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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/11/2025, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Procedimento n.85 / 2025 R.G.
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Verbale della causa n. 85 / 2025 r.g
Udienza del 25 novembre 2025.
Dinanzi al Giudice, Dott.ssa SI ZI viene chiamata la causa di cui all'intestazione.
Compare per , presente personalmente, Avv. DI CIANNI FINISIA. Controparte_1
Compare per , presente personalmente, l'Avv. CARNOVALE ANGELA. CP_2
Le parti rappresentano di aver raggiunto un accordo in base al quale il convenuto si impegna a restituire i beni mobili di cui alla citazione, ad eccezione di un armadietto a due ante della stanza dei bambini, entro la prima settimana di dicembre 2025; chiedono pertanto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Viene sentita l'attrice che dichiara: “percepisco l'assegno di inclusione di 700 euro al mese;
vivo con mia madre e i bambini;
mia madre è pensionata, non so di preciso quanto percepisce di pensione, credo intorno ai 1.000,00”. Viene sentito il convenuto che dichiara:
“sono disoccupato e non ho forme di sostegno a reddito, lavoro a nero, vivo da solo.”
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice in assenza dei difensori suddetti e delle parti (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies,
c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
1 di 2 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona del
Giudice, Dott.ssa SI ZI, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 85/2025 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Finisia Controparte_1 C.F._1
Di Cianni
PARTE ATTRICE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Carnovale CP_2 C.F._2
Angela
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia della contendere in ordine alla presente controversia.
Come è noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice
(anche d'ufficio) quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa dalle parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. per tutte Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Nella specie all'odierna udienza, le parti del giudizio hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in base al quale il convenuto si impegna a restituire i beni mobili di cui alla
2 di 3 citazione, ad eccezione di un armadietto a due ante della stanza dei bambini, entro la prima settimana di dicembre 2025.
Tanto premesso, le parti hanno precisato le conclusioni chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Tale rilievo si reputa sufficiente a sorreggere una pronuncia di dichiarazione in tal senso, essendo noto che “in tema di dichiarazione della cessazione della materia del contendere,
i difensori delle parti, pur se non dotati di poteri specifici conferiti con procura speciale, sono legittimati a comunicare congiuntamente i fatti per i quali è sopravvenuta l'estinzione del processo, per effetto della fine d'ogni controversia tra le parti e di qualsiasi interesse alla pronuncia” (Cassazione civile, sez. I, 30 maggio 2003, n. 8822).
Osserva il Tribunale che, avendo le parti raggiunto, in pendenza del giudizio, un'intesa transattiva anche in ordine alle spese legali, essendo cessato qualunque motivo di lite sul punto tra le parti, risulta venuto meno ogni interesse delle stesse a proseguire il giudizio ed il correlativo obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Le spese di lite sono compensate, stante la concorde richiesta delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso il 25/11/2025.
Il Giudice
Dott.ssa SI ZI
3 di 3
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Verbale della causa n. 85 / 2025 r.g
Udienza del 25 novembre 2025.
Dinanzi al Giudice, Dott.ssa SI ZI viene chiamata la causa di cui all'intestazione.
Compare per , presente personalmente, Avv. DI CIANNI FINISIA. Controparte_1
Compare per , presente personalmente, l'Avv. CARNOVALE ANGELA. CP_2
Le parti rappresentano di aver raggiunto un accordo in base al quale il convenuto si impegna a restituire i beni mobili di cui alla citazione, ad eccezione di un armadietto a due ante della stanza dei bambini, entro la prima settimana di dicembre 2025; chiedono pertanto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Viene sentita l'attrice che dichiara: “percepisco l'assegno di inclusione di 700 euro al mese;
vivo con mia madre e i bambini;
mia madre è pensionata, non so di preciso quanto percepisce di pensione, credo intorno ai 1.000,00”. Viene sentito il convenuto che dichiara:
“sono disoccupato e non ho forme di sostegno a reddito, lavoro a nero, vivo da solo.”
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice in assenza dei difensori suddetti e delle parti (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies,
c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
1 di 2 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona del
Giudice, Dott.ssa SI ZI, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 85/2025 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Finisia Controparte_1 C.F._1
Di Cianni
PARTE ATTRICE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Carnovale CP_2 C.F._2
Angela
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia della contendere in ordine alla presente controversia.
Come è noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice
(anche d'ufficio) quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa dalle parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. per tutte Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Nella specie all'odierna udienza, le parti del giudizio hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in base al quale il convenuto si impegna a restituire i beni mobili di cui alla
2 di 3 citazione, ad eccezione di un armadietto a due ante della stanza dei bambini, entro la prima settimana di dicembre 2025.
Tanto premesso, le parti hanno precisato le conclusioni chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Tale rilievo si reputa sufficiente a sorreggere una pronuncia di dichiarazione in tal senso, essendo noto che “in tema di dichiarazione della cessazione della materia del contendere,
i difensori delle parti, pur se non dotati di poteri specifici conferiti con procura speciale, sono legittimati a comunicare congiuntamente i fatti per i quali è sopravvenuta l'estinzione del processo, per effetto della fine d'ogni controversia tra le parti e di qualsiasi interesse alla pronuncia” (Cassazione civile, sez. I, 30 maggio 2003, n. 8822).
Osserva il Tribunale che, avendo le parti raggiunto, in pendenza del giudizio, un'intesa transattiva anche in ordine alle spese legali, essendo cessato qualunque motivo di lite sul punto tra le parti, risulta venuto meno ogni interesse delle stesse a proseguire il giudizio ed il correlativo obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Le spese di lite sono compensate, stante la concorde richiesta delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso il 25/11/2025.
Il Giudice
Dott.ssa SI ZI
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