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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/11/2025, n. 4867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4867 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 12/11/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause iscritte al n. 6188/2023 ed al n. 9794/2023 del Ruolo Generale vertenti
TRA
(Avv. MANDALA' ROSALIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. SOTGIA STEFANIA ed Avv. DOA ALESSANDRO) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara illegittima la ripetizione della somma di 2.612,09 in danno del ricorrente e, per l'effetto, annulla l'indebito di cui alla delibera n. 2311059 del 16/05/2023 del Comitato Provinciale dell' CP_1
◊ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della parte CP_1
ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.312,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 15/05/2023, la ricorrente esponeva che, con provvedimento del giorno
09/08/2022, l' resistente le comunicava la rideterminazione della prestazione Cat. INVCIV n. CP_2 07172624, eseguita sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2019, e le richiedeva il rimborso del pagamento non dovuto corrispostole sulla detta pensione n. 07172624 INVCIV, relativamente al periodo gennaio 2021/dicembre 2021, per un importo complessivo lordo di euro 3.862,82.
A fondamento della domanda, la ricorrente deduceva di essere stata riconosciuta invalida civile al 100% e meritevole della relativa prestazione pensionistica con verbale della commissione medica per l'accertamento delle Invalidità Civili del 22/08/2018 con decorrenza dal 9/07/2018 e di non avere superato il limite reddituale di euro 17.050,42 per fruire della prestazione riconosciutale, essendo ella titolare solamente di un reddito da pensione IO per un importo complessivo annuo inferiore al predetto limite.
Rappresentata, dunque, l'illegittimità del provvedimento opposto e chiarito che il ricorso da ella avviato in sede amministrativa avverso il provvedimento in questione era rimasto privo di riscontro, concludeva chiedendo al Tribunale adito di volere: “… dichiarare nullo, annullabile, inefficace il provvedimento dell' CP_1
del 9 agosto 2022 avente ad oggetto la “Rideterminazione della Prestazione Cat. INVCIV n. 07172624” o
ovvero lo voglia revocare e/o privare comunque di efficacia con qualsivoglia statuizione …”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 06/11/2023, l' resistente precisava CP_2
che: “… a seguito di presentazione di ricorso amministrativo, l' ha verificato che gli arretrati erano CP_2
stati imputati in base al principio di cassa e non a quello, applicabile in detta materia, di competenza, che
prevede l'imputazione degli arretrati a ciascun anno di maturazione. Con ricostituzione elaborata da
operatore di sede in data 19/04/2023, l' ha rideterminato l'importo della prestazione INVCIV, CP_1
computando gli arretrati dalla decorrenza originaria della nuova prestazione pensionistica (04/2017) e
imputandoli correttamente secondo il principio di competenza. Tuttavia, il ricalcolo ha dato luogo ad un
maggior debito pari ad € 11.622,49, perché – per tutto il periodo esaminato dalla ricostituzione – era stata
attribuita, erroneamente, la fascia 34 alla ricorrente, quale invalida civile parziale. Con ricostituzione del
20/04/2023, l' ha nuovamente ricalcolato la prestazione INVCIV n. 07172624, tenendo conto (come da CP_1
estratto fascia INVCIV che si produce) che la signora è stata riconosciuta ora invalida civile parziale Pt_1
ora totale, e precisamente: - da aprile 2017, fascia 34, Invalidi civili - invalidi Parziali con solo assegno;
- da
agosto 2018, fascia 30, Invalidi civili - invalidi Totali con pensione;
- da gennaio 2022, fascia 34, Invalidi
civili - invalidi Parziali con solo assegno. Pertanto, limitatamente al periodo in cui la ricorrente è risultata
invalida civile totale (agosto 2018 – dicembre 2021), la prestazione INVCIV è spettante, perché la ricorrente
non ha superato il relativo limite reddituale, anche a seguito della liquidazione della prestazione
pensionistica cat. IO n. 15050535, e la prestazione erogata a titolo di invalidità civile totale è compatibile con l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità. Invece, nei periodi in cui la signora è stata Pt_1
riconosciuta quale invalida civile parziale ed ha percepito altra prestazione da parte dell (ossia da CP_1
04/2017, mese di decorrenza della nuova prestazione), non solo sono stati superati i limiti di reddito previsti
per la fascia di appartenenza, ma vige il regime di incompatibilità con la prestazione cat. IO, tale per cui
l'invalidità civile non spetta ed il debito relativo a quanto già oggetto di pagamento è dovuto. Di quanto
specificato si è tenuto conto, in sede di ricorso amministrativo (il cui esito è stato ritualmente notificato), si è
dato atto del riesame della complessiva posizione debitoria da cui è scaturito un debito finale pari ad €
2.612,09, e relativo al periodo in cui la ricorrente non aveva diritto alla prestazione INVCIV…”.
Tanto esposto, l' resistente chiedeva rigettarsi il ricorso e dichiararsi la sussistenza di un indebito pari CP_2
a complessivi euro 2.612,09.
All'udienza del giorno 23/11/2023, parte ricorrente evidenziava “… come di fatto la stessa parte convenuta
abbia riconosciuto la infondatezza della richiesta di ripetizione dell'indebito oggetto del provvedimento
impugnato, l' infatti ha sostituito revocandolo in autotutela il provvedimento impugnato con due CP_1
successivi provvedimenti tra i quali in ultimo la delibera del comitato provinciale presso il quale era stato
già proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento impugnato;
con la detta delibera, emessa
tardivamente, il comitato provinciale ha affermato che a seguito di un ricalcolo complessivo della posizione
della ricorrente sarebbe emerso un indebito avente riguardo ad un periodo antecedente e diverso da quello
cui il provvedimento impugnato fa invece riferimento. Detta delibera è stata impugnata con un
procedimento pendente presso lo stesso Tribunale ed assegnato ad altro giudice …”.
Ed infatti, con ricorso depositato in data 01/08/2023 ed iscritto al R.G. n. 9794/2023, la ricorrente – premesso di avere ricevuto, in data 02/06/2023, la comunicazione della delibera n. 2311059, con la quale il Comitato
Provinciale dell' aveva accolto parzialmente il ricorso amministrativo da ella introitato nell'ottobre 2022 CP_1
avverso il provvedimento di riliquidazione dell'agosto 2022; premesso che il Comitato Provinciale dell' di CP_1
Palermo aveva dedotto di avere revocato la prestazione per l'invalidità civile per l'anno 2021 sulla scorta dei redditi dell'anno 2020 e, in particolare, sulla scorta della liquidazione degli arretrati di altra prestazione che avrebbe determinato il superamento dei limiti reddituali;
premesso che il Comitato Provinciale aveva sostenuto di avere provveduto, a seguito della presentazione del ricorso in sede amministrativa, alla ricostituzione reddituale della ricorrente con imputazione degli arretrati in base al principio di competenza e non di cassa e che, in esito a tale operazione contabile, sarebbe emerso ch'ella, nel periodo in cui era risultata invalida civile in misura parziale, non avrebbe avuto diritto alla prestazione assistenziale;
- deduceva che “…non era titolare di emolumento pensionistico ulteriore rispetto a quello di cui in questione né nell'anno
2019 né nell'anno 2020, che avrebbe potuto determinare il superamento del limite reddituale indicato per il
caso di invalidità civile parziale;
Ad ogni buon conto, laddove l' avesse veramente corrisposto per errore CP_1
la somma di cui chiede il rimborso, la richiesta medesima sarebbe comunque illegittima poiché in violazione
dell'art. 52 comma 2 della L. 88 del 1986, a mente del quale in caso di riscossione di rate di pensione
(prestazione previdenziale e/o assistenziale) risultanti successivamente non dovute, non è ammesso il
recupero delle relative somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo del beneficiario,
assente nella fattispecie;
Il predetto principio è confermato anche dall'art. 13 della L. n. 412/1991, secondo
cui la sanatoria opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento
dell' che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore” e concludeva CP_1
chiedendo al Tribunale adito…” e concludeva chiedendo al Tribunale adito di volere “… dichiarare nulla,
Con annullabile, inefficace la delibera n. 2311059 assunta dal Comitato Provinciale presso l' di Palermo il 16
maggio 2023 ovvero voglia revocarla e/o privare comunque di qualsivoglia efficacia con qualsivoglia statuizione”.
Costituitosi nel giudizio testé detto iscritto al R.G. n. 9794/2023, l' chiedeva rigettarsi il ricorso, CP_1
variamente argomentando.
Con ordinanza del 23/11/2023 - “… rilevato che all'udienza del 23/11/2023, dalle allegazioni di parte
ricorrente, è emersa la pendenza fra le medesime parti del giudizio N. 9794/2023, avente ad oggetto un
indebito per un periodo differente scaturente da diversi provvedimenti di riliquidazione in autotutela tra loro
collegati, e per la cui trattazione è già stata fissata dalla dott.ssa Claudia Gentile l'udienza del 17/01/2023
…” - il fascicolo veniva rimesso al Presidente per le determinazioni del caso.
Disposta la riunione del fascicolo iscritto al R.G. n. 9794/2023 al presente fascicolo, veniva fissata udienza di discussione e decisione e la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
Ai fini del decidere, giova premettere, in termini generali, che, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie, si è affermato un principio secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito ex art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma, comunque,
avente, generalmente, come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Più specificatamente, la riespansione della generale disciplina dell'art.2033 c.c., rispetto al regime speciale disegnato per il solo indebito previdenziale dall'art.52 L. n.88/1989 e dall'art.13 L. n.412/1991, è stata ridimensionata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e ricondotta nel quadro delle tutele del legittimo affidamento del percipiente, mediante il riconoscimento di un principio unificatore, operante “sia nel settore
della previdenza che in quello dell'assistenza obbligatoria, per cui, in luogo della generale regola codicistica
di cui all'art. 2033 c.c. di incondizionata ripetibilità dell'indebito, deve escludersi la ripetizione in presenza
di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune
denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a
generare affidamento” (Cass. n. 1446/2008; n. 11921/2015 e molte successive conformi tra cui n.
13223/2020).
La ripetibilità della prestazione indebitamente erogata va, dunque, verificata alla stregua dei principi propri dell'indebito assistenziale che disegnano una disciplina speciale del settore, imposta dall'esigenza di assicurare la tutela dei diritti costituzionali presidiati dall'art. 38 Cost. (Cass. n.16080/2020; Cass. n.11921/2015; Cass
n.1446/2008).
Or, trasfusi i superiori principi alla fattispecie, occorre verificare se nel caso de quo sia ravvisabile una situazione di “affidamento incolpevole” idonea ad escludere la ripetibilità dell'indebito.
La risposta non può che essere positiva.
Ed invero la ricorrente veniva riconosciuta meritevole, con decorrenza dal giorno 01/10/2017, dell'assegno ordinario di invalidità (a seguito di richiesta presentata in data 12/07/2016) con provvedimento dell' CP_2
resistente datato 02/08/2021, mentre veniva riconosciuta, a seguito di domanda inoltrata in data 09/07/2018,
soggetto con invalidità civile al 100% in data 04/09/2018.
Pertanto - stante il considerevole lasso temporale intercorso tra la proposizione dell'istanza finalizzata al conseguimento dell'assegno ordinario d'invalidità (12/07/2016) e l'effettivo riconoscimento di tale prestazione da parte dell'ente (02/08/2021), nonché tra il riconoscimento della pensione (04/09/2018) ed il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità – è ragionevole ritenere che la ricorrente non potesse porsi il dubbio che il cumulo reddituale potenzialmente legato al riconoscimento di entrambe le prestazioni avrebbe potuto determinare un indebito per superamento dei limiti di reddito.
Non può che ritenersi sussistente, quindi, un'ipotesi di “affidamento incolpevole” e dichiararsi l'irripetibilità
delle somme richieste dall' dapprima con provvedimento di rideterminazione della prestazione del CP_1 giorno 09/08/2022 e, successivamente, con delibera n. 2311059 del 16/05/2023 del Comitato Provinciale
dell' CP_1
Va senz'altro escluso, inoltre, che la ricorrente potesse versare, in ragione delle peculiarità del caso sopra dette ed emergenti dalla documentazione prodotta dalle parti, in un'ipotesi di dolo od abbia in qualche modo concorso all'indebita erogazione della prestazione.
Vieppiù, nella fattispecie, l' convenuto ha commesso, nella gestione della posizione della ricorrente, CP_2
rilevanti errori (l'imputazione degli arretrati, pari a complessivi euro 34.832,27 e relativi alla prestazione cat.
IO n. 15050535, in base al principio di cassa;
la ricostituzione con attribuzione erronea alla ricorrente della fascia 34 per tutto il periodo considerato) che lo hanno indotto all'adozione del provvedimento del 9/08/2022,
modificato successivamente dal provvedimento del 19/04/2023, a sua volta modificato dal provvedimento del
20/04/2023.
Ne deriva che l' non ha diritto di ripetere le somme erogate, come pretese dapprima con provvedimento CP_1
del giorno 09/08/2022 e successivamente rideterminate, con la delibera n. 2311059 del 16/05/2023 del
Comitato Provinciale, in euro 2.612,09.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
◊
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
nelle cause previdenziali di valore da euro 1.101 ad euro 5.200.
◊
Così deciso in Palermo, il 13/11/2025.
IL GOP
EMANUELA AL RI LA RL
(firmato digitalmente a margine)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 12/11/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause iscritte al n. 6188/2023 ed al n. 9794/2023 del Ruolo Generale vertenti
TRA
(Avv. MANDALA' ROSALIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. SOTGIA STEFANIA ed Avv. DOA ALESSANDRO) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara illegittima la ripetizione della somma di 2.612,09 in danno del ricorrente e, per l'effetto, annulla l'indebito di cui alla delibera n. 2311059 del 16/05/2023 del Comitato Provinciale dell' CP_1
◊ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della parte CP_1
ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.312,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 15/05/2023, la ricorrente esponeva che, con provvedimento del giorno
09/08/2022, l' resistente le comunicava la rideterminazione della prestazione Cat. INVCIV n. CP_2 07172624, eseguita sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2019, e le richiedeva il rimborso del pagamento non dovuto corrispostole sulla detta pensione n. 07172624 INVCIV, relativamente al periodo gennaio 2021/dicembre 2021, per un importo complessivo lordo di euro 3.862,82.
A fondamento della domanda, la ricorrente deduceva di essere stata riconosciuta invalida civile al 100% e meritevole della relativa prestazione pensionistica con verbale della commissione medica per l'accertamento delle Invalidità Civili del 22/08/2018 con decorrenza dal 9/07/2018 e di non avere superato il limite reddituale di euro 17.050,42 per fruire della prestazione riconosciutale, essendo ella titolare solamente di un reddito da pensione IO per un importo complessivo annuo inferiore al predetto limite.
Rappresentata, dunque, l'illegittimità del provvedimento opposto e chiarito che il ricorso da ella avviato in sede amministrativa avverso il provvedimento in questione era rimasto privo di riscontro, concludeva chiedendo al Tribunale adito di volere: “… dichiarare nullo, annullabile, inefficace il provvedimento dell' CP_1
del 9 agosto 2022 avente ad oggetto la “Rideterminazione della Prestazione Cat. INVCIV n. 07172624” o
ovvero lo voglia revocare e/o privare comunque di efficacia con qualsivoglia statuizione …”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 06/11/2023, l' resistente precisava CP_2
che: “… a seguito di presentazione di ricorso amministrativo, l' ha verificato che gli arretrati erano CP_2
stati imputati in base al principio di cassa e non a quello, applicabile in detta materia, di competenza, che
prevede l'imputazione degli arretrati a ciascun anno di maturazione. Con ricostituzione elaborata da
operatore di sede in data 19/04/2023, l' ha rideterminato l'importo della prestazione INVCIV, CP_1
computando gli arretrati dalla decorrenza originaria della nuova prestazione pensionistica (04/2017) e
imputandoli correttamente secondo il principio di competenza. Tuttavia, il ricalcolo ha dato luogo ad un
maggior debito pari ad € 11.622,49, perché – per tutto il periodo esaminato dalla ricostituzione – era stata
attribuita, erroneamente, la fascia 34 alla ricorrente, quale invalida civile parziale. Con ricostituzione del
20/04/2023, l' ha nuovamente ricalcolato la prestazione INVCIV n. 07172624, tenendo conto (come da CP_1
estratto fascia INVCIV che si produce) che la signora è stata riconosciuta ora invalida civile parziale Pt_1
ora totale, e precisamente: - da aprile 2017, fascia 34, Invalidi civili - invalidi Parziali con solo assegno;
- da
agosto 2018, fascia 30, Invalidi civili - invalidi Totali con pensione;
- da gennaio 2022, fascia 34, Invalidi
civili - invalidi Parziali con solo assegno. Pertanto, limitatamente al periodo in cui la ricorrente è risultata
invalida civile totale (agosto 2018 – dicembre 2021), la prestazione INVCIV è spettante, perché la ricorrente
non ha superato il relativo limite reddituale, anche a seguito della liquidazione della prestazione
pensionistica cat. IO n. 15050535, e la prestazione erogata a titolo di invalidità civile totale è compatibile con l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità. Invece, nei periodi in cui la signora è stata Pt_1
riconosciuta quale invalida civile parziale ed ha percepito altra prestazione da parte dell (ossia da CP_1
04/2017, mese di decorrenza della nuova prestazione), non solo sono stati superati i limiti di reddito previsti
per la fascia di appartenenza, ma vige il regime di incompatibilità con la prestazione cat. IO, tale per cui
l'invalidità civile non spetta ed il debito relativo a quanto già oggetto di pagamento è dovuto. Di quanto
specificato si è tenuto conto, in sede di ricorso amministrativo (il cui esito è stato ritualmente notificato), si è
dato atto del riesame della complessiva posizione debitoria da cui è scaturito un debito finale pari ad €
2.612,09, e relativo al periodo in cui la ricorrente non aveva diritto alla prestazione INVCIV…”.
Tanto esposto, l' resistente chiedeva rigettarsi il ricorso e dichiararsi la sussistenza di un indebito pari CP_2
a complessivi euro 2.612,09.
All'udienza del giorno 23/11/2023, parte ricorrente evidenziava “… come di fatto la stessa parte convenuta
abbia riconosciuto la infondatezza della richiesta di ripetizione dell'indebito oggetto del provvedimento
impugnato, l' infatti ha sostituito revocandolo in autotutela il provvedimento impugnato con due CP_1
successivi provvedimenti tra i quali in ultimo la delibera del comitato provinciale presso il quale era stato
già proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento impugnato;
con la detta delibera, emessa
tardivamente, il comitato provinciale ha affermato che a seguito di un ricalcolo complessivo della posizione
della ricorrente sarebbe emerso un indebito avente riguardo ad un periodo antecedente e diverso da quello
cui il provvedimento impugnato fa invece riferimento. Detta delibera è stata impugnata con un
procedimento pendente presso lo stesso Tribunale ed assegnato ad altro giudice …”.
Ed infatti, con ricorso depositato in data 01/08/2023 ed iscritto al R.G. n. 9794/2023, la ricorrente – premesso di avere ricevuto, in data 02/06/2023, la comunicazione della delibera n. 2311059, con la quale il Comitato
Provinciale dell' aveva accolto parzialmente il ricorso amministrativo da ella introitato nell'ottobre 2022 CP_1
avverso il provvedimento di riliquidazione dell'agosto 2022; premesso che il Comitato Provinciale dell' di CP_1
Palermo aveva dedotto di avere revocato la prestazione per l'invalidità civile per l'anno 2021 sulla scorta dei redditi dell'anno 2020 e, in particolare, sulla scorta della liquidazione degli arretrati di altra prestazione che avrebbe determinato il superamento dei limiti reddituali;
premesso che il Comitato Provinciale aveva sostenuto di avere provveduto, a seguito della presentazione del ricorso in sede amministrativa, alla ricostituzione reddituale della ricorrente con imputazione degli arretrati in base al principio di competenza e non di cassa e che, in esito a tale operazione contabile, sarebbe emerso ch'ella, nel periodo in cui era risultata invalida civile in misura parziale, non avrebbe avuto diritto alla prestazione assistenziale;
- deduceva che “…non era titolare di emolumento pensionistico ulteriore rispetto a quello di cui in questione né nell'anno
2019 né nell'anno 2020, che avrebbe potuto determinare il superamento del limite reddituale indicato per il
caso di invalidità civile parziale;
Ad ogni buon conto, laddove l' avesse veramente corrisposto per errore CP_1
la somma di cui chiede il rimborso, la richiesta medesima sarebbe comunque illegittima poiché in violazione
dell'art. 52 comma 2 della L. 88 del 1986, a mente del quale in caso di riscossione di rate di pensione
(prestazione previdenziale e/o assistenziale) risultanti successivamente non dovute, non è ammesso il
recupero delle relative somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo del beneficiario,
assente nella fattispecie;
Il predetto principio è confermato anche dall'art. 13 della L. n. 412/1991, secondo
cui la sanatoria opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento
dell' che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore” e concludeva CP_1
chiedendo al Tribunale adito…” e concludeva chiedendo al Tribunale adito di volere “… dichiarare nulla,
Con annullabile, inefficace la delibera n. 2311059 assunta dal Comitato Provinciale presso l' di Palermo il 16
maggio 2023 ovvero voglia revocarla e/o privare comunque di qualsivoglia efficacia con qualsivoglia statuizione”.
Costituitosi nel giudizio testé detto iscritto al R.G. n. 9794/2023, l' chiedeva rigettarsi il ricorso, CP_1
variamente argomentando.
Con ordinanza del 23/11/2023 - “… rilevato che all'udienza del 23/11/2023, dalle allegazioni di parte
ricorrente, è emersa la pendenza fra le medesime parti del giudizio N. 9794/2023, avente ad oggetto un
indebito per un periodo differente scaturente da diversi provvedimenti di riliquidazione in autotutela tra loro
collegati, e per la cui trattazione è già stata fissata dalla dott.ssa Claudia Gentile l'udienza del 17/01/2023
…” - il fascicolo veniva rimesso al Presidente per le determinazioni del caso.
Disposta la riunione del fascicolo iscritto al R.G. n. 9794/2023 al presente fascicolo, veniva fissata udienza di discussione e decisione e la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
Ai fini del decidere, giova premettere, in termini generali, che, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie, si è affermato un principio secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito ex art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma, comunque,
avente, generalmente, come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Più specificatamente, la riespansione della generale disciplina dell'art.2033 c.c., rispetto al regime speciale disegnato per il solo indebito previdenziale dall'art.52 L. n.88/1989 e dall'art.13 L. n.412/1991, è stata ridimensionata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e ricondotta nel quadro delle tutele del legittimo affidamento del percipiente, mediante il riconoscimento di un principio unificatore, operante “sia nel settore
della previdenza che in quello dell'assistenza obbligatoria, per cui, in luogo della generale regola codicistica
di cui all'art. 2033 c.c. di incondizionata ripetibilità dell'indebito, deve escludersi la ripetizione in presenza
di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune
denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a
generare affidamento” (Cass. n. 1446/2008; n. 11921/2015 e molte successive conformi tra cui n.
13223/2020).
La ripetibilità della prestazione indebitamente erogata va, dunque, verificata alla stregua dei principi propri dell'indebito assistenziale che disegnano una disciplina speciale del settore, imposta dall'esigenza di assicurare la tutela dei diritti costituzionali presidiati dall'art. 38 Cost. (Cass. n.16080/2020; Cass. n.11921/2015; Cass
n.1446/2008).
Or, trasfusi i superiori principi alla fattispecie, occorre verificare se nel caso de quo sia ravvisabile una situazione di “affidamento incolpevole” idonea ad escludere la ripetibilità dell'indebito.
La risposta non può che essere positiva.
Ed invero la ricorrente veniva riconosciuta meritevole, con decorrenza dal giorno 01/10/2017, dell'assegno ordinario di invalidità (a seguito di richiesta presentata in data 12/07/2016) con provvedimento dell' CP_2
resistente datato 02/08/2021, mentre veniva riconosciuta, a seguito di domanda inoltrata in data 09/07/2018,
soggetto con invalidità civile al 100% in data 04/09/2018.
Pertanto - stante il considerevole lasso temporale intercorso tra la proposizione dell'istanza finalizzata al conseguimento dell'assegno ordinario d'invalidità (12/07/2016) e l'effettivo riconoscimento di tale prestazione da parte dell'ente (02/08/2021), nonché tra il riconoscimento della pensione (04/09/2018) ed il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità – è ragionevole ritenere che la ricorrente non potesse porsi il dubbio che il cumulo reddituale potenzialmente legato al riconoscimento di entrambe le prestazioni avrebbe potuto determinare un indebito per superamento dei limiti di reddito.
Non può che ritenersi sussistente, quindi, un'ipotesi di “affidamento incolpevole” e dichiararsi l'irripetibilità
delle somme richieste dall' dapprima con provvedimento di rideterminazione della prestazione del CP_1 giorno 09/08/2022 e, successivamente, con delibera n. 2311059 del 16/05/2023 del Comitato Provinciale
dell' CP_1
Va senz'altro escluso, inoltre, che la ricorrente potesse versare, in ragione delle peculiarità del caso sopra dette ed emergenti dalla documentazione prodotta dalle parti, in un'ipotesi di dolo od abbia in qualche modo concorso all'indebita erogazione della prestazione.
Vieppiù, nella fattispecie, l' convenuto ha commesso, nella gestione della posizione della ricorrente, CP_2
rilevanti errori (l'imputazione degli arretrati, pari a complessivi euro 34.832,27 e relativi alla prestazione cat.
IO n. 15050535, in base al principio di cassa;
la ricostituzione con attribuzione erronea alla ricorrente della fascia 34 per tutto il periodo considerato) che lo hanno indotto all'adozione del provvedimento del 9/08/2022,
modificato successivamente dal provvedimento del 19/04/2023, a sua volta modificato dal provvedimento del
20/04/2023.
Ne deriva che l' non ha diritto di ripetere le somme erogate, come pretese dapprima con provvedimento CP_1
del giorno 09/08/2022 e successivamente rideterminate, con la delibera n. 2311059 del 16/05/2023 del
Comitato Provinciale, in euro 2.612,09.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
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Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
nelle cause previdenziali di valore da euro 1.101 ad euro 5.200.
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Così deciso in Palermo, il 13/11/2025.
IL GOP
EMANUELA AL RI LA RL
(firmato digitalmente a margine)