Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01474/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04074/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4074 del 2025, proposto da
AI ZA, rappresentata e difesa dagli avvocati GI Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO
formatosi sulla sentenza n. 314/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 il dott. GI ZU e udito l’Avvocato dello Stato come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con il ricorso in epigrafe è chiesta l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio (VA) -Sezione Lavoro n. 314 del 2025;
- in vista dell’udienza camerale del 26.3.2026 l’Amministrazione resistente ha depositato in giudizio il 5 e il 9 marzo documentazione dalla quale risulta l’avvenuto pagamento delle somme richieste (cfr. la relazione ministeriale del 6.3.2026 con gli allegati);
- la pretesa della ricorrente risulta quindi soddisfatta, per cui il Collegio può pronunciare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34 ultimo comma del c.p.a.;
- le spese di lite sono poste a carico dell’Amministrazione quale parte virtualmente soccombente e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore dei difensori della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) e onere del contributo unificato se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6 bis 1 del DPR n. 115 del 2002), spese da distrarsi a favore degli avvocati GI Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 26 del c.p.a. e dell’art. 93 del c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL NZ, Presidente
GI ZU, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI ZU | EL NZ |
IL SEGRETARIO