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Ordinanza 18 aprile 2025
Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 703 /2025
TRIBUNALE DI SALERNO
Terza Sezione Civile
Ufficio Procedure Concorsuali
ORIDNANZA DI CONFERMA DELLE MISURE DI PROTEZIONE
(art 19, comma 4, CCII)
Il Giudice designato, dott.ssa Enza Faracchio, sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 16.4.25; vista l'istanza di applicazione di misure protettive formulata nel corso della composizione negoziata formulata ex art. 17 CCII nell'interesse della in data 20.3.25, Controparte_1
a seguito della richiesta della prosecuzione dell'incarico dell'esperto per ulteriori 180 giorni inoltrata in data 18.3.25 accolta dall'esperto già nominato;
vista la richiesta di applicazione di misure protettive del patrimonio spiegata ex art. 18 CCII, pubblicata nel Registro delle Imprese in data 24.3.25; esaminato il ricorso al Tribunale ex art. 19 CCII depositato in data 24.3.25 volto alla conferma delle stesse, con particolare riferimento alla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente davanti al Tribunale di Avellino rge 267/2010 e delle funzioni custodiali (sia con riferimento al pagamento dei canoni di occupazione, sia con riguardo all'ordine di liberazione dell'immobile); rilevato che:
- il ricorso introduttivo del presente procedimento risulta depositato nel termine previsto dall'art. 19 comma 1 CCII;
- è stata depositata la documentazione prescritta dall'art. 19 comma 2 CCII;
- è stata, in particolare, depositata la situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione della domanda, come richiesto nel decreto di fissazione di udienza del 26.3.2025;
- è stata depositata la dichiarazione, avente valore di autocertificazione, attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata, di cui alla lettera dell'art. 19 comma 2, unitamente al progetto del piano di risanamento elaborato da parte istante;
1 - il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati ai creditori di cui all'elenco depositato;
letta la memoria depositata nell'interesse della in data 11.4.2025; Controparte_2 letta la memoria depositata nell'interesse della n data 14.4.2025; Controparte_3 letta la memoria depositata nell'interesse dell'avv. Giuseppe Andreotta in data 14.4.2025; letto il parere dell'esperto nominato avv. Clelia Giovanna Elena Di Nardo depositato in data
14.4.2025; sentite le parti comparse all'udienza del 16.4.25 fissata ex art. 19 comma 3 CCII e lette le note di trattazione scritta inoltrate in sostituzione della partecipazione all'udienza; rappresentato che all'udienza del 16.4.2025 parte istante ha limitato la propria domanda di conferma delle misure protettive istando per l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'ordine di liberazione emesso dal G.E. presso il Tribunale di Avellino relativo all'opificio industriale intestato alla società e in cui viene svolta l'attività della stessa oggetto dell'esecuzione immobiliare;
ritenuto che non occorra nominare un ausiliario né procedere a particolari atti di istruzione;
premesso che:
- parte istante in data 1.10.2024 aveva già proposto istanza per l'applicazione di misure protettive con ricorso iscritto al n. R.G. 2174/24 V.G.;
- all'esito dell'udienza fissata il Giudice Designato con provvedimento del 4.11.2024 ha rigettato tale istanza;
- tale provvedimento non è stato oggetto di reclamo;
osservato in rito che:
- l'art. 19 comma 3 CCII ultimo periodo prevede che nei casi previsti dal sesto e settimo periodo –
e cioè nelle ipotesi in cui sia stata precedentemente dichiarata l'inefficacia delle misure protettive per mancato deposito del ricorso nel termine prescritto o per mancata fissazione dell'udienza nel termine di 10 giorni dal ricorso – la domanda può essere riproposta;
- l'art. 19 ultimo comma CCII dispone che il procedimento relativo alle misure protettive e cautelari nell'ambito della composizione negoziata si svolge secondo il rito cautelare uniforme disciplinato dagli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile e che il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza;
- il predetto ultimo comma precisa che non si applicano l'articolo 669-octies, primo, secondo e terzo comma, riferibili all'introduzione del giudizio di merito a seguito dell'accoglimento della domanda cautelare, e l'articolo 669-novies, primo comma, del codice di procedura civile, riferibile alla inefficacia dei provvedimenti cautelari sulla base degli esiti del giudizio di merito collegato;
- l'art. 669-septies c.p.c. stabilisce che l'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda e che l'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il 2 provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto;
ritenuto che, l'espressa previsione dell'art. 19 comma 3 CCII della riproponibilità della istanza in caso di declaratoria di inefficacia delle misure protettive, non implichi, a contrario, l'inammissibilità della nuova richiesta di applicazione di misure protettive alla luce del disposto dell'art. 669 septies c.p.c., a patto, però, che emergano mutamenti delle circostanze o nuove ragioni di fatto e di diritto a fondamento della domanda secondo quanto statuito dall'art. 669-septies c.p.c.; evidenziato che tale interpretazione, oltre che supportata dal combinato disposto degli artt. 19 CCII
e 669 bis e ss. c.p.c., risulta anche coerente con il generale favor per la composizione negoziata della crisi di impresa;
ritenuto che nella fattispecie in esame, salvo l'esame del merito, la riproposizione della domanda sia ammissibile visto il nuovo scenario prospettato;
segnalate, in particolare, le seguenti circostanze nuove rispetto a quelle fondanti la precedente pronuncia di rigetto:
- l'intavolazione delle trattative con ancora non intraprese al momento Parte_1 della delibazione della precedente istanza di misure protettive;
- la proroga dell'incarico dell'esperto che supervisiona la composizione negoziata;
- il diverso tenore della relazione dell'esperto, basato sul più compiuto esame della società istante e della sua situazione economico-finanziaria e sulla descrizione dei flussi di cassa generati, con indici anche migliori rispetto a quelli prospettati nell'originario piano di risanamento (margini operativi e un flusso di cassa positivi, utile di esercizio netto significativo, pari a € 112.219,88, pur a fronte di una non elevata capitalizzazione e di un elevato livello della debitoria, nonché di dati attestanti una crisi significativa, ma con prospettive ancora compatibili con un percorso di risanamento);
- l'attestazione dell'esperto della proposizione all di una domanda di riammissione alla CP_4 definizione agevolata quater, che ridurrebbe la debitoria erariale di circa il 40% (rispetto alla prospettazione del credito dell' di € 485.182,62, già rideterminato a seguito della procedura CP_4 di circolarizzazione dei crediti in € 244.579,02, ad € 146.000 euro); rappresentato che la limitazione della originaria domanda di applicazione di misure protettive alla richiesta di sospendere l'ordine di liberazione del G.E. nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. pendente presso il Tribunale di Avellino integri una misura protettiva selettiva di minore portata rispetto a quella già prospettata nel ricorso, compresa quindi nella originaria domanda, con conseguente non prospettabilità di una domanda di misure protettive e/o cautelari nuove;
rammentato, in merito ai criteri decisionali da seguire ai fini della concessione delle misure protettive, che va riscontrato il fumus boni iuris, inteso come ragionevole probabilità che venga perseguito il risanamento aziendale tramite l'avvio di trattative con il ceto creditorio, e il periculum in mora, inteso 3 come rischio che l'instaurazione o la prosecuzione di un'azione esecutiva e/o cautelare possa compromettere l'auspicato risanamento aziendale;
evidenziato con riferimento alla posizione dei creditori costituiti nel presente procedimento che:
- ha sostenuto la condizione di irreversibilità della crisi della società istante e Controparte_2
l'inesistenza di un piano di risanamento concreto e fattibile, oltre che l'effetto di giudicato formatosi a fronte del rigetto della precedente istanza di concessione delle misure di protezione non reclamato;
- La precisato di non aver ancora intavolato trattative con la società Controparte_3 istante e di non aver riscontrato evoluzioni di sorta rispetto alla situazione della società istante già rappresentata in occasione della precedente richiesta di applicazione di misure cautelari, ha sostenuto che la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare pendente sottraeva risorse da destinare alla composizione negoziale e pregiudicava il proprio credito, ancora non accertato in via definitiva, non opponendosi alla conferma “selettiva” delle misure protettive inibitorie delle azioni dei creditori che si trovino in una concreta, effettiva ed attuale fase esecutiva;
- L'avv. Giuseppe Andreotta, precisato di non essere stato contattato per trattative e di vantare un credito di € 74.468,60 oltre CPA ed IVA, superiore rispetto a quello indicato in atti di soli €
22.565,69, pur segnalando la lacunosità del piano, la carente rappresentazione della situazione economica-patrimoniale-finanziaria della società proponente e la scarsa chiarezza di alcune condotte della società istante (motivazioni a sostegno della fusione societaria e dell'abbandono del giudizio R.G. 6115/14 pendente presso il Tribunale di Nocera Inferiore), al fine di non contrastare le iniziative di composizione della parte istante, non si è opposto alla conferma delle misure protettive richieste nei limiti di 60 giorni;
considerato con riguardo al fumus boni iuris che:
- Le trattative con il principale creditore del ceto bancario sono state intavolate;
- L'esperto alla luce dell'analisi dell'attività imprenditoriale svolta nel corso della avviata composizione negoziata, sulla base di dati aggiornati al febbraio 2025, ha avuto modo di riscontrare che l'indicatore EBITDA, corrispondente all'utile di esercizio, presenta un valore di €
112.219,88, attestante una solida capacità di generare di cassa, e che gli indicatori EBITDA Margin
e ROS (Return on Sales) presentano un'aliquota del 73,89%, attestante un buon margine operativo e una elevata redditività delle vendite, pur evidenziando la condizione di significativa, ma non irreversibile, crisi della società;
- Tali dati lasciano ipotizzare la sussistenza di una possibilità di gestione della ingente debitoria sociale e di risanamento della società;
4 - L'azienda può vantare la disponibilità di sette lavoratori, di cui cinque con contratto a tempo pieno e indeterminato (con assunzione negli anni 2016, 2017 e 2020) e due con contratti a tempo determinato (con assunzione negli anni 2023 e 2025);
- L'esperto ha precisato che, preliminare ad ogni definizione positiva della composizione negoziata,
è la trattativa con rincipale creditore del ceto bancario e procedente in sede di CP_2 esecuzione immobiliare, con ipoteca sul capannone industriale oggetto di pignoramento, giustificando così la mancata instaurazione di trattative con gli altri creditori, fatta eccezione per l' destinataria di una domanda di riammissione alla rottamazione quater al vaglio CP_4 dell'Agenzia; considerato con riguardo al periculum in mora che:
- l'interruzione del godimento del capannone industriale o l'obbligo di corrispondere un'indennità per il godimento dello stesso renderebbero impossibile ogni prospettiva di risanamento impedendo l'attività aziendale e deviando ulteriormente i flussi di cassa da destinare al pagamento delle spese correnti (e in particolare dei lavoratori) e agli accantonamenti per il rientro dalla debitoria;
- La conservazione della disponibilità dell'immobile destinato allo svolgimento dell'attività aziendale, da un lato, si presenta indispensabile per la società istante e, dall'altro, non costituisce un rilevante pregiudizio per i creditori e, soprattutto, per il creditore procedente ipotecario nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. presso il Tribunale di Avellino, atteso che, ferme le garanzie discendenti dall'ipoteca e dalla trascrizione del pignoramento, la liberazione non consentirebbe nell'immediato di incamerare ulteriori frutti e non sarebbe funzionale a migliori chance di vendita, essendo il prossimo esperimento fissato a novembre 2025; ritenuto, quindi, contemperando i contrapposti interessi, che l'inibitoria di ogni azione di rilascio sul capannone destinato allo svolgimento dell'attività aziendale sia funzionale alla prosecuzione delle trattative finalizzate alla composizione negoziata e non determini un pregiudizio eccessivo per le ragioni dei creditori concorrente e che ciò legittimi la conferma della misura protettiva così selezionata;
evidenziato che, con riguardo ai rapporti tra giudice dell'esecuzione singolare e giudice delle procedure di composizione e regolazione della crisi e dell'insolvenza, gli stessi sono improntati a piena equiordinazione per quanto i rispettivi poteri debbano necessariamente coordinarsi, nel rispetto delle specifiche disposizioni normative e delle corrispondenti funzioni e prerogative di ciascun giudice, e che il giudice delegato delle procedure oggi disciplinate dal codice della crisi di impresa può solo pronunciare il divieto di (iniziare o) proseguire le azioni esecutive, ma non anche adottare provvedimenti direttamente incidenti sulle procedure stesse (come lo specifico ordine di sospensione,
o la correlativa declaratoria di improseguibilità, o di nullità di una particolare procedura), riservati esclusivamente al giudice dell'esecuzione (v. Cassazione civile sez. III, 26/07/2023, n.22715 pur se 5 con riferimento ai rapporti tra G.E. e G.D. di una procedura di sovraindebitamento), con la conseguenza che in questa sede non è possibile sospendere l'ordine (eventualmente) già impartito dal
G.E. del Tribunale di Avellino (il cui provvedimento sul punto, peraltro, non è stato allegato agli atti); precisato con riguardo alla durata della misura protettiva da confermare che, vista la proroga di 180 dell'incarico dell'esperto a decorrere dal 25.3.2025 e la data di fissazione dell'esperimento di vendita in sede esecutiva, è possibile stabilirne la durata in 120 giorni;
letti gli artt. 18 e 19 CCII;
P.Q.M.
1. CONFERMA le misure protettive richieste dalla Controparte_1 limitatamente alla richiesta di inibitoria di ogni azione di rilascio sull'opificio industriale in cui la società istante svolge l'attività di impresa sito in Solofra, zona ASI, via Nuova San Vito (in NCEU del Comune di Solofra al foglio 2, particella 678, sub 1 e sub 2 e in CT del Comune di Solofra al foglio 2, particelle
912 e 1105);
2. STABILISCE la durata della misura protettiva richiesta e confermata in giorni 120 dalla data di pubblicazione della domanda contenente la richiesta di misure protettive nel registro delle imprese
(24.3.25);
3. MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alla parte ricorrente e all'esperto nominato, nonché ai creditori costituiti;
4. ORDINA alla parte ricorrente di notificare il presente provvedimento ai creditori destinatari del provvedimento cautelare e ai primi dieci creditori di cui all'elenco depositato entro 5 giorni;
5. DISPONE altresì la comunicazione della presente ordinanza a cura della Cancelleria al registro delle imprese ex art. 19 comma 7 CCII da effettuarsi entro il giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento.
Lì, 16/04/2025
Il Giudice dott.ssa Enza Faracchio
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TRIBUNALE DI SALERNO
Terza Sezione Civile
Ufficio Procedure Concorsuali
ORIDNANZA DI CONFERMA DELLE MISURE DI PROTEZIONE
(art 19, comma 4, CCII)
Il Giudice designato, dott.ssa Enza Faracchio, sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 16.4.25; vista l'istanza di applicazione di misure protettive formulata nel corso della composizione negoziata formulata ex art. 17 CCII nell'interesse della in data 20.3.25, Controparte_1
a seguito della richiesta della prosecuzione dell'incarico dell'esperto per ulteriori 180 giorni inoltrata in data 18.3.25 accolta dall'esperto già nominato;
vista la richiesta di applicazione di misure protettive del patrimonio spiegata ex art. 18 CCII, pubblicata nel Registro delle Imprese in data 24.3.25; esaminato il ricorso al Tribunale ex art. 19 CCII depositato in data 24.3.25 volto alla conferma delle stesse, con particolare riferimento alla sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente davanti al Tribunale di Avellino rge 267/2010 e delle funzioni custodiali (sia con riferimento al pagamento dei canoni di occupazione, sia con riguardo all'ordine di liberazione dell'immobile); rilevato che:
- il ricorso introduttivo del presente procedimento risulta depositato nel termine previsto dall'art. 19 comma 1 CCII;
- è stata depositata la documentazione prescritta dall'art. 19 comma 2 CCII;
- è stata, in particolare, depositata la situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione della domanda, come richiesto nel decreto di fissazione di udienza del 26.3.2025;
- è stata depositata la dichiarazione, avente valore di autocertificazione, attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata, di cui alla lettera dell'art. 19 comma 2, unitamente al progetto del piano di risanamento elaborato da parte istante;
1 - il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati ai creditori di cui all'elenco depositato;
letta la memoria depositata nell'interesse della in data 11.4.2025; Controparte_2 letta la memoria depositata nell'interesse della n data 14.4.2025; Controparte_3 letta la memoria depositata nell'interesse dell'avv. Giuseppe Andreotta in data 14.4.2025; letto il parere dell'esperto nominato avv. Clelia Giovanna Elena Di Nardo depositato in data
14.4.2025; sentite le parti comparse all'udienza del 16.4.25 fissata ex art. 19 comma 3 CCII e lette le note di trattazione scritta inoltrate in sostituzione della partecipazione all'udienza; rappresentato che all'udienza del 16.4.2025 parte istante ha limitato la propria domanda di conferma delle misure protettive istando per l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'ordine di liberazione emesso dal G.E. presso il Tribunale di Avellino relativo all'opificio industriale intestato alla società e in cui viene svolta l'attività della stessa oggetto dell'esecuzione immobiliare;
ritenuto che non occorra nominare un ausiliario né procedere a particolari atti di istruzione;
premesso che:
- parte istante in data 1.10.2024 aveva già proposto istanza per l'applicazione di misure protettive con ricorso iscritto al n. R.G. 2174/24 V.G.;
- all'esito dell'udienza fissata il Giudice Designato con provvedimento del 4.11.2024 ha rigettato tale istanza;
- tale provvedimento non è stato oggetto di reclamo;
osservato in rito che:
- l'art. 19 comma 3 CCII ultimo periodo prevede che nei casi previsti dal sesto e settimo periodo –
e cioè nelle ipotesi in cui sia stata precedentemente dichiarata l'inefficacia delle misure protettive per mancato deposito del ricorso nel termine prescritto o per mancata fissazione dell'udienza nel termine di 10 giorni dal ricorso – la domanda può essere riproposta;
- l'art. 19 ultimo comma CCII dispone che il procedimento relativo alle misure protettive e cautelari nell'ambito della composizione negoziata si svolge secondo il rito cautelare uniforme disciplinato dagli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile e che il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza;
- il predetto ultimo comma precisa che non si applicano l'articolo 669-octies, primo, secondo e terzo comma, riferibili all'introduzione del giudizio di merito a seguito dell'accoglimento della domanda cautelare, e l'articolo 669-novies, primo comma, del codice di procedura civile, riferibile alla inefficacia dei provvedimenti cautelari sulla base degli esiti del giudizio di merito collegato;
- l'art. 669-septies c.p.c. stabilisce che l'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda e che l'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il 2 provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto;
ritenuto che, l'espressa previsione dell'art. 19 comma 3 CCII della riproponibilità della istanza in caso di declaratoria di inefficacia delle misure protettive, non implichi, a contrario, l'inammissibilità della nuova richiesta di applicazione di misure protettive alla luce del disposto dell'art. 669 septies c.p.c., a patto, però, che emergano mutamenti delle circostanze o nuove ragioni di fatto e di diritto a fondamento della domanda secondo quanto statuito dall'art. 669-septies c.p.c.; evidenziato che tale interpretazione, oltre che supportata dal combinato disposto degli artt. 19 CCII
e 669 bis e ss. c.p.c., risulta anche coerente con il generale favor per la composizione negoziata della crisi di impresa;
ritenuto che nella fattispecie in esame, salvo l'esame del merito, la riproposizione della domanda sia ammissibile visto il nuovo scenario prospettato;
segnalate, in particolare, le seguenti circostanze nuove rispetto a quelle fondanti la precedente pronuncia di rigetto:
- l'intavolazione delle trattative con ancora non intraprese al momento Parte_1 della delibazione della precedente istanza di misure protettive;
- la proroga dell'incarico dell'esperto che supervisiona la composizione negoziata;
- il diverso tenore della relazione dell'esperto, basato sul più compiuto esame della società istante e della sua situazione economico-finanziaria e sulla descrizione dei flussi di cassa generati, con indici anche migliori rispetto a quelli prospettati nell'originario piano di risanamento (margini operativi e un flusso di cassa positivi, utile di esercizio netto significativo, pari a € 112.219,88, pur a fronte di una non elevata capitalizzazione e di un elevato livello della debitoria, nonché di dati attestanti una crisi significativa, ma con prospettive ancora compatibili con un percorso di risanamento);
- l'attestazione dell'esperto della proposizione all di una domanda di riammissione alla CP_4 definizione agevolata quater, che ridurrebbe la debitoria erariale di circa il 40% (rispetto alla prospettazione del credito dell' di € 485.182,62, già rideterminato a seguito della procedura CP_4 di circolarizzazione dei crediti in € 244.579,02, ad € 146.000 euro); rappresentato che la limitazione della originaria domanda di applicazione di misure protettive alla richiesta di sospendere l'ordine di liberazione del G.E. nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. pendente presso il Tribunale di Avellino integri una misura protettiva selettiva di minore portata rispetto a quella già prospettata nel ricorso, compresa quindi nella originaria domanda, con conseguente non prospettabilità di una domanda di misure protettive e/o cautelari nuove;
rammentato, in merito ai criteri decisionali da seguire ai fini della concessione delle misure protettive, che va riscontrato il fumus boni iuris, inteso come ragionevole probabilità che venga perseguito il risanamento aziendale tramite l'avvio di trattative con il ceto creditorio, e il periculum in mora, inteso 3 come rischio che l'instaurazione o la prosecuzione di un'azione esecutiva e/o cautelare possa compromettere l'auspicato risanamento aziendale;
evidenziato con riferimento alla posizione dei creditori costituiti nel presente procedimento che:
- ha sostenuto la condizione di irreversibilità della crisi della società istante e Controparte_2
l'inesistenza di un piano di risanamento concreto e fattibile, oltre che l'effetto di giudicato formatosi a fronte del rigetto della precedente istanza di concessione delle misure di protezione non reclamato;
- La precisato di non aver ancora intavolato trattative con la società Controparte_3 istante e di non aver riscontrato evoluzioni di sorta rispetto alla situazione della società istante già rappresentata in occasione della precedente richiesta di applicazione di misure cautelari, ha sostenuto che la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare pendente sottraeva risorse da destinare alla composizione negoziale e pregiudicava il proprio credito, ancora non accertato in via definitiva, non opponendosi alla conferma “selettiva” delle misure protettive inibitorie delle azioni dei creditori che si trovino in una concreta, effettiva ed attuale fase esecutiva;
- L'avv. Giuseppe Andreotta, precisato di non essere stato contattato per trattative e di vantare un credito di € 74.468,60 oltre CPA ed IVA, superiore rispetto a quello indicato in atti di soli €
22.565,69, pur segnalando la lacunosità del piano, la carente rappresentazione della situazione economica-patrimoniale-finanziaria della società proponente e la scarsa chiarezza di alcune condotte della società istante (motivazioni a sostegno della fusione societaria e dell'abbandono del giudizio R.G. 6115/14 pendente presso il Tribunale di Nocera Inferiore), al fine di non contrastare le iniziative di composizione della parte istante, non si è opposto alla conferma delle misure protettive richieste nei limiti di 60 giorni;
considerato con riguardo al fumus boni iuris che:
- Le trattative con il principale creditore del ceto bancario sono state intavolate;
- L'esperto alla luce dell'analisi dell'attività imprenditoriale svolta nel corso della avviata composizione negoziata, sulla base di dati aggiornati al febbraio 2025, ha avuto modo di riscontrare che l'indicatore EBITDA, corrispondente all'utile di esercizio, presenta un valore di €
112.219,88, attestante una solida capacità di generare di cassa, e che gli indicatori EBITDA Margin
e ROS (Return on Sales) presentano un'aliquota del 73,89%, attestante un buon margine operativo e una elevata redditività delle vendite, pur evidenziando la condizione di significativa, ma non irreversibile, crisi della società;
- Tali dati lasciano ipotizzare la sussistenza di una possibilità di gestione della ingente debitoria sociale e di risanamento della società;
4 - L'azienda può vantare la disponibilità di sette lavoratori, di cui cinque con contratto a tempo pieno e indeterminato (con assunzione negli anni 2016, 2017 e 2020) e due con contratti a tempo determinato (con assunzione negli anni 2023 e 2025);
- L'esperto ha precisato che, preliminare ad ogni definizione positiva della composizione negoziata,
è la trattativa con rincipale creditore del ceto bancario e procedente in sede di CP_2 esecuzione immobiliare, con ipoteca sul capannone industriale oggetto di pignoramento, giustificando così la mancata instaurazione di trattative con gli altri creditori, fatta eccezione per l' destinataria di una domanda di riammissione alla rottamazione quater al vaglio CP_4 dell'Agenzia; considerato con riguardo al periculum in mora che:
- l'interruzione del godimento del capannone industriale o l'obbligo di corrispondere un'indennità per il godimento dello stesso renderebbero impossibile ogni prospettiva di risanamento impedendo l'attività aziendale e deviando ulteriormente i flussi di cassa da destinare al pagamento delle spese correnti (e in particolare dei lavoratori) e agli accantonamenti per il rientro dalla debitoria;
- La conservazione della disponibilità dell'immobile destinato allo svolgimento dell'attività aziendale, da un lato, si presenta indispensabile per la società istante e, dall'altro, non costituisce un rilevante pregiudizio per i creditori e, soprattutto, per il creditore procedente ipotecario nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. presso il Tribunale di Avellino, atteso che, ferme le garanzie discendenti dall'ipoteca e dalla trascrizione del pignoramento, la liberazione non consentirebbe nell'immediato di incamerare ulteriori frutti e non sarebbe funzionale a migliori chance di vendita, essendo il prossimo esperimento fissato a novembre 2025; ritenuto, quindi, contemperando i contrapposti interessi, che l'inibitoria di ogni azione di rilascio sul capannone destinato allo svolgimento dell'attività aziendale sia funzionale alla prosecuzione delle trattative finalizzate alla composizione negoziata e non determini un pregiudizio eccessivo per le ragioni dei creditori concorrente e che ciò legittimi la conferma della misura protettiva così selezionata;
evidenziato che, con riguardo ai rapporti tra giudice dell'esecuzione singolare e giudice delle procedure di composizione e regolazione della crisi e dell'insolvenza, gli stessi sono improntati a piena equiordinazione per quanto i rispettivi poteri debbano necessariamente coordinarsi, nel rispetto delle specifiche disposizioni normative e delle corrispondenti funzioni e prerogative di ciascun giudice, e che il giudice delegato delle procedure oggi disciplinate dal codice della crisi di impresa può solo pronunciare il divieto di (iniziare o) proseguire le azioni esecutive, ma non anche adottare provvedimenti direttamente incidenti sulle procedure stesse (come lo specifico ordine di sospensione,
o la correlativa declaratoria di improseguibilità, o di nullità di una particolare procedura), riservati esclusivamente al giudice dell'esecuzione (v. Cassazione civile sez. III, 26/07/2023, n.22715 pur se 5 con riferimento ai rapporti tra G.E. e G.D. di una procedura di sovraindebitamento), con la conseguenza che in questa sede non è possibile sospendere l'ordine (eventualmente) già impartito dal
G.E. del Tribunale di Avellino (il cui provvedimento sul punto, peraltro, non è stato allegato agli atti); precisato con riguardo alla durata della misura protettiva da confermare che, vista la proroga di 180 dell'incarico dell'esperto a decorrere dal 25.3.2025 e la data di fissazione dell'esperimento di vendita in sede esecutiva, è possibile stabilirne la durata in 120 giorni;
letti gli artt. 18 e 19 CCII;
P.Q.M.
1. CONFERMA le misure protettive richieste dalla Controparte_1 limitatamente alla richiesta di inibitoria di ogni azione di rilascio sull'opificio industriale in cui la società istante svolge l'attività di impresa sito in Solofra, zona ASI, via Nuova San Vito (in NCEU del Comune di Solofra al foglio 2, particella 678, sub 1 e sub 2 e in CT del Comune di Solofra al foglio 2, particelle
912 e 1105);
2. STABILISCE la durata della misura protettiva richiesta e confermata in giorni 120 dalla data di pubblicazione della domanda contenente la richiesta di misure protettive nel registro delle imprese
(24.3.25);
3. MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alla parte ricorrente e all'esperto nominato, nonché ai creditori costituiti;
4. ORDINA alla parte ricorrente di notificare il presente provvedimento ai creditori destinatari del provvedimento cautelare e ai primi dieci creditori di cui all'elenco depositato entro 5 giorni;
5. DISPONE altresì la comunicazione della presente ordinanza a cura della Cancelleria al registro delle imprese ex art. 19 comma 7 CCII da effettuarsi entro il giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento.
Lì, 16/04/2025
Il Giudice dott.ssa Enza Faracchio
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