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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 24/02/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2355/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Teresa Corbucci, pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 quinquies cpc nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2355 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da :
(Cod. Fisc. ) e (Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambe residenti in [...] rappresentate e C.F._2 difese congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Priamo Conti e dall'Avv. Michele Morosato e domiciliate presso lo studio dei difensori in Rimini via Curiel 11, giusta procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione ex art. 83 cpc;
Ricorrenti nei confronti di
C.F. con sede in Roma, viale Europa n. 190, in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Ianniello, giusta procura generale alle liti per atto notaio Per_1
avente data 4 maggio 2022, rep. 52.472 racc. 16.104, elettivamente domiciliata presso
[...]
l'Area Legale della Società in Bologna, Via Zanardi 28/6;
Resistente
OGGETTO: Risoluzione del contratto e risarcimento del danno.
La causa è stata iscritta a ruolo il 3.08.2023 e rinviata per la decisione ex art. 281 quinquies cpc all'udienza del 21.11.2024.
Lette le note conclusive delle parti e le note di trattazione scritta per la detta udienza il Giudice così provvede
Svolgimento del processo
pagina1 di 8 Con ricorso ex art. 281 decies cpc notificato in data 16 agosto 2023, e Parte_1 Parte_2
premesso di essere titolari del conto corrente postale n. 1046733067, esponevano in fatto:
[...]
1-Che in data 18/01/2023 veniva contatta telefonicamente da un operatore Parte_2 dell'istituto di credito oggi convenuto al fine di completare la procedura di rinnovo della propria carta Banco Posta n. 5354 7607 4112 4853 con scadenza al 01/23;
2- Nel corso della telefonata veniva confermato da parte dell'operatore della Banca la ricezione della nuova carta Banco posta entro il giorno 20/01/2023;
3- Il giorno seguente la veniva nuovamente contattata dall'operatore della banca il quale Parte_2
la informava che la carta sarebbe arrivata al suo indirizzo il lunedì seguente (23/01/2023);
4- In data 24/01/2023 non avendo ricevuto alcuna carta, si recava presso la filiale Parte_2
n. 10 di Rimini con l'intento di concludere alcune operazioni bancarie e di appurare l'effettivo invio della nuova carta banco posta. In tale sede la stessa correntista apprendeva di essere stata derubata dell'intera giacenza;
5- Veniva quindi richiesta una stampa delle operazioni concluse dalla cui disamina si apprendeva che le stesse erano state eseguite fuori piazza e precisamente dall'ufficio postale di Trecase (NA) per mezzo della seguente carta banco posta n. 7418 4317 7557 (fornito dalla filiale di Rimini); N_1
nello specifico dall'elenco delle operazioni fraudolente risultavano otto prelievi avvenuti fra il 20 e
23 gennaio per un importo complessivo di Euro 72.600,00;
6- In data 24/01/2023 la si recava presso il Comando dei Carabinieri V.le Carlo Alberto Parte_2
Dalla Chiesa n. 15 di Rimini al fine sporgere denuncia circa gli eventi di causa (doc.3);
7- In data 25/01/2023 la stessa si recava presso la filiale di Rimini n. 10 al fine di redigere Parte_2
e depositare modulo di disconoscimento delle operazioni con la quale veniva precisato che tutte le operazioni erano state condotte con carta banco posta n. 5355 7418 4317 7557 mai pervenuta alle client titolari del c/c e di cui quindi si richiedeva l'integrale risarcimento (doc.4);
8- In data 28/01/2023 parte attrice si recava nuovamente presso il comando dei Carabinieri di
Rimini stazione Carlo Alberto Della Chiesa n. 15 al fine di integrare la precedente denuncia-querela del 24/01/2023 in quanto, a seguito della denuncia sporta in data 24/01/2023, l'odierna ricorrente riceveva visita presso la propria dimora del direttore, così definitosi, dell'ufficio postale di Trecase
(NA), identificatosi come , il quale pregava la di ritirare la denuncia Persona_2 Parte_2
sporta a fronte della completa restituzione della somma rubata;
9-A tale fine il porgeva alla una busta gialla sigillata la quale, a detta dello Per_2 Parte_2 stesso, conteneva € 15.000,00 in contanti ed assegni a copertura della somma sottratta;
rifiutandosi di aprire la busta invitava il presunto direttore ad uscire dalla propria Controparte_2
abitazione (doc.5);
pagina2 di 8 11- Con PEC dell'08/02/2023 i difensori delle ricorrenti, stante l'asserito inadempimento contrattuale dell'istituto di credito, intimavano la società all'immediata Controparte_1 restituzione della somma fraudolentemente sottratta richiedendo alla stregua dell'art. 119 co. 4 del
TUB copia della documentazione comprovante l'esecuzione delle operazioni, contestando al contempo tutte le gravi violazioni perpetrate dall'istituto bancario (doc.6);
12- Con PEC del 10/02/2023, nonostante la banca fosse già in possesso della documentazione concernente il disconoscimento delle operazioni, la società convenuta paventava l'impossibilità di processare la richiesta di risarcimento stante la mancanza di documentazione allegata alla diffida, ed in particolare la mancanza del modulo di disconoscimento delle operazioni e dei documenti di identità delle titolari del conto corrente (doc.7);
13- Con PEC del 20/02/2023 i difensori contestavano quanto ex adverso dedotto precisando che tutti i documenti richiesti erano stati allegati al modulo di contestazione vidimato e depositato insieme alla documentazione presso l'ufficio postale di Rimini filiale n. 10, ribadendo che nessuna somma e/o documentazione era stata consegnata dalla banca nei termini indicati (doc.8);
14- Con comunicazione del 20/03/2023 la società in risposta alla precedenti Controparte_1 diffide precisava quanto segue;
“La informiamo che, dai riscontri sulle evidenze elettroniche in nostro possesso ed a valle degli approfondimenti effettuati è emerso che le transazioni disconosciute risultano correttamente autorizzate nel rispetto degli standard di sicurezza imposti dalla normativa in materia per tale tipologia di operatività, ovvero mediante la lettura del microchip della sua carta di pagamento unitamente alla digitazione del codice personale PIN in suo possesso, e in assenza di malfunzionamenti e anomalie. Tuttavia, tenuto conto delle circostanze in cui è avvenuto l'evento di frode, presumibilmente a seguito del furto della carta di pagamento nell'ambito della spedizione in occasione del rinnovo a scadenza, riconoscendo in parte la responsabilità dell'intermediario, Le comunichiamo l'attivazione della procedura di rimborso a
Suo favore per un importo pari al 50% della somma da lei contestata” (doc.9);
15 - In data 24/03/2023 veniva esperito tentativo di mediazione che si concludeva con verbale negativo per mancata adesione alla domanda della società (doc.10); Controparte_1
16- In conclusione la quindi restituiva alle odierni attrici la sola somma di € 36.300,00, pari CP_3
al 50% della somma indebitamente prelevata e successivamente il c/c veniva estinto (doc. 13).
Poste tali premesse in fatto, le ricorrenti deducevano in diritto:
a) La responsabilità contrattuale di per furto della nuova carta di credito spedita Controparte_1
dal medesimo istituto di credito.
pagina3 di 8 b) L'inadempimento contrattuale della banca ex art. 119 co. 4 TUB per non aver fornito, in seguito alla richiesta ai sensi della succitata norma inviata in data 08/02/2023, la documentazione richiesta dalla parte attrice (doc.6).
c) La mancata adesione alla procedura di mediazione da parte della e la richiesta di CP_3
responsabilità aggravata ex art. 96 co 3 c.p.c..
Le ricorrenti invocavano, infine, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Rimini, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti il ricorrente chiede che codesto Ill.mo Tribunale voglia - Accertare l'inadempimento contrattuale di parte convenuta della società - Condannare la società al Controparte_1 Controparte_1 pagamento in favore delle ricorrenti della somma di € 36.300,00 oltre interessi legali dalla data del
25/01/2023 sino alla proposizione della presente domanda giudiziale maggiorata a sua volta degli ulteriori interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. con decorrenza dalla proposizione della presente domanda giudiziale sino al saldo effettivo di quanto dovuto;
- Condannare la società al Controparte_1
pagamento in favore delle ricorrenti di una somma equitativamente determinata per inadempimento contrattuale di cui all'art. 119 co. 4 TUB - Condannare la società Controparte_1
al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 co. 1 ovvero
[...] dell'art. 96 co. 3 c.p.c. il tutto in favore delle Sig.re e - In ogni caso, Parte_2 Parte_1
con vittoria delle spese di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.09.2023 si costituiva in giudizio la chiedendo: “IN VIA PRINCIPALE Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, Controparte_4
contrariis rejectis, per i motivi esposti in narrativa, per quelli di giustizia e di legge: - accertare e dichiarare che ogni domanda formulata tanto in via principale quanto in via subordinata dall'attrice è infondata in fatto ed in diritto e comunque prescritta, - respingere quindi ogni domanda ex adverso formulata e proposta, - con vittoria di spese e compensi professionali;
IN VIA
SUBORDINATA nella denegata ipotesi di accoglimento parziale delle contestazioni avversarie,
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, - accertare e dichiarare che la parte attrice, mutuataria del rapporto oggetto di contestazione ha versato unicamente 7 rate del mutuo, oltre il periodo di 24 mesi di preammortamento in cui le rate mensili erano composte unicamente da interessi corrispettivi;
- dichiarare inammissibile e comunque infondata la domanda avversaria, restitutoria e/o di ricalcolo, relativamente alle rate di mutuo non versate;
- limitare la pretesa avversaria a quella somma che risulterà provata ed accertata all'esito dell'espletanda istruttoria e non prescritta;
- spese legali integralmente compensate tra le parti. “
Le parti provvedevano a depositare le memorie ex art. 281 duodecies, quarto comma, c.p.c., in cui parte convenuta precisava come segue le proprie conclusioni: “Voglia Ill.mo Tribunale adito,
pagina4 di 8 contrariis reiectis, nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la legittimità della procedura e delle condotta posta in essere da e, di conseguenza, respingere Controparte_1
tutte le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto per tutto quanto esposto in narrativa, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
All'esito dell'udienza del 17.2.2024, veniva ordinata a l'esibizione ex art. Controparte_1
210 cpc del dettaglio operazione del prelievo in contanti di Euro 7.000,00 presso sportello Trecase
(NA) del 20/1/2023 con copia documento esibito e fornito dall'esecutore e contestualmente la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 27.6.2024 ore 10.00 con termine per note conclusive fino al 10.5.2024 con termine per note conclusive.
Con decreto del 26.6.2024 la causa veniva rinviata per la decisione ex art 281 quinquies c.p.c. al
21.11.2025 tenutasi con modalità ex art. 127 ter cpc.
*****
La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta.
1. I fatti di causa e l'accertamento di responsabilità di parte convenuta
Si rammenta preliminarmente come secondo la Suprema Corte, in tema di onere della prova relativo al caso di specie “il cliente è tenuto soltanto a provare la fonte del proprio diritto ed il termine di scadenza, il debitore, cioè la banca, deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, sicché non può omettere la verifica dell'adozione delle misure atte a garantire la sicurezza del servizio. Ne consegue che, essendo la possibilità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente una eventualità rientrante nel rischio d'impresa, la banca per liberarsi dalla propria responsabilità deve dimostrare la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore” (Sentenza Cass. civ., Sez. III, 12/02/2024, n. 3780).
Infatti, nel caso di uso illegittimo di una tessera bancomat, la società di servizi che eccepisca la colpa concorrente del titolare ha l'onere di provare concretamente tale negligenza, la quale non può ritenersi in re ipsa per il solo fatto che una tessera bancomat, dopo il furto, sia stata utilizzata per prelevare danaro facendo uso del relativo pin.
Nel caso di specie, le hanno genericamente allegato la possibilità che sia stata la ricorrente CP_1
stessa a fornire il Pin durante la telefonata intercorsa con coloro che poi asseritamente rubavano il danaro sul conto.
Tuttavia, non vi è prova in atti di tale circostanza né di un comportamento negligente della titolare della carta;
di contro, le numerose operazioni svolte in pochissimo tempo e di importo considerevole, avrebbero dovuto mettere in allarme l'istituto.
Sul punto si richiama quanto stabilito dalla Suprema Corte: “In tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia
pagina5 di 8 degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente. (Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2950 del 03/02/2017 (Rv. 643717 - 01).
Ed ancora “La responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente. (Corte di Cassazione
Sez. 6, Ordinanza n. 26916 del 26/11/2020)
Nella specie, la Suprema Corte aveva cassato con rinvio la decisione di merito che, disattendendo il principio di cui in massima, aveva ritenuto che, essendo stata raggiunta la prova presuntiva dell'idoneità delle protezioni adottate dal prestatore dei servizi di pagamento contro l'uso non autorizzato della carta cd. prepagata "postepay", gravasse sul cliente l'onere di dimostrare di avere tenuto un comportamento esente da colpa nella custodia della carta e dei codici, in modo da evitare furti o smarrimenti.
Nel caso oggi in esame, si osserva come parte ricorrente abbia sempre contestato di aver fornito il detto pin nel corso delle chiamate con i presunti operatori dell'intermediario della carta di credito, dunque è astrattamente ipotizzabile che i truffatori fossero già in possesso delle credenziali di questa carta tanto da consentire loro di concludere le operazioni fraudolente. In ogni caso, va rimarcato che le operazioni sono state concluse con una carta in possesso delle di cui CP_1
non vi è prova della reale spedizione alla cliente.
Pertanto, alla luce dei principi sopra richiamati, parte convenuta avrebbe dovuto fornire prova di tutti gli elementi del fatto ovvero dell'invio della carta alla cliente, della ricezione della stessa e conseguentemente della presunta comunicazione del pin o dell'aver agito in modo fraudolento con dolo o colpa grave da parte della cliente.
Si sottolinea infatti, che le operazioni fraudolente non sono state condotte per mezzo della
“vecchia” carta di credito n. 5354 7607 4112 4853 in possesso delle ricorrenti, ma per mezzo nuova pagina6 di 8 carta di credito 5355 7418 4317 7857 che secondo le poste sarebbe stata attivata da ignoti il
18/01/2023.
Tuttavia, in atti non vi è prova della spedizione della carta, né della attivazione della stessa.
Su questi aspetti ha svolto solo deduzioni senza allegare alcuna prova e quindi questi CP_1
fatti devono considerarsi indimostrati.
In conclusione, nel caso di specie, la responsabilità dell' convenuto è accertata in quanto le CP_5
operazioni sono state eseguite con una carta di credito mai pervenuta alla titolare di conto corrente;
carta che riconosce di aver spedito con posta ordinaria e che infatti, veniva così CP_1
trafugata da terzi per la truffa allo sportello di Trecase. Infine, , non solo non CP_1
effettuava le opportune verifiche di firma, ma riconosce anche di non aver sporto denuncia penale, disattendendo gli indici di rischio dettati dalla Banca d'Italia.
Sono conclamate quindi le responsabilità della in termini di obbligo di custodia e spedizione CP_3
della carta ed in materia di diligenza, controllo e verifica di cui al D.lgs 231/2007 in caso di esecuzione di operazioni sospette. Inoltre, nel caso di specie non solo parte convenuta non ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 119 co. 4 TUB, ma ha completamente disatteso l'ordine di esibizione ex art. 210 emesso in data 15/02/2024 non producendo i documenti richiesti.
Non possono infatti ritenersi tali i documenti depositati con memoria del 24.1.2025 per la loro genericità, mancanza di specifica provenienza nonché di indicazioni di conto e di somme prelevate.
Da quanto sopra dedotto ne consegue l'obbligo da parte della convenuta, in ossequio ai principi sopra enucleati, di risarcire il danno arrecato all'utente in virtù del rischio, quale operatore professionale, dell'utilizzo fraudolento delle carte e del depauperamento subito dalla correntista.
2. Responsabilità ex art. 96 cpc
Ai fini del positivo accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 cpc soccorre, in primis, l'art. 8, comma 4-bis del D.Lgs. n. 28/2010, prevede espressamente che "la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio".
Si osserva, infatti, che parte convenuta non ha aderito alla procedura di mediazione.
Inoltre, la condotta processuale di parte convenuta determina la sussistenza, nel caso di specie, dell'elemento soggettivo della mala fede o, comunque, della colpa grave, in quanto parte attrice è stata costretta ad introdurre l'odierno giudizio a fronte del manifesto inadempimento della Banca e della conseguente carenza dei presupposti per l'ottenimento della tutela invocata con le proprie difese. Tale conclusione è rafforzata tanto dal mancato adempimento dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc quanto dalla considerazione per cui parte convenuta, pur riconoscendo il proprio inadempimento ed in particolare il furto della carta da lei presumibilmente spedita, ha solamente pagina7 di 8 restituito metà della somma indebitamente sottratta (doc.9). Tali elementi, cumulativamente considerati, sono idonei a concretizzare un abuso dello strumento processuale ed a giustificare la condanna al pagamento della ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., di un importo di Euro CP_3
2.000,00 determinato in via equitativa.
Per tali motivi la domanda di parte ricorrente deve essere accolta nei confronti di e Parte_1
con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite che seguono la Parte_2
soccombenza e devono essere liquidate, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento ex
DM 55/2014 in Euro 7.616,00 (parametri medi) oltre spese generali, spese non imponibili ed accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di ogni diversa Parte_1 Parte_2 Controparte_1
istanza, domanda ed eccezione disattese, così decide:
_Accoglie la domanda di parte ricorrente e per l'effetto accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale di parte convenuta società e, per l'effetto, condanna la società Controparte_1 [...]
al pagamento in favore delle ricorrenti della somma di Euro 36.300,00 oltre interessi Controparte_1
legali dalla data del 25/01/2023 sino alla proposizione della presente domanda giudiziale maggiorata a sua volta degli ulteriori interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. con decorrenza dalla proposizione della presente domanda giudiziale sino al saldo effettivo di quanto dovuto;
- Condanna la società al pagamento di una pena pecuniaria di Euro 500,00 ex art. Controparte_1
210 co. 4 cpc quale conseguenza diretta del mancato adempimento dell'ordine di esibizione pronunciato dal Tribunale di Rimini in data 15/02/2024;
- Condanna la società al pagamento della somma di Euro 2.000,00 Controparte_1
equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 co. 1 in favore di e;
Parte_2 Parte_1
_ Condanna parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 7.616,00 oltre spese generali, spese non imponibili ed accessori di legge oltre spese per la fase di mediazione obbligatoria.
La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale d'udienza che la contiene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c..
Così deciso in Rimini, lì 22.02.2025
IL G.O.P.
Maria Teresa Corbucci
pagina8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Teresa Corbucci, pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 quinquies cpc nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2355 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da :
(Cod. Fisc. ) e (Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambe residenti in [...] rappresentate e C.F._2 difese congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Priamo Conti e dall'Avv. Michele Morosato e domiciliate presso lo studio dei difensori in Rimini via Curiel 11, giusta procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione ex art. 83 cpc;
Ricorrenti nei confronti di
C.F. con sede in Roma, viale Europa n. 190, in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Ianniello, giusta procura generale alle liti per atto notaio Per_1
avente data 4 maggio 2022, rep. 52.472 racc. 16.104, elettivamente domiciliata presso
[...]
l'Area Legale della Società in Bologna, Via Zanardi 28/6;
Resistente
OGGETTO: Risoluzione del contratto e risarcimento del danno.
La causa è stata iscritta a ruolo il 3.08.2023 e rinviata per la decisione ex art. 281 quinquies cpc all'udienza del 21.11.2024.
Lette le note conclusive delle parti e le note di trattazione scritta per la detta udienza il Giudice così provvede
Svolgimento del processo
pagina1 di 8 Con ricorso ex art. 281 decies cpc notificato in data 16 agosto 2023, e Parte_1 Parte_2
premesso di essere titolari del conto corrente postale n. 1046733067, esponevano in fatto:
[...]
1-Che in data 18/01/2023 veniva contatta telefonicamente da un operatore Parte_2 dell'istituto di credito oggi convenuto al fine di completare la procedura di rinnovo della propria carta Banco Posta n. 5354 7607 4112 4853 con scadenza al 01/23;
2- Nel corso della telefonata veniva confermato da parte dell'operatore della Banca la ricezione della nuova carta Banco posta entro il giorno 20/01/2023;
3- Il giorno seguente la veniva nuovamente contattata dall'operatore della banca il quale Parte_2
la informava che la carta sarebbe arrivata al suo indirizzo il lunedì seguente (23/01/2023);
4- In data 24/01/2023 non avendo ricevuto alcuna carta, si recava presso la filiale Parte_2
n. 10 di Rimini con l'intento di concludere alcune operazioni bancarie e di appurare l'effettivo invio della nuova carta banco posta. In tale sede la stessa correntista apprendeva di essere stata derubata dell'intera giacenza;
5- Veniva quindi richiesta una stampa delle operazioni concluse dalla cui disamina si apprendeva che le stesse erano state eseguite fuori piazza e precisamente dall'ufficio postale di Trecase (NA) per mezzo della seguente carta banco posta n. 7418 4317 7557 (fornito dalla filiale di Rimini); N_1
nello specifico dall'elenco delle operazioni fraudolente risultavano otto prelievi avvenuti fra il 20 e
23 gennaio per un importo complessivo di Euro 72.600,00;
6- In data 24/01/2023 la si recava presso il Comando dei Carabinieri V.le Carlo Alberto Parte_2
Dalla Chiesa n. 15 di Rimini al fine sporgere denuncia circa gli eventi di causa (doc.3);
7- In data 25/01/2023 la stessa si recava presso la filiale di Rimini n. 10 al fine di redigere Parte_2
e depositare modulo di disconoscimento delle operazioni con la quale veniva precisato che tutte le operazioni erano state condotte con carta banco posta n. 5355 7418 4317 7557 mai pervenuta alle client titolari del c/c e di cui quindi si richiedeva l'integrale risarcimento (doc.4);
8- In data 28/01/2023 parte attrice si recava nuovamente presso il comando dei Carabinieri di
Rimini stazione Carlo Alberto Della Chiesa n. 15 al fine di integrare la precedente denuncia-querela del 24/01/2023 in quanto, a seguito della denuncia sporta in data 24/01/2023, l'odierna ricorrente riceveva visita presso la propria dimora del direttore, così definitosi, dell'ufficio postale di Trecase
(NA), identificatosi come , il quale pregava la di ritirare la denuncia Persona_2 Parte_2
sporta a fronte della completa restituzione della somma rubata;
9-A tale fine il porgeva alla una busta gialla sigillata la quale, a detta dello Per_2 Parte_2 stesso, conteneva € 15.000,00 in contanti ed assegni a copertura della somma sottratta;
rifiutandosi di aprire la busta invitava il presunto direttore ad uscire dalla propria Controparte_2
abitazione (doc.5);
pagina2 di 8 11- Con PEC dell'08/02/2023 i difensori delle ricorrenti, stante l'asserito inadempimento contrattuale dell'istituto di credito, intimavano la società all'immediata Controparte_1 restituzione della somma fraudolentemente sottratta richiedendo alla stregua dell'art. 119 co. 4 del
TUB copia della documentazione comprovante l'esecuzione delle operazioni, contestando al contempo tutte le gravi violazioni perpetrate dall'istituto bancario (doc.6);
12- Con PEC del 10/02/2023, nonostante la banca fosse già in possesso della documentazione concernente il disconoscimento delle operazioni, la società convenuta paventava l'impossibilità di processare la richiesta di risarcimento stante la mancanza di documentazione allegata alla diffida, ed in particolare la mancanza del modulo di disconoscimento delle operazioni e dei documenti di identità delle titolari del conto corrente (doc.7);
13- Con PEC del 20/02/2023 i difensori contestavano quanto ex adverso dedotto precisando che tutti i documenti richiesti erano stati allegati al modulo di contestazione vidimato e depositato insieme alla documentazione presso l'ufficio postale di Rimini filiale n. 10, ribadendo che nessuna somma e/o documentazione era stata consegnata dalla banca nei termini indicati (doc.8);
14- Con comunicazione del 20/03/2023 la società in risposta alla precedenti Controparte_1 diffide precisava quanto segue;
“La informiamo che, dai riscontri sulle evidenze elettroniche in nostro possesso ed a valle degli approfondimenti effettuati è emerso che le transazioni disconosciute risultano correttamente autorizzate nel rispetto degli standard di sicurezza imposti dalla normativa in materia per tale tipologia di operatività, ovvero mediante la lettura del microchip della sua carta di pagamento unitamente alla digitazione del codice personale PIN in suo possesso, e in assenza di malfunzionamenti e anomalie. Tuttavia, tenuto conto delle circostanze in cui è avvenuto l'evento di frode, presumibilmente a seguito del furto della carta di pagamento nell'ambito della spedizione in occasione del rinnovo a scadenza, riconoscendo in parte la responsabilità dell'intermediario, Le comunichiamo l'attivazione della procedura di rimborso a
Suo favore per un importo pari al 50% della somma da lei contestata” (doc.9);
15 - In data 24/03/2023 veniva esperito tentativo di mediazione che si concludeva con verbale negativo per mancata adesione alla domanda della società (doc.10); Controparte_1
16- In conclusione la quindi restituiva alle odierni attrici la sola somma di € 36.300,00, pari CP_3
al 50% della somma indebitamente prelevata e successivamente il c/c veniva estinto (doc. 13).
Poste tali premesse in fatto, le ricorrenti deducevano in diritto:
a) La responsabilità contrattuale di per furto della nuova carta di credito spedita Controparte_1
dal medesimo istituto di credito.
pagina3 di 8 b) L'inadempimento contrattuale della banca ex art. 119 co. 4 TUB per non aver fornito, in seguito alla richiesta ai sensi della succitata norma inviata in data 08/02/2023, la documentazione richiesta dalla parte attrice (doc.6).
c) La mancata adesione alla procedura di mediazione da parte della e la richiesta di CP_3
responsabilità aggravata ex art. 96 co 3 c.p.c..
Le ricorrenti invocavano, infine, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Rimini, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti il ricorrente chiede che codesto Ill.mo Tribunale voglia - Accertare l'inadempimento contrattuale di parte convenuta della società - Condannare la società al Controparte_1 Controparte_1 pagamento in favore delle ricorrenti della somma di € 36.300,00 oltre interessi legali dalla data del
25/01/2023 sino alla proposizione della presente domanda giudiziale maggiorata a sua volta degli ulteriori interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. con decorrenza dalla proposizione della presente domanda giudiziale sino al saldo effettivo di quanto dovuto;
- Condannare la società al Controparte_1
pagamento in favore delle ricorrenti di una somma equitativamente determinata per inadempimento contrattuale di cui all'art. 119 co. 4 TUB - Condannare la società Controparte_1
al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 co. 1 ovvero
[...] dell'art. 96 co. 3 c.p.c. il tutto in favore delle Sig.re e - In ogni caso, Parte_2 Parte_1
con vittoria delle spese di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.09.2023 si costituiva in giudizio la chiedendo: “IN VIA PRINCIPALE Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, Controparte_4
contrariis rejectis, per i motivi esposti in narrativa, per quelli di giustizia e di legge: - accertare e dichiarare che ogni domanda formulata tanto in via principale quanto in via subordinata dall'attrice è infondata in fatto ed in diritto e comunque prescritta, - respingere quindi ogni domanda ex adverso formulata e proposta, - con vittoria di spese e compensi professionali;
IN VIA
SUBORDINATA nella denegata ipotesi di accoglimento parziale delle contestazioni avversarie,
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, - accertare e dichiarare che la parte attrice, mutuataria del rapporto oggetto di contestazione ha versato unicamente 7 rate del mutuo, oltre il periodo di 24 mesi di preammortamento in cui le rate mensili erano composte unicamente da interessi corrispettivi;
- dichiarare inammissibile e comunque infondata la domanda avversaria, restitutoria e/o di ricalcolo, relativamente alle rate di mutuo non versate;
- limitare la pretesa avversaria a quella somma che risulterà provata ed accertata all'esito dell'espletanda istruttoria e non prescritta;
- spese legali integralmente compensate tra le parti. “
Le parti provvedevano a depositare le memorie ex art. 281 duodecies, quarto comma, c.p.c., in cui parte convenuta precisava come segue le proprie conclusioni: “Voglia Ill.mo Tribunale adito,
pagina4 di 8 contrariis reiectis, nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la legittimità della procedura e delle condotta posta in essere da e, di conseguenza, respingere Controparte_1
tutte le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto per tutto quanto esposto in narrativa, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
All'esito dell'udienza del 17.2.2024, veniva ordinata a l'esibizione ex art. Controparte_1
210 cpc del dettaglio operazione del prelievo in contanti di Euro 7.000,00 presso sportello Trecase
(NA) del 20/1/2023 con copia documento esibito e fornito dall'esecutore e contestualmente la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 27.6.2024 ore 10.00 con termine per note conclusive fino al 10.5.2024 con termine per note conclusive.
Con decreto del 26.6.2024 la causa veniva rinviata per la decisione ex art 281 quinquies c.p.c. al
21.11.2025 tenutasi con modalità ex art. 127 ter cpc.
*****
La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta.
1. I fatti di causa e l'accertamento di responsabilità di parte convenuta
Si rammenta preliminarmente come secondo la Suprema Corte, in tema di onere della prova relativo al caso di specie “il cliente è tenuto soltanto a provare la fonte del proprio diritto ed il termine di scadenza, il debitore, cioè la banca, deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, sicché non può omettere la verifica dell'adozione delle misure atte a garantire la sicurezza del servizio. Ne consegue che, essendo la possibilità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente una eventualità rientrante nel rischio d'impresa, la banca per liberarsi dalla propria responsabilità deve dimostrare la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore” (Sentenza Cass. civ., Sez. III, 12/02/2024, n. 3780).
Infatti, nel caso di uso illegittimo di una tessera bancomat, la società di servizi che eccepisca la colpa concorrente del titolare ha l'onere di provare concretamente tale negligenza, la quale non può ritenersi in re ipsa per il solo fatto che una tessera bancomat, dopo il furto, sia stata utilizzata per prelevare danaro facendo uso del relativo pin.
Nel caso di specie, le hanno genericamente allegato la possibilità che sia stata la ricorrente CP_1
stessa a fornire il Pin durante la telefonata intercorsa con coloro che poi asseritamente rubavano il danaro sul conto.
Tuttavia, non vi è prova in atti di tale circostanza né di un comportamento negligente della titolare della carta;
di contro, le numerose operazioni svolte in pochissimo tempo e di importo considerevole, avrebbero dovuto mettere in allarme l'istituto.
Sul punto si richiama quanto stabilito dalla Suprema Corte: “In tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia
pagina5 di 8 degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente. (Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2950 del 03/02/2017 (Rv. 643717 - 01).
Ed ancora “La responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente. (Corte di Cassazione
Sez. 6, Ordinanza n. 26916 del 26/11/2020)
Nella specie, la Suprema Corte aveva cassato con rinvio la decisione di merito che, disattendendo il principio di cui in massima, aveva ritenuto che, essendo stata raggiunta la prova presuntiva dell'idoneità delle protezioni adottate dal prestatore dei servizi di pagamento contro l'uso non autorizzato della carta cd. prepagata "postepay", gravasse sul cliente l'onere di dimostrare di avere tenuto un comportamento esente da colpa nella custodia della carta e dei codici, in modo da evitare furti o smarrimenti.
Nel caso oggi in esame, si osserva come parte ricorrente abbia sempre contestato di aver fornito il detto pin nel corso delle chiamate con i presunti operatori dell'intermediario della carta di credito, dunque è astrattamente ipotizzabile che i truffatori fossero già in possesso delle credenziali di questa carta tanto da consentire loro di concludere le operazioni fraudolente. In ogni caso, va rimarcato che le operazioni sono state concluse con una carta in possesso delle di cui CP_1
non vi è prova della reale spedizione alla cliente.
Pertanto, alla luce dei principi sopra richiamati, parte convenuta avrebbe dovuto fornire prova di tutti gli elementi del fatto ovvero dell'invio della carta alla cliente, della ricezione della stessa e conseguentemente della presunta comunicazione del pin o dell'aver agito in modo fraudolento con dolo o colpa grave da parte della cliente.
Si sottolinea infatti, che le operazioni fraudolente non sono state condotte per mezzo della
“vecchia” carta di credito n. 5354 7607 4112 4853 in possesso delle ricorrenti, ma per mezzo nuova pagina6 di 8 carta di credito 5355 7418 4317 7857 che secondo le poste sarebbe stata attivata da ignoti il
18/01/2023.
Tuttavia, in atti non vi è prova della spedizione della carta, né della attivazione della stessa.
Su questi aspetti ha svolto solo deduzioni senza allegare alcuna prova e quindi questi CP_1
fatti devono considerarsi indimostrati.
In conclusione, nel caso di specie, la responsabilità dell' convenuto è accertata in quanto le CP_5
operazioni sono state eseguite con una carta di credito mai pervenuta alla titolare di conto corrente;
carta che riconosce di aver spedito con posta ordinaria e che infatti, veniva così CP_1
trafugata da terzi per la truffa allo sportello di Trecase. Infine, , non solo non CP_1
effettuava le opportune verifiche di firma, ma riconosce anche di non aver sporto denuncia penale, disattendendo gli indici di rischio dettati dalla Banca d'Italia.
Sono conclamate quindi le responsabilità della in termini di obbligo di custodia e spedizione CP_3
della carta ed in materia di diligenza, controllo e verifica di cui al D.lgs 231/2007 in caso di esecuzione di operazioni sospette. Inoltre, nel caso di specie non solo parte convenuta non ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 119 co. 4 TUB, ma ha completamente disatteso l'ordine di esibizione ex art. 210 emesso in data 15/02/2024 non producendo i documenti richiesti.
Non possono infatti ritenersi tali i documenti depositati con memoria del 24.1.2025 per la loro genericità, mancanza di specifica provenienza nonché di indicazioni di conto e di somme prelevate.
Da quanto sopra dedotto ne consegue l'obbligo da parte della convenuta, in ossequio ai principi sopra enucleati, di risarcire il danno arrecato all'utente in virtù del rischio, quale operatore professionale, dell'utilizzo fraudolento delle carte e del depauperamento subito dalla correntista.
2. Responsabilità ex art. 96 cpc
Ai fini del positivo accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 cpc soccorre, in primis, l'art. 8, comma 4-bis del D.Lgs. n. 28/2010, prevede espressamente che "la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio".
Si osserva, infatti, che parte convenuta non ha aderito alla procedura di mediazione.
Inoltre, la condotta processuale di parte convenuta determina la sussistenza, nel caso di specie, dell'elemento soggettivo della mala fede o, comunque, della colpa grave, in quanto parte attrice è stata costretta ad introdurre l'odierno giudizio a fronte del manifesto inadempimento della Banca e della conseguente carenza dei presupposti per l'ottenimento della tutela invocata con le proprie difese. Tale conclusione è rafforzata tanto dal mancato adempimento dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc quanto dalla considerazione per cui parte convenuta, pur riconoscendo il proprio inadempimento ed in particolare il furto della carta da lei presumibilmente spedita, ha solamente pagina7 di 8 restituito metà della somma indebitamente sottratta (doc.9). Tali elementi, cumulativamente considerati, sono idonei a concretizzare un abuso dello strumento processuale ed a giustificare la condanna al pagamento della ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., di un importo di Euro CP_3
2.000,00 determinato in via equitativa.
Per tali motivi la domanda di parte ricorrente deve essere accolta nei confronti di e Parte_1
con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite che seguono la Parte_2
soccombenza e devono essere liquidate, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento ex
DM 55/2014 in Euro 7.616,00 (parametri medi) oltre spese generali, spese non imponibili ed accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di ogni diversa Parte_1 Parte_2 Controparte_1
istanza, domanda ed eccezione disattese, così decide:
_Accoglie la domanda di parte ricorrente e per l'effetto accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale di parte convenuta società e, per l'effetto, condanna la società Controparte_1 [...]
al pagamento in favore delle ricorrenti della somma di Euro 36.300,00 oltre interessi Controparte_1
legali dalla data del 25/01/2023 sino alla proposizione della presente domanda giudiziale maggiorata a sua volta degli ulteriori interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. con decorrenza dalla proposizione della presente domanda giudiziale sino al saldo effettivo di quanto dovuto;
- Condanna la società al pagamento di una pena pecuniaria di Euro 500,00 ex art. Controparte_1
210 co. 4 cpc quale conseguenza diretta del mancato adempimento dell'ordine di esibizione pronunciato dal Tribunale di Rimini in data 15/02/2024;
- Condanna la società al pagamento della somma di Euro 2.000,00 Controparte_1
equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 co. 1 in favore di e;
Parte_2 Parte_1
_ Condanna parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 7.616,00 oltre spese generali, spese non imponibili ed accessori di legge oltre spese per la fase di mediazione obbligatoria.
La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale d'udienza che la contiene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c..
Così deciso in Rimini, lì 22.02.2025
IL G.O.P.
Maria Teresa Corbucci
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