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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/02/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2614/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2614/2016 avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di pace, promossa da: con sede in Ispica via Ludovico Ariosto n. 8, P.I. con il patrocinio CP_1 P.IVA_1 dell'avv. ROMAGNA MARCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_2 C.F._1 patrocinio dell'avv. DI STALLO AGATINO LUIGI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/11/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
APPELLANTE
Piaccia al Tribunale:
- ritenere e dichiarare che la sentenza appellata è incorsa in violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento, come sopra esposto;
- conseguentemente e per l'effetto, in accoglimento del presente appello, e in riforma della sentenza appellata: 1) revocare o comunque dichiarare nullo e privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n.
606/2014 emesso dal Giudice di pace di Ragusa in data 25/09/2014 per insussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 633 e s.s. c.p.c. oltre che l'insussistenza del credito vantato. 2) In via subordinata e senza recesso alcuno dalle superiori richieste, ridurre l'entità del credito azionato in considerazione degli acconti già versati e non conteggiati da controparte e dei minori importi percepiti a titolo di finanziamento a fondo perduto. pagina 1 di 6 APPELLATO Piaccia al Tribunale, in via preliminare, dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ovvero ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. l'appello proposto e, nel merito, di rigettare tutti i motivi di appello proposti da in quanto inammissibili e infondati, confermando la sentenza n. 552/2015 resa CP_1 dal Giudice di pace di Ragusa in data 5.12.2015, depositata e pubblicata in data 11.12.2015.
Con vittoria di spese e compensi, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
pagina 2 di 6 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 606/2014 del 25 settembre 2014, il Giudice di pace di Ragusa ingiungeva alla di pagare a la somma di € 1.680,64 oltre CP_1 Controparte_2 interessi di mora sino all'effettivo soddisfo nonché spese e compensi del procedimento liquidate in € 276,00 di cui € 76,00 per spese ed € 200,00 per compensi professionali oltre al 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA. Avverso la suddetta ingiunzione di pagamento, la società promuoveva CP_1 opposizione innanzi al Giudice di Pace di Ragusa, rilevando l'inidoneità della documentazione prodotta da a fornire prova del credito azionato. Inoltre, esponeva che Controparte_2 dall'importo ingiunto non erano stati detratti i pagamenti effettuati dalla stessa società ingiunta, i quali ammontavano ad € 2.880,64 di cui € 1.200,00 corrisposti mediante versamento in contanti ed € 1.680,64 mediante assegno bancario n. 3637667968-12. Chiedeva, dunque, di revocare o comunque dichiarare nullo e privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 606/2014 emesso dal Giudice di pace di Ragusa in data 25.09.2014 per insussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 633 e s.s. c.p.c., non essendo sussistenti i presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato oltre a rilevarne la sua insussistenza. In via subordinata e senza recesso alcuno dalle difese dispiegate chiedeva la riduzione dell'entità del credito azionato in considerazione degli acconti già versati e non conteggiati da controparte. In via ulteriormente subordinata, chiedeva di dichiarare l'illegittimità dell'intimazione al pagamento degli interessi moratori sino all'effettivo soddisfo. Si costituiva in giudizio sostenendo da un lato, l'infondatezza Controparte_2 dell'opposizione spiegata e, dall'altro, che la documentazione in atti era idonea a dimostrare la fondatezza del credito azionato e che, pertanto, il compenso richiesto per l'attività professionale svolta era dovuto. A tal proposito, precisava che era stata proprio l'attività eseguita dallo stesso a consentire la stipula di un contratto tra Invitalia Controparte_2
s.p.a. e Aeffe s.n.c. a mezzo del quale quest'ultima aveva ricevuto delle agevolazioni fiscali. Con riferimento invece all'eccezione relativa al mancato conteggio sull'importo ingiunto degli acconti versati, precisava che l'importo di € 1.200,00 – in quanto somma corrisposta per la fase preliminare di progettazione e individuazione del finanziamento – non poteva essere imputato alla somma ingiunta poiché riguardava un'ipotesi di compenso calcolato nel caso di ammissione all'agevolazione finanziaria richiesta. Per ultimo, il precisava che, a CP_2 fronte del compenso maturato, emetteva la fattura n. 2 del 07.01.2013 di € 1.680,64, avente ad oggetto l'acconto e regolarmente pagata, e la fattura n. 10 del 22.04.2013 di € 1.680,64, avente ad oggetto il saldo e rimasta insoluta. Chiedeva, pertanto, in via preliminare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, nel merito, di rigettare integralmente la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 606/2014 e condannare l'opponente al pagamento della somma di € 1.680,64. All'esito dell'istruttoria avvenuta mediante produzione documentale, con sentenza n. 552/2015 del 11 dicembre 2015, il Giudice di Pace di Ragusa rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto e, altresì, condannava l'opponente a pagare in favore dell'opposto la somma di € 560,00 per compensi, oltre accessori di legge. Con atto di citazione notificato in data 13.06.2016 la società proponeva appello CP_1 avverso la sopracitata sentenza, deducendo che il giudice di prime cure non aveva correttamente valutato la documentazione prodotta e, in conseguenza di ciò, aveva pagina 3 di 6 erroneamente ritenuto provato il credito vantato da . Sul punto, Controparte_2 evidenziava che nella predetta documentazione non appariva con chiarezza quali erano state le somme concesse in agevolazione;
inoltre dal credito azionato dovevano essere decurtati gli acconti versati. Chiedeva pertanto di revocare o comunque dichiarare nullo e privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 606/2014 emesso dal Giudice di pace di Ragusa in data 25/09/2014 per insussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 633 e s.s. c.p.c. oltre che l'insussistenza del credito vantato. In via subordinata e senza recesso alcuno dalle difese dispiegate chiedeva la riduzione dell'entità del credito azionato in considerazione degli acconti già versati e non conteggiati da controparte e dei minori importi percepiti a titolo di finanziamento a fondo perduto. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.10.2016 si costituiva in giudizio
, il quale oltre rilevare l'inammissibilità dell'appello per violazione degli Controparte_2 artt. 342 e 348 bis c.p.c., deduceva che quanto prodotto a sostegno del proprio credito era idoneo a provarne la sua sussistenza. Al riguardo, aggiungeva che le doglianze avanzate da controporte in merito alle modalità di calcolo dei compensi erano del tutto infondate e temerarie. Chiedeva, pertanto, in via preliminare di dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto e, nel merito, di rigettare tutti i motivi di appello proposti da in CP_1 quanto inammissibili e infondati, confermando la sentenza n. 552/2015 resa dal Giudice di pace di Ragusa in data 5/12/2015, depositata e pubblicata in data 11/12/2015. L'appello proposto dalla società è infondato e deve pertanto essere rigettato. CP_1
Va in primo luogo disatteso il rilievo di inammissibilità del gravame con il quale l'appellante chiede di accertare nella decisione impugnata la violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento per erronea motivazione in relazione all'art. 116 c.p.c. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. unite n. 27199/17). Nel caso di specie, parte appellante nell'atto introduttivo ha fornito specifica indicazione del capo della sentenza di primo grado da riformare, rilevando specificatamente l'errore commesso dal giudice di prime cure, consistente nell'avere posto a fondamento della decisione la documentazione prodotta da anche se inidonea a comprovare il diritto alla Controparte_2 corresponsione degli importi pretesi dal professionista. Passando all'esame del motivo di appello, deve anzitutto rilevarsi che appare incontestata tra le parti la sussistenza del rapporto contrattuale, il quale tra l'altro trova riscontro nella documentazione in atti. Ciò posto, giova osservare che in sede di opposizione al decreto ingiuntivo trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che pagina 4 di 6 l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Nel caso in esame, dunque, incombe su l'onere di dimostrare da un lato, Controparte_2 di avere prestato l'attività di gestione ed assistenza economica-finanziaria finalizzata all'ottenimento di un contributo ai sensi della D.lgs. n. 185/2000 e, dall'altro lato, che si sono verificati i presupposti ai sensi dell'art.
7.2 della lettera di incarico da cui è derivato il diritto ad un compenso pari al 3,5 % degli importi ammessi ad agevolazione. Dall'esame della documentazione acquisita nel presente giudizio, può ritenersi che l'odierno appellato abbia espletato nei confronti della società attività di gestione ed CP_1 assistenza per la progettazione di un programma di investimento. Specificatamente, risulta che la in virtù della sopraindicata attività, ha stipulato CP_1 con l' nazionale per l'attrazione delle agevolazioni previste dal D.lgs. n. 185/2000 un CP_3 contratto in base al quale ha ottenuto la concessione di agevolazioni fiscali e, nel dettaglio, per conto capitale nella misura di € 35.653,21, per finanziamento agevolato nella misura di € 45.653,21 e per un contributo in conto gestione nella misura di € 10.000,00, per un totale complessivo di € 91.306,42 (cfr. doc. 3 prodotto dal in primo grado). CP_2
Orbene, in applicazione dell'art.
7.2 della lettera d'incarico, a fronte della suddetta agevolazione, ha maturato il diritto ad un compenso pari al 3,5% sulla Controparte_2 somma oggetto di agevolazione finanziaria, il quale ammonta ad € 3.195,72 (escluso Iva). Sul punto, inoltre, si osserva che la corresponsione del compenso – così come risulta dall'accordo tra le parti – non è subordinata all'acquisizione da parte della dell'intero importo CP_1 agevolato;
infatti, il pagamento del medesimo deve essere effettuato “entro sette giorni dalla data di valuta di accreditamento, da parte dell'Ente erogatore e/o Istituto di credito concessionario, della prima quota anche a titolo di anticipazioni dei contributi concessi” (cfr. lettera d'incarico, doc. 1 dell'appellato). Nel caso di specie, in base a quanto emerge dagli atti può ritenersi che la abbia CP_1 ricevuto parte delle agevolazioni fiscali e, pertanto, in base all'accordo tra le parti, sussiste il diritto dell'appellato a ricevere il compenso di cui è stato richiesto il pagamento con il ricorso monitorio. Peraltro, la stessa appellante ha pagato la fattura n. 2 del 7/01/2013 di € 1.680,64 a titolo di acconto, riconoscendo in tal modo l'espletamento della prestazione da parte del e CP_2 confermando la ricezione delle agevolazioni. Deve essere, poi, rigettata l'eccezione proposta dall'appellante in base alla quale dall'importo ingiunto deve essere detratta la somma € 1.200,00 pagata dalla nei confronti di CP_1
in contanti a titolo di acconto. Controparte_2
Come correttamente evidenziato dall'appellato, tale somma, in base all'art. 7 del contratto, era prevista per la sola attività di studio e preparazione finalizzata alla sottoscrizione della domanda di ammissione alla agevolazione finanziaria, mentre in caso di effettiva ammissione era previsto un compenso complessivo pari al 3,5% sugli importi riconosciuti per contributi a fondo perduto e per finanziamento agevolato, per un totale di € 3.200,00. L'appellante ha pagato la prima fattura in acconto di € 1.600,00 oltre Iva e contributo Inps e resta pertanto debitore della somma di € 1.600,00 per il saldo. Non risulta invece provato che la abbia corrisposto in contanti l'ulteriore somma CP_1 di € 1.200,00, circostanza della cui prova era onerata la stessa in qualità di debitore.
pagina 5 di 6 Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'appellato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2614/2016: RIGETTA l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 552/2015 del Giudice di CP_1 pace di Ragusa pubblicata in data 11/12/2015. CONDANNA l'appellante al rimborso in favore dell'appellato delle spese processuali che liquida in € 2.200,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Agatino Luigi Di Stallo. Ragusa, 12/02/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2614/2016 avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di pace, promossa da: con sede in Ispica via Ludovico Ariosto n. 8, P.I. con il patrocinio CP_1 P.IVA_1 dell'avv. ROMAGNA MARCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_2 C.F._1 patrocinio dell'avv. DI STALLO AGATINO LUIGI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/11/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
APPELLANTE
Piaccia al Tribunale:
- ritenere e dichiarare che la sentenza appellata è incorsa in violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento, come sopra esposto;
- conseguentemente e per l'effetto, in accoglimento del presente appello, e in riforma della sentenza appellata: 1) revocare o comunque dichiarare nullo e privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n.
606/2014 emesso dal Giudice di pace di Ragusa in data 25/09/2014 per insussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 633 e s.s. c.p.c. oltre che l'insussistenza del credito vantato. 2) In via subordinata e senza recesso alcuno dalle superiori richieste, ridurre l'entità del credito azionato in considerazione degli acconti già versati e non conteggiati da controparte e dei minori importi percepiti a titolo di finanziamento a fondo perduto. pagina 1 di 6 APPELLATO Piaccia al Tribunale, in via preliminare, dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ovvero ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. l'appello proposto e, nel merito, di rigettare tutti i motivi di appello proposti da in quanto inammissibili e infondati, confermando la sentenza n. 552/2015 resa CP_1 dal Giudice di pace di Ragusa in data 5.12.2015, depositata e pubblicata in data 11.12.2015.
Con vittoria di spese e compensi, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
pagina 2 di 6 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 606/2014 del 25 settembre 2014, il Giudice di pace di Ragusa ingiungeva alla di pagare a la somma di € 1.680,64 oltre CP_1 Controparte_2 interessi di mora sino all'effettivo soddisfo nonché spese e compensi del procedimento liquidate in € 276,00 di cui € 76,00 per spese ed € 200,00 per compensi professionali oltre al 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA. Avverso la suddetta ingiunzione di pagamento, la società promuoveva CP_1 opposizione innanzi al Giudice di Pace di Ragusa, rilevando l'inidoneità della documentazione prodotta da a fornire prova del credito azionato. Inoltre, esponeva che Controparte_2 dall'importo ingiunto non erano stati detratti i pagamenti effettuati dalla stessa società ingiunta, i quali ammontavano ad € 2.880,64 di cui € 1.200,00 corrisposti mediante versamento in contanti ed € 1.680,64 mediante assegno bancario n. 3637667968-12. Chiedeva, dunque, di revocare o comunque dichiarare nullo e privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 606/2014 emesso dal Giudice di pace di Ragusa in data 25.09.2014 per insussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 633 e s.s. c.p.c., non essendo sussistenti i presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato oltre a rilevarne la sua insussistenza. In via subordinata e senza recesso alcuno dalle difese dispiegate chiedeva la riduzione dell'entità del credito azionato in considerazione degli acconti già versati e non conteggiati da controparte. In via ulteriormente subordinata, chiedeva di dichiarare l'illegittimità dell'intimazione al pagamento degli interessi moratori sino all'effettivo soddisfo. Si costituiva in giudizio sostenendo da un lato, l'infondatezza Controparte_2 dell'opposizione spiegata e, dall'altro, che la documentazione in atti era idonea a dimostrare la fondatezza del credito azionato e che, pertanto, il compenso richiesto per l'attività professionale svolta era dovuto. A tal proposito, precisava che era stata proprio l'attività eseguita dallo stesso a consentire la stipula di un contratto tra Invitalia Controparte_2
s.p.a. e Aeffe s.n.c. a mezzo del quale quest'ultima aveva ricevuto delle agevolazioni fiscali. Con riferimento invece all'eccezione relativa al mancato conteggio sull'importo ingiunto degli acconti versati, precisava che l'importo di € 1.200,00 – in quanto somma corrisposta per la fase preliminare di progettazione e individuazione del finanziamento – non poteva essere imputato alla somma ingiunta poiché riguardava un'ipotesi di compenso calcolato nel caso di ammissione all'agevolazione finanziaria richiesta. Per ultimo, il precisava che, a CP_2 fronte del compenso maturato, emetteva la fattura n. 2 del 07.01.2013 di € 1.680,64, avente ad oggetto l'acconto e regolarmente pagata, e la fattura n. 10 del 22.04.2013 di € 1.680,64, avente ad oggetto il saldo e rimasta insoluta. Chiedeva, pertanto, in via preliminare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, nel merito, di rigettare integralmente la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 606/2014 e condannare l'opponente al pagamento della somma di € 1.680,64. All'esito dell'istruttoria avvenuta mediante produzione documentale, con sentenza n. 552/2015 del 11 dicembre 2015, il Giudice di Pace di Ragusa rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto e, altresì, condannava l'opponente a pagare in favore dell'opposto la somma di € 560,00 per compensi, oltre accessori di legge. Con atto di citazione notificato in data 13.06.2016 la società proponeva appello CP_1 avverso la sopracitata sentenza, deducendo che il giudice di prime cure non aveva correttamente valutato la documentazione prodotta e, in conseguenza di ciò, aveva pagina 3 di 6 erroneamente ritenuto provato il credito vantato da . Sul punto, Controparte_2 evidenziava che nella predetta documentazione non appariva con chiarezza quali erano state le somme concesse in agevolazione;
inoltre dal credito azionato dovevano essere decurtati gli acconti versati. Chiedeva pertanto di revocare o comunque dichiarare nullo e privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 606/2014 emesso dal Giudice di pace di Ragusa in data 25/09/2014 per insussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 633 e s.s. c.p.c. oltre che l'insussistenza del credito vantato. In via subordinata e senza recesso alcuno dalle difese dispiegate chiedeva la riduzione dell'entità del credito azionato in considerazione degli acconti già versati e non conteggiati da controparte e dei minori importi percepiti a titolo di finanziamento a fondo perduto. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.10.2016 si costituiva in giudizio
, il quale oltre rilevare l'inammissibilità dell'appello per violazione degli Controparte_2 artt. 342 e 348 bis c.p.c., deduceva che quanto prodotto a sostegno del proprio credito era idoneo a provarne la sua sussistenza. Al riguardo, aggiungeva che le doglianze avanzate da controporte in merito alle modalità di calcolo dei compensi erano del tutto infondate e temerarie. Chiedeva, pertanto, in via preliminare di dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto e, nel merito, di rigettare tutti i motivi di appello proposti da in CP_1 quanto inammissibili e infondati, confermando la sentenza n. 552/2015 resa dal Giudice di pace di Ragusa in data 5/12/2015, depositata e pubblicata in data 11/12/2015. L'appello proposto dalla società è infondato e deve pertanto essere rigettato. CP_1
Va in primo luogo disatteso il rilievo di inammissibilità del gravame con il quale l'appellante chiede di accertare nella decisione impugnata la violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento per erronea motivazione in relazione all'art. 116 c.p.c. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. unite n. 27199/17). Nel caso di specie, parte appellante nell'atto introduttivo ha fornito specifica indicazione del capo della sentenza di primo grado da riformare, rilevando specificatamente l'errore commesso dal giudice di prime cure, consistente nell'avere posto a fondamento della decisione la documentazione prodotta da anche se inidonea a comprovare il diritto alla Controparte_2 corresponsione degli importi pretesi dal professionista. Passando all'esame del motivo di appello, deve anzitutto rilevarsi che appare incontestata tra le parti la sussistenza del rapporto contrattuale, il quale tra l'altro trova riscontro nella documentazione in atti. Ciò posto, giova osservare che in sede di opposizione al decreto ingiuntivo trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che pagina 4 di 6 l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Nel caso in esame, dunque, incombe su l'onere di dimostrare da un lato, Controparte_2 di avere prestato l'attività di gestione ed assistenza economica-finanziaria finalizzata all'ottenimento di un contributo ai sensi della D.lgs. n. 185/2000 e, dall'altro lato, che si sono verificati i presupposti ai sensi dell'art.
7.2 della lettera di incarico da cui è derivato il diritto ad un compenso pari al 3,5 % degli importi ammessi ad agevolazione. Dall'esame della documentazione acquisita nel presente giudizio, può ritenersi che l'odierno appellato abbia espletato nei confronti della società attività di gestione ed CP_1 assistenza per la progettazione di un programma di investimento. Specificatamente, risulta che la in virtù della sopraindicata attività, ha stipulato CP_1 con l' nazionale per l'attrazione delle agevolazioni previste dal D.lgs. n. 185/2000 un CP_3 contratto in base al quale ha ottenuto la concessione di agevolazioni fiscali e, nel dettaglio, per conto capitale nella misura di € 35.653,21, per finanziamento agevolato nella misura di € 45.653,21 e per un contributo in conto gestione nella misura di € 10.000,00, per un totale complessivo di € 91.306,42 (cfr. doc. 3 prodotto dal in primo grado). CP_2
Orbene, in applicazione dell'art.
7.2 della lettera d'incarico, a fronte della suddetta agevolazione, ha maturato il diritto ad un compenso pari al 3,5% sulla Controparte_2 somma oggetto di agevolazione finanziaria, il quale ammonta ad € 3.195,72 (escluso Iva). Sul punto, inoltre, si osserva che la corresponsione del compenso – così come risulta dall'accordo tra le parti – non è subordinata all'acquisizione da parte della dell'intero importo CP_1 agevolato;
infatti, il pagamento del medesimo deve essere effettuato “entro sette giorni dalla data di valuta di accreditamento, da parte dell'Ente erogatore e/o Istituto di credito concessionario, della prima quota anche a titolo di anticipazioni dei contributi concessi” (cfr. lettera d'incarico, doc. 1 dell'appellato). Nel caso di specie, in base a quanto emerge dagli atti può ritenersi che la abbia CP_1 ricevuto parte delle agevolazioni fiscali e, pertanto, in base all'accordo tra le parti, sussiste il diritto dell'appellato a ricevere il compenso di cui è stato richiesto il pagamento con il ricorso monitorio. Peraltro, la stessa appellante ha pagato la fattura n. 2 del 7/01/2013 di € 1.680,64 a titolo di acconto, riconoscendo in tal modo l'espletamento della prestazione da parte del e CP_2 confermando la ricezione delle agevolazioni. Deve essere, poi, rigettata l'eccezione proposta dall'appellante in base alla quale dall'importo ingiunto deve essere detratta la somma € 1.200,00 pagata dalla nei confronti di CP_1
in contanti a titolo di acconto. Controparte_2
Come correttamente evidenziato dall'appellato, tale somma, in base all'art. 7 del contratto, era prevista per la sola attività di studio e preparazione finalizzata alla sottoscrizione della domanda di ammissione alla agevolazione finanziaria, mentre in caso di effettiva ammissione era previsto un compenso complessivo pari al 3,5% sugli importi riconosciuti per contributi a fondo perduto e per finanziamento agevolato, per un totale di € 3.200,00. L'appellante ha pagato la prima fattura in acconto di € 1.600,00 oltre Iva e contributo Inps e resta pertanto debitore della somma di € 1.600,00 per il saldo. Non risulta invece provato che la abbia corrisposto in contanti l'ulteriore somma CP_1 di € 1.200,00, circostanza della cui prova era onerata la stessa in qualità di debitore.
pagina 5 di 6 Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'appellato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2614/2016: RIGETTA l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 552/2015 del Giudice di CP_1 pace di Ragusa pubblicata in data 11/12/2015. CONDANNA l'appellante al rimborso in favore dell'appellato delle spese processuali che liquida in € 2.200,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Agatino Luigi Di Stallo. Ragusa, 12/02/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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