Art. 7. (( 1. I notai che ricevono atti o autenticano scritture private aventi ad oggetto trasferimenti di terreni nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , comunicano, entro il mese successivo a quello della stipula, al questore del luogo ove e' ubicato l'immobile i dati relativi alle parti contraenti, o loro rappresentanti, al bene compravenduto e al prezzo indicato.
1-bis. Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia la necessita' di verificare se un atto negoziale sia stato posto in essere per le finalita' indicate nell' articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , il questore puo' richiedere al notaio rogante o autenticante copia dell'atto e al notaio competente copia di ogni altro atto o contratto che sia connesso o comunque collegato con l'atto negoziale per il quale e' stata fatta inizialmente la richiesta. )) ((1)) 2. Al notaio che nel termine indicato nel comma 1 omette ripetutamente di effettuare le comunicazioni, si applicano le sanzioni previste dall' articolo 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 .
---------------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 9 novembre 2005, n. 304 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 2007.
1-bis. Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia la necessita' di verificare se un atto negoziale sia stato posto in essere per le finalita' indicate nell' articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , il questore puo' richiedere al notaio rogante o autenticante copia dell'atto e al notaio competente copia di ogni altro atto o contratto che sia connesso o comunque collegato con l'atto negoziale per il quale e' stata fatta inizialmente la richiesta. )) ((1)) 2. Al notaio che nel termine indicato nel comma 1 omette ripetutamente di effettuare le comunicazioni, si applicano le sanzioni previste dall' articolo 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 .
---------------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 9 novembre 2005, n. 304 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 2007.