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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/12/2025, n. 2048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2048 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1413 del 2025 - Pag. 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est. dott. Eduardo Bucciarelli Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1413 del 2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
, C.F. parte nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. GAROFALO ANDREA, giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
, C.F. , parte nata a [...] in Controparte_1 C.F._2 data 18.10.58, rappresentata e difesa dall'avv. SANGIOVANNI SALVATORE, giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti Con ricorso depositato in data 17.7.25, ha convenuto in giudizio Parte_1
allegando che: Controparte_1
- Le Parti contraevano matrimonio in Cassano Ionio in data 25.04.1987, trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Cassano Ionio al N. 9 P. 2 S. A Vol. 1 Uff. 6 anno 1987, in regime di comunione legale;
- La famiglia fissava la residenza anagrafica in Cassano Ionio alla Via Provinciale;
- Dalla suddetta unione nasceva la FI (Castrovillari – 02.01.2004 – c.f. Per_1 [...]
), ormai maggiorenne ma non ancora autosufficiente;
C.F._3
- Con il trascorrere del tempo, il rapporto si è logorato ed il sentimento che legava i due coniugi si è affievolito, venendo a mancare l'affectio coniugalis e l'unione matrimoniale ha via via subìto una crisi progressiva
- Parte istante è casalinga, mentre parte resistente è dipendente presso la Società “Progitec srl”, che si occupa del servizio di raccolta differenziata presso il Comune di Cassano Ionio. Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale l'adozione degli opportuni Parte_1 provvedimenti analiticamente indicati in ricorso : a. dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio Parte_1 Controparte_1 contratto in data 25.04.1987, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cassano Ionio all'anno 1978, Atto N. 9, Parte n. 2, Serie A); R.G. n. 1413 del 2025 - Pag. 2 di 4
b. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco, liberi di fissare la loro residenza anagrafica ove più riterranno opportuno;
c. assegnare la casa familiare sita in Cassano Ionio alla Via Provinciale alla istante, con ogni arredo e pertinenza, che continuerà ad abitarvi con la FI;
Per_1 d. disporre che provveda al mantenimento della FI , in via Controparte_1 Per_1 indiretta, mediante il versamento dell'importo mensile pari ad €. 250,00 (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma sarà soggetta – come per legge – a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché positivo;
e. disporre che provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non Controparte_1 coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della FI , previo accordo e documentate;
Per_1 f. porre a carico di parte resistente un assegno di mantenimento in favore della Sig.ra Pt_1
dell'importo di €. 250,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro
[...] il giorno 5 di ogni mese. La somma sarà soggetta – come per legge – a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale;
g. quindi, ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cassano Ionio perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.11.25, si è costituita la parte resistente , la quale si è difesa ed ha concluso come in atti. Controparte_1
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo. Con decreto ex art. 473 bis.14, è stata fissata l'udienza del 9.12.2025 per la comparizione delle parti ex art. 473 bis 21 c.p.c.. Dopo la notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza, le parti hanno fatto presente di aver raggiunto un accordo di separazione e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice odierno relatore ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale. Le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente riportandosi agli atti e, in particolare, all'accordo depositato. La causa è stata, quindi, rimessa dal G.I. al collegio per la decisione.
3. Nel merito
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, soprattutto nell'interesse della FI nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale senza addebito, domanda alla quale le parti hanno espressamente rinunciato. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, le parti hanno concordato che: R.G. n. 1413 del 2025 - Pag. 3 di 4
Il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e poiché attengono a diritti disponibili nessuna valutazione della loro legittimità e congruità deve essere effettuata. In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c. la SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI e , come sopra generalizzati;
Parte_1 Controparte_1 B. DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, IN CONFORMITÀ degli ACCORDI raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
C. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
D. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN ALLO NI per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 9, parte 2, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987). E. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 14.12.25.
Il giudice estensore dott. Alessandro Caronia
R.G. n. 1413 del 2025 - Pag. 4 di 4
Il Presidente dott. Beatrice Magaro'
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est. dott. Eduardo Bucciarelli Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1413 del 2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
, C.F. parte nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. GAROFALO ANDREA, giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
, C.F. , parte nata a [...] in Controparte_1 C.F._2 data 18.10.58, rappresentata e difesa dall'avv. SANGIOVANNI SALVATORE, giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti Con ricorso depositato in data 17.7.25, ha convenuto in giudizio Parte_1
allegando che: Controparte_1
- Le Parti contraevano matrimonio in Cassano Ionio in data 25.04.1987, trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Cassano Ionio al N. 9 P. 2 S. A Vol. 1 Uff. 6 anno 1987, in regime di comunione legale;
- La famiglia fissava la residenza anagrafica in Cassano Ionio alla Via Provinciale;
- Dalla suddetta unione nasceva la FI (Castrovillari – 02.01.2004 – c.f. Per_1 [...]
), ormai maggiorenne ma non ancora autosufficiente;
C.F._3
- Con il trascorrere del tempo, il rapporto si è logorato ed il sentimento che legava i due coniugi si è affievolito, venendo a mancare l'affectio coniugalis e l'unione matrimoniale ha via via subìto una crisi progressiva
- Parte istante è casalinga, mentre parte resistente è dipendente presso la Società “Progitec srl”, che si occupa del servizio di raccolta differenziata presso il Comune di Cassano Ionio. Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale l'adozione degli opportuni Parte_1 provvedimenti analiticamente indicati in ricorso : a. dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio Parte_1 Controparte_1 contratto in data 25.04.1987, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cassano Ionio all'anno 1978, Atto N. 9, Parte n. 2, Serie A); R.G. n. 1413 del 2025 - Pag. 2 di 4
b. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco, liberi di fissare la loro residenza anagrafica ove più riterranno opportuno;
c. assegnare la casa familiare sita in Cassano Ionio alla Via Provinciale alla istante, con ogni arredo e pertinenza, che continuerà ad abitarvi con la FI;
Per_1 d. disporre che provveda al mantenimento della FI , in via Controparte_1 Per_1 indiretta, mediante il versamento dell'importo mensile pari ad €. 250,00 (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma sarà soggetta – come per legge – a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché positivo;
e. disporre che provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non Controparte_1 coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della FI , previo accordo e documentate;
Per_1 f. porre a carico di parte resistente un assegno di mantenimento in favore della Sig.ra Pt_1
dell'importo di €. 250,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro
[...] il giorno 5 di ogni mese. La somma sarà soggetta – come per legge – a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale;
g. quindi, ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cassano Ionio perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.11.25, si è costituita la parte resistente , la quale si è difesa ed ha concluso come in atti. Controparte_1
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo. Con decreto ex art. 473 bis.14, è stata fissata l'udienza del 9.12.2025 per la comparizione delle parti ex art. 473 bis 21 c.p.c.. Dopo la notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza, le parti hanno fatto presente di aver raggiunto un accordo di separazione e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice odierno relatore ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale. Le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente riportandosi agli atti e, in particolare, all'accordo depositato. La causa è stata, quindi, rimessa dal G.I. al collegio per la decisione.
3. Nel merito
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, soprattutto nell'interesse della FI nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale senza addebito, domanda alla quale le parti hanno espressamente rinunciato. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, le parti hanno concordato che: R.G. n. 1413 del 2025 - Pag. 3 di 4
Il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e poiché attengono a diritti disponibili nessuna valutazione della loro legittimità e congruità deve essere effettuata. In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c. la SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI e , come sopra generalizzati;
Parte_1 Controparte_1 B. DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, IN CONFORMITÀ degli ACCORDI raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
C. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
D. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN ALLO NI per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 9, parte 2, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987). E. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 14.12.25.
Il giudice estensore dott. Alessandro Caronia
R.G. n. 1413 del 2025 - Pag. 4 di 4
Il Presidente dott. Beatrice Magaro'