Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/04/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 559/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 559/2025 promosso da: nata il [...] a [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Catia Lombardi;
contro
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Matteo Biscotti e dall'avv. Mauro Diamantini.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE:
“Affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1
prevalente della stessa presso la madre.
Assegnazione a della casa familiare sita a Chiaravalle (AN), Via Parte_1
Emilio Balduini n. 13 distinta al catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 13, particella 1653, sub. 68, sub. 69 e sub. 36.
Il padre terrà la figlia con sé con le seguenti modalità;
- in maniera alternata con la madre un week end ogni 15 giorni, dall'uscita di scuola ovvero dal sabato mattina ore 13,00 (in caso di scuole chiuse dal sabato mattina ore 10,00) fino alla domenica sera ore 21,30;
- 1 -
sarà cura del padre prendere i figli all'uscita di sport e/o dalla casa familiare all'inizio dei propri tempi di visita, e riportare i ragazzi presso la casa familiare al termine del proprio periodo di visita.
- durante il periodo estivo, che coincide con la chiusura delle scuole – da giugno a settembre di ogni anno – i minori trascorreranno per intero, notti comprese, con ognuno dei genitori un periodo di 15 (quindici) giorni continuativi, o due periodi di 7 (sette) – 8 (otto) giorni continuativi, da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno, per quanto possibile, tenendo conto degli impegni anche di lavoro di entrambi i genitori e delle rispettive ferie, ed in caso di mancato accordo spetterà ad un genitore scegliere il proprio periodo un anno ed all'altro genitore l'anno successivo e così via alternativamente. Durante tale periodo il genitore potrà anche recarsi fuori Provincia, fuori
Regione e/o all'estero con i figli ma, in ogni caso, entrambi si impegnano a comunicare il luogo ed i recapiti, anche telefonici, ove i minori pernotteranno;
- per quanto riguarda le festività:
Festività natalizie: i minori trascorreranno le festività natalizie con ciascun genitore alternativamente e ad anni alterni nel modo che segue:
i) dalle ore 9,00 del 25/12 alle ore 21,00 del 30/12 con un genitore e dalle ore 21,00 del
30/12 alle ore 21,00 del 05/01 con l'altro genitore;
ii) con il genitore con i minori trascorreranno il Natale gli stessi trascorreranno il giorno dell'epifania, con il genitore con cui i minori trascorrerà il 31 Dicembre gli stessi trascorreranno il giorno della Vigilia di Natale;
il tutto salvo diversi accordi tra le parti;
- Festività pasquali: un genitore vedrà e terrà con sè i figli minori dalle ore 21,30 del Giovedì di Pasqua alle ore 19,00 della Domenica di Pasqua e l'altro genitore li vedrà e terrà con sè dalle ore 19,00 della Domenica di Pasqua alle ore 21,30 del martedì successivo alla Pasqua
(e viceversa l'anno successivo e così via), salvo diversi accordi tra le parti;
- il XXV Aprile, il 1° Maggio, il 2 Giugno, il 1° Novembre e l'8 Dicembre, e qualsiasi altra festività o ponte, qualora cadano in giorni infrasettimanali, i minori trascorreranno dette festività alternativamente con l'uno o con l'altro genitore ed ad anni alternati, salvo diversi accordi tra le parti;
- 2 - In tutti i periodi di permanenza dei minori presso il padre sarà cura del padre, all'inizio di detto periodo, andare a prendere i figli a scuola / all'uscita da sport e/o presso la casa familiare sita in Chiaravalle (AN), mentre al termine del periodo di visita sarà cura del padre portare i figli presso l'abitazione materna.
verserà a a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 Parte_1 figli, l'importo mensile complessivo di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo vigente presso il Distretto delle Marche, vengono suddivise al 50% tra i genitori.
L'assegno unico verrà percepito integralmente da Parte_1
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto di regolamentare le modalità di affidamento, visita e Parte_1
mantenimento relativamente ai figli e , nati rispettivamente il 10.2.2007 ed Per_2 Per_1
il 04.08.2010 da una relazione avuta con fuori del matrimonio. CP_1
2. si è regolarmente costituito in giudizio. CP_1
3. Gli atti sono stati trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 16.4.2025, all'esito della quale hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
5. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore
, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e Per_1
materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
- 3 - Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi raggiunti dalle parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16/04/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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