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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 18.03.2025 N. 723/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
Parte_2 CodiceFiscale_2 (C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_3 hinis inis del Foro di Milano, elettivamente domiciliati presso lo Studio dei difensori in Milano, via Lario n. 26
- RICORRENTI -
contro
P. IVA ) CP_1 P.IVA_1
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: retribuzione ferie, pagamento somme All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato il 21 gennaio 2025, , e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Parte_3
Sezione Lavoro – er sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“1- Premessa ove necessario la declaratoria di nullità di ogni clausola contrattuale collettiva contraria, condannare a corrispondere ai ricorrenti le seguenti somme lorde, a CP_1 titolo di differenze retributive per i giorni di ferie goduti:
EURO 2.681,90 Parte_1
EURO 2.120,23 Parte_2
EURO 1.780,37 Parte_3 o quali altre ritenute dovute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio e ne è CP_1 stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
*** * ***
1. Con ricorso depositato in data 29 gennaio 2021, gli odierni ricorrenti – insieme ad altri colleghi, tutti dipendenti di hanno adito la Sezione Lavoro CP_1 del Tribunale di Milano, al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“I. accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti e comunque disapplicare le clausole contenute nell'art.31.6 del CCNL della mobilità e attività ferroviarie del 20.7.2012 (dall'1.1.2017 art.30.6 del CCNL 16.12.2016) e nell'art.20.3 del Contratto 22.6.2012 (e s.m.i.), nella parte in cui prevedono che i giorni Controparte_2 di ferie dei ricorrenti sono retribuiti con la retribuzione base di cui all'art.48.1.1 e con la sola lett.d (indennità di turno) della retribuzione variabile di cui all'art.48.1.2; II. dichiarata nulla e comunque disapplicata ogni norma contrattuale contraria, compreso ove occorra il punto 2 dell'accordo sindacale aziendale del 23.7.2019, accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie dei ricorrenti deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva vantata da ciascun ricorrente, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi, nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dall'art.77, punto 2 del CCNL (“assenza dalla residenza”), nonché dall'art.54 del CCA NO (“incentivo per attività specifiche”) così come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015; III. Conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante, a CP_1 corrispondere in favore di ciascun ricorrente l'importo pari alle differenze retributive dallo stesso vantate tra le somme corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti ai lavoratori a tale titolo in forza dei criteri indicati da codesto giudice in accoglimento della domanda proposta sub II, con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31.12.2020 (con riserva di successiva azione per i periodi successivi), nei seguenti importi lordi:
1. € 12.325 Parte_4
2. , € 9.809 Parte_1
3. , € 3.513 Parte_5
4. , € 9.734 Parte_6
5. , € 9.234 Parte_2
6. , € 11.974 Parte_7
7. , € 9.028 Parte_3
8. , € 7.804 Parte_8
2 o in quali altri ritenuti dovuti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, nonché a retribuire i giorni di ferie che ciascun ricorrente godrà successivamente al deposito del presente ricorso con un importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto giudice in accoglimento della domanda proposta sub II. IV. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre a Contributo Unificato di euro 379,50, rimborso spese forfettario 15% e oneri fiscali, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di averli anticipati ex art. 93 c.p.c.” (doc. 1, fascicolo ricorrenti).
*
1.1. Con sentenza del 29 settembre 2021, n. 2263, il Tribunale di Milano ha così statuito:
“1) accerta e dichiara la nullità dell'art. 31, comma 6, del C.C.N.L. e attività CP_3 ferroviarie del 20.7.2012 e dell'art. 20, comma 3, del Contratto Aziendale NO del 22.6.2012, nella parte in cui non includono, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie, le voci “incentivo per attività di condotta” e “indennità di riserva” di cui all'art. 54 del Contratto Aziendale NO e “indennità di assenza dalla residenza” di cui all'art. 77, punto 2 CCNL;
2) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle suddette voci di retribuzione variabile, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie;
3) dichiara tenuta e condanna in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento dei seguenti importi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria:
€ 12.325 in favore di € 9.809 in favore di , € 3.513 in Parte_4 Parte_1 favore di , € 9.734 in favore di € 9.234 in favore di Parte_5 Parte_6
€ 11.974 in favore di € 9.028 in favore di Parte_2 Parte_7 Parte_3 ed € 7.804 in favore di;
[...] Parte_8
4) condanna al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 379,50 per spese ed € 5.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari” (doc.
2, fascicolo ricorrenti).
Si osservi che, nelle more del giudizio di primo grado, ha CP_1 dichiarato “di non avere rilievi in merito alla correttezza meramente tecnico-contabile” dei conteggi effettuati dai ricorrenti (doc. 2bis, fascicolo ricorrenti).
* 1.2. La richiamata decisione è stata confermata dalla Sezione Lavoro della Corte di
Appello di Milano con sentenza del 30 giugno 2022, n. 662 (doc. 3, fascicolo ricorrenti); confermata, a sua volta, dalla Corte Suprema di Cassazione con decisione del 3 marzo 2024, n. 5861 (doc. 4, fascicolo ricorrenti).
*** * ***
2. Nel presente giudizio i ricorrenti agiscono in forza della riserva formulata nel suddetto procedimento, al fine di ottenere il pagamento delle somme dovute – per i
3 medesimi titoli a suo tempo già azionati e oggetto dell'accertamento ormai passato in giudicato – per il periodo successivo al 31 dicembre 2019.
Nel formulare le odierne conclusioni, i ricorrenti danno atto del fatto che – in forza di Accordo Sindacale del 23 luglio 2019 (doc. 9, fascicolo ricorrenti) – la convenuta ha operato un parziale riconoscimento dell'incidenza nella retribuzione delle ferie delle competenze variabili del personale mobile (in misura pari a € 20,00 per i macchinisti ed € 10,00 per i Capi Treno, per ciascun giorno di ferie fruito), e hanno precisato che, per il periodo anteriore a ottobre 2019, è stato previsto un importo lordo di € 15,00 per ogni giorno di ferie goduto dai Macchinisti e di € 8,00 per i Capi Treno.
Deducono, tuttavia, che “la corresponsione delle somme sopra indicate è stata esplicitamente subordinata alla previa sottoscrizione da parte del personale consenziente di verbale di conciliazione in sede sindacale. I ricorrenti non hanno accettato gli importi di cui sopra e non hanno firmato alcuna conciliazione, ma ha comunque unilateralmente erogato agli stessi una somma lorda CP_1 di euro 20,00 per ogni giornata di ferie fruita a partire dall'1.10.2019” (pag. 6, ricorso), con la precisazione che “…tali somme, ricevute quale acconto sul maggior credito, sono state portate in detrazione dal totale dovuto, come da conteggio in atti. Le somme totali a credito così ottenute sono quelle riportate nelle conclusioni” (pag. 6, ricorso).
Concludono, dunque, come sopra anticipato.
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2.1. In relazione alle suddette pretese, l'an della domanda oggetto del presente giudizio risulta inter partes definito dal precedente procedimento ormai conclusosi con sentenza passata in giudicato che, come correttamente affermato in ricorso, fa stato tra le parti a parità di presupposti costitutivi del diritto.
Poiché, difatti, i ricorrenti hanno dedotto di aver continuato a svolgere le medesime mansioni, con identica tipologia di retribuzione, e a parità di disciplina contrattuale, la forza del giudicato copre anche il periodo successivo a quello già oggetto di pronunzia.
D'altronde, il Supremo Collegio ha avuto modo di chiarire che, “in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni
4 tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento” (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 agosto 2018, n. 20765; conforme, Cass. Civ.,
Sez. Lav., 29 novembre 2021, n. 37269).
Ne consegue che, in questa sede, non può più essere sindacato il diritto dei lavoratori al calcolo della retribuzione da corrispondere durante le ferie secondo i principi e criteri fissati, all'esito del giudizio pregresso, con statuizione ormai passata in giudicato: l'accertamento confermato in tutti i gradi di giudizio è destinato a trovare applicazione, non solo relativamente al periodo di causa, ma altresì nel periodo ad esso successivo.
Preclusa una nuova statuizione sull'an delle questioni oggetto di causa, è a mero titolo esaustivo che si osserva come le pronunzie ormai consolidatesi risultano fondate sui principi sanciti dalla Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla stessa Corte di Giustizia (cfr. CGUE, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Per_1
e altri;
CGUE cause riunite C-350/06 e C- 520/06, OF e altri;
CGUE,
[...] causa C-155/10, Williams e altri).
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2.2.
Per questi motivi
, la domanda è fondata.
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3. Sul quantum, si osserva quanto segue.
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3.1. I ricorrenti hanno elaborato i conteggi in ossequio ai medesimi criteri di cui al precedente procedimento, provvedendo altresì a detrarre quanto percepito in virtù dell'Accordo Sindacale del 23 luglio 2019: “la quantificazione delle differenze retributive dovute per il periodo successivo a quello oggetto del precedente giudizio è stata effettuata nei conteggi allegati sulla base del giudicato inter partes e con gli stessi criteri posti a base della condanna passata in giudicato e non contestati dalla Società convenuta (e non più contestabili); quindi calcolando il valore medio nei 12 mesi precedenti delle voci retributive coperte dal giudicato, e pertanto: “indennità di condotta e di riserva”, di cui all'art. 54.1 del Contratto aziendale NO, come modificato dall'accordo sindacale 11.3.2015; “Assenza dalla Residenza” di cui all'art.77.2 CCNL, il tutto sulla base dei dati risultanti nelle busta paga allegate di ciascun ricorrente e per ciascun anno
5 interessato. Ottenuta la somma, prima mensile e poi annuale, di tali elementi variabili della retribuzione si è ricavato il valore singolo dividendola per il numero dei giorni di presenza nell'anno di riferimento, risultanti anch'esse nelle buste paga, esattamente con lo stesso criterio applicato nel precedente giudizio, non contestato e confermato nella sua validità dalle sentenze inter partes. Il valore medio degli elementi variabili per una singola giornata, così ottenuto, è stato moltiplicato per i giorni di ferie consumati nell'anno successivo (cioè i valori medi del 2019 sono stati utilizzati per valorizzare le ferie consumate nel 2020 e così via), sempre risultanti dalle buste paga, giungendo così alla differenza retributiva richiesta. Ciò per ogni anno dall'1.1.2019 sino al 31.12.2023 (ultima busta paga prodotta), oppure sino alla eventuale precedente data di cessazione del rapporto dei singoli ricorrenti. Ogni conteggio ha un riepilogo a pag.2 che riporta, per ciascun anno, il numero dei giorni di ferie effettuati, la media giornaliera delle voci retributive oggetto di causa, i giorni di ferie goduti e l'importo annuale (e poi totale) richiesto. Dal totale richiesto sono già stati detratti gli importi pagati da (20 euro per il giorno di ferie) in conseguenza dell'accordo sindacale 23.7.2019” (pagg. CP_1
6-7, ricorso).
Si tratta, come anticipato, della medesima modalità di computo in relazione alla quale la convenuta aveva a suo tempo dichiarato “di non avere rilievi in merito alla correttezza meramente tecnico-contabile” (cfr. doc. 2bis, fascicolo ricorrenti).
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3.2.
Per questi motivi
, deve essere condannata a corrispondere CP_1 ai ricorrenti le seguenti somme lorde: € 2.681,90 in favore di , € Parte_1
2.120,23 in favore di ed € 1.780,37 in favore di Parte_2 [...]
oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo. Parte_3
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4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, eve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui CP_1 al dispositivo, con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna a pagare in favore dei CP_1 ricorrenti – per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2020 e il 31 ottobre 2024 – le
6 seguenti somme lorde: € 2.681,90 in favore di , € 2.120,23 in Parte_1 favore di ed € 1.780,37 in favore di , oltre Parte_2 Parte_3 interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna lla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€ 2.695,00 oltre spese generali e accessori come per legge, e oltre contributo unificato, da distrarsi in favore dell'Avv. L. Franceschinis e l'Avv. F. Franceschinis.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 18 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Chiara COLOSIMO
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