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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 02/04/2025, n. 2785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2785 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02785/2025REG.PROV.COLL.
N. 06045/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6045 del 2024, proposto da
Infrastrutture Wireless Italiane (Inwit) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Zucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Avella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lodovico Visone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sindaco del Comune di Avella, nella qualità di ufficiale di governo, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
SA IC, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvio Sepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno n. 01023/2024;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Avella;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 il Cons. Roberta Ravasio e udito per le parti l’avvocato Accarino in sostituzione dell'avv. Lodovico Visone;
Dato atto che il difensore dell’appellante ha depositato istanza di passaggio della causa in decisione, senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il 15 maggio 2023 la Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (in prosieguo solo “ WI”) ha depositato presso il portale SUAP del Comune di Avella una istanza diretta alla installazione di una infrastruttura portante impianti di telecomunicazione: l’istanza era presentata su un modello prestampato recante, in epigrafe, il richiamo all’art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 160/2010 e all’art. 18 bis della L. n. 241/90; al punto 8, relativo agli “ interventi attivati nel procedimento ”, il modello era stato riempito con la indicazione “ installazione di impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W ”; nella relazione di accompagnamento, tuttavia, l’oggetto veniva descritto quale “istanza unica” ai sensi degli artt. 43, 44, 49 del D. L.vo 259/2003, e anche nella motivazione si richiama l’art. 44, comma 5 e comma 10, relativi all’istanza unica; nelle conclusioni, infine, si
specificava che WI avrebbe realizzato la sola infrastruttura.
2. Trascorsi 60 giorni dalla presentazione dell’istanza WI notificava al Comune l’autocertificazione relativa alla formazione del silenzio assenso, prevista all’art. 44, comma 10, CCE, e comunicava l’inizio lavori per il 26 luglio 2023.
3. Con ordinanza del 3 agosto 2023 il Comune sospendeva i lavori per motivi connessi alla presunta pericolosità degli impianti 5G, alla vicinanza con una zona soggetta a vincolo archeologico e paesaggistico, alla mancata indicazione del titolare del fondo e per la mancanza di una esaustiva valutazione dei rischi connessi agli impianti 5G.
4. Con ordinanza del 14 settembre 2023 il Comune ordinava a WIT la rimozione delle opere nel frattempo realizzate, sul presupposto che erano state realizzate in assenza di titoli abilitativi, che i nuovi impianti erano in contrasto con la normativa urbanistica-edilizia vigente, e che l’area interessata era già stata asservita a vincolo di inedificabilità dalla proprietà.
5. Ambedue le ordinanze venivano impugnate da WI con il ricorso di primo grado.
6. L’Amministrazione si costituiva in giudizio eccependo l’improcedibilità del ricorso in ragione della sopravvenuta approvazione, nel dicembre 2023, del Regolamento comunale per l’insediamento territoriale degli impianti per la telefonia mobile e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, il quale non includerebbe l’area per cui è causa tra quelle dove è possibile l’istallazione degli impianti di trasmissione e, inoltre, consentirebbe al Comune di disporre la rilocalizzazione degli impianti.
7. Con la sentenza in epigrafe indicata l’adìto Tribunale, dopo aver affermato che l’istanza del 15 maggio 2023 aveva ad oggetto una SCIA - e non una istanza unica - e che sulla stessa non si era formato il silenzio-assenso, dichiarava l’improcedibilità del ricorso in quanto “ non è contestato che tale Regolamento non includa l’area prescelta da WI S.p.A. tra quelle dove è possibile l’istallazione dell’impianto, e che peraltro il Comune disponga del potere di rilocalizzazione degli impianti. Ne consegue che WI S.p.A. non ha più alcun interesse ad ottenere l’annullamento del provvedimento gravato, attesa la mancata impugnazione di tale Regolamento, che non include il sito di impianto della WI tra le aree idonee .”
8. WI ha proposto appello.
9. Il Comune di Avella si è costituito in giudizio per resistere all’impugnazione.
10. In occasione della camera di consiglio del 30 agosto 2024 il Collegio sospendeva l’esecutività della sentenza appellata nonché l’esecutività dell’ordinanza del Comune di Avella n. 29 del 14 settembre 2023.
11. La causa veniva, infine, chiamata all’udienza del 5 dicembre 2024, in occasione della quale veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
12. Con l’atto d’appello WI deduce l’erroneità ed illogicità dell’appellata sentenza sul presupposto che:
- l’istanza del 15 maggio 2023 doveva qualificarsi quale istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 44 CCE, quanto al palo portante, ai sensi dell’art. 49 CCE, quanto alle opere civili;
- di conseguenza si era già formato il silenzio-assenso sulla istanza medesima, nel momento in cui veniva notificata l’istanza di sospensione dei lavori del 3 agosto 2023;
- la formazione del silenzio-assenso non era esclusa neppure dalla mancata produzione del parere dell’ARPA, che non è necessario laddove l’istanza sia diretta soltanto alla realizzazione dell’infrastruttura;
- il Regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telecomunicazione, entrato in vigore del dicembre 2023, non avrebbe quindi potuto essere applicato al caso di specie, essendo entrato in vigore dopo il perfezionamento del titolo;
- in ogni caso, anche a voler qualificare l’istanza del 15 maggio 2023 quale SCIA, essa si sarebbe già consolidata alla data in cui veniva emessa l’ordinanza di sospensione dei lavori, con conseguente impossibilità di adottare provvedimenti inibitori.
12.1. L’appellante ha quindi riproposto i motivi di ricorso dichiarati assorbiti dal TAR.
13. Il Collegio deve, a questo punto, rilevare d’ufficio che nel corso del giudizio di primo grado avrebbe dovuto essere disposta l’integrazione del contraddittorio con le compagnie telefoniche potenzialmente interessate a collocare degli impianti di trasmissione sul traliccio oggetto degli atti impugnati, cioè le compagnie telefoniche titolari di
13.1. E’ infatti evidente che nel momento in cui è stata prospettata, da parte del Comune di Avella, la possibile idoneità del nuovo Regolamento comunale per l’insediamento territoriale degli impianti per la telefonia mobile e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, entrato in vigore ne dicembre 2023, ad incidere anche sulla decisione relativa alla legittimità degli atti impugnati e sugli effetti dell’istanza presentata da WI il 15 maggio 2023, la posizione sostanziale lesa non è stata più solo quella di WI ma anche, e soprattutto, delle compagnie telefoniche per i cui impianti è stato pensato il traliccio oggetto di tale domanda.
13.2. In proposito, merita pure rilevare, in punto di fatto, che è del tutto opinabile che l’istanza presentata da WI il 15 maggio 2023 fosse diretta, come si legge nella impugnata sentenza, alla realizzazione di un impianto con potenzia in antenna inferiore a 20 W. Tale istanza, difatti, era accompagnata da atti progettuali e da una relazione di accompagnamento in cui si palesava, in modo inequivocabile, l’intenzione di WI di limitare l’istanza alla realizzazione del traliccio portante e ad ottenere una autorizzazione unica: ciò era evidenziato dalla descrizione dell’oggetto e dal richiamo all’art. 44, commi 5 e 10. Il modulo prestampato, d’altro canto, a parte il riferimento all’art. 5 del D.P.R. n. 160/2010, non contiene alcun indizio specifico della volontà della parte di presentare una SCIA, ad eccezione della descrizione dell’intervento da realizzare, che al punto 8 viene effettivamente descritto come ““ installazione di impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W ”, in aperta contraddizione con quanto scritto nella relazione di accompagnamento.
13.4. A fronte di questa pluralità di indizi in contraddizione tra loro, il Collegio ritiene che il TAR avrebbe dovuto compiere una valutazione più approfondita per stabilire quale fosse l’oggetto dell’istanza ed i relativi effetti, e che, in ogni caso, avrebbe dovuto prefigurarsi che i soggetti realmente lesi dalla declaratoria di improcedibilità del ricorso erano le compagnie telefoniche potenzialmente interessate a sfruttare il traliccio o, comunque, il sito per installarvi degli impianti di trasmissione, nei confronti delle quali la declaratoria di improcedibilità del ricorso equivale sostanzialmente a una declaratoria di incondizionata opponibilità, alle compagnie telefoniche, del nuovo Regolamento comunale per l’insediamento territoriale degli impianti per la telefonia mobile e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici.
14. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene di dover annullare l’appellata sentenza ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., per omessa integrazione del contraddittorio con le compagnie telefoniche titolari di concessione governativa, potenzialmente interessate ad installare impianti di telecomunicazione sul sito e sul traliccio oggetto degli atti impugnati.
15.Per la liquidazione delle spese, posto che la presente decisione non definisce il giudizio, si dispone che le relative spese siano liquidate al definitivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, annulla l’appellata sentenza con rimessione degli atti al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO