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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/04/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Flavio TOVANI -Giudice rel.
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3029 dell'anno 2021 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale all'udienza del 14.03.2025, promosso
DA
(C.F.: ) nata a [...], l'[...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Campolo, giusta procura resa su atto separato, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via G. Mazzini, n. 21 ha eletto domicilio;
-ricorrente-
E
(C.F.: nato a [...] CP_1 C.F._2
(Marocco), il 17.01.1986
-resistente contumace-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente- OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 14.03.2025, il difensore di parte ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 29.09.2022, depositato in data 30.09.2022, comunicato all'Ufficio del
P.M. in data 27.10.2022 (il quale ha apposto il relativo visto in data 04.11.2022),
ha proposto domanda al fine di far dichiarare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con il resistente, deducendo tra le altre cose:
- di aver contratto matrimonio civile con in Reggio Calabria, in CP_1
data 17.05.2017 con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n. 71, Parte I, u. 1, anno 2017;
- che dall'unione non sono nati figli;
- che, a seguito dell'interruzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, la ricorrente ha chiesto la separazione personale dal marito, instaurando il relativo procedimento avente R.G. n. 53/2019 presso il Tribunale di Reggio Calabria;
- che il Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato la separazione con sentenza n.
998/2020 del 03.11.2020 e pubblicata in data 04.11.2020;
- che, dal momento della separazione, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non si è più ricostituita;
- che sono decorsi i termini perché sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente ha chiesto di:
a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con il resistente e, per l'effetto, di ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Reggio Calabria
l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché di provvedere a ogni opportuna incombenza;
b) assegnare la casa coniugale al marito con diritto della ricorrente di CP_1
prelevare i propri effetti personali, a eccezione dei mobili che arredano la casa;
c) condannare il resistente alle spese del giudizio. All'udienza presidenziale del 07.06.2024, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di avere regolarmente notificato e di aver provveduto al relativo deposito telematico e la Presidente, preso atto della mancanza di richieste aventi carattere d'urgenza, ha rimesso la causa dinnanzi al G.I. e rinviato per la comparizione delle parti.
All'udienza del 22.11.2024, il Giudice ha rilevato l'irregolarità della notifica del verbale dell'udienza presidenziale del 07.06.2024, essendo stata effettuata alla residenza anagrafica del resistente, dalla quale lo stesso risulta essersi trasferito.
Il difensore ha chiesto, pertanto, un termine per rinnovare la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e il Giudice, concesso il chiesto termine, ha rinviato all'udienza del
14.03.2025.
Perfezionatasi la notifica ai sensi di legge, all'udienza del 14.03.2025 il Giudice ha dichiarato la contumacia del resistente.
Il difensore della ricorrente ha riferito dell'assenza di istanze istruttorie nel caso di specie e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato la parte a precisare le conclusioni, la quale ha chiesto che il Tribunale si pronunci in ordine allo scioglimento del matrimonio, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Giudice, preso atto, ha riservato la decisione al Collegio.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da parte ricorrente è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso di questo Collegio, sulla scorta delle risultanze processuali, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare, acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile. Costituisce, peraltro, titolo legittimante la sentenza di separazione n. 998/2020 del
03.11.2020, pubblicata in data 04.11.2020, con la è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Ne consegue che nulla osta a che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Reggio Calabria in data 17.05.2017, il cui relativo atto risulta trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n.
71, Parte I, u.1, anno 2017.
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche ex L. 6 maggio 2015, n. 55 e L. 29 dicembre 2022, n. 197, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Per quanto riguarda i provvedimenti conseguenziali, questo Collegio nulla deve disporre in ordine all'assegnazione della casa coniugale, essendo che, il godimento della stessa, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, sì da garantire agli stessi il mantenimento delle proprie abitudini di vita e di relazione sociale che in tale ambiente si sono radicate, a nulla rilevando valutazioni di vario genere non rispondenti al preminente interesse della prole (cfr., Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 32231 del 13 dicembre 2018; Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 25604 del 12 ottobre 2018).
Nel caso di specie, si evidenzia che dal matrimonio non sono nati figli, pertanto, sulla scorta dei consolidati e condivisi principi enunciati, nessun provvedimento deve essere legittimamente adottato in ordine all'assegnazione della casa coniugale in favore di alcuno dei coniugi, né di altri soggetti non sussistendone i presupposti;
valgono, pertanto, le regole proprietarie.
Il Collegio non deve pronunciarsi sulla richiesta di separazione con addebito al marito formulata nel ricorso, dal momento che essa costituisce evidentemente un mero refuso. In conclusione, avuto riguardo della natura della controversia, delle ragioni della decisione, dell'assenza dell'attività istruttoria, nonché della sostanziale non opposizione del resistente, rimasto contumace, si ritiene di giustizia compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udito il difensore di parte ricorrente e il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il
17.05.2017 tra e , in data 17.05.2017, il cui relativo atto Parte_1 Controparte_2
risulta trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n. 71, Parte I, u.1, anno 2017;
- spese compensate;
- sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 08.04.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Flavio Tovani Dott. Giuseppe Campagna