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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 742/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 742/2024
Oggi 20 gennaio 2025, alle ore 11.34, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'Avv. Elena Frascino oggi sostituita dall'Avv. Federica Controparte_1
Bianca la quale contesta tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito dalla controparte;
precisa le conclusioni come in atti e chiede che la causa venga posta in decisione;
in particolare, discute la causa deducendo la tardività della proposizione dell'opposizione avversaria, come specificamente dedotto in comparsa responsiva;
insiste pertanto nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione; in subordine, insiste nel rigetto dell'opposizione avversaria poiché infondata in fatto e in diritto.
Il Giudice,
Si ritira camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio alle ore 14:00, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, dandone lettura in pubblica udienza - assenti le parti e i loro difensori - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 5 N. R.G. 742/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 742/2024
PROMOSSA DA
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Maria Macchiarella, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Elena Frascino, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Francesca Scollo, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 20.01.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 936/2023 del 17.07.2023 emesso dal Tribunale di Siracusa nel procedimento iscritto al n. 1634/2023 r.g., in virtù del quale le è stato ingiunto di pagare, in favore della la somma complessiva di € 16.123,61, oltre Controparte_1 interessi, spese e compensi del monitorio. A supporto dell'opposizione, ha dedotto la falsità del contratto di finanziamento posto a fondamento della domanda monitoria,
Pag. 2 di 5 all'uopo proponendo querela di falso, ed eccepito la prescrizione del credito vantato dalla controparte.
2. - La si è costituita in giudizio eccependo la tardività dell'opposizione Controparte_1
e, nel merito, la sua infondatezza.
3. - Non ammessa la querela di falso ed omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 20.01.2025 sulle conclusioni precisate a verbale dal procuratore di parte opposta, assente il procuratore di parte opponente, all'esito della relativa discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
4. - Ciò posto, l'opposizione è manifestamente tardiva e, come tale, va dichiarata inammissibile.
4.1. - Come, infatti, documentato dalla società opposta (cfr. doc. 4, fasc. opposta), il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato all'opponente in data 26.08.2023, mentre l'opposizione è stata proposta con atto di citazione notificato alla controparte solo in data 21.02.2024, laddove il termine di quaranta giorni per l'opposizione (decorrente dall'1.09.2023, tenuto conto della sospensione feriale) scadeva il 10.10.2023 (martedì).
Al riguardo, mette conto evidenziare che, nell'ipotesi di notifica di un atto processuale a mezzo posta, a norma dell'art. 8, co. 4, della L. n. 890/1982, la notificazione si intende eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa
(c.d. “CAD”) dell'avvenuto deposito del piego raccomandato presso il punto di deposito più vicino al destinatario (come previsto dal comma 1 dell'art. 8, L. cit.).
Sicché, nel caso in esame, la notificazione si è perfezionata in data 26.08.2023, ossia col decorso del decimo giorno successivo all'invio della “CAD”, in specie avvenuto il
16.08.2023.
4.2. - Quanto alle conseguenze di tale tardività, è pacifico che il termine di quaranta giorni stabilito dall'art. 641 c.p.c. abbia natura perentoria, come risulta inequivocabilmente dalle conseguenze (esecutorietà) che l'art. 647 c.p.c. ricollega alla mancata opposizione “nel termine stabilito”, sicché, il decorso infruttuoso di tale termine fa sì che il decreto acquisti efficacia di titolo esecutivo.
4.3. - Ricorrono, dunque, le condizioni per la declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione, con l'ulteriore conseguenza che non possono esaminarsi le doglianze di merito spiegate dall'opponente.
Com'è noto, infatti, il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, nonché l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (Cass. n. 11360/2010).
Ne discende che alla non risulta opponibile l'eventuale falsificazione Controparte_1 delle sottoscrizioni presenti sul contratto di finanziamento posto a fondamento della
Pag. 3 di 5 monizione, né tantomeno l'eventuale prescrizione maturata anteriormente alla notifica del decreto ingiuntivo, posto che il giudicato che si è formato ha reso irretrattabile il diritto al pagamento delle somme portate dal decreto medesimo, precludendo qualsiasi azione od eccezione tendente a far valere i fatti impeditivi su di esso incidenti.
4.4. - Ai sensi dell'art. 653 c.p.c., va dichiarata l'esecutività del decreto opposto.
5. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'attività processuale espletata nel corso del giudizio e allo scaglione di riferimento, individuato secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, sulla base del valore della controversia dichiarato in domanda (sino ad € 26.000,00), si liquidano come da dispositivo per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale ai valori medi.
6. - Nel caso in esame risulta, infine, applicabile l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel testo aggiunto dall'art. 45, comma 12, della L. n. 69/2009, secondo cui “quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
6.1. - Il Tribunale ritiene che la parte opponente abbia effettivamente agito con colpa grave: agire in mala fede o colpa grave vuol dire, infatti, azionare la propria pretesa o resistere a quella avversaria con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; oppure senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza della inammissibilità e/o della infondatezza della propria posizione.
6.2. - Nel caso a mano, per quanto detto, l'odierna opponente ha proposto un'opposizione a decreto ingiuntivo manifestamente (e gravemente) tardiva.
Le ragioni d'inammissibilità dell'opposizione sono evidenti, derivano da princìpi giuridici consolidati e non consentivano alcuna incertezza sulla loro effettiva sussistenza.
Deve quindi concludersi che delle due l'una: o l'opponente (e per essa il difensore, del cui operato il cliente deve rispondere nei confronti della controparte ex art. 2049 c.c.) non era a conoscenza del dovere di verificare la tempestività dell'opposizione, e allora ha agito con colpa grave, trattandosi di ignoranza inescusabile;
oppure ne era a conoscenza, e allora ha agito addirittura con mala fede, proponendo un'opposizione che ben sapeva essere inevitabilmente destinata ad una pronuncia di inammissibilità.
6.3. - Parte opponente ha, dunque, tenuto un contegno processuale connotato (almeno) da colpa grave e va, di conseguenza, condannata d'ufficio, ai sensi dell'art. 96, comma
3, c.p.c., al pagamento in favore della controparte costituita, in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno, che viene stabilita assumendo a parametro di riferimento l'importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per il giudizio, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 1,
c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.
Pag. 4 di 5
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 742/2024 r.g., così dispone:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 936/2023 del 17.07.2023 emesso dal
[...]
Tribunale di Siracusa nel procedimento iscritto al n. 1634/2023 r.g., in quanto tardiva.
2) Visto l'art. 653 c.p.c., dichiara esecutivo il suddetto decreto ingiuntivo.
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, che si CP_1 liquidano in complessivi € 5.077,00, oltre rimborso forfettario spese generali al
15%, oltre c.p.a. al 4% ed i.v.a. al 22%, ove dovute, come per legge.
4) Condanna, altresì, al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dell'ulteriore
[...] importo di € 5.077,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.
Così deciso a Siracusa in data 20 gennaio 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE DI SIRACUSA Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 742/2024
Oggi 20 gennaio 2025, alle ore 11.34, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'Avv. Elena Frascino oggi sostituita dall'Avv. Federica Controparte_1
Bianca la quale contesta tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito dalla controparte;
precisa le conclusioni come in atti e chiede che la causa venga posta in decisione;
in particolare, discute la causa deducendo la tardività della proposizione dell'opposizione avversaria, come specificamente dedotto in comparsa responsiva;
insiste pertanto nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione; in subordine, insiste nel rigetto dell'opposizione avversaria poiché infondata in fatto e in diritto.
Il Giudice,
Si ritira camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio alle ore 14:00, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, dandone lettura in pubblica udienza - assenti le parti e i loro difensori - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 5 N. R.G. 742/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 742/2024
PROMOSSA DA
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Maria Macchiarella, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Elena Frascino, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Francesca Scollo, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 20.01.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 936/2023 del 17.07.2023 emesso dal Tribunale di Siracusa nel procedimento iscritto al n. 1634/2023 r.g., in virtù del quale le è stato ingiunto di pagare, in favore della la somma complessiva di € 16.123,61, oltre Controparte_1 interessi, spese e compensi del monitorio. A supporto dell'opposizione, ha dedotto la falsità del contratto di finanziamento posto a fondamento della domanda monitoria,
Pag. 2 di 5 all'uopo proponendo querela di falso, ed eccepito la prescrizione del credito vantato dalla controparte.
2. - La si è costituita in giudizio eccependo la tardività dell'opposizione Controparte_1
e, nel merito, la sua infondatezza.
3. - Non ammessa la querela di falso ed omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 20.01.2025 sulle conclusioni precisate a verbale dal procuratore di parte opposta, assente il procuratore di parte opponente, all'esito della relativa discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
4. - Ciò posto, l'opposizione è manifestamente tardiva e, come tale, va dichiarata inammissibile.
4.1. - Come, infatti, documentato dalla società opposta (cfr. doc. 4, fasc. opposta), il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato all'opponente in data 26.08.2023, mentre l'opposizione è stata proposta con atto di citazione notificato alla controparte solo in data 21.02.2024, laddove il termine di quaranta giorni per l'opposizione (decorrente dall'1.09.2023, tenuto conto della sospensione feriale) scadeva il 10.10.2023 (martedì).
Al riguardo, mette conto evidenziare che, nell'ipotesi di notifica di un atto processuale a mezzo posta, a norma dell'art. 8, co. 4, della L. n. 890/1982, la notificazione si intende eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa
(c.d. “CAD”) dell'avvenuto deposito del piego raccomandato presso il punto di deposito più vicino al destinatario (come previsto dal comma 1 dell'art. 8, L. cit.).
Sicché, nel caso in esame, la notificazione si è perfezionata in data 26.08.2023, ossia col decorso del decimo giorno successivo all'invio della “CAD”, in specie avvenuto il
16.08.2023.
4.2. - Quanto alle conseguenze di tale tardività, è pacifico che il termine di quaranta giorni stabilito dall'art. 641 c.p.c. abbia natura perentoria, come risulta inequivocabilmente dalle conseguenze (esecutorietà) che l'art. 647 c.p.c. ricollega alla mancata opposizione “nel termine stabilito”, sicché, il decorso infruttuoso di tale termine fa sì che il decreto acquisti efficacia di titolo esecutivo.
4.3. - Ricorrono, dunque, le condizioni per la declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione, con l'ulteriore conseguenza che non possono esaminarsi le doglianze di merito spiegate dall'opponente.
Com'è noto, infatti, il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, nonché l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (Cass. n. 11360/2010).
Ne discende che alla non risulta opponibile l'eventuale falsificazione Controparte_1 delle sottoscrizioni presenti sul contratto di finanziamento posto a fondamento della
Pag. 3 di 5 monizione, né tantomeno l'eventuale prescrizione maturata anteriormente alla notifica del decreto ingiuntivo, posto che il giudicato che si è formato ha reso irretrattabile il diritto al pagamento delle somme portate dal decreto medesimo, precludendo qualsiasi azione od eccezione tendente a far valere i fatti impeditivi su di esso incidenti.
4.4. - Ai sensi dell'art. 653 c.p.c., va dichiarata l'esecutività del decreto opposto.
5. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'attività processuale espletata nel corso del giudizio e allo scaglione di riferimento, individuato secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, sulla base del valore della controversia dichiarato in domanda (sino ad € 26.000,00), si liquidano come da dispositivo per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale ai valori medi.
6. - Nel caso in esame risulta, infine, applicabile l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel testo aggiunto dall'art. 45, comma 12, della L. n. 69/2009, secondo cui “quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
6.1. - Il Tribunale ritiene che la parte opponente abbia effettivamente agito con colpa grave: agire in mala fede o colpa grave vuol dire, infatti, azionare la propria pretesa o resistere a quella avversaria con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; oppure senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza della inammissibilità e/o della infondatezza della propria posizione.
6.2. - Nel caso a mano, per quanto detto, l'odierna opponente ha proposto un'opposizione a decreto ingiuntivo manifestamente (e gravemente) tardiva.
Le ragioni d'inammissibilità dell'opposizione sono evidenti, derivano da princìpi giuridici consolidati e non consentivano alcuna incertezza sulla loro effettiva sussistenza.
Deve quindi concludersi che delle due l'una: o l'opponente (e per essa il difensore, del cui operato il cliente deve rispondere nei confronti della controparte ex art. 2049 c.c.) non era a conoscenza del dovere di verificare la tempestività dell'opposizione, e allora ha agito con colpa grave, trattandosi di ignoranza inescusabile;
oppure ne era a conoscenza, e allora ha agito addirittura con mala fede, proponendo un'opposizione che ben sapeva essere inevitabilmente destinata ad una pronuncia di inammissibilità.
6.3. - Parte opponente ha, dunque, tenuto un contegno processuale connotato (almeno) da colpa grave e va, di conseguenza, condannata d'ufficio, ai sensi dell'art. 96, comma
3, c.p.c., al pagamento in favore della controparte costituita, in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno, che viene stabilita assumendo a parametro di riferimento l'importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per il giudizio, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 1,
c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.
Pag. 4 di 5
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 742/2024 r.g., così dispone:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 936/2023 del 17.07.2023 emesso dal
[...]
Tribunale di Siracusa nel procedimento iscritto al n. 1634/2023 r.g., in quanto tardiva.
2) Visto l'art. 653 c.p.c., dichiara esecutivo il suddetto decreto ingiuntivo.
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, che si CP_1 liquidano in complessivi € 5.077,00, oltre rimborso forfettario spese generali al
15%, oltre c.p.a. al 4% ed i.v.a. al 22%, ove dovute, come per legge.
4) Condanna, altresì, al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dell'ulteriore
[...] importo di € 5.077,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.
Così deciso a Siracusa in data 20 gennaio 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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