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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 15/02/2024, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1329/23 RGL promossa da c.f. , residente alla Spezia, Parte_1 C.F._1
c.f. , residente ad Ameglia, Parte_2 C.F._2
, c.f. , residente a [...], Controparte_1 C.F._3 [...]
c.f. , residente a Lerici, tutti con Controparte_2 C.F._4 domicilio eletto a Lucca in viale Regina Margherita 195 presso lo studio dell'avv.
Irene Frezza (PEC che li rappresenta e Email_1
difende per procure depositata in via telematica con il ricorso ricorrenti contro
, c.f. , in persona del Sindaco avv. Umberto Controparte_3 P.IVA_1
Galazzo, con domicilio eletto a Sarzana in viale della Pace 6 presso lo studio dell'avv. Matteo Brizzi (PEC che lo Email_2
rappresenta e difende per procura depositata in via telematica con la memoria di costituzione convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: “Accertare il diritto dei ricorrenti al pagamento dell'indennità di risultato relativa agli anni 2018 e 2019 e, di conseguenza, condannare il
(c.f. , con sede in Via Caffaggio n. 15, Controparte_4 P.IVA_1
indirizzo di p.e.c. meglia. in CP_4 Email_3 CP_3 Em_4
persona del suo Sindaco pro tempore, al pagamento ai ricorrenti di quanto a ciascuno di loro spettante per tale indennità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì in cui ciascuna somma fu dovuta (gennaio 2019 per l'anno 2018
e gennaio 2020 per l'anno 2019) al saldo oltre alle spese sostenute dai ricorrenti per il contributo unificato versato per il presente giudizio. Vinte le competenze legali del giudizio”.
Per il convenuto: “Rigettare le domande tutte avanzate ex adverso, in quanto infondate in fatto ed in diritto e non suffragate da alcuna prova, per le ragioni esposte nel presente atto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22.12.2023 i ricorrenti, dipendenti del CP_3
(livello D CCNL Funzioni Locali), premesso che l'ente aveva loro
[...]
attribuito incarichi di posizione organizzativa, dato atto che era stata sempre loro pagata l'indennità di risultato, si sono lamentati che la proposta di delibera con la quale veniva stabilito il piano degli obiettivi 2018 non era mai stata firmata dal responsabile dell'Ufficio personale, mentre la proposta di delibera con la quale venivano stabiliti gli obiettivi del 2019 era stata firmata dal responsabile dell'Ufficio personale ma non era mai stata deliberata e la delibera
6.2.2019 n. 8 (approvazione piano obiettivi 2019) non era stata pubblicata nell'albo pretorio per la mancanza della firma del responsabile dell'Ufficio personale nella copia cartacea. Dato atto che gli obiettivi del 2018 e del 2019 erano stati regolarmente individuati e che nel bilancio del erano CP_3
accantonate le somme da destinare alle relative indennità di risultato, hanno assunto le conclusioni in epigrafe.
Il Comune resiste.
Diversamente da quanto argomentato dai ricorrenti nell'odierna udienza, il ha contestato che il diritto azionato spetti ai ricorrenti e ha negato la CP_3
ricorrenza degli elementi della relativa fattispecie.
La prova orale chiesta dai ricorrenti sui capitoli della narrativa è integralmente inammissibile e superflua, vertendo sul contenuto e/o sull'interpretazione di documenti quando non su norme giuridiche o inferenze logiche.
2. In giurisprudenza di legittimità, ma anche in giurisprudenza amministrativa e in giurisprudenza contabile, è sostanzialmente pacifico che, nel pubblico impiego, la retribuzione di risultato (e l'indennità di risultato perseguita dai ricorrenti rientra in questa categoria) è subordinata alla valutazione positiva dell'Amministrazione circa il raggiungimento di obiettivi gestionali programmati
(cfr. p.e. Cass., 21611/23, in motiv.), ovvero la sua erogazione può avvenire solo a seguito della definizione annuale degli obiettivi e delle valutazioni degli organi di controllo interno (cfr. p.e. Cass., 30814/22; ma v. anche Cass.,
17371/18, citata dal “L'attribuzione degli obiettivi si pone, dunque, CP_3
rispetto al diritto a percepire la retribuzione di risultato, quale presupposto normativo e contrattuale, e da ciò consegue che va escluso che tale retribuzione spetti per il solo fatto dell'espletamento di funzioni superiori”).
Coerentemente, il CCNL Funzione Pubblica 2016-2018 (non prodotto dai ricorrenti ma conosciuto d'ufficio come tutti i contratti collettivi del pubblico impiego privatizzato) prevede all'art. 15 comma 4 “Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative…”, e il CCNL Funzione Pubblica 2019-2021 prodotto dai ricorrenti prevede analogamente all'art. 17 comma 4: “Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ [elevata qualificazione]…”.
Gli obiettivi, quindi, devono essere necessariamente predeterminati.
Dato che, in ossequio al principio di legalità, la pubblica amministrazione agisce solo per provvedimenti tipici e formali, la predeterminazione degli obiettivi deve poi assumere quella veste.
3. Ora, sono gli stessi ricorrenti a riconoscere che:
- La proposta di deliberazione 95/2018 con cui veniva stabilito il piano degli obiettivi per il 2018 non è mai stata firmata dal responsabile dell'ufficio personale e non si è mai tradotta in una delibera;
- La proposta di deliberazione 92/2019 avente a oggetto gli obiettivi per il 2019
è stata firmata dal responsabile dell'ufficio personale ma non si è mai tradotta in una delibera.
D'altra parte, la delibera n. 8 del 6.2.2019 che approva il piano obiettivi per il
2019 non è mai stata pubblicata sull'albo pretorio, come parimenti riconoscono i ricorrenti e come del resto si evince dal fatto che il pedissequo attestato di pubblicazione è lasciato in bianco. Ne consegue che quella delibera, che non risulta dichiarata direttamente eseguibile, non è mai diventata esecutiva (cfr. art. 134 comma 3 D. Lgs. 267/00: “Le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione”), a prescindere dal fatto che possa essere stata richiamata da atti successivi. A ciò si aggiunga che la delibera 8/2019 approva un piano degli obiettivi che viene definito “parte integrante e sostanziale” dell'atto, ma che in causa non risulta neppure identificato: in particolare, non lo si può assimilare a quello contenuto nella proposta 92/2019, per il motivo evidente che quest'ultima risale al 28.6.2019 (data indicata in epigrafe;
giova precisare che si tratta della data dell'atto e non di quella in cui il relativo documento è stato stampato) e quindi al
6.2.2019 non esisteva.
Come rileva il quindi, per gli anni 2018 e 2019 non esiste alcun atto CP_3 formale dell'ente che abbia predeterminato gli obiettivi e l'indennità di risultato non può essere erogata.
In particolare, come si è visto, le proposte 95/2018 e 92/2019, che in ricorso vengono richiamate come atti che individuano gli obiettivi, non sono mai state trasfuse in alcuna delibera;
la prima di esse, si aggiunge, non è firmata e quindi non ha alcuna giuridica consistenza neppure come proposta.
Che poi quegli atti possano essere stati inseriti nel sito internet istituzionale dell'ente, o forse nel relativo intranet, come affermato in udienza, non ha rilievo giuridico e non sposta i termini della questione.
4. È irrilevante in causa che analoga indennità di performance annuale sia stata erogata ai sottoposti dei ricorrenti, e cioè ai dipendenti non titolari di posizione organizzativa, con determine n. 614 del 2.10.2019 e n. 548 del 21.9.2020 (doc.
6 dei ricorrenti), non foss'altro per il generale principio del diritto amministrativo che non consente di chiedere per sé l'estensione di vantaggi non spettanti pur se riconosciuti ad altri.
Quelle due determine, fra l'altro, non sembrano neppure dare atto del raggiungimento di obiettivi prefissati, pur dovendosi precisare che, quand'anche lo facessero, ciò non consentirebbe di ritenere accertato che vi fossero obiettivi prefissati in carenza di atti formali.
5. I ricorrenti hanno argomentato che la mancata predeterminazione degli obiettivi è imputabile al che non ha completato il necessario iter CP_3
amministrativo. La circostanza dedotta non è utile, perché i ricorrenti hanno chiesto in questo giudizio il pagamento dell'indennità, e non il risarcimento di un danno o di una perdita di chance. In rapporto all'azione concretamente svolta, la mancata predeterminazione degli obiettivi imputabile all'amministrazione datrice di lavoro non si può considerare equipollente alla predeterminazione degli obiettivi.
6. Va comunque osservato che i ricorrenti, sui quali graverebbe comunque l'onere di provare i presupposti del loro diritto alla percezione dell'indennità perseguita, affidano la dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi a due circostanze del tutto anodine, e cioè il fatto di aver percepito l'indennità in passato e il fatto che sia stata riconosciuta al personale di livello inferiore.
Ma aver raggiunto gli obiettivi in passato non significa, neppure sul piano indiziario, averli raggiunti oggi, e non necessariamente gli obiettivi assegnati ai dipendenti di livello inferiore sono i medesimi dei ricorrenti.
Manca completamente in ricorso la deduzione concreta dei motivi per i quali i ricorrenti ritengono di aver raggiunto gli obiettivi che pure assumono essere individuati o individuabili.
7. Si aggiunge per mera completezza: è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che il giudice, pur se accerti l'illegittimità della procedura amministrativa in esito alla quale è stata ritenuto il mancato raggiungimento degli obiettivi, non può sostituirsi all'organo deputato ad effettuare la verifica dei risultati (Cass., 12.4.2017 n. 9392, in motiv.).
8. Complessivamente, quindi, la domanda si rigetta.
Tenuto conto del fatto che effettivamente il non ha completato l'iter CP_3
amministrativo di predeterminazione degli obiettivi per motivi non precisati in causa, si ravvisano motivi per la compensazione delle spese.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, rigetta il ricorso e compensa le spese.
La Spezia, 15.2.2024
Il giudice
Marco Viani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1329/23 RGL promossa da c.f. , residente alla Spezia, Parte_1 C.F._1
c.f. , residente ad Ameglia, Parte_2 C.F._2
, c.f. , residente a [...], Controparte_1 C.F._3 [...]
c.f. , residente a Lerici, tutti con Controparte_2 C.F._4 domicilio eletto a Lucca in viale Regina Margherita 195 presso lo studio dell'avv.
Irene Frezza (PEC che li rappresenta e Email_1
difende per procure depositata in via telematica con il ricorso ricorrenti contro
, c.f. , in persona del Sindaco avv. Umberto Controparte_3 P.IVA_1
Galazzo, con domicilio eletto a Sarzana in viale della Pace 6 presso lo studio dell'avv. Matteo Brizzi (PEC che lo Email_2
rappresenta e difende per procura depositata in via telematica con la memoria di costituzione convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: “Accertare il diritto dei ricorrenti al pagamento dell'indennità di risultato relativa agli anni 2018 e 2019 e, di conseguenza, condannare il
(c.f. , con sede in Via Caffaggio n. 15, Controparte_4 P.IVA_1
indirizzo di p.e.c. meglia. in CP_4 Email_3 CP_3 Em_4
persona del suo Sindaco pro tempore, al pagamento ai ricorrenti di quanto a ciascuno di loro spettante per tale indennità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì in cui ciascuna somma fu dovuta (gennaio 2019 per l'anno 2018
e gennaio 2020 per l'anno 2019) al saldo oltre alle spese sostenute dai ricorrenti per il contributo unificato versato per il presente giudizio. Vinte le competenze legali del giudizio”.
Per il convenuto: “Rigettare le domande tutte avanzate ex adverso, in quanto infondate in fatto ed in diritto e non suffragate da alcuna prova, per le ragioni esposte nel presente atto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22.12.2023 i ricorrenti, dipendenti del CP_3
(livello D CCNL Funzioni Locali), premesso che l'ente aveva loro
[...]
attribuito incarichi di posizione organizzativa, dato atto che era stata sempre loro pagata l'indennità di risultato, si sono lamentati che la proposta di delibera con la quale veniva stabilito il piano degli obiettivi 2018 non era mai stata firmata dal responsabile dell'Ufficio personale, mentre la proposta di delibera con la quale venivano stabiliti gli obiettivi del 2019 era stata firmata dal responsabile dell'Ufficio personale ma non era mai stata deliberata e la delibera
6.2.2019 n. 8 (approvazione piano obiettivi 2019) non era stata pubblicata nell'albo pretorio per la mancanza della firma del responsabile dell'Ufficio personale nella copia cartacea. Dato atto che gli obiettivi del 2018 e del 2019 erano stati regolarmente individuati e che nel bilancio del erano CP_3
accantonate le somme da destinare alle relative indennità di risultato, hanno assunto le conclusioni in epigrafe.
Il Comune resiste.
Diversamente da quanto argomentato dai ricorrenti nell'odierna udienza, il ha contestato che il diritto azionato spetti ai ricorrenti e ha negato la CP_3
ricorrenza degli elementi della relativa fattispecie.
La prova orale chiesta dai ricorrenti sui capitoli della narrativa è integralmente inammissibile e superflua, vertendo sul contenuto e/o sull'interpretazione di documenti quando non su norme giuridiche o inferenze logiche.
2. In giurisprudenza di legittimità, ma anche in giurisprudenza amministrativa e in giurisprudenza contabile, è sostanzialmente pacifico che, nel pubblico impiego, la retribuzione di risultato (e l'indennità di risultato perseguita dai ricorrenti rientra in questa categoria) è subordinata alla valutazione positiva dell'Amministrazione circa il raggiungimento di obiettivi gestionali programmati
(cfr. p.e. Cass., 21611/23, in motiv.), ovvero la sua erogazione può avvenire solo a seguito della definizione annuale degli obiettivi e delle valutazioni degli organi di controllo interno (cfr. p.e. Cass., 30814/22; ma v. anche Cass.,
17371/18, citata dal “L'attribuzione degli obiettivi si pone, dunque, CP_3
rispetto al diritto a percepire la retribuzione di risultato, quale presupposto normativo e contrattuale, e da ciò consegue che va escluso che tale retribuzione spetti per il solo fatto dell'espletamento di funzioni superiori”).
Coerentemente, il CCNL Funzione Pubblica 2016-2018 (non prodotto dai ricorrenti ma conosciuto d'ufficio come tutti i contratti collettivi del pubblico impiego privatizzato) prevede all'art. 15 comma 4 “Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative…”, e il CCNL Funzione Pubblica 2019-2021 prodotto dai ricorrenti prevede analogamente all'art. 17 comma 4: “Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ [elevata qualificazione]…”.
Gli obiettivi, quindi, devono essere necessariamente predeterminati.
Dato che, in ossequio al principio di legalità, la pubblica amministrazione agisce solo per provvedimenti tipici e formali, la predeterminazione degli obiettivi deve poi assumere quella veste.
3. Ora, sono gli stessi ricorrenti a riconoscere che:
- La proposta di deliberazione 95/2018 con cui veniva stabilito il piano degli obiettivi per il 2018 non è mai stata firmata dal responsabile dell'ufficio personale e non si è mai tradotta in una delibera;
- La proposta di deliberazione 92/2019 avente a oggetto gli obiettivi per il 2019
è stata firmata dal responsabile dell'ufficio personale ma non si è mai tradotta in una delibera.
D'altra parte, la delibera n. 8 del 6.2.2019 che approva il piano obiettivi per il
2019 non è mai stata pubblicata sull'albo pretorio, come parimenti riconoscono i ricorrenti e come del resto si evince dal fatto che il pedissequo attestato di pubblicazione è lasciato in bianco. Ne consegue che quella delibera, che non risulta dichiarata direttamente eseguibile, non è mai diventata esecutiva (cfr. art. 134 comma 3 D. Lgs. 267/00: “Le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione”), a prescindere dal fatto che possa essere stata richiamata da atti successivi. A ciò si aggiunga che la delibera 8/2019 approva un piano degli obiettivi che viene definito “parte integrante e sostanziale” dell'atto, ma che in causa non risulta neppure identificato: in particolare, non lo si può assimilare a quello contenuto nella proposta 92/2019, per il motivo evidente che quest'ultima risale al 28.6.2019 (data indicata in epigrafe;
giova precisare che si tratta della data dell'atto e non di quella in cui il relativo documento è stato stampato) e quindi al
6.2.2019 non esisteva.
Come rileva il quindi, per gli anni 2018 e 2019 non esiste alcun atto CP_3 formale dell'ente che abbia predeterminato gli obiettivi e l'indennità di risultato non può essere erogata.
In particolare, come si è visto, le proposte 95/2018 e 92/2019, che in ricorso vengono richiamate come atti che individuano gli obiettivi, non sono mai state trasfuse in alcuna delibera;
la prima di esse, si aggiunge, non è firmata e quindi non ha alcuna giuridica consistenza neppure come proposta.
Che poi quegli atti possano essere stati inseriti nel sito internet istituzionale dell'ente, o forse nel relativo intranet, come affermato in udienza, non ha rilievo giuridico e non sposta i termini della questione.
4. È irrilevante in causa che analoga indennità di performance annuale sia stata erogata ai sottoposti dei ricorrenti, e cioè ai dipendenti non titolari di posizione organizzativa, con determine n. 614 del 2.10.2019 e n. 548 del 21.9.2020 (doc.
6 dei ricorrenti), non foss'altro per il generale principio del diritto amministrativo che non consente di chiedere per sé l'estensione di vantaggi non spettanti pur se riconosciuti ad altri.
Quelle due determine, fra l'altro, non sembrano neppure dare atto del raggiungimento di obiettivi prefissati, pur dovendosi precisare che, quand'anche lo facessero, ciò non consentirebbe di ritenere accertato che vi fossero obiettivi prefissati in carenza di atti formali.
5. I ricorrenti hanno argomentato che la mancata predeterminazione degli obiettivi è imputabile al che non ha completato il necessario iter CP_3
amministrativo. La circostanza dedotta non è utile, perché i ricorrenti hanno chiesto in questo giudizio il pagamento dell'indennità, e non il risarcimento di un danno o di una perdita di chance. In rapporto all'azione concretamente svolta, la mancata predeterminazione degli obiettivi imputabile all'amministrazione datrice di lavoro non si può considerare equipollente alla predeterminazione degli obiettivi.
6. Va comunque osservato che i ricorrenti, sui quali graverebbe comunque l'onere di provare i presupposti del loro diritto alla percezione dell'indennità perseguita, affidano la dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi a due circostanze del tutto anodine, e cioè il fatto di aver percepito l'indennità in passato e il fatto che sia stata riconosciuta al personale di livello inferiore.
Ma aver raggiunto gli obiettivi in passato non significa, neppure sul piano indiziario, averli raggiunti oggi, e non necessariamente gli obiettivi assegnati ai dipendenti di livello inferiore sono i medesimi dei ricorrenti.
Manca completamente in ricorso la deduzione concreta dei motivi per i quali i ricorrenti ritengono di aver raggiunto gli obiettivi che pure assumono essere individuati o individuabili.
7. Si aggiunge per mera completezza: è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che il giudice, pur se accerti l'illegittimità della procedura amministrativa in esito alla quale è stata ritenuto il mancato raggiungimento degli obiettivi, non può sostituirsi all'organo deputato ad effettuare la verifica dei risultati (Cass., 12.4.2017 n. 9392, in motiv.).
8. Complessivamente, quindi, la domanda si rigetta.
Tenuto conto del fatto che effettivamente il non ha completato l'iter CP_3
amministrativo di predeterminazione degli obiettivi per motivi non precisati in causa, si ravvisano motivi per la compensazione delle spese.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, rigetta il ricorso e compensa le spese.
La Spezia, 15.2.2024
Il giudice
Marco Viani