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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRACCO EDUARDO, Presidente e Relatore
LO OL, UD
BOERI MAURIZIO, UD
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 136/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia - Via Garresio N.17 18100 Imperia IM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
RICORRENTE:
"Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi applicare il regime di tassazione separata ex artt.17 e 19 DPR 917/1986 sull'Indennità Aggiuntiva di fine rapporto liquidata dal Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e per l'effetto condannare l'Agenzia delle Entrate in persona del
Direttore p.t. al rimborso IRPEF pari a € 6.385,29 o la maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia.
Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione a favore dell'avv. Difensore_1 e alla rifusione delle spese sostenute dal ricorrente a titolo di contributo unificato come di seguito riportato".
AGENZIA DELLE ENTRATE DI IMPERIA:
"1) di dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, la parziale cessazione della materia del contendere per i motivi esposti al punto C);
2) il rigetto del ricorso per il resto;
3) la compensazione delle spese in considerazione del recente mutato orientamento giurisprudenziale sulla questione e del tempestivo recepimento di quest'ultimo da parte dell'Amministrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso a questa Corte di Giustizia Tributaria, datato 25 marzo 2024, il sig. Ricorrente_1 propose opposizione avverso il silenzio/rigetto di una sua istanza di rimborso dell'IRPEF, a suo dire trattenuta in eccesso, chiedendo l'accoglimento del ricorso, con condanna dell'Agenzia delle Entrate al rimborso IRPEF pari a € 6.385,29 o la diversa maggiore somma ritenuta di giustizia.
L'Agenzia delle Entrate di Imperia presentò controdeduzioni scritte e, riconoscendo in parte le ragioni del ricorrente, chiese dichiararsi una parziale cessazione della materia del contendere, rigettandosi nel resto il ricorso, con vittoria delle spese processuali.
Le parti hanno presentato memorie illustrative.
Così instauratosi il contraddittorio osserva la Corte di Giustizia quanto segue.
I fatti sono i seguenti.
Con D.P.R. 211/1981 venne istituito il “Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze”, nel quale confluirono i fondi di previdenza già precedentemente costituiti per i dipendenti di detto Ministero.
Il ricorrente Ricorrente_1, che era stato dipendente dell'Istituto_1 dal 1° ottobre 1979 al 31 gennaio 2021, fu iscritto di diritto, ai sensi dell'art. 2 cit. D.P.R., nel suddetto Fondo e alla cessazione dal servizio percepì l'indennità aggiuntiva di fine rapporto prevista dalla legge.
La somma liquidatagli per tale titolo, calcolata su 41 anni di servizio, era di € 54.284, venendo gravata da una tassazione alla fonte pari a complessivi € 12.914,16 (€ 11.111,64 + 1802,52), con liquidazione di una somma al netto della suddetta trattenuta di € 41.369,84.
L'Ricorrente_1, ritenendo errato il regime di tassazione applicato dal Fondo di Previdenza, formulò, in data 15 marzo 2023, istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate di Imperia chiedendo la restituzione di un importo pari a € 6.385,29. In particolare, il ricorrente sostiene che l'indennità aggiuntiva di fine rapporto avrebbe avuto funzione esclusivamente previdenziale e, pertanto, avrebbe dovuto essere inquadrata fra le “indennità equipollenti” per le quali trovano applicazione due riduzioni della base imponibile, previste dall'art. 19, comma 2 bis, del
D.P.R. 917/1986: una riduzione di € 309,87 per ogni anno di servizio;
una seconda riduzione dovuta all'abbattimento della base imponibile del 26,04%.
L'Agenzia delle Entrate, nella comparsa di risposta, riconosce la debenza della riduzione di € 309,87 per ogni anno di servizio, chiedendo che in relazione a ciò sia dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
Per contro, l'Ufficio non riconosce l'ulteriore abbattimento dell'imponibile del 26,04%, previsto dall'ultima parte del cit. art. 19 comma 2 bis, in quanto tale previsione si applica esclusivamente nel caso in cui l'indennità si sia formata con contributi previdenziali del lavoratore, secondo l'orientamento della Suprema Corte (ord.
n. 18616 del 2023), laddove il fondo di previdenza in questione non avrebbe tali presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Precisato che non v'è spazio per la richiesta declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere (per le ragioni illustrate dalla difesa Ricorrente_1 nella memoria illustrativa), passandosi in rassegna la giurisprudenza di merito e di legittimità sul tema, ampiamente prodotta soprattutto da parte ricorrente, si rileva che vi sono due contrapposti indirizzi, quello maggioritario, cui questa Corte si richiama, favorevole al contribuente – e quello minoritario favorevole all'Ufficio - dovendosi in sostanza ritenere che l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze abbia funzione esclusivamente previdenziale e sia assimilabile alle "indennità equipollenti" di cui all'art. 17, comma 1, T.U.I.R., rappresentando pertanto una forma di retribuzione differita, con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto.
L'erogazione in questione costituisce, pertanto, una forma di retribuzione differita che consente di ricondurla nell'ambito delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui agli artt. 17 – 19 T.U.I.R., con conseguente assoggettamento a tassazione separata e con applicabilità di entrambe le riduzioni, quindi compresa quella del 26,04% prevista nell'ultimo periodo dell'art. 19 del TUIR ai fini del calcolo dell'imponibile.
In definitiva, il regime tributario applicabile è quello contenuto nella citata norma, comportante il duplice abbattimento dell'imponibile sopra esposto.
Il ricorso dell'Ricorrente_1 è fondato e va quindi accolto.
Le spese processuali vengono compensate, in assenza di pacifica giurisprudenza della Suprema Corte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara dovuto al ricorrente il rimborso richiesto.
Compensa le spese processuali. Imperia, 19 gennaio 2026. Il Presidente est. dott. Eduardo Bracco
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRACCO EDUARDO, Presidente e Relatore
LO OL, UD
BOERI MAURIZIO, UD
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 136/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia - Via Garresio N.17 18100 Imperia IM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
RICORRENTE:
"Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi applicare il regime di tassazione separata ex artt.17 e 19 DPR 917/1986 sull'Indennità Aggiuntiva di fine rapporto liquidata dal Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e per l'effetto condannare l'Agenzia delle Entrate in persona del
Direttore p.t. al rimborso IRPEF pari a € 6.385,29 o la maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia.
Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione a favore dell'avv. Difensore_1 e alla rifusione delle spese sostenute dal ricorrente a titolo di contributo unificato come di seguito riportato".
AGENZIA DELLE ENTRATE DI IMPERIA:
"1) di dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, la parziale cessazione della materia del contendere per i motivi esposti al punto C);
2) il rigetto del ricorso per il resto;
3) la compensazione delle spese in considerazione del recente mutato orientamento giurisprudenziale sulla questione e del tempestivo recepimento di quest'ultimo da parte dell'Amministrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso a questa Corte di Giustizia Tributaria, datato 25 marzo 2024, il sig. Ricorrente_1 propose opposizione avverso il silenzio/rigetto di una sua istanza di rimborso dell'IRPEF, a suo dire trattenuta in eccesso, chiedendo l'accoglimento del ricorso, con condanna dell'Agenzia delle Entrate al rimborso IRPEF pari a € 6.385,29 o la diversa maggiore somma ritenuta di giustizia.
L'Agenzia delle Entrate di Imperia presentò controdeduzioni scritte e, riconoscendo in parte le ragioni del ricorrente, chiese dichiararsi una parziale cessazione della materia del contendere, rigettandosi nel resto il ricorso, con vittoria delle spese processuali.
Le parti hanno presentato memorie illustrative.
Così instauratosi il contraddittorio osserva la Corte di Giustizia quanto segue.
I fatti sono i seguenti.
Con D.P.R. 211/1981 venne istituito il “Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze”, nel quale confluirono i fondi di previdenza già precedentemente costituiti per i dipendenti di detto Ministero.
Il ricorrente Ricorrente_1, che era stato dipendente dell'Istituto_1 dal 1° ottobre 1979 al 31 gennaio 2021, fu iscritto di diritto, ai sensi dell'art. 2 cit. D.P.R., nel suddetto Fondo e alla cessazione dal servizio percepì l'indennità aggiuntiva di fine rapporto prevista dalla legge.
La somma liquidatagli per tale titolo, calcolata su 41 anni di servizio, era di € 54.284, venendo gravata da una tassazione alla fonte pari a complessivi € 12.914,16 (€ 11.111,64 + 1802,52), con liquidazione di una somma al netto della suddetta trattenuta di € 41.369,84.
L'Ricorrente_1, ritenendo errato il regime di tassazione applicato dal Fondo di Previdenza, formulò, in data 15 marzo 2023, istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate di Imperia chiedendo la restituzione di un importo pari a € 6.385,29. In particolare, il ricorrente sostiene che l'indennità aggiuntiva di fine rapporto avrebbe avuto funzione esclusivamente previdenziale e, pertanto, avrebbe dovuto essere inquadrata fra le “indennità equipollenti” per le quali trovano applicazione due riduzioni della base imponibile, previste dall'art. 19, comma 2 bis, del
D.P.R. 917/1986: una riduzione di € 309,87 per ogni anno di servizio;
una seconda riduzione dovuta all'abbattimento della base imponibile del 26,04%.
L'Agenzia delle Entrate, nella comparsa di risposta, riconosce la debenza della riduzione di € 309,87 per ogni anno di servizio, chiedendo che in relazione a ciò sia dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
Per contro, l'Ufficio non riconosce l'ulteriore abbattimento dell'imponibile del 26,04%, previsto dall'ultima parte del cit. art. 19 comma 2 bis, in quanto tale previsione si applica esclusivamente nel caso in cui l'indennità si sia formata con contributi previdenziali del lavoratore, secondo l'orientamento della Suprema Corte (ord.
n. 18616 del 2023), laddove il fondo di previdenza in questione non avrebbe tali presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Precisato che non v'è spazio per la richiesta declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere (per le ragioni illustrate dalla difesa Ricorrente_1 nella memoria illustrativa), passandosi in rassegna la giurisprudenza di merito e di legittimità sul tema, ampiamente prodotta soprattutto da parte ricorrente, si rileva che vi sono due contrapposti indirizzi, quello maggioritario, cui questa Corte si richiama, favorevole al contribuente – e quello minoritario favorevole all'Ufficio - dovendosi in sostanza ritenere che l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze abbia funzione esclusivamente previdenziale e sia assimilabile alle "indennità equipollenti" di cui all'art. 17, comma 1, T.U.I.R., rappresentando pertanto una forma di retribuzione differita, con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto.
L'erogazione in questione costituisce, pertanto, una forma di retribuzione differita che consente di ricondurla nell'ambito delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui agli artt. 17 – 19 T.U.I.R., con conseguente assoggettamento a tassazione separata e con applicabilità di entrambe le riduzioni, quindi compresa quella del 26,04% prevista nell'ultimo periodo dell'art. 19 del TUIR ai fini del calcolo dell'imponibile.
In definitiva, il regime tributario applicabile è quello contenuto nella citata norma, comportante il duplice abbattimento dell'imponibile sopra esposto.
Il ricorso dell'Ricorrente_1 è fondato e va quindi accolto.
Le spese processuali vengono compensate, in assenza di pacifica giurisprudenza della Suprema Corte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara dovuto al ricorrente il rimborso richiesto.
Compensa le spese processuali. Imperia, 19 gennaio 2026. Il Presidente est. dott. Eduardo Bracco