Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 3367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3367 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 17727/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Anna Maria Pezzullo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17727/2019 R.G.a.c. assegnata in decisione all'udienza del 23 dicembre 2024 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 13 marzo 2025
TRA
(codice fiscale , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura comunale, nella persona dell'avv. Carlo Rosella (c.f.: ), giusta procura ad litem C.F._1
depositata, e con lo stesso elettivamente domiciliato in presso la casa Pt_1
comunale sita in Piazza Municipio 1, Palazzo San Giacomo
- APPELLANTE
E
dall'avvocato Antonio Rossi, come da procura in atti, presso il cui studio in alla via Cervantes n. 55/5 è elettivamente domiciliato, Pt_1
- APPELLATO
Oggetto: altre controversie di diritto amministrativo.
Conclusioni: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello tempestivo il ha impugnato la sentenza Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Napoli n. 45338 in data 20 dicembre 2018 e non notificata. Con tale pronuncia il Giudice di prime cure accoglieva l'opposizione dell'appellato avverso l'invito al pagamento a CP_1
lui notificato avente ad oggetto la somma di euro 1.711,00 per l'occupazione abusiva di suolo pubblico accertata dalla Polizia Municipale con verbale n.
518444 del 20 marzo 2017. La vicenda traeva origine dall'accertamento compiuto dalla Polizia Municipale di che con apposito verbale Pt_1
accertava l'avvenuta occupazione di un'area di quattro metri quadrati nei pressi del civico 51 di via Ponte di Casanova, in Detta occupazione, Pt_1
avvenuta in data 20 marzo 2017, veniva presuntivamente estesa in via retroattiva al 18 febbraio 2017, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 17, comma 8, del regolamento comunale in
- 2 - materia di occupazione di suolo pubblico. Sulla base del predetto verbale l'amministrazione comunale provvedeva a inviare all'odierno appellato invito al pagamento, prot. n. PG/945924/206 del 05/12/2017, avente ad oggetto la somma sopra indicata.
Il sig. proponeva opposizione avverso l'invito di pagamento CP_1
oggetto di gravame dinanzi al Giudice di Pace di ritenendo venuto Pt_1
meno il presupposto dell'invito al pagamento, ossia il verbale di Polizia
Municipale, a sua volta oggetto di specifica impugnativa dinanzi al Prefetto di
Napoli, da ritenersi accolto per silenzio assenso in mancanza di statuizione da parte del Prefetto. Tra i motivi di opposizione proposti dinanzi al Giudice di
Pace, oltre al venir meno dell'atto presupposto, il sig. deduceva la CP_1
nullità del verbale impugnato per l'impossibilità di individuare il funzionario verbalizzante e per la omessa indicazione delle modalità di misurazione della superficie occupata. Nel merito, inoltre, l'opponente in primo grado evidenziava che l'occupazione del suolo pubblico era meramente momentanea e dovuta allo svolgimento di eccezionali operazioni di pulizia all'interno del locale, oltre che inidonea ad intralciare l'utilizzo del marciapiedi da parte dei passanti.
Si costituiva in primo grado il il quale eccepiva, in Parte_1
particolare, che l'eventuale accoglimento dell'opposizione dinanzi al Prefetto
non costituiva fattispecie estintiva del diritto del a Parte_1
riscuotere le somme derivanti dall'occupazione di suolo pubblico.
- 3 - Il Giudice di Pace di Napoli, disattendendo le eccezioni del Pt_1
accoglieva l'opposizione con la sentenza oggetto dell'odierna impugnazione
Avverso la suddetta sentenza proponeva gravame di appello il Parte_1
[...]
Con il primo motivo di appello, l'ente pubblico territoriale deduceva che anche qualora il verbale di accertamento redatto dai Vigili Urbani relativo alla violazione dell'art. 20 del codice della strada fosse stato annullato in sede amministrativa, lo stesso avrebbe conservato parimenti efficacia ai fini dell'accertamento dell'occupazione, ragion per cui il Giudice di Pace avrebbe dovuto considerare le informazioni ivi contenute ai fini della valutazione dell'opposizione all'invito di pagamento. Ancora, l'amministrazione evidenziava che il provvedimento del con cui si invitava al Pt_1
pagamento l'appellato, era accuratamente motivato tanto in relazione ai presupposti giuridici, quanto in relazione ai presupposti fattuali, ragion per cui il Giudice di Pace avrebbe dovuto valutare la pretesa ivi contenuta come fondata e rigettare l'opposizione.
Nel giudizio di secondo grado si costituiva la parte appellata, che concludeva per la declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello proposto dalla controparte e, nel merito, per la conferma totale della sentenza appellata.
Il Giudice, all'udienza del 2 dicembre 2024, dava atto del deposito da parte dell'appellante e dell'appellato del certificato di smarrimento del fascicolo di primo grado. Alla stessa udienza, preso atto della ricostruzione del fascicolo
- 4 - per il tramite delle parti medesime, rinviava per precisazione conclusioni all'udienza del 23 dicembre 2024, svoltasi a mezzo di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. In tale data il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così ricostruiti i termini della controversia, occorre verificare, in via preliminare, l'ammissibilità dell'appello e successivamente la sua fondatezza.
L'appello è ammissibile poiché formulato in modo da rispettare il disposto dell'art. 342 c.p.c. nella sua versione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022. Come statuito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, «gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto-legge n.
83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, vanno
interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di
inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e
contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di
particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della
permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il
quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata»
(Cass. Civ., Sez. Un., 16 novembre 2017 n. 27199).
- 5 - Ebbene, nel caso in esame l'appellante ha puntualmente contestato la ricostruzione giuridica operata dal Giudice di prime cure, negando il nesso di consequenzialità necessaria tra il verbale redatto ai sensi dell'art. 20 del codice della strada e l'invito di pagamento delle somme dovute a titolo di occupazione di suolo pubblico, confutando in maniera sufficientemente specifica quanto affermato dal Giudice di Pace nel primo grado di giudizio.
Nel merito, l'appello proposto dal è fondato e, pertanto, va Parte_1
accolto per le ragioni che seguono.
Il Giudice di Pace ha fondato la propria decisione sulla base della circostanza per la quale il verbale relativo alla sanzione irrogata ai sensi dell'art. 20 del codice della strada abbia costituito oggetto di annullamento a seguito dell'impugnazione dinanzi al Prefetto dello stesso verbale e al successivo formarsi del silenzio-accoglimento.
Ebbene, la caducazione dell'invito al pagamento sulla base dell'accoglimento dell'impugnazione amministrativa costituisce l'esito di un ragionamento errato da parte del Giudice di prime cure.
La consolidata giurisprudenza di merito, cui intende darsi seguito con la presente sentenza, afferma che con la redazione del verbale da parte degli organi di Polizia Municipale si aprono due strade tra loro distinte e indipendenti: quella che porta all'applicazione della sanzione amministrativa per la violazione del codice della strada e quella che porta al recupero, da parte del dell'indennità per l'occupazione abusiva, a cui si aggiunge Pt_1
- 6 - l'ulteriore sanzione amministrativa prevista dal d.lgs. n. 446/1997 e ribadita dal regolamento COSAP (cfr. sentenza Trib. Napoli, Sez. X, 24 giugno 2019,
n. 6420 – est. Forziati).
La separazione tra le vicende implica che persino l'eventuale accoglimento dell'impugnazione relativa alla sanzione amministrativa o, comunque,
l'estinzione della pretesa punitiva connessa alla violazione del codice della strada non può incidere in alcun modo sulla riscossione del canone per l'occupazione di suolo pubblico.
In materia di occupazione di suolo pubblico ciò che assume portata decisiva è
il verbale, costituente il titolo fondante della pretesa dell'amministrazione al recupero dell'indennità prevista dal Regolamento comunale. Esso rappresenta,
infatti, l'atto-documento rilevante nella sua dimensione probatoria di fatto storico dell'avvenuta occupazione di suolo pubblico, essenziale ai fini della pretesa della p.a.
Eventuali vizi afferenti ad aspetti formali del verbale stesso, a meno che non diano luogo ad una compressione totale del diritto di difesa dell'interessato
(evenienza non ricorrente nel caso in esame) non integrano fatti impeditivi del diritto della p.a. alla corresponsione del canone per occupazione di suolo pubblico.
Il canone, sul piano della natura giuridica, costituisce, infatti, il «corrispettivo
di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva),
dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla
- 7 - limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in
relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo;
il
presupposto applicativo del suddetto canone è costituito dall'uso particolare
del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale
concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico» (Cass.
Civ., Sez. V, 11 gennaio 2022, n. 509).
Le pretese dell'ente pubblico territoriale, dunque, hanno natura di diritto di credito, sicché la relazione tra le parti va inquadrata nel tipo pretesa – obbligo e non nel tipo potere – interesse legittimo. Ciò incide anche sul tipo di indagine richiesta all'organo decidente, il quale non deve soffermarsi sull'atto o sui suoi vizi formali, ma solo sulla sussistenza di un rapporto obbligatorio,
nel cui lato attivo si trova l'amministrazione legittimata a riscuotere il canone e nel cui lato passivo si rinviene il privato che ha occupato il suolo pubblico.
Circoscritto l'ambito operativo nel quale lo scrivente Giudice deve muoversi,
è opportuno verificare se sussistono gli elementi costitutivi della pretesa creditizia vantata dall'appellante.
Nella fattispecie in esame, l'elemento probatorio su cui poggia la pretesa creditizia della p.a. appellante è il verbale della Polizia Municipale già
menzionato.
La Corte di Cassazione, a tal proposito, ha evidenziato che esso fa piena prova, fino a querela di falso, relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e che abbia potuto
- 8 - conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale,
nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese. Tale documento ha, dunque, una credibilità, quanto alle dichiarazioni rese al p.u., dalle parti o da terzi, che può essere infirmata solo da prova contraria, qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni. Il verbale costituisce, quindi, in presenza di una indicazione soltanto generica delle fonti di conoscenza, un elemento che il giudice deve in ogni caso valutare in concorso con gli altri elementi probatori, attesa la certezza, fino a querela di falso, della ricezione da parte del pubblico ufficiale delle dichiarazioni che egli attesta essere state a lui rese (Cass. Civ., Sez. II, 20 marzo 2007 n. 6565).
Orbene, atteso che il verbale redatto dalla Polizia Municipale non ha costituito oggetto di querela di falso da parte dell'appellato in relazione a quanto ivi contenuto, si deve ritenere del tutto attendibile e rispondente al vero l'affermazione dell'avvenuta occupazione e la misurazione della superficie occupata, elementi decisivi ai fini dell'affermazione dell'an e del quantum
della pretesa creditoria avanzata dall'appellante.
Per quanto attiene, invece, al carattere assolutamente momentaneo dell'occupazione, dovuta (a detta dell'appellato) a esigenze improvvise e imprevedibili di pulizia, occorre affermare che lo “stato di necessità”
richiamato nella comparsa di costituzione appare del tutto inconferente ed in
- 9 - ogni caso non provato. L'asserita circostanza per la quale la merce in vendita fosse stata posta all'esterno dell'esercizio commerciale per il solo tempo necessario alla pulizia dei locali interni costituisce una mera allegazione priva di qualsivoglia riscontro probatorio.
Mentre ai fini della sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata dal depongono accerta l'occupazione di una superficie non del Parte_1
tutto trascurabile atteso che i quattro metri quadrati occupati, infatti, incidono su una porzione non marginale del marciapiede di via Ponte di Casanova.
Inoltre, a differenza di quanto affermato dall'appellato, l'apposizione all'esterno del materiale da lui venduto non costituisce un atto disfunzionale allo svolgimento dell'attività da lui gestita. Trattandosi di un negozio aperto al pubblico e dedicato alla vendita di merce per animali, tra cui gabbie e acquari,
la loro esposizione all'esterno ben si concilia con l'intenzione di esporre ed attrarre la potenziale clientela.
In definitiva, a fronte delle precise confutazioni dell'appellante alla sentenza di prime cure, gli accertamenti eseguiti dagli agenti verbalizzanti devono ritenersi sufficienti ad assolvere all'onere che incombe sull'amministrazione comunale di dimostrare l'effettiva sussistenza della occupazione addebitata all'appellato.
Per i motivi ora esposti, la sentenza del Giudice di Pace di del 20 Pt_1
dicembre 2018, n. 45338 va riformata.
- 10 - Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo in base ai parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo
2014, applicandosi i valori medi ridotti del 30% attesa la serialità delle questioni trattate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività
difensiva in concreto prestata, precisando però che, ratione temporis, per il presente giudizio d'appello, si applicheranno i parametri così come aggiornati dal D.M. 147/22, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022 .
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Giudice di Pace
di Napoli n. 45338 del 20 dicembre 2018, dichiara infondata l'opposizione avverso l'invito al pagamento emesso dal prot. n. Parte_1
PG/945924/206 del 05/12/2017 avente ad oggetto la somma di euro 1711,00
che rigetta;
- condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante per il primo grado di giudizio, spese che si quantificano in euro 843,50, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e IVA come per legge;
- condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite per il presente grado di giudizio in favore dell'appellante, spese che si quantificano in euro 174 per
- 11 - esborsi ed in euro 1786,40 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, C.P.A. e IVA come per legge.
Napoli, lì 3.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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