opposta, e tale CP_2 Per_1 Pt_6
, in quanto avvenute via mail e non già a mezzo posta elettronica
[...] certificata, non danno certezza, né dell'integrità del loro contenuto, né dell'attribuzione univoca della paternità delle stesse, né potrebbero valere come riconoscimento del debito (“il riconoscimento di debito propriamente detto è una dichiarazione unilaterale recettizia che quindi produce effetti non appena conosciuta dal destinatario. Pertanto, non assurge a riconoscimento di debito la dichiarazione resa ad un soggetto terzo diverso dall'effettivo creditore”).
Ciò posto, deve precisarsi che il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico ai sensi dell'art. 2712 c.c. e se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate (cfr. Cass., ordinanza n. 11606 del 14/05/2018, nonché ordinanza n. 3540 del 6.2.2019, ordinanza n. 30186 del 27.10.2021 e ordinanza n. 22012 del 24/07/2023).
In caso di contestazione della provenienza o del contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità (da Cass. n.
14046 del 2024).
Ciò posto, ritiene la Corte che il contenuto delle dette comunicazioni non appaia comunque conferente in sé, al fine di comprovare che le somme specificamente dedotte in compensazione fossero dovute a titolo di mutuo, anche alla luce dei complessi rapporti che intercorrevano tra le parti (chiaramente emergenti dagli atti di causa) e stante la specifica contestazione dell'odierna appellata che, nei propri scritti difensivi, ha ricondotto la datio di tali somme proprio a diversi rapporti commerciali intercorsi tra le parti.
18 Ne consegue l'inutilità della prova testimoniale richiesta quale supplemento istruttorio e consistente nella escussione di , quale destinatario Testimone_1 dell'e-mail disconosciuta.
III.5. Da ultimo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto doversi applicare alle somme ingiunte con decreto n.
6652/2016 gli interessi come determinati al tasso ex d.lgs. 231/02, asserendo che l'opposta risulta, ad oggi, qualificabile, quale mera persona fisica, con conseguente inapplicabilità di tale normativa.
Ritiene la Corte che il giudice abbia correttamente individuato la disciplina normativa applicabile al caso di specie.
Si osserva che la questione è stata già, nei medesimi termini, proposta in primo grado e correttamente risolta dal giudice di prime cure, con motivazione condivisibile laddove ritiene applicabile la disciplina in tema di interessi per transazioni commerciali anche in relazione a crediti vantati dall'ex-titolare di ditta individuale formalmente cancellata dal registro delle imprese.
Rileva infatti il dato dell'anteriorità del credito rispetto al momento della formale cancellazione dal registro e della effettiva cessazione dell'attività di impresa, nonché il dato oggettivo che la fattispecie dedotta in giudizio attiene ad una transazione commerciale intercorsa tra una ditta individuale e una società in accomandita semplice. Difatti, <la vicenda contrattuale per cui è causa è venuta a consumarsi nell'anno 2013 (commissione impartita il 21 marzo 2013, consegna eseguita il 30 luglio 2013), e dunque in costanza dello svolgimento dell'attività imprenditoriale della ditta , la cui Controparte_2 cessazione è difatti avvenuta solo il 31.12.2014, seguita poi, dalla cancellazione definitiva datata 16/02/2015>>.
Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano, come da dispositivo, in un importo compreso tra i minimi e i medi tabellari previsti dal
D.M. n. 55/2014, nella nuova versione risultante a seguito delle modifiche apportate dal D.M. n. 147/2022 e con attribuzione all'avvocato Giuseppe
RC dichiaratosi antistatario.
19 Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della di un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo articolo per la proposta impugnazione, integralmente respinta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 atto di appello notificato in data 17.7.2020, avverso la sentenza n. 1987/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 24/02/2020, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la alla Parte_1 rifusione in favore di quale ex-titolare della cancellata ditta CP_1 individuale delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi CP_2 euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A, come per legge, con attribuzione all'avvocato Giuseppe RC dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo articolo per la proposta impugnazione.
Napoli, 2.10.2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Lucia Minauro
Il Presidente
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dr. Michele Magliulo Consigliere dr.ssa Lucia Minauro Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta n. 2739/2020 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 1987/2020, emessa ex art. 281-sexies c.p.c. il 24.2.2020, pendente
tra
(C.F. e P.IVA: Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 dagli avv.ti Pietro Romano e Stefano Romano, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
-APPELLANTE
e
(C.F.: ), personalmente e quale ex CP_1 C.F._1 titolare della ditta cancellata " (C.F. e P.IVA Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe RC giusta P.IVA_2 procura allegata alla comparsa costituzione e risposta
-APPELLATA
Conclusioni: come da note di udienza del 29.5.2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.1. Con d.i. n. 6625/2016, emesso in data 26.9.2016, su ricorso di CP_1
, quale titolare della ditta individuale “ ”, il
[...] Controparte_2
Tribunale di Napoli ingiungeva alla il Parte_1 pagamento della somma di € 25.083,00, oltre interessi e spese, corrispondente al valore della merce fornita come da documento di trasporto sottoscritto dalla cliente e fattura n. 42 del 29.07.2013.
I.2. Avverso il predetto decreto, proponeva opposizione la Pt_1 eccependo:
- il difetto di legittimazione attiva di , stante la cessazione di CP_1 ogni tipo di attività a far data dal 31.12.2014 e la conseguente cancellazione della ditta individuale LGM di dal registro delle CP_2 CP_1 imprese in data 16.2.2015;
- il difetto di prova del diritto di credito azionato ex artt. 633 e 634 c.p.c., in quanto fondato sulla produzione di una semplice fattura, seppur suffragata dal D.D.T;
- l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dall'opposta, tenuto conto che le parti non avrebbero concordato il bonifico bancario anticipato quale modalità di pagamento, né un'allocazione del rischio a carico del committente per la consegna della merce oggetto di compravendita;
- la consegna parziale della merce oggetto di compravendita, stante la mancata consegna di un pallet contente 80 schiumatoi, per un valore complessivo pari € 8,361,10;
- la titolarità di un controcredito complessivo pari ad €. 18.216,05, in relazione al quale chiedeva, in via riconvenzionale, emettersi condanna di pagamento a carico della opposta.
I.2. Si costituiva in giudizio , deducendo: CP_1
- l'inapplicabilità per le imprese individuali dell'art. 2945 c.c. e la conseguente inidoneità della cancellazione della dal registro Controparte_2 delle imprese ad estinguere i crediti e i debiti in capo alla persona fisica;
- l'inquadramento della fattispecie contrattuale nell'ambito dell'art. 1510 c.c. e, in particolare, della “vendita con spedizione”, con conseguente allocazione del
2 rischio di perdita o danneggiamento della merce a carico dell'acquirente- opponente;
- l'infondatezza della domanda riconvenzionale, atteso che: a) quanto al credito di € 1.784,90, il documento di trasporto datato 16.4.2010, fa genericamente riferimento a n.12 pezzi di uno dei molti altri articoli elencati nella fattura n. 3 del
30.4.2010, risultando altresì privo di firma di consegna da parte del destinatario;
b) quanto al credito di €.1.000,00, invocato in forza del bonifico bancario del
28.03.2011, di cui all'estratto conto n. 001/2011 e riportante quale descrizione
"bonifico internet da voi disposto a favore di: Controparte_2 anticipo su ordine , alcuna indicazione è fornita in ordine al rapporto Parte_2 contrattuale cui inerisce il pagamento, né alcuna deduzione è resa in ordine alla circostanza dell'inadempimento di controparte;
c) quanto al credito vantato in forza del versamento di € 5.300,00 (corrisposto a mezzo di tre assegni bancari emessi dalla ) l'opponente sarebbe carente di Parte_3 legittimazione ad eccepire in compensazione tale credito, il quale, da una parte non avrebbe natura di prestito personale infruttifero, risultando riferibile a diversa vicenda commerciale intercorsa tra le parti;
dall'altra risulterebbe essere stato onorato, atteso il rilascio da parte di , in favore di Parte_4
, di atto di quietanza e dichiarazione sostitutiva dell'atto di CP_1 notorietà del 16.1.2012, contenente l'attestazione dell'avvenuto di rimborso della detta somma;
d) quanto al credito di € 2.044,66, preteso quale differenza da corrispondere per mancata consegna di n. 80 schiumatoi di cui ha Pt_1 fornito le relative pompe senza ottenerne la relativa restituzione, il D.D.T., relativo a merce venduta dalla Sicce Italia S.r.l., oltre a non recare le firme del vettore, per presa in carico, del destinatario per consegna, ha come luogo di destinazione la a come destinatario la;
e) quanto, infine, CP_2 Pt_1 al credito di € 6.700,00, invocato in virtù di prestiti infruttiferi che l'opponente asserisce essere stati eseguiti personalmente da in favore Parte_1 della a mezzo di tre bonifici bancari, il pagamento sarebbe CP_2 intervenuto sì a favore dell'impresa ma nell'ambito di rapporti CP_3 diversi e non a titolo di mutuo.
I.3. Il Tribunale, valutata la superfluità delle prove richieste e ritenuta la controversia matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti, rigettava le richieste istruttorie e riservava la causa in decisione.
3 Con la sentenza impugnata, dunque, così provvedeva:
1) “Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 6652/2016, dichiarandone la esecutorietà per l'intero importo ingiunto ex art.653 c.p.c.;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da Parte_1
[...]
3) Condanna la al pagamento in Parte_1 favore di , quale titolare della cancellata ditta individuale CP_1 delle spese processuali, che si liquidano in €.4.835,00 per CP_2 compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché
CPA ed IVA nelle aliquote previste, con distrazione in favore dell'avv. anticipatario Giuseppe RC”.
II. Il giudizio di appello
II.1. Con atto di citazione notificato il 17.7.2020, ha proposto appello Pt_1 avverso tale sentenza, chiedendo a questa Corte di:
1) “In via preliminare: Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla signora , quale titolare della ditta “ CP_1 [...]
” per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti in atti, Controparte_2 adottando ogni più opportuno provvedimento, nonché revocando il decreto ingiuntivo opposto.
2) Sempre in via preliminare: Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità del decreto ingiuntivo opposto in tale sede, per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti in atti, adottando ogni più opportuno provvedimento, nonché revocando il decreto ingiuntivo opposto in tale sede ed emesso nei confronti della Parte_1
3) Nel merito: Accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza della pretesa creditoria della signora , quale titolare della ditta “ CP_1 [...]
” in danno della Controparte_2 Parte_1
per tutti i motivi esposti in atti e, conseguentemente, revocare
[...] il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte e statuizione.
4) In via riconvenzionale: Condannare la signora , in proprio e CP_1 quale titolare della ditta “ ” al pagamento in Controparte_2
4 favore della della complessiva Parte_1 somma di € 18.216,05=, o di quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia dovuta per tutti i fatti e titoli esposti in atti, operando, in ogni caso e nella denegata ipotesi del mancato accoglimento della proposta opposizione, la compensazione fra quanto eventualmente dovuto in favore dell'opposta e quanto verrà riconosciuto come dovuto in favore dell'opponente per le causali ed i titoli tutti indicati in atti.
5) In via istruttoria: Ammettersi tutte le istanze istruttorie tempestivamente dedotte, tanto a prova diretta che a prova contraria, nelle memorie ex art.
183, comma VI, nn. 2 e 3, c.p.c., con i testi tutti ivi indicati, anche con riferimento alla richiesta di prova delegata ex art. 203 c.p.c., ritualmente depositate e non ammesse in corso di causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Il tutto con il favore delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio”.
II.2. Si è costituita in giudizio , deducendo l'inammissibilità, CP_1 nonché l'infondatezza nel merito della proposta impugnazione, chiedendone il rigetto.
II.3. All'udienza del 29.5.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
III. I motivi di impugnazione
III.1. Con la proposta impugnazione, l'appellante contesta la sentenza, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto:
- inaccoglibile l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della creditrice opposta, stante la qualifica di impresa individuale della CP_2
e, dunque, l'inapplicabilità, al caso di specie, del novellato
[...] art. 2495 c.c.;
- infondato l'inquadramento della fattispecie contrattuale dedotta in giudizio dall'opponente quale “vendita con consegna all'arrivo” ex art. 1510 c.c., dovendosi, viceversa, discorrere, data l'assenza di un patto contrario da cui desumere una diversa ripartizione del rischio, di “vendita con spedizione”;
- infondata la domanda riconvenzionale dell'opponente avente ad oggetto la rivendicazione di un
contro
-credito vantato nei confronti della signora CP_2
5 , pari a complessivi € 18.216,05, stante l'assoluta carenza di prova CP_2
a sostegno della stessa;
- di operare, in favore dell'opposta, il calcolo degli interessi al tasso ex d.lgs.
231/02, essendo la fattispecie dedotta in giudizio attinente ad una transazione commerciale intercorsa tra una ditta individuale e una società in accomandita semplice.
III.2. In particolare, con riferimento al primo motivo di gravame, l'odierno appellante contesta la legittimazione attiva della creditrice opposta in quanto, risultando divergenti le spendite dei nomi e ”, CP_2 CP_1 emergerebbe l'assenza di identificazione dell'impresa individuale con la persona fisica dell'imprenditore.
Secondo la ricostruzione dell'impugnante, tenuto conto che la qualifica di imprenditore è subordinata all'effettivo svolgimento dell'attività di impresa, non avendo l'AP fornito alcuna prova circa l'effettiva prosecuzione della detta attività successivamente alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese in data 16.2.2015, la stessa sarebbe priva di legittimazione a stare in giudizio.
A tal proposito, l'impugnante asserisce che rilevi, ex art. 116 c.p.c., il comportamento processuale della parte opposta, avendo la stessa, nei propri scritti conclusionali, evidenziato l'importanza della cancellazione dell'impresa individuale, al fine di contestare l'esistenza di un contratto di mutuo tra le parti.
Il motivo è infondato e non merita accoglimento.
Innanzitutto, non trova corrispondenza negli atti processuali la circostanza che le spendite ed i nomi e risultino divergenti, in CP_2 CP_1 quanto ha agito in giudizio personalmente non già, sic et CP_1 simpliciter, quale ex titolare della bensì anche della ditta CP_2 individuale “ ”. CP_2 Controparte_2
Come già rilevato dal primo giudice, la ditta è il nome commerciale dell'imprenditore, in quanto lo individua come soggetto di diritto nell'esercizio dell'attività di impresa. Da tanto deriva che vi è una identificazione dell'impresa individuale con la persona fisica dell'imprenditore. A differenza di una società, infatti, l'impresa individuale non ha personalità giuridica distinta dal suo titolare, con la conseguenza che l'imprenditore e la ditta individuale costituiscono un unico centro di imputazione di rapporti giuridici.
6 La cessazione dell'attività e la cancellazione dal registro delle imprese hanno efficacia meramente formale e amministrativa, ma non liberano il titolare dalle obbligazioni contratte durante l'esercizio dell'impresa. Viceversa, la cancellazione dell'imprenditore individuale dal registro delle imprese e la perdita della relativa qualifica non fanno venir meno i diritti di credito ad esso spettanti per l'attività svolta, né incidono sulla sua legittimazione e capacità processuale;
la persona fisica, già imprenditore, resta pienamente legittimata ad agire in giudizio a tutela di tali diritti (Cfr. Cass. n. 35962/2021; Cass. n. 28658/2020;
Cass. n. 98/2016; Cass., 21714/2013; Cass. n. 9744/2011).
Sul punto, la circostanza che non avrebbe fornito alcuna prova circa CP_2
l'effettiva prosecuzione dell'attività di impresa, successivamente alla cancellazione della stessa dal registro delle imprese in data 16.2.2015, risulta, alla stregua dei suddetti principi, del tutto inconferente.
III.3. L'appellante ha censurato, altresì, la sentenza impugnata nella parte in cui
- valutata come non dirimente la circostanza che sia stato consegnato all'opponente un quantitativo di merce inferiore rispetto a quello commissionato e consegnato dalla opposta al vettore – il Tribunale ha giudicato infondata l'eccezione di inadempimento parziale della prestazione dovuta.
In particolare, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente sussunto la fattispecie in oggetto nella figura della “vendita con spedizione” ex art. 1510 co
2 c.c.. (secondo il quale “salvo patto contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere;
le spese del trasporto sono a carico del committente”), ritenendo “ non (…) acquisita al giudizio circostanza alcuna dalla quale desumere la ricorrenza del "patto contrario", tale da determinare la permanenza del rischio del trasporto e della consegna a carico del compratore”.
Secondo l'impugnante, il giudice di prime cure, nel valutare la sussistenza degli elementi necessari a desumere l'esistenza del “patto contrario” ex art 1510 co 2
c.c., non avrebbe attribuito il giusto rilievo alla circostanza che la CP_2 come emerge dalla documentazione in atti, avesse fatto divieto al vettore di consegnare la merce pattuita fino a quando la stessa se non dopo aver riscontrato l'avvenuto accredito, a mezzo bonifico bancario anticipato, delle somme concordate. Nonostante l'avvenuta (seppur parziale) consegna della
7 merce, il divieto in discorso, non avendo essa proceduto al pagamento anticipato della fornitura, sarebbe sintomatico della permanenza della relativa proprietà e, dunque, dell'assunzione di rischio in capo all'opposta.
Tale ricostruzione risulterebbe ulteriormente avvalorata dalla circostanza che la con raccomandata a/r del 6.8.2013, preannunciava azioni nei CP_2 confronti del vettore PRO.BO Express S.n.c. in conseguenza dell'avvenuto smarrimento di uno dei tre pellets.
Alla luce di tali elementi, il giudice di primo grado avrebbe, pertanto, errato nel ritenere che la fattispecie in discorso fosse qualificabile quale “vendita con spedizione”, dovendosi viceversa discorrere di “vendita con consegna all'arrivo”, con conseguente allocazione, in capo alla del rischio di CP_2 smarrimento della merce ad opera del vettore.
La censura è priva di fondamento.
Ritiene la Corte che il giudice di prime cure abbia correttamente ricondotto la fattispecie in esame entro l'art. 1510, co 2, c.c., qualificandola come “vendita con spedizione”.
Come già chiarito dalla sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 1510, co 2, c.c., la vendita di cosa da trasportare si presume "vendita con spedizione", di modo tale che il venditore si libera dall'obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore, salvo “patto contrario”. Per configurare una "vendita con consegna all'arrivo", occorrono elementi, precisi e univoci, atti a dimostrare l'esistenza del patto di deroga e, dunque, una diversa allocazione del rischio in capo alle parti
(Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16961/2014).
Al riguardo, la circostanza che la avesse dato ordine al vettore di CP_2 non consegnare la merce pattuita se non subordinatamente all'avvenuto accredito delle somme concordate a favore della stessa, risulta inconferente.
Il contratto di trasporto concluso tra venditore-mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore-mittente ed acquirente-destinatario, conserva la sua autonomia, risultando soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 1683 ss. c.c.
(Cass. civ., Sez. III, sent. n. 553/2012; Cass. civ., Sez. III, ordinanza n.
31067/2019)
Difatti, il divieto in discorso, in quanto inerente al rapporto tra venditore-mittente e vettore, risulta estraneo al rapporto contrattuale intercorso tra le parti in
8 causa;
non può pertanto costituire quell'elemento preciso e univoco da cui desumere, alla stregua della giurisprudenza sopra citata, l'esistenza del patto di deroga.
Altresì inconferente risulta, del resto, la circostanza che la in CP_2 conseguenza dell'avvenuto smarrimento di uno dei tre pellets, avrebbe preannunciato azioni nei confronti di PRO.BO Express S.n.c.
Riflesso diretto dell'autonomia del rapporto tra venditore-mittente e vettore è, infatti, che il primo, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, “conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto - ivi compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento - fino al momento in cui, arrivate le merci a destinazione (o scaduto il termine entro il quel esse sarebbero dovute arrivare), il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore, ex art. 1689, comma primo c.c.”(Cass. civ., Sez. III, sent. n. 553/2012).
La con raccomandata a/r del 6.8.2013, ha, pertanto, CP_2 legittimamente preannunciato di voler esercitare un proprio diritto, consistente nel richiedere fosse accertato in sede giurisdizionale l'inadempimento da parte del vettore degli obblighi su di esso gravanti in forza dell'autonomo contratto di trasporto, tra i quali il divieto di consegna della merce di cui sopra, nonché
l'obbligo di eseguire consegna al destinatario in atti, con la conseguenza che anche tale elemento non risulta, di per sé, idoneo a provare l'esistenza del patto di deroga di cui all'art. 1510, co 2, c.c.
Peraltro, la in sede di opposizione al decreto ingiuntivo n. 6625/2016, Pt_1 dichiarava di essersi rivolta che “alla (…) senza, tuttavia, CP_2 minimamente concordare - contrariamente a quanto vorrebbe far credere controparte - le modalità di pagamento indicate dall'opposta, ovvero il bonifico bancario anticipato, né soprattutto, la previsione di assunzione di rischio e/o pericolo a carico del committente per la consegna della merce oggetto di compravendita”.
Tale affermazione consente, a contrario, di desumere che la abbia Pt_1 considerato la fattispecie della “vendita con consegna all'arrivo” quale ipotesi normale di vendita di beni mobili a distanza, ignorando, dunque, la necessità di un accordo, avente ad oggetto una diversa allocazione del rischio, al fine di gravare dello stesso il venditore-mittente e non invece l'acquirente-destinatario,
9 motivo per cui non avrebbe minimamente concordato alcuna previsione di assunzione di rischio né a suo favore né a suo carico.
III.4. Con riferimento ai
contro
-crediti azionati in via riconvenzionale nei confronti della venditrice opposta, l'appellante ha specificatamente contestato la sentenza, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto, in relazione a ciascuno di essi, non raggiunta la prova.
In particolare, l'impugnante deduce che:
- quanto al credito di € 1.784,90, oltre interessi moratori commerciali
(quantificati dalla medesima parte, a far data dalla emissione della fattura, in
€ 856,49), il suo mancato riconoscimento da parte del primo giudice sarebbe conseguenza della “errata interpretazione non solo dei documenti prodotti in atti, ma anche della differente applicazione di metodo di valutazione delle prove operato dal primo Giudice in ordine ai documenti di trasporto prodotti dalle parti”;
- quanto al credito di € 2.044,66 - invocato quale differenza da corrispondere per la mancata consegna di n.80 di cui l'opponente avrebbe Parte_2 fornito le relative pompe senza ottenerne la restituzione - il giudice di primo grado avrebbe operato una valutazione del relativo documento di trasporto diversa da quella adottata con riferimento ad analoghi documenti prodotti dall'opposta (considerati valida prova del credito di € 25.083,30 per cui è causa), così ritenendo illogicamente inidoneo a fini di prova il documento di trasporto n. 416 del 30.03.2013;
- quanto al credito di €.1.000,00 - invocato in forza del bonifico bancario del
28.03.2011, di cui all'estratto conto n. 001/2011 prodotto in giudizio, e riportante quale descrizione "bonifico internet da voi disposto a favore di:
anticipo su ordine -, il primo Controparte_2 Parte_2 giudice avrebbe, invece, omesso di confrontare tale bonifico, sia con la fattura, che con il documento di trasporto già prodotti dall'opposta; documenti questi che, se correttamente valutati, lo avrebbero dovuto condurre alla conclusione che l'oggetto del presente credito fosse relativo alla vendita dei 240 schiumatoi per cui è causa;
- quanto al credito di € 5.300,00 - preteso a titolo di rimborso prestito asseritamente effettuato in data 28.07.2011 da in favore Parte_4 di -, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato le prove CP_2
10 documentali offerte, che comproverebbero l'avvenuta restituzione, in data
29.7.2011, da parte di , del medesimo importo in favore di Parte_1
indebitamente rigettando anche la richiesta Parte_4 dell'opponente all'assunzione di prova testimoniale relativamente a tale circostanza;
- quanto al credito di € 6.700,00 - invocato in virtù di prestiti infruttiferi che l'opponente asserisce essere stati eseguiti personalmente da Parte_1
in favore della a mezzo tre bonifici bancari - lo stesso
[...] CP_2 risulterebbe provato, tenuto conto della circostanza che l'odierna appellata non ha mai provveduto al disconoscimento delle e-mail versate in atti, in ordine alle quali, parimenti, era stata richiesta idonea prova testimoniale.
Ritiene la Corte che le predette censure non meritino accoglimento.
Innanzitutto, presentano evidenti criticità, in ragione della loro genericità, le doglianze veicolate con l'atto di appello relativamente ai crediti vantati dall'opponente per € 1.784,90 e € 2.044,00.
In particolare, in relazione al credito di € 1.784,90, il giudice di primo grado osserva:<< Quanto all'asserito credito di €.1.784,90, oltre interessi moratori commerciali quantificati dalla medesima parte a far data dalla emissione della fattura in €.856,49, l'opponente nell'atto introduttivo del giudizio, ne sostiene la fondatezza in ragione dell'allegazione della relativa fattura e dei documenti di trasporto.
Ebbene, contrariamente alle asserzioni della , nella produzione della Pt_1 parte medesima è dato rinvenire il documento commerciale (fattura n. 3 del
30/4/2010), accompagnato da tre copie, di analogo contenuto, di un foglio excel riportante la fattura in esame;
quanto ai documenti di trasporto, la parte risulta aver prodotto, unitamente alla seconda memoria ex art.183 comma VI, un documento di trasporto datato 16/4/2010, che fa riferimento solo a n.12 pezzi di uno dei molti altri articoli elencati nella citata fattura, documento oltretutto privo della firma di consegna da parte del destinatario;
risulta altresì prodotta solo una copia di una ricevuta di consegna ad un vettore senza sufficienti specificazione della merce in questione.
Il controcredito eccepito dall'opponente, appare quindi sprovvisto di fondamento probatorio.
11 Ed infatti, per costante e consolidata giurisprudenza, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass. n.
9593/2004; n. 15383/2010; n. 299/2016).>>.
A fronte di tale chiara e corretta motivazione, l'impugnante si è limitato ad asserire che il giudice di primo grado, affermando che “nella produzione della parte medesima è dato rinvenire il documento commerciale (fattura n. 3 del
30/4/2010), accompagnato da (…) un documento di trasporto datato
16/4/2010, che fa riferimento solo a n.12 pezzi di uno dei molti altri articoli elencati nella citata fattura, documento oltretutto privo della firma di consegna da parte del destinatario;
risulta(ndo) altresì prodotta solo una copia di una ricevuta di consegna ad un vettore senza sufficienti specificazione della merce in questione”, offrirebbe la prova provata dell'errata interpretazione dei documenti prodotti in atti e del differente metodo di valutazione delle prove adottato.
Appare del tutto evidente l'inammissibilità della censura, non evincendosi dalla stessa in cosa si sostanzi l'asserito errore in cui il Tribunale sarebbe incorso.
Per le medesime ragioni, risulta altresì inammissibile il motivo di censura formulato in relazione alla richiesta di condanna di l pagamento CP_2 del credito di € 2.044,66, quale differenza da corrispondere per la mancata consegna di n. 80 schiumatoi, di cui l'appellante avrebbe fornito le relative pompe senza ottenerne la restituzione.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale, sul punto, osserva: <L'ulteriore somma di €.2.044,66 per la quale la chiede condannarsi la Pt_1 [...]
l relativo pagamento, quale differenza da corrispondere per mancata CP_2 consegna di n.80 schiumatoi di cui l'opponente avrebbe fornito le relative pompe senza ottenerne la restituzione, rinverrebbe – a dire della stessa opponente – dimostrazione nel documento di trasporto n. 416 del
30/03/2013, il quale, però, non solo è deficitario della sottoscrizione del
12 vettore per presa in carico, e della firma del destinatario per consegna, ma risulta, altresì, predisposto su carta intestata alla Sicce Italia s.r.l., ente societario distinto dalle odierne parti in causa.
Ed ancora, dal documento di trasporto non è dato riscontrare alcun riferimento alla somma dell'invocato credito dell'opponente.
A corroborare la carenza di prova relativamente alla pretesa di cui in discorso vi è, inoltre, ulteriore circostanza, evincibile dallo stesso documento di trasporto, il quale, se da un lato indica quale luogo di destinazione la
LGMAQUARI Di LA AP, Via Vicinale Murate, 167, 80125, Napoli,
Italia, dall'altro riporta quale destinatario la Parte_1
via Vangadizza, 54, 35030, Rubano (PD).
[...]
La contraddittorietà delle indicazioni riportate nel ddt impedisce allo stesso di assurgere ad elemento sul quale fondare la decisione di questo giudice in ordine alla accoglibilità della domanda riconvenzionale relativamente alla vantata somma di €.2.044,66>>.
Ancora una volta, la motivazione del primo giudice appare del tutto coerente, oltre che puntuale.
Di contro, l'impugnante, pur individuando chiaramente il capo di sentenza che ha inteso censurare - e dolendosi della circostanza che il giudice, diversamente interpretando i documenti di trasporto allegati dalle parti, non abbia attribuito valore di prova al documento di trasporto n. 416 del
30.03.2013 - non rende note le ragioni sottese ad una simile asserzione.
Ne consegue l'impossibilità di cogliere il significato stesso della censura, che non si confronta affatto con la motivazione del Tribunale, che ha chiarito con dovizia di dettagli le specifiche ragioni per le quali ha ritenuto il detto documento inidoneo a costituire prova del credito in oggetto.
Con riferimento al vantato credito di €.1.000,00 - invocato in forza del bonifico bancario del 28.03.2011, la cui causale reca l'indicazione “bonifico internet da voi disposto a favore di i , anticipo CP_2 CP_2 su ordine schiumatoi”- la ricostruzione offerta dall'appellante non convince.
Il giudice di primo grado, sul punto, rileva che <alcuna indicazione è fornita in ordine al rapporto contrattuale cui inerisce il pagamento, né alcuna deduzione è resa in ordine alla circostanza dell'inadempimento di controparte.
13 Non può dunque dirsi raggiunta la prova dei fatti costitutivi del diritto il cui onus probandi ricade sulla parte vuole far valere un diritto in giudizio, ex art.
2697 c.c.
Né alla carenza di prova documentale, indispensabile in considerazione della natura commerciale delle operazioni e della attività imprenditoriale dei soggetti coinvolti, poteva rimediarsi attraverso l'assunzione di prove testimoniali.
Mette conto evidenziare, inoltre, che, benché nella descrizione riportata nell'estratto del conto corrente (n.0740/476663) acceso presso la Cassa Di
Risparmio del Veneto, con riguardo al bonifico in contestazione, si faccia riferimento ad un ordine di schiumatoi, peraltro indicato genericamente, nessuna prova di tale ordine risulta fornita da parte opponente che omette di allegarne il relativo documento.
Ed ancora, nessuna certezza sussiste sulla riconducibilità e paternità del conto corrente n. 0740/476663, dal quale sarebbe stato eseguito il bonifico de quo, in capo alla odierna opponente, società . Parte_1
Secondo la versione dell'odierna parte impugnante, il confronto tra il bonifico con la fattura, nonché con il documento di trasporto già prodotti dall'opposta avrebbe condotto alla diversa conclusione che l'oggetto del presente credito sia relativo alla vendita di n. 240 schiumatoi per cui è causa.
Tale ricostruzione non trova adeguata conferma in atti.
Innanzitutto, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo quando questa ne faccia specifica istanza, esponendone gli scopi in riferimento alle sue pretese, pena l'impossibilità per la controparte di controdedurre, e per il giudice stesso di valutare le risultanze probatorie ai fini della decisione (Cass. 8304/1990, 5149/2001, 23976/2004, 5711/2005,
20265/2005, Cass. civ. sez. I, 28/04/2025, ud. 11/03/2025, dep. 28/04/2025,
n.11145).
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, alcuna indicazione è fornita in ordine al rapporto contrattuale cui inerisce il pagamento, avendo l'odierna appellante fornito allegazioni del tutto generiche che non possono costituire ex se elemento di prova piena della sussistenza della pretesa creditoria, non potendo il giudice dedurre ed
14 estrapolare i fatti costitutivi della domanda dalla mera analisi documentale, in quanto all'attività di produzione dei documenti, deve necessariamente accompagnarsi una corrispondente e puntuale attività di allegazione, volta ad evidenziare il contenuto del documento e il suo significato.
Inoltre, tenuto conto dei ricorrenti rapporti commerciali intercorsi tra le parti, non pare plausibile che il bonifico bancario del 2011 sia riferibile ad un ordine del 2013.
Con riferimento al credito di € 5.300,00, preteso a titolo di rimborso prestito asseritamente effettuato in data 28.07.2011 in favore di il CP_2
Tribunale ha chiarito che << deve rilevarsene la titolarità in capo alla
“ e, dunque, di un soggetto Parte_5 diverso rispetto all'odierno opponente, per il quale, invece, non sussiste alcuna legittimazione ad avanzarne richiesta di pagamento>>, precisando, inoltre che <il , al quale deve assegnarsi la paternità Parte_4 effettiva del controcredito eccepito in compensazione, ha rilasciato alla opposta, così come da produzione documentale dalla medesima allegata, atto di quietanza e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del
16/01/2012, in cui ha dichiarato di aver ricevuto dalla il denaro>>. CP_2
La ricostruzione del Tribunale si rivela del tutto corretta, non trovando invece conferma nelle risultanze di causa la diversa versione offerta dall'impugnante circa l'avvenuta restituzione, in data 29.07.2011, in favore di Parte_4
, dell'importo di € 5.300,00 da parte di , il quale, il
[...] Parte_1
Contr 28.07.2011, avrebbe anticipato tale importo ad a titolo di prestito, garantitogli dal rilascio di n. 3 assegni del medesimo importo.
Invero, i documenti nn. 25 e 26 di cui alla produzione di parte opponente, posti dalla stessa a fondamento della censura in discorso risultano inconferenti, atteso trattasi di una operazione bancaria e di n. 3 assegni relativi a rapporti tra la e la Parte_5 [...]
, circostanza questa che comporta l'inutilità e la Controparte_2 superfluità, non solo dell'escussione dello stesso in merito Parte_4 al ritiro di detti assegni, ma anche l'esibizione dei titoli in originale.
Ne consegue il rigetto del motivo di appello.
Con riferimento al credito di €.6.700,00 invocato in virtù di prestiti infruttiferi che l'opponente asserisce essere stati eseguiti personalmente dal Pt_1
15 in favore della a mezzo bonifici bancari: del 9/01/2012 Pt_4 CP_2 per la somma di €.700, 00; del 13/01/2012 recante l'importo di €.1.000,00; del 30/04/2012 per la somma di €. 5.000,00, il Tribunale ha ritenuto insufficiente la prova fornita dall'odierno impugnante, che si è limitato ad allegare <copia del dettaglio movimenti del conto corrente n.0740/476663, dal quale risultano i tre bonifici summenzionati, rispetto ai quali solo per quello disposto in data 09/01/2012 e per quello datato 30/4/2012, è riportato entro la descrizione la dicitura “prestito infruttifero>>.
Osserva, in particolare il primo giudice che <anche a volere considerare la sussistenza della suddetta dicitura per due soli bonifici, la stessa non vale a soddisfare l'onere probatorio gravante sull'opponente in tema di contratto di mutuo ex art. 1813 c.c., posto che, per giurisprudenza ormai granitica sul punto, la datio di una somma di denaro non vale – di per sé – a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessa la ricezione, l'accipiente contesti il tiolo della consegna e, correlativamente l'obbligo di restituzione.
Infatti, potendo una somma di denaro essere consegnata per varie causali, la contestazione ad opera dell'accipiens impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante, appunto, l'obbligo della restituzione. Per contro, la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova (Cass. 3642/2004; 12119/2003;
4197/1998).
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto ancora modo di esplicitare che in tema di onere probatorio, qualora l'attore fondi la sua domanda su un contratto di mutuo, la contestazione da parte del preteso mutuatario in ordine alla reale causa del versamento, non integra gli estremi dell'eccezione in senso sostanziale - con conseguente inversione dell'onere della prova - atteso che la negazione dell'esistenza di un contratto si traduce nella contestazione di un titolo posto a base della domanda stessa, anche se il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di denaro indicandone contestualmente la causale, con la conseguenza che l'onere probatorio rimane fermo ed integro a carico dell'attore (Cass. 2653/2003).
16 Ciò posto, nella decisione impugnata, il Tribunale rileva come l'odierna parte appellata/opposta avesse contestato che le parti fossero siano addivenute alla stipula di un contratto di mutuo “sconfessando, dunque, la giustificazione causale che la adduce a sostegno della propria pretesa restitutoria” Pt_1
e che, a fronte di tale eccezione, l'appellante/opponente non avesse
<provveduto a dimostrare i fatti costitutivi di altro tipo di rapporto in forza del Contr quale la sarebbe tenuta alla restituzione delle somme asseritamente ricevute, non potendo assegnarsi all'estratto del conto corrente allegato agli atti (dal quale emergono tre distinte disposizioni di pagamento in favore della opposta), neanche valore di presunzione semplice dell'esistenza di un rapporto fondamentale che legittima la dazione di denaro e la conseguente pretesa di restituzione.
Difatti, la parte che fonda la domanda su un contratto di mutuo ha l'onere di provare gli elementi costitutivi di tale contratto e quindi, non solo la consegna della somma ma anche il titolo di essa, trattandosi di atto di per sé neutro, adattabile ad una serie di cause (Cass. 1461/00), purché l'attore fondi la domanda su un particolare contratto, senza formulare neppure in subordine una domanda volta a porre in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta (Cass. 17050/14).
Ne caso de quo, l'opponente ha reiteratamente invocato la spettanza della restituzione in ragione di somme versate a titolo di prestito infruttifero, senza formulare alcuna domanda in via subordinata.
Stante il carattere neutro della dazione di una somma di denaro, adattabile ad una pluralità di giustificazioni causali, l'attore non ha fornito prova della natura e del titolo da cui deriverebbe l'obbligo della vantata restituzione, non essendo sufficiente la sola prova della consegna del denaro (Cass.
8409/2015)>>.
La decisione deve essere confermata.
Non trova riscontro, innanzitutto, negli atti di causa, la circostanza addotta dall'appellante, secondo cui la resistente/odierna appellata non avrebbe mai provveduto al disconoscimento formale delle comunicazioni intercorse via e- mail, attestanti la ricezione di somme corrispostele da . Parte_1
Invero, nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. del 21.07.2017 depositata dalla AP, si legge, testualmente: “si impugna e contesta
17 espressamente l'asserita e-mail di cui al doc. 31 ex adverso prodotta, sia nel contenuto sia nell'autenticità della forma e delle sottoscrizioni, assolutamente non riconducibile all'opposta, oltre che priva di firma, ed il cui preteso contenuto non proverebbe comunque per nulla una per una le pretese e specifiche somme dedotte ex adverso in compensazione.”.
Il giudice di primo grado ha rilevato che le comunicazioni asseritamente intercorse tra la odierna appellata/opposta, e tale CP_2 Per_1 Pt_6
, in quanto avvenute via mail e non già a mezzo posta elettronica
[...] certificata, non danno certezza, né dell'integrità del loro contenuto, né dell'attribuzione univoca della paternità delle stesse, né potrebbero valere come riconoscimento del debito (“il riconoscimento di debito propriamente detto è una dichiarazione unilaterale recettizia che quindi produce effetti non appena conosciuta dal destinatario. Pertanto, non assurge a riconoscimento di debito la dichiarazione resa ad un soggetto terzo diverso dall'effettivo creditore”).
Ciò posto, deve precisarsi che il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico ai sensi dell'art. 2712 c.c. e se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate (cfr. Cass., ordinanza n. 11606 del 14/05/2018, nonché ordinanza n. 3540 del 6.2.2019, ordinanza n. 30186 del 27.10.2021 e ordinanza n. 22012 del 24/07/2023).
In caso di contestazione della provenienza o del contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità (da Cass. n.
14046 del 2024).
Ciò posto, ritiene la Corte che il contenuto delle dette comunicazioni non appaia comunque conferente in sé, al fine di comprovare che le somme specificamente dedotte in compensazione fossero dovute a titolo di mutuo, anche alla luce dei complessi rapporti che intercorrevano tra le parti (chiaramente emergenti dagli atti di causa) e stante la specifica contestazione dell'odierna appellata che, nei propri scritti difensivi, ha ricondotto la datio di tali somme proprio a diversi rapporti commerciali intercorsi tra le parti.
18 Ne consegue l'inutilità della prova testimoniale richiesta quale supplemento istruttorio e consistente nella escussione di , quale destinatario Testimone_1 dell'e-mail disconosciuta.
III.5. Da ultimo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto doversi applicare alle somme ingiunte con decreto n.
6652/2016 gli interessi come determinati al tasso ex d.lgs. 231/02, asserendo che l'opposta risulta, ad oggi, qualificabile, quale mera persona fisica, con conseguente inapplicabilità di tale normativa.
Ritiene la Corte che il giudice abbia correttamente individuato la disciplina normativa applicabile al caso di specie.
Si osserva che la questione è stata già, nei medesimi termini, proposta in primo grado e correttamente risolta dal giudice di prime cure, con motivazione condivisibile laddove ritiene applicabile la disciplina in tema di interessi per transazioni commerciali anche in relazione a crediti vantati dall'ex-titolare di ditta individuale formalmente cancellata dal registro delle imprese.
Rileva infatti il dato dell'anteriorità del credito rispetto al momento della formale cancellazione dal registro e della effettiva cessazione dell'attività di impresa, nonché il dato oggettivo che la fattispecie dedotta in giudizio attiene ad una transazione commerciale intercorsa tra una ditta individuale e una società in accomandita semplice. Difatti, <la vicenda contrattuale per cui è causa è venuta a consumarsi nell'anno 2013 (commissione impartita il 21 marzo 2013, consegna eseguita il 30 luglio 2013), e dunque in costanza dello svolgimento dell'attività imprenditoriale della ditta , la cui Controparte_2 cessazione è difatti avvenuta solo il 31.12.2014, seguita poi, dalla cancellazione definitiva datata 16/02/2015>>.
Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano, come da dispositivo, in un importo compreso tra i minimi e i medi tabellari previsti dal
D.M. n. 55/2014, nella nuova versione risultante a seguito delle modifiche apportate dal D.M. n. 147/2022 e con attribuzione all'avvocato Giuseppe
RC dichiaratosi antistatario.
19 Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della di un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo articolo per la proposta impugnazione, integralmente respinta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 atto di appello notificato in data 17.7.2020, avverso la sentenza n. 1987/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 24/02/2020, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna la alla Parte_1 rifusione in favore di quale ex-titolare della cancellata ditta CP_1 individuale delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi CP_2 euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A, come per legge, con attribuzione all'avvocato Giuseppe RC dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo articolo per la proposta impugnazione.
Napoli, 2.10.2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Lucia Minauro
Il Presidente
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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