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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/04/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dott. Giuseppe Disabato - Presidente
Dott.ssa Rosella Nocera - Giudice
Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 2545/2024 pendente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Lanzolla Nicola Bartolo;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
, contumace;
Controparte_1
- RESISTENTE -
NONCHE'
– in persona del presidente in carica e legale rappresentante pro tempore, CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Borrelli;
- RESISTENTE-
* * * * * *
All'udienza a “trattazione scritta” del 15.1.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui alle relative note scritte, il Tribunale si è riservato per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.2.2024 la ricorrente, , ha chiesto Parte_1 al Tribunale di determinare la quota a lei spettante sulla pensione di reversibilità dell'ex marito deceduto.
Parte ricorrente ha dedotto:
- di aver contratto matrimonio con in data 23.8.1978; Controparte_3
- che il Tribunale di Bari pronunciava lo scioglimento (id est la cessazione degli effetti civili) del matrimonio contratto tra i coniugi con sentenza n.1215 del 27.12.2001 disponendo la corresponsione da parte dell'ex marito e in favore di essa istante della somma di lire 250.000 (€129,11) a titolo di assegno divorzile;
- che in data 28.12.2004 il contraeva nuovo matrimonio con la sig.ra P_
nata a [...] il [...]; Controparte_1 - che l'ex coniuge decedeva il in Puglia il 17.12.2020; CP_4
- che il era titola di pensione categoria VOCPDEL;
P_ CP_2
- che l' rigettava la domanda di riconoscimento di pensione di reversibilità, in CP_2 assenza di sentenza di determinazione della quota percentuale ad essa spettante;
tutto quanto premesso, chiedeva di determinare la quota di pensione ad asse spettante in CP_ misura non inferiore al 66%, con condanna dell' alla corresponsione delle somme a decorrere dal decesso dell'ex coniuge. L''I. si costituiva in giudizio rimettendosi alla equa decisione del Tribunale in CP_5 merito alla quota di pensione di reversibilità spettante alla ricorrente ed alla resistente.
Nessuno si costituiva in giudizio per quantunque ritualmente Controparte_1 intimata.
All'udienza a “trattazione scritta” del 15.1.2025 la causa era riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può ritenersi fondato nei termini di seguito precisati.
Non vi è dubbio sull'esistenza dell'an del diritto della ricorrente a percepire una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge;
diritto che - ricorrendone i presupposti per la beneficiaria - la legge sottopone alle sole due condizioni della titolarità di un assegno divorzile in capo al coniuge divorziato nonché del suo mancato passaggio a nuove nozze.
Nel caso di specie, vi è prova della titolarità in capo alla ricorrente di un assegno divorzile di €129,11 disposto con sentenza del Tribunale di Bari del 27.12.2001 e regolarmente trascritta nei registri di matrimonio dell'ufficio dello Stato Civile del Comune di
Santeramo in Colle intervenuta tra la stessa ed il defunto (in atti); Controparte_3 così come risulta che ella sia libera di stato e non sia passata a nuove nozze (cfr. autodichiarazione della resa in sede di richiesta di pensione di reversibilità e Parte_1 depositata nel fascicolo ), né tale circostanza è contestata dall'Ente costituitosi in CP_2 giudizio.
Pertanto, la controversia ha ad oggetto unicamente la determinazione del quantum spettante alle due aventi diritto.
A tal proposito si deve preliminarmente precisare che la ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge, ai sensi dell'articolo 9 delle legge n.
898/70, deve essere operata, di regola, tenendo conto della durata del rapporto matrimoniale di ciascun coniuge: tale criterio non si applica automaticamente (in base cioè ad un mero calcolo matematico) ma può essere corretto da altri criteri (tra cui quelli previsti dall'articolo 5 della medesima legge) anche se la durata del matrimonio assume valore preponderante nella ripartizione della pensione. Quanto alla durata dei matrimoni, si è precisato che deve farsi riferimento "… alla durata legale dei medesimi e, quindi, quanto al coniuge divorziato, fino alla sentenza di divorzio, senza che rilevi che lo stesso, pronunciata la separazione per sua colpa, abbia immediatamente iniziato una stabile convivenza con altra persona" (Cassazione civile, sez. I, 23/04/2008, n. 10575).
La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che : “La ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge e coniuge superstite, va fatta "tenendo conto
2 della durata del rapporto" cioè sulla base del criterio temporale, che, tuttavia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 419 del 1999, per quanto necessario e preponderante, non è però esclusivo, comprendendo la possibilità di applicare correttivi di carattere equitativo applicati con discrezionalità; fra tali correttivi è compresa la durata dell'eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite e dell'entità dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, senza mai confondere, però, la durata della prima con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, nè individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso” (Cassazione civile, sez. I, 21/06/2012, n. 10391).
Sempre la Suprema Corte, del resto, ha chiarito condivisibilmente che “in tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n. 898 del
1970 a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, consegue al principio solidaristico - secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi - che la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali” (si veda Cass. Civ, n. 16093/2012 e n. 11226/2013).
La giurisprudenza di legittimità ha recentemente riaffermato il consolidato principio secondo cui “la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della
Corte Costituzionale n. 419 del 1999) ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. Non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere nè essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto” (Cass. ord., n.
8263/2020).
Ciò posto, nel caso di specie il matrimonio tra la ricorrente ed il è durato P_ legalmente circa 23 anni, mentre quello con la seconda moglie, , è durato Persona_1
16 anni.; va, in ogni modo, evidenziato che l'unione coniugale del de cuius con la ricorrente è durata in concreto circa 14 anni, risalendo al separazione al 1992 (cfr. estratto dell'atto di matrimonio in atti).
3 Venendo allora agli elementi risultanti ex actis che possono fungere, nella specie, da correttivi al criterio legalmente preponderante, occorre tener conto che Parte_1 era titolare, all'atto del decesso dell'ex coniuge, di un assegno divorzile di €129,00.
[...]
La , inoltre, ha 64 anni;
quest'ultima, tuttavia, in questa sede non ha allegato, e Parte_1 tantomeno documentato, i redditi di cui dispone.
Per quanto concerne la resistente, rimasta contumace in giudizio, Controparte_1 osserva questo Collegio che dalla documentazione in atti emerge che ella ha 57 anni e che dal matrimonio con il sono nate le figlie (n. il P_ Persona_2
12.1.2007, divenuta da pochi mesi maggiorenne) e (n. il Persona_3
13.4.2005). Non emergono dati che consentono a questo Tribunale di valutare le condizioni economiche del e del suo nucleo familiare. CP_1
Pertanto, tenuto conto del trattamento di reversibilità erogato dall' (pari ad un CP_2 importo annuo lordo, soggetto alle ritenute di legge, di €19.438,94), degli aspetti fino ad ora evidenziati, della durata dei rispettivi vincoli matrimoniali e dell'effettiva durata del vincolo coniugale, del quantum dell'assegno divorzile stabilito in favore della ricorrente e della presenza, nel nucleo familiare della resistente di due figli, una delle quali da poco maggiorenne, appare congruo attribuire alla - con decorrenza dal 01.01.2021- Parte_1 una quota pari al 22% del trattamento di reversibilità che le consentirà di godere di una prestazione superiore all'assegno divorzile (giustificata dalla durata del matrimonio). Alla coniuge superstite, invece, deve essere riconosciuto il restante 78% della predetta pensione di reversibilità: ciò trova giustificazione nella durata del vincolo matrimoniale e nella nascita di due figlie, da poco maggiorenni.
Quanto all'efficacia temporale, si condivide il dictum della Suprema Corte di Cassazione secondo cui: “Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per
l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ” (Cass.
Sentenza n. 22259/2013).
Pertanto, poiché il decesso del è avvenuto in data 17.12.2020, la decorrenza P_ del diritto deve essere fissata al 01.01.2021.
Le spese tra le parti si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'istanza di cui al ricorso presentato in data
28.2.2024 da nei confronti di e dell' Parte_1 Controparte_1 CP_2 così provvede:
4 1) attribuisce a decorrere da gennaio 2021 la pensione di reversibilità di P_
, nato a Gravina in [...] in data [...] e deceduto in data 17.12.2020:
[...]
• a , nata a Santeramo in [...] il [...] e residente in Parte_1
Santeramo in Colle alla via Pio La Torre n. 5, una quota pari al 22%;
• a nata a [...] il [...], una quota pari al 78%; Controparte_1
2) spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale in data 1.4.2025.
Il Presidente
Giuseppe Disabato
Il Giudice estensore
Tiziana Di Gioia
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dott. Giuseppe Disabato - Presidente
Dott.ssa Rosella Nocera - Giudice
Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 2545/2024 pendente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Lanzolla Nicola Bartolo;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
, contumace;
Controparte_1
- RESISTENTE -
NONCHE'
– in persona del presidente in carica e legale rappresentante pro tempore, CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Borrelli;
- RESISTENTE-
* * * * * *
All'udienza a “trattazione scritta” del 15.1.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui alle relative note scritte, il Tribunale si è riservato per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.2.2024 la ricorrente, , ha chiesto Parte_1 al Tribunale di determinare la quota a lei spettante sulla pensione di reversibilità dell'ex marito deceduto.
Parte ricorrente ha dedotto:
- di aver contratto matrimonio con in data 23.8.1978; Controparte_3
- che il Tribunale di Bari pronunciava lo scioglimento (id est la cessazione degli effetti civili) del matrimonio contratto tra i coniugi con sentenza n.1215 del 27.12.2001 disponendo la corresponsione da parte dell'ex marito e in favore di essa istante della somma di lire 250.000 (€129,11) a titolo di assegno divorzile;
- che in data 28.12.2004 il contraeva nuovo matrimonio con la sig.ra P_
nata a [...] il [...]; Controparte_1 - che l'ex coniuge decedeva il in Puglia il 17.12.2020; CP_4
- che il era titola di pensione categoria VOCPDEL;
P_ CP_2
- che l' rigettava la domanda di riconoscimento di pensione di reversibilità, in CP_2 assenza di sentenza di determinazione della quota percentuale ad essa spettante;
tutto quanto premesso, chiedeva di determinare la quota di pensione ad asse spettante in CP_ misura non inferiore al 66%, con condanna dell' alla corresponsione delle somme a decorrere dal decesso dell'ex coniuge. L''I. si costituiva in giudizio rimettendosi alla equa decisione del Tribunale in CP_5 merito alla quota di pensione di reversibilità spettante alla ricorrente ed alla resistente.
Nessuno si costituiva in giudizio per quantunque ritualmente Controparte_1 intimata.
All'udienza a “trattazione scritta” del 15.1.2025 la causa era riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può ritenersi fondato nei termini di seguito precisati.
Non vi è dubbio sull'esistenza dell'an del diritto della ricorrente a percepire una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge;
diritto che - ricorrendone i presupposti per la beneficiaria - la legge sottopone alle sole due condizioni della titolarità di un assegno divorzile in capo al coniuge divorziato nonché del suo mancato passaggio a nuove nozze.
Nel caso di specie, vi è prova della titolarità in capo alla ricorrente di un assegno divorzile di €129,11 disposto con sentenza del Tribunale di Bari del 27.12.2001 e regolarmente trascritta nei registri di matrimonio dell'ufficio dello Stato Civile del Comune di
Santeramo in Colle intervenuta tra la stessa ed il defunto (in atti); Controparte_3 così come risulta che ella sia libera di stato e non sia passata a nuove nozze (cfr. autodichiarazione della resa in sede di richiesta di pensione di reversibilità e Parte_1 depositata nel fascicolo ), né tale circostanza è contestata dall'Ente costituitosi in CP_2 giudizio.
Pertanto, la controversia ha ad oggetto unicamente la determinazione del quantum spettante alle due aventi diritto.
A tal proposito si deve preliminarmente precisare che la ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge, ai sensi dell'articolo 9 delle legge n.
898/70, deve essere operata, di regola, tenendo conto della durata del rapporto matrimoniale di ciascun coniuge: tale criterio non si applica automaticamente (in base cioè ad un mero calcolo matematico) ma può essere corretto da altri criteri (tra cui quelli previsti dall'articolo 5 della medesima legge) anche se la durata del matrimonio assume valore preponderante nella ripartizione della pensione. Quanto alla durata dei matrimoni, si è precisato che deve farsi riferimento "… alla durata legale dei medesimi e, quindi, quanto al coniuge divorziato, fino alla sentenza di divorzio, senza che rilevi che lo stesso, pronunciata la separazione per sua colpa, abbia immediatamente iniziato una stabile convivenza con altra persona" (Cassazione civile, sez. I, 23/04/2008, n. 10575).
La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che : “La ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge e coniuge superstite, va fatta "tenendo conto
2 della durata del rapporto" cioè sulla base del criterio temporale, che, tuttavia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 419 del 1999, per quanto necessario e preponderante, non è però esclusivo, comprendendo la possibilità di applicare correttivi di carattere equitativo applicati con discrezionalità; fra tali correttivi è compresa la durata dell'eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite e dell'entità dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, senza mai confondere, però, la durata della prima con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, nè individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso” (Cassazione civile, sez. I, 21/06/2012, n. 10391).
Sempre la Suprema Corte, del resto, ha chiarito condivisibilmente che “in tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n. 898 del
1970 a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite, consegue al principio solidaristico - secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi - che la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali” (si veda Cass. Civ, n. 16093/2012 e n. 11226/2013).
La giurisprudenza di legittimità ha recentemente riaffermato il consolidato principio secondo cui “la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della
Corte Costituzionale n. 419 del 1999) ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. Non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere nè essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto” (Cass. ord., n.
8263/2020).
Ciò posto, nel caso di specie il matrimonio tra la ricorrente ed il è durato P_ legalmente circa 23 anni, mentre quello con la seconda moglie, , è durato Persona_1
16 anni.; va, in ogni modo, evidenziato che l'unione coniugale del de cuius con la ricorrente è durata in concreto circa 14 anni, risalendo al separazione al 1992 (cfr. estratto dell'atto di matrimonio in atti).
3 Venendo allora agli elementi risultanti ex actis che possono fungere, nella specie, da correttivi al criterio legalmente preponderante, occorre tener conto che Parte_1 era titolare, all'atto del decesso dell'ex coniuge, di un assegno divorzile di €129,00.
[...]
La , inoltre, ha 64 anni;
quest'ultima, tuttavia, in questa sede non ha allegato, e Parte_1 tantomeno documentato, i redditi di cui dispone.
Per quanto concerne la resistente, rimasta contumace in giudizio, Controparte_1 osserva questo Collegio che dalla documentazione in atti emerge che ella ha 57 anni e che dal matrimonio con il sono nate le figlie (n. il P_ Persona_2
12.1.2007, divenuta da pochi mesi maggiorenne) e (n. il Persona_3
13.4.2005). Non emergono dati che consentono a questo Tribunale di valutare le condizioni economiche del e del suo nucleo familiare. CP_1
Pertanto, tenuto conto del trattamento di reversibilità erogato dall' (pari ad un CP_2 importo annuo lordo, soggetto alle ritenute di legge, di €19.438,94), degli aspetti fino ad ora evidenziati, della durata dei rispettivi vincoli matrimoniali e dell'effettiva durata del vincolo coniugale, del quantum dell'assegno divorzile stabilito in favore della ricorrente e della presenza, nel nucleo familiare della resistente di due figli, una delle quali da poco maggiorenne, appare congruo attribuire alla - con decorrenza dal 01.01.2021- Parte_1 una quota pari al 22% del trattamento di reversibilità che le consentirà di godere di una prestazione superiore all'assegno divorzile (giustificata dalla durata del matrimonio). Alla coniuge superstite, invece, deve essere riconosciuto il restante 78% della predetta pensione di reversibilità: ciò trova giustificazione nella durata del vincolo matrimoniale e nella nascita di due figlie, da poco maggiorenni.
Quanto all'efficacia temporale, si condivide il dictum della Suprema Corte di Cassazione secondo cui: “Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per
l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ” (Cass.
Sentenza n. 22259/2013).
Pertanto, poiché il decesso del è avvenuto in data 17.12.2020, la decorrenza P_ del diritto deve essere fissata al 01.01.2021.
Le spese tra le parti si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'istanza di cui al ricorso presentato in data
28.2.2024 da nei confronti di e dell' Parte_1 Controparte_1 CP_2 così provvede:
4 1) attribuisce a decorrere da gennaio 2021 la pensione di reversibilità di P_
, nato a Gravina in [...] in data [...] e deceduto in data 17.12.2020:
[...]
• a , nata a Santeramo in [...] il [...] e residente in Parte_1
Santeramo in Colle alla via Pio La Torre n. 5, una quota pari al 22%;
• a nata a [...] il [...], una quota pari al 78%; Controparte_1
2) spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale in data 1.4.2025.
Il Presidente
Giuseppe Disabato
Il Giudice estensore
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