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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 27/11/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott.ssa Cinzia Cicero Giudice
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 1049 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] e residente in , CF Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CIMINO DANIELE che C.F._1 lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nata a [...] [...] residente in [...]CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvLO CASTRO GIUSEPPINA . che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 27.11.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 15/10/2025 e Parte_1 CP_1 adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di del matrimonio contratto in data 24/10/2000 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Scordia n. 24, Serie
A, parte I, anno 2000
l ricorrenti esponevano che con sentenza del 18.9.2024 resa nel procedimento R.G. 839/2024 il
Tribunale di Caltagirone aveva omologato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 28.11.2025 , svoltasi ex art. 127 terc.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, giuste conclusioni rese in data, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con sentenza n. 114 /2024 emesso in data 18.9.2024
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto e Parte_1 CP_1 in data 24/10/2000 annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune Scordia n. 24, Serie
A, parte I, anno 2000 alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 28.11.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott.ssa Cinzia Cicero Giudice
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 1049 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] e residente in , CF Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CIMINO DANIELE che C.F._1 lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nata a [...] [...] residente in [...]CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvLO CASTRO GIUSEPPINA . che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 27.11.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 15/10/2025 e Parte_1 CP_1 adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di del matrimonio contratto in data 24/10/2000 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Scordia n. 24, Serie
A, parte I, anno 2000
l ricorrenti esponevano che con sentenza del 18.9.2024 resa nel procedimento R.G. 839/2024 il
Tribunale di Caltagirone aveva omologato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 28.11.2025 , svoltasi ex art. 127 terc.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, giuste conclusioni rese in data, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con sentenza n. 114 /2024 emesso in data 18.9.2024
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto e Parte_1 CP_1 in data 24/10/2000 annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune Scordia n. 24, Serie
A, parte I, anno 2000 alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 28.11.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo