Ordinanza cautelare 5 settembre 2024
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 04/06/2025, n. 4200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4200 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04200/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03681/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3681 del 2024, proposto da SA MA LI SE De ST VI OL, IN TI De ST VI OL e ON EL De ST, n. q. di eredi della Sig.ra TO VI OL, rappresentate e difese dall’Avv. Massimiliano Graziano e dall’Avv. Elisa Romano con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di NA, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, dall’Avv. Antonio Andreottola, dall’Avv. Bruno Crimaldi, dall’Avv. Annalisa Cuomo, dall’Avv. Giacomo Pizza, dall’Avv. Bruno Ricci, dall’Avv. Eleonora Carpentieri, dall’Avv. Anna Ivana Furnari e dall’Avv. Gabriele Romano dell’Avvocatura comunale presso la cui sede in NA, Piazza Municipio, P.zzo San Giacomo, domicilia;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
- della Disposizione Dirigenziale n. 118/A/2024 emessa dal Comune di NA in data 15 maggio 2024, notificata alle ricorrenti in data 17-20 maggio 2024 e avente ad oggetto l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 per opere abusive eseguite in NA alla Via Selva Cafaro n. 210 ( ex 39);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica delle ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di NA;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 1630 del 5 settembre 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1.- Con ricorso notificato il 12 luglio 2024 e depositato il 29 luglio successivo, le ricorrenti deducevano che:
- con la Disposizione Dirigenziale n. 118/A/2024 del 15 maggio 2024, il Comune di NA - Area Urbanistica - aveva intimato (con rinvio ai sopralluoghi del 26 gennaio 2007 e del 12 novembre 2022) ai Sigg.ri MA FO, PI IZ e MA LV la demolizione dei manufatti sine titulo realizzati in un’area censita al Catasto Terreni al foglio 39 (già foglio 7), particelle 383 e 226; opere consistenti in: 1) un manufatto in muratura, strutturato su due livelli di circa 200 mq ciascuno, con altezza interpiano di circa 3,50 metri; 2) un capannone industriale, con struttura portante in ferro, di circa 500 mq, e copertura in lamiera strutturale, impostata a circa 8,00 metri, con all’interno, nella parte postica, un soppalco di circa 150 mq impostato a circa 2,70 metri dal calpestio; 3) un cambio di destinazione d’uso di un suolo agricolo di circa 1000 mq (foglio 39, p.lla 383), tramite messa in opera di pavimentazione di asfalto;
- con la medesima Disposizione Dirigenziale n. 118/A/2024 del 15 maggio 2024, accertato che una parte dell’intervento edilizio complessivamente considerato (circa 400 mq) ricadeva nella particella n. 226 (già particella 3) del foglio 39 del Catasto Terreni che, “a seguito delle verifiche espletate presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari” si era accertato essere di loro proprietà, quali eredi della Sig.ra VI OL TO, il Comune di NA aveva loro esteso l’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.
1.1. - Tanto premesso in fatto, le ricorrenti impugnavano il provvedimento, articolando, a sostegno, tre distinte censure, con cui rilevavano: 1) la carenza di prova in ordine alla titolarità del diritto di proprietà, relativamente alla particella d’interesse, tenuto conto, tra l’altro, che l’area di proprietà della loro dante causa doveva ritenersi trasferita, sin dagli anni ’70 del secolo scorso, alla Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. (ora Autostrade per l’Italia S.p.A.) per effetto della cd. “accessione invertita”, essendo stato il suolo definitivamente occupato ed irreversibilmente trasformato senza l’adozione del definitivo provvedimento di esproprio, per realizzare il tronco “Raddoppio di Capodichino e Barra” dell’Autostrada Milano-NA ed avendo il Tribunale di NA con sentenza (decisione n. 7419/1977) confermata in sede di appello (decisione n. 19335 del 27 ottobre 1978), condannato l’Amministrazione al risarcimento del danno in favore della loro dante causa (primo motivo); 2) la carenza di istruttoria, in contraddittorio, in ordine alla titolarità del diritto di proprietà (secondo motivo); 3) l’illegittimità della sanzione (“in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione e ripristino, verrà applicata una sanzione pecuniaria di importo pari ad € 20.000,00”), posto che, “per giurisprudenza costante, destinatario della sanzione pecuniaria può essere solo il «responsabile» dell’abuso e non anche il proprietario che non risulti responsabile dell’abuso né sia nella disponibilità e nel possesso del bene” (terzo motivo).
2. – Si costituiva in giudizio il Comune di NA (31 luglio 2024); il 1 agosto 2024 ed il 22 agosto 2024 le parti depositavano documenti.
3. – Con ordinanza n. 1630 del 5 settembre 2024, questo Tribunale “Rilevato – in disparte la questione della persistente titolarità in capo alle ricorrenti, iure hereditatis , del cespite attinto dalla sanzione ripristinatoria, nonostante l’occupazione dell’immobile da parte di Autostrade s.p.a., non seguita dall’emanazione del decreto di esproprio, la quale questione potrà essere oggetto d’approfondimento, nella fase di merito – che l’emergenza di un immanente periculum in mora giustifica, in ogni caso, la sospensione degli effetti della determinazione dirigenziale gravata”, accoglieva l’istanza di tutela cautelare, contestualmente fissando l’udienza pubblica del 14 maggio 2025.
4.- In vista dell’udienza pubblica, le parti depositavano memorie e repliche (5 marzo 2025, 17 e 22 aprile 2025).
5.- All’udienza pubblica del 14 maggio 2025, il ricorso, previa discussione, era assunto in decisione.
6. – Oggetto dell’odierno contendere è il provvedimento (Disposizione Dirigenziale n. 118/A/2024 del 15 maggio 2024), con cui il Comune di NA ha intimato alle odierne ricorrenti, titolari iure hereditatis di un’area censita alla particella 226 del Foglio 39 (già foglio 7) del Catasto terreni, delle porzioni di opere ivi realizzate da terzi, proprietari (e non) confinanti (opere consistenti, per quanto qui di rilievo, in un manufatto in muratura, strutturato su due livelli di circa 200 mq ciascuno, con altezza interpiano di circa 3,50 metri; 2) un capannone industriale, con struttura portante in ferro, di circa 500 mq, e copertura in lamiera strutturale, impostata a circa 8,00 metri, con all’interno, nella parte postica, un soppalco di circa 150 mq impostato a circa 2,70 metri dal calpestio; 3) un cambio di destinazione d’uso di un suolo agricolo di circa 1000 mq (foglio 39, p.lla 383), tramite messa in opera di pavimentazione di asfalto).
6.1. – Tanto chiarito, in accoglimento dell’eccezione in questo senso formulata all’udienza pubblica dal Comune resistente e trascritta a verbale, va anzitutto stralciata la memoria di replica, depositata da parte ricorrente il 22 aprile 2025, trattandosi, per come ammesso dalla stessa parte ricorrente, di “replica alla replica”, e non anche di replica alla memoria conclusionale, che il Comune non ha depositato in vista dell’udienza pubblica (“nel processo amministrativo le memorie di replica sono previste e regolate dall’art. 73, comma 1, D. Lgs. n. 104/2010, per il precipuo ed esclusivo fine di consentire di rispondere alle deduzioni contenute nelle nuove memorie depositate dalle controparti in vista dell'udienza di discussione. Ne segue che la replica è inammissibile qualora controparte non abbia depositato memoria conclusionale e che il suo oggetto deve restare, comunque, contenuto nei limiti della funzione di contrasto alle difese svolte nella memoria conclusionale avversaria” (cfr. ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 23/06/2021, n. 4816).
6.2. – Passando al merito, ritiene il Collegio potersi prescindere dal vaglio delle eccezioni di rito, stante l’evidente infondatezza del ricorso, per i motivi appresso spiegati.
6.3. – Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti sostengono anzitutto la loro carenza di legittimazione passiva quanto all’ordine impartito: in realtà la proprietà della particella in contestazione sarebbe da circa cinquant’anni passata alla Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. (ora Autostrade per l’Italia S.p.A.), all’esito dell’occupazione dei suoli, di fatto protrattasi sine die e senza l’adozione di un decreto di esproprio, nonostante la realizzazione dell’opera pubblica (segmento autostradale Raddoppio di Capodichino e Barra” dell’Autostrada Milano-NA) comportante l’irreversibile trasformazione dei luoghi.
Il motivo non convince, alla luce del dato – oggettivo e condiviso dalle stesse ricorrenti che si definiscono titolari “apparenti” – per cui nessun atto di trasferimento del cespite è intervenuto in favore dell’Autostrade per l’Italia S.p.A., sicché, ad oggi, le odierne ricorrenti sono ancora senz’altro proprietarie del bene e come tali sono state correttamente individuate dal Comune resistente. Né può essere opposto all’ente locale il giudicato (in tesi) formatosi sulla decisione n. 7419/1977 del Tribunale di NA (confermata in sede di appello dalla sentenza n. 19335 del 27 ottobre 1978), trattandosi all’evidenza, di res inter alios acta , per di più avente ad oggetto una sola condanna di tipo risarcitorio. Non ignora il Tribunale la più risalente giurisprudenza (amministrativa e non solo) maturata in ipotesi, come quella in esame, di cd. “occupazione usurpativa” e “rinuncia abdicativa”, ma tali istituti – ad oggi, è bene dirlo, del tutto superati – non sono in grado di privare di rilevanza il fatto che pur all’indomani della condanna risarcitoria in capo all’ente espropriante, nessun trasferimento della proprietà, efficace erga omnes e quindi opponibile al Comune, sia mai avvenuto. Né in effetti potrebbe il Collegio, in questa sede, ritenere l’illegittimità del provvedimento gravato per essere, di fatto, la proprietà passata ad altri: nell’attuale regime, infatti, la “perdurante occupazione sine titulo dei suoli”, sostenuta “dall’elemento psicologico della colpa, per la negligenza dimostrata nella mancata conclusione della procedura espropriativa” e dal nesso “nesso causale tra l’azione appropriativa e il danno patito per effetto della sottrazione del bene e la trasformazione dei luoghi” configura sì un “illecito permanente rientrante nel genus dell’art. 2043 c.c. fino a che perdura l’illecita apprensione dell’area” (cfr., T.A.R. NA, sez. V, sentenza n. 3513 del 23 maggio 2021, cit.), ma non può assurgere a titolo di acquisto della proprietà in favore dell’ente occupante, gravando su quest’ultimo (art. 42 bis primo e secondo comma, del D.P.R. n. 327 del 2001) soltanto l’obbligo al ripristino della legalità violata, esercitando il potere/dovere alternativo di restituzione (con riduzione in pristino), ovvero di acquisizione, nell’ambito dell’esercizio di un potere discrezionale, cui in nessun caso questo giudice può sostituirsi.
6.4. - Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il primo motivo di ricorso, quanto al profilo considerato, va respinto.
6.4.1. – Parimenti da respingere l’altro profilo evidenziato con il primo motivo ed il secondo motivo, non evidenziandosi – alla luce del dato oggettivo del mancato trasferimento della proprietà in capo alla società ora Autostrade per l’Italia S.p.A. – alcuna carenza istruttoria o di prova alla titolarità del diritto di proprietà.
6.5. – Inammissibile è invece il terzo motivo di ricorso, rilevando il Collegio l’assenza di lesività, in parte qua , del provvedimento che non irroga la sanzione, ma si limita ad “avvisare” e, quindi, semplicemente, ad “informare” i destinatari delle conseguenze di legge, in punto di sanzioni, per il caso di inottemperanza all’ordine impartito entro il termine prefissato.
6.6. – Conclusivamente, il ricorso va respinto.
6.7. – L’estrema peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO