Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 12
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Applicazione del regime di tassazione separata ex artt. 17 e 19 DPR 917/1986

    La Corte ritiene che l'indennità supplementare corrisposta dal Fondo di previdenza abbia funzione esclusivamente previdenziale e sia assimilabile alle 'indennità equipollenti' di cui all'art. 17, comma 1, T.U.I.R., rappresentando una forma di retribuzione differita, con conseguente applicazione di tassazione separata e di entrambe le riduzioni previste dalla norma, compresa quella del 26,04%.

  • Rigettato
    Riconoscimento della riduzione per anno di servizio

    La Corte ha ritenuto che la richiesta di parziale cessazione della materia del contendere non fosse applicabile, in quanto la controversia riguardava l'applicazione di entrambe le riduzioni previste dalla norma.

  • Rigettato
    Negazione dell'ulteriore abbattimento del 26,04%

    La Corte ha accolto la domanda del ricorrente, ritenendo applicabile anche la riduzione del 26,04% in quanto l'indennità ha funzione previdenziale e rientra tra le indennità equipollenti.

  • Accolto
    Compensazione delle spese

    La Corte ha compensato le spese processuali in assenza di pacifica giurisprudenza della Suprema Corte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 12
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia
    Numero : 12
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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