Articolo 721 bis del Codice di procedura penale
Articolo 721Articolo 722
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31 ottobre 2017
Art. 721-bis. (( (Estensione dell'estradizione).)) (( 1. Ai fini della richiesta di estensione dell'estradizione puo' essere emessa ordinanza di custodia cautelare quando sussistono gravi indizi di colpevolezza.
2. L'esecuzione dell'ordinanza resta sospesa fino alla concessione della estensione dell'estradizione ed e' revocata, anche d'ufficio, in caso di rifiuto da parte dello Stato estero.
3. Concessa l'estensione, su richiesta del pubblico ministero l'ordinanza di custodia cautelare e' confermata ai fini dell'esecuzione, soltanto se, fermi i gravi indizi di colpevolezza, sussistono esigenze cautelari a norma degli articoli 274 e seguenti. ))
Entrata in vigore il 31 ottobre 2017
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