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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/12/2025, n. 5305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5305 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21650/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Settima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21650/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DE Parte_1
AS UN che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE e
nato il [...] a [...] Controparte_1
(EGITTO), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MELONI BRUNA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente e per parte resistente: Come da verbale d'udienza del 13.11.2025. Per il P.M.: Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio in TORINO il 07/10/2019. Dal matrimonio sono nati i figli: il 10/12/2019 e nato il [...]. Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 02/12/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge. Chiedeva quindi disporsi l'affidamento condiviso dei minori, con collocazione degli stessi presso di sé, il versamento di un contributo al mantenimento a carico del padre nella misura di € 700, oltre al 70% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico, nonché di regolamentarsi il diritto di visita padre- minori come da ricorso e di porre a carico del marito un assegno di € 300 per il suo mantenimento. Si costituiva in giudizio non opponendosi alla Controparte_1 domanda di separazione. All'udienza del 13.11.2025 le parti venivano sentite ed all'esito il Giudice formulava loro una proposta conciliativa, nei termini di cui al verbale d'udienza; le parti, per il tramite dei loro difensori, chiedevano che l'accordo venisse recepito dal Collegio e la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
*** Sulla domanda di separazione La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. Sulle altre questioni Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte. Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c. Pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
[...]
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge. Affida i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la mamma e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
Dispone che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e lavorativi dei genitori, il papà possa incontrare e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
- Tre pomeriggi (lunedì, martedì, mercoledì) a settimana dall'uscita di scuola sino alle ore 21, quando la mamma andrà a riprendere i minori;
pagina 2 di 3 - Metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni e, in caso di disaccordo, negli anni pari, dal 26 dicembre al 31 dicembre, dalle ore 11:00 sino alle ore 16:00 e, negli anni dispari, dal 31 dicembre al 6 gennaio, dalle ore 11:00 sino alle ore 16:00;
- Ad anni alterni le ulteriori festività, gli eventuali ponti ed il compleanno dei figli (dalle ore 11 alle ore 16 con il papà), dalle ore 11:00 sino alle ore 16:00;
- Due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore ed in caso di disaccordo, le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari;
Dispone che corrisponda a Controparte_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese Pt_1 di novembre 2025, l'assegno di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese della mensa scolastica/di iscrizione scolastica, delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino. Prende atto che la sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico. Parte_1
Prende atto che le parti prestano il consenso al rilascio delle deleghe scolastiche ai rispettivi fratelli e sorelle, segnatamente sig. e sig.ra e sig.ra Persona_3 CP_2 CP_3
.
[...]
Spese di lite integralmente compensate. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025 Il Giudice Relatore Il Presidente Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Settima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21650/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DE Parte_1
AS UN che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE e
nato il [...] a [...] Controparte_1
(EGITTO), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MELONI BRUNA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente e per parte resistente: Come da verbale d'udienza del 13.11.2025. Per il P.M.: Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio in TORINO il 07/10/2019. Dal matrimonio sono nati i figli: il 10/12/2019 e nato il [...]. Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 02/12/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge. Chiedeva quindi disporsi l'affidamento condiviso dei minori, con collocazione degli stessi presso di sé, il versamento di un contributo al mantenimento a carico del padre nella misura di € 700, oltre al 70% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico, nonché di regolamentarsi il diritto di visita padre- minori come da ricorso e di porre a carico del marito un assegno di € 300 per il suo mantenimento. Si costituiva in giudizio non opponendosi alla Controparte_1 domanda di separazione. All'udienza del 13.11.2025 le parti venivano sentite ed all'esito il Giudice formulava loro una proposta conciliativa, nei termini di cui al verbale d'udienza; le parti, per il tramite dei loro difensori, chiedevano che l'accordo venisse recepito dal Collegio e la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
*** Sulla domanda di separazione La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. Sulle altre questioni Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte. Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c. Pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
[...]
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge. Affida i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la mamma e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
Dispone che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e lavorativi dei genitori, il papà possa incontrare e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
- Tre pomeriggi (lunedì, martedì, mercoledì) a settimana dall'uscita di scuola sino alle ore 21, quando la mamma andrà a riprendere i minori;
pagina 2 di 3 - Metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni e, in caso di disaccordo, negli anni pari, dal 26 dicembre al 31 dicembre, dalle ore 11:00 sino alle ore 16:00 e, negli anni dispari, dal 31 dicembre al 6 gennaio, dalle ore 11:00 sino alle ore 16:00;
- Ad anni alterni le ulteriori festività, gli eventuali ponti ed il compleanno dei figli (dalle ore 11 alle ore 16 con il papà), dalle ore 11:00 sino alle ore 16:00;
- Due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore ed in caso di disaccordo, le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari;
Dispone che corrisponda a Controparte_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese Pt_1 di novembre 2025, l'assegno di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese della mensa scolastica/di iscrizione scolastica, delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino. Prende atto che la sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico. Parte_1
Prende atto che le parti prestano il consenso al rilascio delle deleghe scolastiche ai rispettivi fratelli e sorelle, segnatamente sig. e sig.ra e sig.ra Persona_3 CP_2 CP_3
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Spese di lite integralmente compensate. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025 Il Giudice Relatore Il Presidente Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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