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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1437/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2780/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torrenova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 864/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 2
e pubblicata il 16/02/2024
Atti impositivi: - INVITO AL PAGAMENTO n. 5379335 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 109/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 864/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina rigettava il ricorso della contribuente Ricorrente_1 avverso il sollecito di pagamento n. 5379335 relativo alla TARI anni 2014, 2015 e 2017.
La contribuente propone appello articolato nei seguenti motivi:
1. Insussistenza della pretesa impositiva, per difetto del presupposto TARI e travisamento dei fatti (“non era proprietaria né detentrice dell'immobile negli anni interessati”);
2. Difetto di motivazione della sentenza e dell'atto, nonché erroneità della decisione in ordine alla ritenuta mancata comunicazione di cessazione della detenzione;
3. Illegittimità delle notifiche degli atti presupposti, asseritamente nulle o inesistenti;
4. Erronea condanna alle spese.
Resistente_1, convenuta in giudizio, depositano controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'impugnazione, deducendo la regolarità delle notifiche degli atti presupposti e la conseguente definitività degli avvisi di accertamento e delle ingiunzioni fiscali.
Il Comune di Terranova (ME) non si costituiva nel giudizio di secondo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul primo motivo – insussistenza della pretesa impositiva
Il motivo è infondato.
Gli avvisi di accertamento TARI per il 2014 e 2015 risultano ritualmente notificati all'appellante, come documentato da Resistente_1 S.p.A. e come evidenziato dal giudice di primo grado. Non essendo stati impugnati nei termini di legge, tali atti sono divenuti definitivi ai sensi degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 546/1992, con cristallizzazione della pretesa tributaria. Pertanto, non è consentito far valere, in sede di impugnazione del sollecito di pagamento, vizi inerenti agli atti impositivi ormai consolidati.
2. Sul secondo motivo – presunto difetto di motivazione
Il motivo è infondato.
La sentenza di primo grado ha chiaramente fondato la propria decisione sulla definitività degli atti presupposti e sulla mancata impugnazione degli stessi. Tale motivazione è sufficiente e coerente. Quanto all'atto impugnato (sollecito), esso non richiede una motivazione “rinforzata”, trattandosi di atto meramente sollecitatorio e ricognitivo di un debito già definito.
3. Sul terzo motivo – invalidità delle notifiche degli atti presupposti
Il motivo è infondato.
Secondo pacifica giurisprudenza, l'ingiunzione fiscale e gli atti successivi possono essere impugnati solo per vizi propri, e non per contestare vizi dell'accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione.
La Corte di Cassazione ribadisce che una volta spirato il termine di impugnazione, l'atto presupposto non
è più contestabile neppure indirettamente.
Gli avvisi e le ingiunzioni risultano notificati all'indirizzo della contribuente e comunque ricevuti da persona di famiglia;
anche a voler ipotizzare irregolarità, esse non sono più deducibili dopo la cristallizzazione del rapporto tributario.
4. Sul quarto motivo – spese di lite
Il motivo è privo di fondamento.
Il giudice di primo grado ha correttamente applicato il principio della soccombenza, ponendo le spese a carico della ricorrente totalmente soccombente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccmbenza.o
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellata costituita, in complessivi E. 233,00 oltre accessori come per legge. Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026 Il Presidente
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2780/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torrenova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 864/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 2
e pubblicata il 16/02/2024
Atti impositivi: - INVITO AL PAGAMENTO n. 5379335 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 109/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 864/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina rigettava il ricorso della contribuente Ricorrente_1 avverso il sollecito di pagamento n. 5379335 relativo alla TARI anni 2014, 2015 e 2017.
La contribuente propone appello articolato nei seguenti motivi:
1. Insussistenza della pretesa impositiva, per difetto del presupposto TARI e travisamento dei fatti (“non era proprietaria né detentrice dell'immobile negli anni interessati”);
2. Difetto di motivazione della sentenza e dell'atto, nonché erroneità della decisione in ordine alla ritenuta mancata comunicazione di cessazione della detenzione;
3. Illegittimità delle notifiche degli atti presupposti, asseritamente nulle o inesistenti;
4. Erronea condanna alle spese.
Resistente_1, convenuta in giudizio, depositano controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'impugnazione, deducendo la regolarità delle notifiche degli atti presupposti e la conseguente definitività degli avvisi di accertamento e delle ingiunzioni fiscali.
Il Comune di Terranova (ME) non si costituiva nel giudizio di secondo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul primo motivo – insussistenza della pretesa impositiva
Il motivo è infondato.
Gli avvisi di accertamento TARI per il 2014 e 2015 risultano ritualmente notificati all'appellante, come documentato da Resistente_1 S.p.A. e come evidenziato dal giudice di primo grado. Non essendo stati impugnati nei termini di legge, tali atti sono divenuti definitivi ai sensi degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 546/1992, con cristallizzazione della pretesa tributaria. Pertanto, non è consentito far valere, in sede di impugnazione del sollecito di pagamento, vizi inerenti agli atti impositivi ormai consolidati.
2. Sul secondo motivo – presunto difetto di motivazione
Il motivo è infondato.
La sentenza di primo grado ha chiaramente fondato la propria decisione sulla definitività degli atti presupposti e sulla mancata impugnazione degli stessi. Tale motivazione è sufficiente e coerente. Quanto all'atto impugnato (sollecito), esso non richiede una motivazione “rinforzata”, trattandosi di atto meramente sollecitatorio e ricognitivo di un debito già definito.
3. Sul terzo motivo – invalidità delle notifiche degli atti presupposti
Il motivo è infondato.
Secondo pacifica giurisprudenza, l'ingiunzione fiscale e gli atti successivi possono essere impugnati solo per vizi propri, e non per contestare vizi dell'accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione.
La Corte di Cassazione ribadisce che una volta spirato il termine di impugnazione, l'atto presupposto non
è più contestabile neppure indirettamente.
Gli avvisi e le ingiunzioni risultano notificati all'indirizzo della contribuente e comunque ricevuti da persona di famiglia;
anche a voler ipotizzare irregolarità, esse non sono più deducibili dopo la cristallizzazione del rapporto tributario.
4. Sul quarto motivo – spese di lite
Il motivo è privo di fondamento.
Il giudice di primo grado ha correttamente applicato il principio della soccombenza, ponendo le spese a carico della ricorrente totalmente soccombente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccmbenza.o
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellata costituita, in complessivi E. 233,00 oltre accessori come per legge. Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026 Il Presidente