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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/06/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 132, 281 quinquies e 352 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1997 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, con sede in Cellino Attanasio, in via Rubini,
n. 3, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, sita a in via G. Milli n. 2 e nella specie, ai fini del presente giudizio, presso Pt_1 la Segreteria Generale dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano
D'Ignazio, Funzionario in servizio presso il Settore – Avvocatura dell'Ente, giusta delibera n.121 del 23 luglio 2020 allegato all'atto di citazione;
- parte appellante -
e
(C.F.: ), residente a Controparte_1 C.F._1 Pt_1 alla frazione Villa Stanchieri, elettivamente domiciliato a in via Pt_1
Pannella n. 48, presso e nello studio dell'Avv. Sandro Napolitani, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Lorenzo
Mazzarulli, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione di primo grado;
- parte appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 615/2019 emessa dal Giudice di
Pace di (a definizione del giudizio di primo grado rubricato al R.G. n. Pt_1
561/2019), pubblicata il 25 novembre 2019 e non notificata.
1 CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data 18 marzo 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (di secondo grado)
Con atto di citazione in appello, la ha proposto Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n. 615/2019, con la quale il Giudice di Pace di in accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dal sig. Pt_1
ha dichiarato la responsabilità (ex art. 2051 c.c.) dell'ente Controparte_1 pubblico e lo ha condannato a pagare, in favore dell'allora attore, la somma di € 2.793,80 (oltre interessi legali e spese di lite per € 1.330,00), a titolo di risarcimento per i danni materiali occorsi all'autovettura OPEL CORSA di proprietà del sig. condotta nell'occasione del sinistro dal sig. CP_1 [...]
. CP_2
La , che ha riproposto tutte le eccezioni di cui alla comparsa di Parte_1 costituzione e risposta del giudizio di primo grado che non sono state esaminate e valutate dal Giudice di Pace, ha censurato la decisione di prime cure per “Violazione e/o errata applicazione dell'art. 2051 c.c., dell'art.1227 c.c. e dell'art. 147 del C.d.S. - Mancata ed errata valutazione della prova testimoniale e documentale – Erronea valutazione della responsabilità della – Omessa Parte_1 pronuncia sull'eccezione di caso fortuito ovvero sull'evento meteorologico eccezionale
- Omessa pronuncia sull'eccezione di concorso di colpa”, osservando, in sintesi, come (i) l'insidia, e cioè il ristagno d'acqua sulla carreggiata, fosse a ben vedere visibile, stante la grande estensione e l'orario diurno (ore 8:30) di verificazione dell'evento, come peraltro confermato dalla espletata istruttoria orale, (ii) ricorra in ogni caso il caso fortuito, interruttivo del nesso causale, rappresentato dall'evento atmosferico eccezionale che si è riversato in quel periodo sul territorio abruzzese (al puto da essere stati estesi, con delibera del
Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato il 25 agosto 2016), e (iii) debba rintracciarsi nel caso di specie il concorso di colpa del conducente, il sig. , ai Controparte_2 sensi dell'art. 1227 del c.c..
Si è costituito in giudizio il sig. concludendo per la CP_1 inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.c. e, nel merito, comunque per il rigetto del gravame, sottolineando, con particolare riferimento alla visibilità del ristagno d'acqua, che “sicuramente non se ne poteva percepire la sua
2 dimensione e profondità” e che lo stesso in ogni caso “occupava l'intera superficie stradale per svariati decine di metri, con la conseguenza che, gli utenti della S.p. 18, per recarsi a erano obbligati a transitare il tratto di strada in questione”; Pt_1 quanto al mancato riconoscimento da parte del Giudice di primo grado del caso fortuito, “erra la controparte nell'attribuire l'evento alle condizioni meteoriche, quando, di contro, queste possono considerarsi solo un eventuale antecedente”, posto che “Ciò che viene contestato alla appellante, invero, non è la mancata Parte_1 rimozione della neve o del ghiaccio dalla sede stradale, bensì, l'avere, inavvertitamente
e negligentemente, ammassato la neve ai margini della carreggiata, in un tratto dove la stessa forma un avvallamento, impedendo, di fatto, il normale deflusso delle acque reflue”.
A seguito di diversi rinvii disposti dal precedente titolare del procedimento (il quale, all'udienza cartolare del 23 novembre 2022, aveva sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., accettata dall'appellante ma rifiutata dall'appellato: “riconoscimento, da parte dell'appellante, di un credito risarcitorio dell'appellato pari alla minor somma di euro
1.000,00, con compensazione delle spese del presente giudizio”, proposta che è stata formulata tenendo conto “dell'esiguo valore della controversia, della semplicità delle questioni giuridiche trattate, della pacifica derivazione del danno dalla natura della res e della natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c. e, tuttavia, della possibilità di valorizzare il fattore esterno in termini di fattore causale rilevante e/o - per quanto attiene alla responsabilità ex art. 2043 c.c. - incidente sull'elemento soggettivo”), i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 18 marzo 2025, l'unica celebrata dallo scrivente magistrato, divenuto titolare del procedimento solo in data 12 marzo 2024, e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello spiegato dall' merita di essere integralmente Parte_2 accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
Non risulta in contestazione fra le parti che, il giorno 18 gennaio 2017, il sig. , mentre percorreva la S.P. 18 direzione alla Controparte_2 Pt_1 guida del veicolo Opel Corsa di proprietà dell'odierno appellato, “dopo aver superato il bivio per la Frazione Colleminuccio, rimaneva bloccato in un ristagno
3 d'acqua presente sulla careggiata, creatosi a causa all'avvallamento della sede stradale” (p. 2 della sentenza impugnata).
Secondo la prospettiva dell'odierno appellato, già attore in primo grado, il profondo ristagno d'acqua in questione – in cui sarebbe rimasto bloccato il conducente dell'Opel Corsa, con conseguente danneggiamento delle parti meccaniche del predetto veicolo di proprietà del sig. – si sarebbe CP_1 formato, fondamentalmente, a seguito dell' “errato” accumulo della neve sulla strada provinciale da parte dell'ente pubblico, che in particolare avrebbe
“inavvertitamente e negligentemente ammassato la neve ai margini della carreggiata, in un tratto dove la stessa forma un avvallamento, impedendo, di fatto, il normale deflusso delle acque reflue”.
Sul punto, l'ente provinciale ha evidenziato, oltre all'assenza di prova circa il necessario nesso eziologico fra l'evento ed il danno (eccezione invero sollevata in primo grado e riproposta in appello siccome non esaminata dal
Giudice di prime cure), la ricorrenza del caso fortuito, rappresentato da un evento atmosferico di portata eccezionale, provato sia dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata del Consiglio dei Ministri il 20 gennaio
2017 (cfr. doc. 1 prodotto dalla nel giudizio di primo grado), sia Parte_1 dalla espletata istruttoria orale, in cui è emerso che, proprio nella giornata del sinistro e cioè il 18 gennaio 2017, oltre alla eccezionale ed abbondante nevicata abbattutasi sul territorio regionale, si sono verificate quattro scosse di terremoto di intensità superiore a magnitudo 5 della scala Richter, nonché frane e slavine che hanno provocato la rottura delle tubature, con conseguente interruzione dei servizi di distribuzione elettrica e idrica, lo sradicamento e crollo di numerose piante lungo le strade, l'apertura di buche ed in alcuni casi di voragini su tutte le strade a causa delle gelate, dei cumuli di neve e degli sbalzi termici.
Senonché, a tale specifico riguardo, l'odierno appellato ha evidenziato nella comparsa di costituzione che “detta esimente del caso fortuito non ricorre, laddove il ristagno d'acqua, come più volte sottolineato, non era la conseguenza diretta delle precipitazioni nevose o della pioggia, ma dell'incauto ed errato accumulo di neve da parte degli operatori dei mezzi spazzaneve della appellante, i quali, oltre Parte_1 ad accumulare, inopinatamente, la neve ai margini della strada, hanno omesso di realizzare dei varchi per consentire il deflusso delle acque.”.
4 Ebbene, anzitutto deve essere chiarito che, in base alla prospettazione ed allegazione dei fatti offerte dalle parti processuali, la responsabilità extracontrattuale che astrattamente viene in rilievo nella presente controversia non è quella generale di cui all'art. 2043 c.c., bensì quella speciale del custode per il danno cagionato dalle cose in custodia, correttamente evocata anche in sentenza e prospettata anche dal precedente titolare del fascicolo in sede di proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c..
In termini generali, infatti, come è noto, ai fini della configurabilità di siffatta ipotesi di responsabilità che ha natura oggettiva, occorre (i) l'esistenza di un rapporto o potere di custodia in capo al danneggiante, nonché (ii) la sussistenza del nesso di causalità tra la res in custodia e l'evento lesivo, elementi costitutivi imprescindibili il cui onere probatorio incombe in capo all'attore/danneggiato.
In particolare, muovendo preliminarmente dal concetto di “cosa” ai fini dell'art. 2051 c.c., deve precisarsi che questa può essere rappresentata tanto da una cosa c.d. “seagente” (ossia dotata di un intrinseco dinamismo e pericolosità, come le scale mobili), quanto da una cosa inerte che però, per effetto di agenti che ne alterino la natura ed il comportamento, diviene insidiosa;
più precisamente, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare (da ultimo, cfr. Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2022, n. 21977) che
“La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussiste non solo allorquando il danno scaturisca quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima.”
Dunque, la responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone anzitutto l'esistenza di un potere di custodia, ossia un potere fisico di controllo sulla res da parte di un “custode”, per tale intendendosi quel soggetto che si trova in peculiare rapporto con la cosa, perché di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, potendo eliminare le situazioni di pericolo insorte ed escludere i terzi dal contatto con la cosa;
in altri termini, “custode” non è esclusivamente il proprietario o chi si trova con la cosa in relazione diretta, ma sono custodi tutti i soggetti che ne hanno il possesso o la detenzione, come proprietari, conduttori, concessionari, gestori.
5 Il secondo elemento costitutivo della responsabilità oggettiva ex art. 2051
c.c. è invece rappresentato dall'esistenza del nesso eziologico fra la cosa custodita da un lato e l'evento dannoso dall'altro lato, anch'esso appannaggio di prova del danneggiato;
come infatti confermato anche dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, “Ai sensi dell'art. 2051 c.c. la responsabilità ha carattere oggettivo, e non presuntivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la prova da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa. Pertanto, ricade sul danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità
o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.” (cfr. da ultimo per tutte
Cass. civ. sez. III, 12 luglio 2023, n. 19960).
Tuttavia, il custode/danneggiante è ammesso a fornire la c.d. prova liberatoria, che cioè lo esonera da tale forma di responsabilità e che è rappresentata dal caso fortuito (su cui si tornerà funditus nel prosieguo), inteso, in via di prima approssimazione, come fattore eccezionale ed imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, che, come affermato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, può essere rappresentato da un fatto naturale, da un fatto del terzo oppure anche dal fatto dello stesso danneggiato avente un'efficacia causale tale da recidere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso.
Ciò premesso e venendo al caso per cui è processo, la res in custodia foriera del danno lamentato dall'attore in primo grado, odierno appellato, è rappresentata dalla via pubblica SP 18, di proprietà e sotto la custodia della
, come tale tenuta “ad effettuare il controllo costante al fine Parte_1 di garantire l'incolumità dei cittadini” e la cui responsabilità (ai sensi dell'art. 2051 c.c.) è stata accertata nella decisione impugnata “per omessa vigilanza e corretta manutenzione del proprio bene.” (p. 3 della sentenza).
Oltre a non essere messa in discussione l'esistenza di un rapporto di custodia tra l'ente di gestione e la predetta res, risulta pacifico anche il nesso
6 di derivazione causale tra quest'ultima, o meglio, fra la natura di quest'ultima e l'evento lesivo.
Tuttavia, l'accoglimento del gravame interposto dall'ente pubblico avverso la decisione di primo grado si impone per risultare integrato il caso fortuito, la cui ricorrenza, giova precisarlo, anche a voler prescindere della qualificazione giuridica che si intenda attribuire alla responsabilità della
, escluderebbe la configurabilità della responsabilità Parte_1 extracontrattuale tanto ai sensi dell'art. 2051 c.c. quanto ai sensi dell'art. 2043
c.c. (per incidere, con riguardo a tale ultima fattispecie, a ben vedere, sull'elemento soggettivo).
È infatti dimostrato che la formazione del profondo ristagno d'acqua in cui è rimasta bloccata l'automobile di proprietà dell'appellato sia stata causata dai fenomeni atmosferici di eccezionale veemenza abbattutisi in quei giorni sulla provincia teramana e più in generale sul territorio abruzzese, amplificati dalle scosse telluriche verificatesi proprio nel giorno dell'evento, il quale, per la sua portata straordinaria, ha reso evidentemente inesigibile la predisposizione immediata di rimedi incidenti sul deflusso delle acque da scioglimento della neve.
Sono state, cioè, le gravi e nefaste condizioni meteorologiche di rara ed eccezionale intensità, i cui effetti sono stati tra l'altro “intensificati” dalle forti scosse di terremoto registratesi proprio il giorno 18 gennaio 2017, ad avere cagionato il danno lamentato dall'odierno appallato, con conseguente esclusione della responsabilità dell'ente di gestione, essendo integrato il fortuito.
Le precipitazioni nevose dalla portata extra-ordinaria costituiscono un fatto che è emerso pacificamente nel corso dell'espletata istruttoria, tanto documentale, quanto orale.
Nello specifico, la circostanza in analisi, oltre ad essere stata documentata dalla odierna appellante sin dal primo grado (cfr. Parte_1 documento n. 1 fascicolo di primo grado dell'odierno appellante), è stata in ogni caso ampiamente riconosciuta anche dall'allora attore, odierno appellato.
Del resto, costituisce fatto notorio che, nel periodo ricompreso nei giorni
16, 17 e 18 gennaio 2017, si siano verificate abbondanti precipitazioni nevose
7 e simultanei eventi sismici che hanno colpito le zone appenniniche dell'Italia centrale, compresa la provincia teramana, tanto da rendere necessario l'intervento della Protezione Civile e dell'esercito, con blocco delle strade delle città abruzzesi per giorni.
La descritta eccezionale situazione metereologica è stata poi confermata da ogni singolo testimone escusso in primo grado.
Di conseguenza, tanto sulla base della documentazione versata in atti, quanto sulla base delle deposizioni testimoniali raccolte ed acquisite nel corso del processo, quanto, infine, sulla base dei fatti comunemente noti, può pacificamente affermarsi che il luogo teatro dell'incidente è stato interessato da condizioni meteorologiche di rara ed eccezionale intensità, fuori del comune, che hanno richiesto persino l'intervento della Protezione Civile e che hanno condotto alla proclamazione, da parte del Consiglio dei Ministri, dello stato di emergenza, risultando integrato il fattore eccezionale ed imprevedibile del caso fortuito, che ha avuto un'efficacia causale tale da recidere il (sia pur dimostrato) nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Per l'effetto, deve concludersi nel senso che il danno patito dal proprietario dei veicolo danneggiato debba essere attribuito non alla modalità inefficace/inefficiente di “pulizia” stradale addebitata dal sig. ll'ente CP_1 provinciale (giacché, del resto, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.), bensì al ricorrere di una situazione meteorologica che, per la sua straordinaria entità ed eccezionalità, ha esplicato una valenza eziologica totalmente assorbente, e non meramente incidente, nella causazione dell'evento dannoso, interrompendo il nesso causale.
A ciò si aggiunga che a fondamento della responsabilità della Parte_1 originariamente convenuta, inoltre, non può in ogni caso neppure richiamarsi il disposto di cui all'art. 2043 c.c.: infatti, nel caso di specie, l'attore in primo grado non ha soddisfatto l'onere probatorio che gli è imposto dalla responsabilità aquiliana, dovendosi ritenere indimostrata la imputabilità soggettiva all'ente originariamente convenuto del danno patito dal sig.
CP_1
8 Come anticipato, infatti, il caso fortuito è sicuramente idoneo ad escludere la responsabilità della non solo nel caso in cui si invochi Parte_1 la tutela di cui all'art. 2051 c.c., ma anche nell'ipotesi in cui si sussuma la fattispecie nell'alveo della più generale disciplina di cui all'art. 2043 c.c.:
l'eccezionale e straordinario evento atmosferico che si è verificato nella seconda decade di gennaio 2017, in specie nella giornata del 18 gennaio 2017, essendo ancora in corso al momento della verificazione del sinistro, non consentiva infatti al gestore della res, evidentemente, neppure un intervento immediato diverso da quello che è stato concretamente espletato, come rappresentato del resto anche nell'atto di gravame, in cui la Parte_1 appellante ha evidenziato come “durante l'emergenza gli spazzaneve hanno potuto soltanto aprire le strade accumulando provvisoriamente la neve, che si ripete era caduta in quantità notevole (oltre 1 m e mezzo nel tratto della s.p. in discussione) ai lati della strada”, mentre, soltanto una volta “terminata l'emergenza” ha potuto procedere “anche alla rimozione della neve accumulata ai lati delle strade e all'apertura di canali di scolo per far defluire l'acqua presente che ristagnava a seguito del disgelo.”
È infatti di tutta evidenza che gli spazzaneve della Provincia appellante e delle ditte esterne da quest'ultima assoldati, con l'eccezionale maltempo che non cessava da due giorni precedenti e che imperversava anche nella giornata del 18 gennaio 2017 ed i cui effetti sono stati amplificati dalle scosse di terremoto verificatisi in quel giorno, non avrebbero potuto, in quelle eccezionali condizioni, fare diversamente, ossia non avrebbero potuto procedere, oltre che ad assicurare la viabilità accumulando la neve sui lati della strada, anche ad aprire canali di scolo per far defluire l'acqua derivante dal ristagno delle nevi.
Pertanto, le superiori considerazioni svolte inducono questo Tribunale a ritenere che il Giudice di abbia errato nel non riconoscere, nel caso Parte_3 di specie, la ricorrenza dell'esimente del fortuito, da ravvisarsi nell'evento atmosferico di rara e fuori del comune intensità, che, unitamente alle scosse di terremoto, ha interessato la provincia teramana e che, come tale, ha interrotto il nesso eziologico, escludendo la responsabilità della ai Parte_1 sensi dell'art. 2051 c.c. (ed anche ex art. 2043 c.c.).
9 In definitiva, sulla scorta delle superiori considerazioni, l'appello è meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento della sentenza gravata, per cui, in sua integrale sostituzione, va disposto il rigetto della originaria domanda di risarcimento avanzata dall'allora attore sig. CP_1 odierno appellato.
Quanto al governo delle spese, considerato l'esito del presente giudizio di appello, rilevato che in ipotesi di riforma - totale o parziale - della sentenza impugnata, il giudice di appello deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali di primo grado, in base ad un criterio unitario e globale dei due gradi di giudizio (cfr. Cass. civ., n. 2274/2017), ne consegue che parte appellata deve essere condannata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, che vengono cumulativamente liquidate, come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod., ed in specie, per il primo grado: valore della controversia ricompreso nello scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 ed applicazione dei parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la non particolare difficoltà dell'affare, ed invece del parametro medio per la fase istruttoria;
per il secondo grado: valore della controversia sempre compreso nello scaglione da
€ 1.100,01 a € 5.200,00, con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi,
e quindi con riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma I D.M. n. 55/2014, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche involte e della estrema limitata attività svolta nel secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dalla e quindi in Parte_1 integrale riforma della sentenza n. 615/2019 emessa dal Giudice di Pace di pubblicata in data 25 novembre 2019, così decide: Pt_1
1. ACCOGLIE l'appello per le ragioni esposte in motivazione e, per l'effetto,
2. ANNULLA la sentenza gravata e, in sua integrale sostituzione,
3. RIGETTA la domanda risarcitoria proposta da nei Controparte_1 confronti della;
Parte_1
10 4. CONDANNA alla rifusione, in favore della Controparte_1 Parte_1
, delle spese di lite del doppio grado, che sono liquidate in €
[...]
174,00 per esborsi ed in € 2.087,00 per compensi (di cui, in particolare, €
809,00 per il primo grado ed € 1.278,00 per il grado d'appello), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, il giorno 10 giugno 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 132, 281 quinquies e 352 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1997 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, con sede in Cellino Attanasio, in via Rubini,
n. 3, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, sita a in via G. Milli n. 2 e nella specie, ai fini del presente giudizio, presso Pt_1 la Segreteria Generale dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano
D'Ignazio, Funzionario in servizio presso il Settore – Avvocatura dell'Ente, giusta delibera n.121 del 23 luglio 2020 allegato all'atto di citazione;
- parte appellante -
e
(C.F.: ), residente a Controparte_1 C.F._1 Pt_1 alla frazione Villa Stanchieri, elettivamente domiciliato a in via Pt_1
Pannella n. 48, presso e nello studio dell'Avv. Sandro Napolitani, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Lorenzo
Mazzarulli, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione di primo grado;
- parte appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 615/2019 emessa dal Giudice di
Pace di (a definizione del giudizio di primo grado rubricato al R.G. n. Pt_1
561/2019), pubblicata il 25 novembre 2019 e non notificata.
1 CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data 18 marzo 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (di secondo grado)
Con atto di citazione in appello, la ha proposto Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n. 615/2019, con la quale il Giudice di Pace di in accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dal sig. Pt_1
ha dichiarato la responsabilità (ex art. 2051 c.c.) dell'ente Controparte_1 pubblico e lo ha condannato a pagare, in favore dell'allora attore, la somma di € 2.793,80 (oltre interessi legali e spese di lite per € 1.330,00), a titolo di risarcimento per i danni materiali occorsi all'autovettura OPEL CORSA di proprietà del sig. condotta nell'occasione del sinistro dal sig. CP_1 [...]
. CP_2
La , che ha riproposto tutte le eccezioni di cui alla comparsa di Parte_1 costituzione e risposta del giudizio di primo grado che non sono state esaminate e valutate dal Giudice di Pace, ha censurato la decisione di prime cure per “Violazione e/o errata applicazione dell'art. 2051 c.c., dell'art.1227 c.c. e dell'art. 147 del C.d.S. - Mancata ed errata valutazione della prova testimoniale e documentale – Erronea valutazione della responsabilità della – Omessa Parte_1 pronuncia sull'eccezione di caso fortuito ovvero sull'evento meteorologico eccezionale
- Omessa pronuncia sull'eccezione di concorso di colpa”, osservando, in sintesi, come (i) l'insidia, e cioè il ristagno d'acqua sulla carreggiata, fosse a ben vedere visibile, stante la grande estensione e l'orario diurno (ore 8:30) di verificazione dell'evento, come peraltro confermato dalla espletata istruttoria orale, (ii) ricorra in ogni caso il caso fortuito, interruttivo del nesso causale, rappresentato dall'evento atmosferico eccezionale che si è riversato in quel periodo sul territorio abruzzese (al puto da essere stati estesi, con delibera del
Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato il 25 agosto 2016), e (iii) debba rintracciarsi nel caso di specie il concorso di colpa del conducente, il sig. , ai Controparte_2 sensi dell'art. 1227 del c.c..
Si è costituito in giudizio il sig. concludendo per la CP_1 inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.c. e, nel merito, comunque per il rigetto del gravame, sottolineando, con particolare riferimento alla visibilità del ristagno d'acqua, che “sicuramente non se ne poteva percepire la sua
2 dimensione e profondità” e che lo stesso in ogni caso “occupava l'intera superficie stradale per svariati decine di metri, con la conseguenza che, gli utenti della S.p. 18, per recarsi a erano obbligati a transitare il tratto di strada in questione”; Pt_1 quanto al mancato riconoscimento da parte del Giudice di primo grado del caso fortuito, “erra la controparte nell'attribuire l'evento alle condizioni meteoriche, quando, di contro, queste possono considerarsi solo un eventuale antecedente”, posto che “Ciò che viene contestato alla appellante, invero, non è la mancata Parte_1 rimozione della neve o del ghiaccio dalla sede stradale, bensì, l'avere, inavvertitamente
e negligentemente, ammassato la neve ai margini della carreggiata, in un tratto dove la stessa forma un avvallamento, impedendo, di fatto, il normale deflusso delle acque reflue”.
A seguito di diversi rinvii disposti dal precedente titolare del procedimento (il quale, all'udienza cartolare del 23 novembre 2022, aveva sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., accettata dall'appellante ma rifiutata dall'appellato: “riconoscimento, da parte dell'appellante, di un credito risarcitorio dell'appellato pari alla minor somma di euro
1.000,00, con compensazione delle spese del presente giudizio”, proposta che è stata formulata tenendo conto “dell'esiguo valore della controversia, della semplicità delle questioni giuridiche trattate, della pacifica derivazione del danno dalla natura della res e della natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c. e, tuttavia, della possibilità di valorizzare il fattore esterno in termini di fattore causale rilevante e/o - per quanto attiene alla responsabilità ex art. 2043 c.c. - incidente sull'elemento soggettivo”), i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 18 marzo 2025, l'unica celebrata dallo scrivente magistrato, divenuto titolare del procedimento solo in data 12 marzo 2024, e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello spiegato dall' merita di essere integralmente Parte_2 accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
Non risulta in contestazione fra le parti che, il giorno 18 gennaio 2017, il sig. , mentre percorreva la S.P. 18 direzione alla Controparte_2 Pt_1 guida del veicolo Opel Corsa di proprietà dell'odierno appellato, “dopo aver superato il bivio per la Frazione Colleminuccio, rimaneva bloccato in un ristagno
3 d'acqua presente sulla careggiata, creatosi a causa all'avvallamento della sede stradale” (p. 2 della sentenza impugnata).
Secondo la prospettiva dell'odierno appellato, già attore in primo grado, il profondo ristagno d'acqua in questione – in cui sarebbe rimasto bloccato il conducente dell'Opel Corsa, con conseguente danneggiamento delle parti meccaniche del predetto veicolo di proprietà del sig. – si sarebbe CP_1 formato, fondamentalmente, a seguito dell' “errato” accumulo della neve sulla strada provinciale da parte dell'ente pubblico, che in particolare avrebbe
“inavvertitamente e negligentemente ammassato la neve ai margini della carreggiata, in un tratto dove la stessa forma un avvallamento, impedendo, di fatto, il normale deflusso delle acque reflue”.
Sul punto, l'ente provinciale ha evidenziato, oltre all'assenza di prova circa il necessario nesso eziologico fra l'evento ed il danno (eccezione invero sollevata in primo grado e riproposta in appello siccome non esaminata dal
Giudice di prime cure), la ricorrenza del caso fortuito, rappresentato da un evento atmosferico di portata eccezionale, provato sia dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata del Consiglio dei Ministri il 20 gennaio
2017 (cfr. doc. 1 prodotto dalla nel giudizio di primo grado), sia Parte_1 dalla espletata istruttoria orale, in cui è emerso che, proprio nella giornata del sinistro e cioè il 18 gennaio 2017, oltre alla eccezionale ed abbondante nevicata abbattutasi sul territorio regionale, si sono verificate quattro scosse di terremoto di intensità superiore a magnitudo 5 della scala Richter, nonché frane e slavine che hanno provocato la rottura delle tubature, con conseguente interruzione dei servizi di distribuzione elettrica e idrica, lo sradicamento e crollo di numerose piante lungo le strade, l'apertura di buche ed in alcuni casi di voragini su tutte le strade a causa delle gelate, dei cumuli di neve e degli sbalzi termici.
Senonché, a tale specifico riguardo, l'odierno appellato ha evidenziato nella comparsa di costituzione che “detta esimente del caso fortuito non ricorre, laddove il ristagno d'acqua, come più volte sottolineato, non era la conseguenza diretta delle precipitazioni nevose o della pioggia, ma dell'incauto ed errato accumulo di neve da parte degli operatori dei mezzi spazzaneve della appellante, i quali, oltre Parte_1 ad accumulare, inopinatamente, la neve ai margini della strada, hanno omesso di realizzare dei varchi per consentire il deflusso delle acque.”.
4 Ebbene, anzitutto deve essere chiarito che, in base alla prospettazione ed allegazione dei fatti offerte dalle parti processuali, la responsabilità extracontrattuale che astrattamente viene in rilievo nella presente controversia non è quella generale di cui all'art. 2043 c.c., bensì quella speciale del custode per il danno cagionato dalle cose in custodia, correttamente evocata anche in sentenza e prospettata anche dal precedente titolare del fascicolo in sede di proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c..
In termini generali, infatti, come è noto, ai fini della configurabilità di siffatta ipotesi di responsabilità che ha natura oggettiva, occorre (i) l'esistenza di un rapporto o potere di custodia in capo al danneggiante, nonché (ii) la sussistenza del nesso di causalità tra la res in custodia e l'evento lesivo, elementi costitutivi imprescindibili il cui onere probatorio incombe in capo all'attore/danneggiato.
In particolare, muovendo preliminarmente dal concetto di “cosa” ai fini dell'art. 2051 c.c., deve precisarsi che questa può essere rappresentata tanto da una cosa c.d. “seagente” (ossia dotata di un intrinseco dinamismo e pericolosità, come le scale mobili), quanto da una cosa inerte che però, per effetto di agenti che ne alterino la natura ed il comportamento, diviene insidiosa;
più precisamente, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare (da ultimo, cfr. Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2022, n. 21977) che
“La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussiste non solo allorquando il danno scaturisca quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima.”
Dunque, la responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone anzitutto l'esistenza di un potere di custodia, ossia un potere fisico di controllo sulla res da parte di un “custode”, per tale intendendosi quel soggetto che si trova in peculiare rapporto con la cosa, perché di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, potendo eliminare le situazioni di pericolo insorte ed escludere i terzi dal contatto con la cosa;
in altri termini, “custode” non è esclusivamente il proprietario o chi si trova con la cosa in relazione diretta, ma sono custodi tutti i soggetti che ne hanno il possesso o la detenzione, come proprietari, conduttori, concessionari, gestori.
5 Il secondo elemento costitutivo della responsabilità oggettiva ex art. 2051
c.c. è invece rappresentato dall'esistenza del nesso eziologico fra la cosa custodita da un lato e l'evento dannoso dall'altro lato, anch'esso appannaggio di prova del danneggiato;
come infatti confermato anche dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, “Ai sensi dell'art. 2051 c.c. la responsabilità ha carattere oggettivo, e non presuntivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la prova da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa. Pertanto, ricade sul danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità
o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.” (cfr. da ultimo per tutte
Cass. civ. sez. III, 12 luglio 2023, n. 19960).
Tuttavia, il custode/danneggiante è ammesso a fornire la c.d. prova liberatoria, che cioè lo esonera da tale forma di responsabilità e che è rappresentata dal caso fortuito (su cui si tornerà funditus nel prosieguo), inteso, in via di prima approssimazione, come fattore eccezionale ed imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, che, come affermato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, può essere rappresentato da un fatto naturale, da un fatto del terzo oppure anche dal fatto dello stesso danneggiato avente un'efficacia causale tale da recidere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso.
Ciò premesso e venendo al caso per cui è processo, la res in custodia foriera del danno lamentato dall'attore in primo grado, odierno appellato, è rappresentata dalla via pubblica SP 18, di proprietà e sotto la custodia della
, come tale tenuta “ad effettuare il controllo costante al fine Parte_1 di garantire l'incolumità dei cittadini” e la cui responsabilità (ai sensi dell'art. 2051 c.c.) è stata accertata nella decisione impugnata “per omessa vigilanza e corretta manutenzione del proprio bene.” (p. 3 della sentenza).
Oltre a non essere messa in discussione l'esistenza di un rapporto di custodia tra l'ente di gestione e la predetta res, risulta pacifico anche il nesso
6 di derivazione causale tra quest'ultima, o meglio, fra la natura di quest'ultima e l'evento lesivo.
Tuttavia, l'accoglimento del gravame interposto dall'ente pubblico avverso la decisione di primo grado si impone per risultare integrato il caso fortuito, la cui ricorrenza, giova precisarlo, anche a voler prescindere della qualificazione giuridica che si intenda attribuire alla responsabilità della
, escluderebbe la configurabilità della responsabilità Parte_1 extracontrattuale tanto ai sensi dell'art. 2051 c.c. quanto ai sensi dell'art. 2043
c.c. (per incidere, con riguardo a tale ultima fattispecie, a ben vedere, sull'elemento soggettivo).
È infatti dimostrato che la formazione del profondo ristagno d'acqua in cui è rimasta bloccata l'automobile di proprietà dell'appellato sia stata causata dai fenomeni atmosferici di eccezionale veemenza abbattutisi in quei giorni sulla provincia teramana e più in generale sul territorio abruzzese, amplificati dalle scosse telluriche verificatesi proprio nel giorno dell'evento, il quale, per la sua portata straordinaria, ha reso evidentemente inesigibile la predisposizione immediata di rimedi incidenti sul deflusso delle acque da scioglimento della neve.
Sono state, cioè, le gravi e nefaste condizioni meteorologiche di rara ed eccezionale intensità, i cui effetti sono stati tra l'altro “intensificati” dalle forti scosse di terremoto registratesi proprio il giorno 18 gennaio 2017, ad avere cagionato il danno lamentato dall'odierno appallato, con conseguente esclusione della responsabilità dell'ente di gestione, essendo integrato il fortuito.
Le precipitazioni nevose dalla portata extra-ordinaria costituiscono un fatto che è emerso pacificamente nel corso dell'espletata istruttoria, tanto documentale, quanto orale.
Nello specifico, la circostanza in analisi, oltre ad essere stata documentata dalla odierna appellante sin dal primo grado (cfr. Parte_1 documento n. 1 fascicolo di primo grado dell'odierno appellante), è stata in ogni caso ampiamente riconosciuta anche dall'allora attore, odierno appellato.
Del resto, costituisce fatto notorio che, nel periodo ricompreso nei giorni
16, 17 e 18 gennaio 2017, si siano verificate abbondanti precipitazioni nevose
7 e simultanei eventi sismici che hanno colpito le zone appenniniche dell'Italia centrale, compresa la provincia teramana, tanto da rendere necessario l'intervento della Protezione Civile e dell'esercito, con blocco delle strade delle città abruzzesi per giorni.
La descritta eccezionale situazione metereologica è stata poi confermata da ogni singolo testimone escusso in primo grado.
Di conseguenza, tanto sulla base della documentazione versata in atti, quanto sulla base delle deposizioni testimoniali raccolte ed acquisite nel corso del processo, quanto, infine, sulla base dei fatti comunemente noti, può pacificamente affermarsi che il luogo teatro dell'incidente è stato interessato da condizioni meteorologiche di rara ed eccezionale intensità, fuori del comune, che hanno richiesto persino l'intervento della Protezione Civile e che hanno condotto alla proclamazione, da parte del Consiglio dei Ministri, dello stato di emergenza, risultando integrato il fattore eccezionale ed imprevedibile del caso fortuito, che ha avuto un'efficacia causale tale da recidere il (sia pur dimostrato) nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Per l'effetto, deve concludersi nel senso che il danno patito dal proprietario dei veicolo danneggiato debba essere attribuito non alla modalità inefficace/inefficiente di “pulizia” stradale addebitata dal sig. ll'ente CP_1 provinciale (giacché, del resto, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.), bensì al ricorrere di una situazione meteorologica che, per la sua straordinaria entità ed eccezionalità, ha esplicato una valenza eziologica totalmente assorbente, e non meramente incidente, nella causazione dell'evento dannoso, interrompendo il nesso causale.
A ciò si aggiunga che a fondamento della responsabilità della Parte_1 originariamente convenuta, inoltre, non può in ogni caso neppure richiamarsi il disposto di cui all'art. 2043 c.c.: infatti, nel caso di specie, l'attore in primo grado non ha soddisfatto l'onere probatorio che gli è imposto dalla responsabilità aquiliana, dovendosi ritenere indimostrata la imputabilità soggettiva all'ente originariamente convenuto del danno patito dal sig.
CP_1
8 Come anticipato, infatti, il caso fortuito è sicuramente idoneo ad escludere la responsabilità della non solo nel caso in cui si invochi Parte_1 la tutela di cui all'art. 2051 c.c., ma anche nell'ipotesi in cui si sussuma la fattispecie nell'alveo della più generale disciplina di cui all'art. 2043 c.c.:
l'eccezionale e straordinario evento atmosferico che si è verificato nella seconda decade di gennaio 2017, in specie nella giornata del 18 gennaio 2017, essendo ancora in corso al momento della verificazione del sinistro, non consentiva infatti al gestore della res, evidentemente, neppure un intervento immediato diverso da quello che è stato concretamente espletato, come rappresentato del resto anche nell'atto di gravame, in cui la Parte_1 appellante ha evidenziato come “durante l'emergenza gli spazzaneve hanno potuto soltanto aprire le strade accumulando provvisoriamente la neve, che si ripete era caduta in quantità notevole (oltre 1 m e mezzo nel tratto della s.p. in discussione) ai lati della strada”, mentre, soltanto una volta “terminata l'emergenza” ha potuto procedere “anche alla rimozione della neve accumulata ai lati delle strade e all'apertura di canali di scolo per far defluire l'acqua presente che ristagnava a seguito del disgelo.”
È infatti di tutta evidenza che gli spazzaneve della Provincia appellante e delle ditte esterne da quest'ultima assoldati, con l'eccezionale maltempo che non cessava da due giorni precedenti e che imperversava anche nella giornata del 18 gennaio 2017 ed i cui effetti sono stati amplificati dalle scosse di terremoto verificatisi in quel giorno, non avrebbero potuto, in quelle eccezionali condizioni, fare diversamente, ossia non avrebbero potuto procedere, oltre che ad assicurare la viabilità accumulando la neve sui lati della strada, anche ad aprire canali di scolo per far defluire l'acqua derivante dal ristagno delle nevi.
Pertanto, le superiori considerazioni svolte inducono questo Tribunale a ritenere che il Giudice di abbia errato nel non riconoscere, nel caso Parte_3 di specie, la ricorrenza dell'esimente del fortuito, da ravvisarsi nell'evento atmosferico di rara e fuori del comune intensità, che, unitamente alle scosse di terremoto, ha interessato la provincia teramana e che, come tale, ha interrotto il nesso eziologico, escludendo la responsabilità della ai Parte_1 sensi dell'art. 2051 c.c. (ed anche ex art. 2043 c.c.).
9 In definitiva, sulla scorta delle superiori considerazioni, l'appello è meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento della sentenza gravata, per cui, in sua integrale sostituzione, va disposto il rigetto della originaria domanda di risarcimento avanzata dall'allora attore sig. CP_1 odierno appellato.
Quanto al governo delle spese, considerato l'esito del presente giudizio di appello, rilevato che in ipotesi di riforma - totale o parziale - della sentenza impugnata, il giudice di appello deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali di primo grado, in base ad un criterio unitario e globale dei due gradi di giudizio (cfr. Cass. civ., n. 2274/2017), ne consegue che parte appellata deve essere condannata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, che vengono cumulativamente liquidate, come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod., ed in specie, per il primo grado: valore della controversia ricompreso nello scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 ed applicazione dei parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la non particolare difficoltà dell'affare, ed invece del parametro medio per la fase istruttoria;
per il secondo grado: valore della controversia sempre compreso nello scaglione da
€ 1.100,01 a € 5.200,00, con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi,
e quindi con riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma I D.M. n. 55/2014, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche involte e della estrema limitata attività svolta nel secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dalla e quindi in Parte_1 integrale riforma della sentenza n. 615/2019 emessa dal Giudice di Pace di pubblicata in data 25 novembre 2019, così decide: Pt_1
1. ACCOGLIE l'appello per le ragioni esposte in motivazione e, per l'effetto,
2. ANNULLA la sentenza gravata e, in sua integrale sostituzione,
3. RIGETTA la domanda risarcitoria proposta da nei Controparte_1 confronti della;
Parte_1
10 4. CONDANNA alla rifusione, in favore della Controparte_1 Parte_1
, delle spese di lite del doppio grado, che sono liquidate in €
[...]
174,00 per esborsi ed in € 2.087,00 per compensi (di cui, in particolare, €
809,00 per il primo grado ed € 1.278,00 per il grado d'appello), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, il giorno 10 giugno 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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