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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 24/10/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1868 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1868 /2024, promossa da:
, nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Parte_1
LI AN parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA MODIFICA DELLE MODALITA' DI MANTENIMENTO PROLE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 16.11.2024, ha chiesto la modifica del Parte_1 decreto emesso dall'intestato Tribunale, depositato in data 01.07.2015 di disciplina delle modalità di mantenimento del figlio minore nato, a seguito di relazione Persona_1 sentimentale tra le attuali parti in causa, a Terni, il 14.12.2007, attualmente residente presso la madre, collocataria, in Terni. Il ricorrente ha esposto che nel decreto citato è stato disposto l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, e disciplina delle frequentazioni padre figlio, con determinazione a suo carico di contributo al mantenimento del figlio, quantificato in euro 650,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente documentate e concordate. Il ricorrente ha rappresentato di aver percepito, al momento dell'emissione del decreto, reddito annuo pari ad €18.000,00, e di aver perso nel 2020, a causa della crisi conseguente alla emergenza pandemica da Covid, il lavoro e di non essere riuscito, a causa dell'età, a reperire altra attività lavorativa, tanto da aver percepito reddito di cittadinanza prima e poi reddito di inclusione per € 500,00 mensili;
che la resistente, nella consapevolezza della situazione sottoscriveva accordo, in data 16.12.2022, con il quale le parti concordavano di ridurre ad € 300,00 mensili, dal mese di dicembre 2022, fino al mese di dicembre 2023, il contributo al mantenimento del figlio e che nonostante tale accordo la resistente formulava richiesta di pagamento delle somme asseritamente non corrisposte. Tanto premesso il ricorrente, rappresentando il peggioramento della propria situazione reddituale, e rilevando la volontà di partecipare al mantenimento del figlio anche chiedendo aiuto ai propri familiare, ha chiesto la riduzione a far data dal gennaio 2024, e comunque a far data dal deposito del ricorso, delle condizioni previste nel decreto emesso a conclusione del procedimento rg vg 82/2015 determinando il contributo al mantenimento del figlio minorenne in € euro 300,00 mensili, con vittoria di Per_1 lite.
All'udienza di comparizione, è comparso il solo ricorrente dichiarando di risiedere in immobile di proprietà del figlio primogenito (nato da precedente unione) di essere disoccupato, e di percepire reddito di inclusione di euro 500 mensili, di non avere proprietà immobiliari, né risparmi. All'esito dell'udienza, preso atto della riduzione dei redditi del ricorrente il contributo posto a suo carico per il mantenimento del figlio è stato ridotto ad € 300 mensili.
All'esito la decisione è stata rimessa al Collegio.
Deve essere dichiarata la contumacia della resistente ritualmente citata e non comparsa.
La domanda del ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Dalla documentazione depositata risulta provata la contrazione dei redditi del ricorrente, occupato al momento dell'emissione del precedente decreto, ed allo stato disoccupato e percettore di reddito di inclusione di € 500 mensili. La domanda deve essere accolta determinando in € 300 mensili il contributo dovuto dal padre per il mantenimento del figlio, oltre ISTAT annuale, con decorrenza dalla data della domanda (novembre 2024) esulando dal presente giudizio il pagamento di somme precedenti.
La materia trattata e le ragioni della decisione e la contumacia della resistente giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
determina in € 300,00 il contributo posto a carico del ricorrente per il mantenimento del figlio minore, oltre ISTAT annuale, con decorrenza dal mese di novembre 2024 (fermo il contributo alle spese straordinarie nella misura del 50%);
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio, in collegamento da remoto in data 16 ottobre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1868 /2024, promossa da:
, nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Parte_1
LI AN parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA MODIFICA DELLE MODALITA' DI MANTENIMENTO PROLE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 16.11.2024, ha chiesto la modifica del Parte_1 decreto emesso dall'intestato Tribunale, depositato in data 01.07.2015 di disciplina delle modalità di mantenimento del figlio minore nato, a seguito di relazione Persona_1 sentimentale tra le attuali parti in causa, a Terni, il 14.12.2007, attualmente residente presso la madre, collocataria, in Terni. Il ricorrente ha esposto che nel decreto citato è stato disposto l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, e disciplina delle frequentazioni padre figlio, con determinazione a suo carico di contributo al mantenimento del figlio, quantificato in euro 650,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente documentate e concordate. Il ricorrente ha rappresentato di aver percepito, al momento dell'emissione del decreto, reddito annuo pari ad €18.000,00, e di aver perso nel 2020, a causa della crisi conseguente alla emergenza pandemica da Covid, il lavoro e di non essere riuscito, a causa dell'età, a reperire altra attività lavorativa, tanto da aver percepito reddito di cittadinanza prima e poi reddito di inclusione per € 500,00 mensili;
che la resistente, nella consapevolezza della situazione sottoscriveva accordo, in data 16.12.2022, con il quale le parti concordavano di ridurre ad € 300,00 mensili, dal mese di dicembre 2022, fino al mese di dicembre 2023, il contributo al mantenimento del figlio e che nonostante tale accordo la resistente formulava richiesta di pagamento delle somme asseritamente non corrisposte. Tanto premesso il ricorrente, rappresentando il peggioramento della propria situazione reddituale, e rilevando la volontà di partecipare al mantenimento del figlio anche chiedendo aiuto ai propri familiare, ha chiesto la riduzione a far data dal gennaio 2024, e comunque a far data dal deposito del ricorso, delle condizioni previste nel decreto emesso a conclusione del procedimento rg vg 82/2015 determinando il contributo al mantenimento del figlio minorenne in € euro 300,00 mensili, con vittoria di Per_1 lite.
All'udienza di comparizione, è comparso il solo ricorrente dichiarando di risiedere in immobile di proprietà del figlio primogenito (nato da precedente unione) di essere disoccupato, e di percepire reddito di inclusione di euro 500 mensili, di non avere proprietà immobiliari, né risparmi. All'esito dell'udienza, preso atto della riduzione dei redditi del ricorrente il contributo posto a suo carico per il mantenimento del figlio è stato ridotto ad € 300 mensili.
All'esito la decisione è stata rimessa al Collegio.
Deve essere dichiarata la contumacia della resistente ritualmente citata e non comparsa.
La domanda del ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Dalla documentazione depositata risulta provata la contrazione dei redditi del ricorrente, occupato al momento dell'emissione del precedente decreto, ed allo stato disoccupato e percettore di reddito di inclusione di € 500 mensili. La domanda deve essere accolta determinando in € 300 mensili il contributo dovuto dal padre per il mantenimento del figlio, oltre ISTAT annuale, con decorrenza dalla data della domanda (novembre 2024) esulando dal presente giudizio il pagamento di somme precedenti.
La materia trattata e le ragioni della decisione e la contumacia della resistente giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
determina in € 300,00 il contributo posto a carico del ricorrente per il mantenimento del figlio minore, oltre ISTAT annuale, con decorrenza dal mese di novembre 2024 (fermo il contributo alle spese straordinarie nella misura del 50%);
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio, in collegamento da remoto in data 16 ottobre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti