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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/12/2025, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4771/2024 sul ricorso depositato il 4/10/2024 proposto da (difeso dall'Avv. Giovanni Nardelli) Parte_1 nei confronti dell' in persona del legale Controparte_1 rappresentante presidentepro tempore (difeso dall'avv. Ettore Triolo) nonché su quello riunito n. 4772/2024 R.G. proposto da (difeso dall'Avv. Giovanni Nardelli) Parte_1 nei confronti dell' in persona del legale Controparte_1 rappresentante presidentepro tempore (difeso dall'avv. Ettore Triolo) viste le note di trattazione scritta così provvedendo:
“ Accoglie le domande e annulla le ordinanze ingiunzione opposte.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese dei giudizi che liquida complessivamente in 5000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e le somme per contributo unificato se corrisposte .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel procedimento R.G. 4771/2024, parte ricorrente chiedeva :
1) preliminarmente, stante la notevole entità delle sanzioni irrogate e concorrendone i motivi (fumus boni iuris - periculum in mora), disporre con ordinanza la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
2) nel merito, in accoglimento dell'eccezione di intervenuta prescrizione/decadenza, annullare l'atto impugnato;
3) nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione suddetta, annullare l'atto impugnato per tutti gli altri motivi esplicitati nel presente ricorso;
1 4) in via di estremo subordine, quantomeno ridurre al minimo previsto le sanzioni amministrative pecuniarie da applicare;
5) con vittoria di spese competenze di lite.
Nel procedimento R.G. 4771/2024, parte ricorrente deduceva che: agiva avverso l'Ordinanza ingiunzione n. OI-002707855 relativa ad atto di accertamento n.
6700.04/06/2018.0196737 del 04/06/2018 riferito all'anno 2015 Protocollo n. CP_1 CP_1
6700.09/09/2024.0495688 C.F. Azienda: (allegato 1), notificata per mezzo del P.IVA_1 servizio postale in data 20.9.2024, con la quale l' – sede di Reggio Calabria ha irrogato al CP_1 ricorrente, in qualità di rappresentante legale della società “Gattuso Costruzioni” S.r.l.”, di pagare la somma di €.5.924,57 per sanzione amministrativa per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, co.
1-bis, D.L. 12.09.1983 n.463 così come sostituito dall'art. 3, co.6, D.L. 8/2016 e novellato dall'art. 23 D.L. n.48/2023).
L si costituiva e contestava la domanda . Controparte_1
***
Nel corso del giudizio veniva riunito, per connessione soggettiva e per comunanza delle questioni , altro ricorso proposto dalla stessa parte ricorrente nei confronti dell' e iscritto al n. 4772/24. CP_1
Rimessa la causa in decisione, i ricorsi sono accolti .
Proc 4771 /2024
Oggetto della causa è l'ordinanza ingiunzione n.n. OI-002707855 relativa ad atto di accertamento n. .6700.04/06/2018.0196737 del 04/06/2018 riferita ad inadempienze anno 2015 CP_1
L'opposizione è tempestiva .
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al primo motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81, risulta sia avvenuta con accertamento notificato il 4.6.2018 /20.7. 2018 e poi rettifica nel 2024 per inadempienze anno 2015…
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
In tema di recente Cass. N. 7641/2025 e 8078/25 .
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, 2 entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame
CP_ L' nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni . Nulla dice di quando avrebbe appreso l'omissione .
IL mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari aggravi CP_1
istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981,
secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che configura , in realtà , un profilo di autoorganizzazione amministrativa o dell'ente ed in questa sede non è possibile verificare il dato complessivo generale del carico di lavoro gravante sugli Uffici per stabilire pure la giustificazione della ritardata conclusione della procedura di accertamento e conseguente invio della preventiva contestazione .
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione
Restano assorbiti i restanti motivi .
PROC n. 4772/2024
Nel secondo procedimento R.G. 4772/2024, parte ricorrente chiedeva di:
3 1) preliminarmente, stante la notevole entità delle sanzioni irrogate e concorrendone i motivi (fumus boni iuris - periculum in mora), disporre con ordinanza la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
2) nel merito, in accoglimento dell'eccezione di intervenuta prescrizione/decadenza, annullare l'atto impugnato;
3) nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione suddetta, annullare l'atto impugnato per tutti gli altri motivi esplicitati nel presente ricorso;
4) in via di estremo subordine, quantomeno ridurre al minimo previsto le sanzioni amministrative pecuniarie da applicare;
5) con vittoria di spese competenze di lite.
All'interno del procedimento parte ricorrente deduceva che:
agiva avverso l'Ordinanza ingiunzione n. OI-002094291 relativa ad atto di accertamento n.
6700.18/12/2019.0453251 del 18/12/2019 riferito all'anno 2017 Protocollo n. CP_1 CP_1
6700.09/09/2024.0495692 C.F. Azienda: (allegato 1), notificata per mezzo del P.IVA_1 servizio postale in data 20.9.2024, con la quale l' – sede di Reggio Calabria ha irrogato al CP_1 ricorrente di pagare la somma di €.8.600,56 per sanzione amministrativa per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, co.
1-bis, D.L. 12.09.1983 n.463 così come sostituito dall'art. 3, co.6, D.L. 8/2016 e novellato dall'art. 23 D.L. n.48/2023).
L' si costituiva e contestava la domanda . CP_1
Ciò posto valgono le considerazioni in diritto sopra esposte per il primo procedimento.
Anche qui l'opposizione è tempestiva .
L'accertamento risulta notificato il 18.12. 2019 per inadempienze con scadenza nel 2017. CP_ L nulla motiva e giustifica di tale ritardo oltre 90 giorni.
La contestazione della decadenza è dunque accolta.
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali e calcolando gli importi separatamente fino alla riunione
Reggio Calabria 9.12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4771/2024 sul ricorso depositato il 4/10/2024 proposto da (difeso dall'Avv. Giovanni Nardelli) Parte_1 nei confronti dell' in persona del legale Controparte_1 rappresentante presidentepro tempore (difeso dall'avv. Ettore Triolo) nonché su quello riunito n. 4772/2024 R.G. proposto da (difeso dall'Avv. Giovanni Nardelli) Parte_1 nei confronti dell' in persona del legale Controparte_1 rappresentante presidentepro tempore (difeso dall'avv. Ettore Triolo) viste le note di trattazione scritta così provvedendo:
“ Accoglie le domande e annulla le ordinanze ingiunzione opposte.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese dei giudizi che liquida complessivamente in 5000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e le somme per contributo unificato se corrisposte .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel procedimento R.G. 4771/2024, parte ricorrente chiedeva :
1) preliminarmente, stante la notevole entità delle sanzioni irrogate e concorrendone i motivi (fumus boni iuris - periculum in mora), disporre con ordinanza la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
2) nel merito, in accoglimento dell'eccezione di intervenuta prescrizione/decadenza, annullare l'atto impugnato;
3) nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione suddetta, annullare l'atto impugnato per tutti gli altri motivi esplicitati nel presente ricorso;
1 4) in via di estremo subordine, quantomeno ridurre al minimo previsto le sanzioni amministrative pecuniarie da applicare;
5) con vittoria di spese competenze di lite.
Nel procedimento R.G. 4771/2024, parte ricorrente deduceva che: agiva avverso l'Ordinanza ingiunzione n. OI-002707855 relativa ad atto di accertamento n.
6700.04/06/2018.0196737 del 04/06/2018 riferito all'anno 2015 Protocollo n. CP_1 CP_1
6700.09/09/2024.0495688 C.F. Azienda: (allegato 1), notificata per mezzo del P.IVA_1 servizio postale in data 20.9.2024, con la quale l' – sede di Reggio Calabria ha irrogato al CP_1 ricorrente, in qualità di rappresentante legale della società “Gattuso Costruzioni” S.r.l.”, di pagare la somma di €.5.924,57 per sanzione amministrativa per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, co.
1-bis, D.L. 12.09.1983 n.463 così come sostituito dall'art. 3, co.6, D.L. 8/2016 e novellato dall'art. 23 D.L. n.48/2023).
L si costituiva e contestava la domanda . Controparte_1
***
Nel corso del giudizio veniva riunito, per connessione soggettiva e per comunanza delle questioni , altro ricorso proposto dalla stessa parte ricorrente nei confronti dell' e iscritto al n. 4772/24. CP_1
Rimessa la causa in decisione, i ricorsi sono accolti .
Proc 4771 /2024
Oggetto della causa è l'ordinanza ingiunzione n.n. OI-002707855 relativa ad atto di accertamento n. .6700.04/06/2018.0196737 del 04/06/2018 riferita ad inadempienze anno 2015 CP_1
L'opposizione è tempestiva .
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al primo motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81, risulta sia avvenuta con accertamento notificato il 4.6.2018 /20.7. 2018 e poi rettifica nel 2024 per inadempienze anno 2015…
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
In tema di recente Cass. N. 7641/2025 e 8078/25 .
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, 2 entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame
CP_ L' nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni . Nulla dice di quando avrebbe appreso l'omissione .
IL mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari aggravi CP_1
istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981,
secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che configura , in realtà , un profilo di autoorganizzazione amministrativa o dell'ente ed in questa sede non è possibile verificare il dato complessivo generale del carico di lavoro gravante sugli Uffici per stabilire pure la giustificazione della ritardata conclusione della procedura di accertamento e conseguente invio della preventiva contestazione .
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione
Restano assorbiti i restanti motivi .
PROC n. 4772/2024
Nel secondo procedimento R.G. 4772/2024, parte ricorrente chiedeva di:
3 1) preliminarmente, stante la notevole entità delle sanzioni irrogate e concorrendone i motivi (fumus boni iuris - periculum in mora), disporre con ordinanza la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
2) nel merito, in accoglimento dell'eccezione di intervenuta prescrizione/decadenza, annullare l'atto impugnato;
3) nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione suddetta, annullare l'atto impugnato per tutti gli altri motivi esplicitati nel presente ricorso;
4) in via di estremo subordine, quantomeno ridurre al minimo previsto le sanzioni amministrative pecuniarie da applicare;
5) con vittoria di spese competenze di lite.
All'interno del procedimento parte ricorrente deduceva che:
agiva avverso l'Ordinanza ingiunzione n. OI-002094291 relativa ad atto di accertamento n.
6700.18/12/2019.0453251 del 18/12/2019 riferito all'anno 2017 Protocollo n. CP_1 CP_1
6700.09/09/2024.0495692 C.F. Azienda: (allegato 1), notificata per mezzo del P.IVA_1 servizio postale in data 20.9.2024, con la quale l' – sede di Reggio Calabria ha irrogato al CP_1 ricorrente di pagare la somma di €.8.600,56 per sanzione amministrativa per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, co.
1-bis, D.L. 12.09.1983 n.463 così come sostituito dall'art. 3, co.6, D.L. 8/2016 e novellato dall'art. 23 D.L. n.48/2023).
L' si costituiva e contestava la domanda . CP_1
Ciò posto valgono le considerazioni in diritto sopra esposte per il primo procedimento.
Anche qui l'opposizione è tempestiva .
L'accertamento risulta notificato il 18.12. 2019 per inadempienze con scadenza nel 2017. CP_ L nulla motiva e giustifica di tale ritardo oltre 90 giorni.
La contestazione della decadenza è dunque accolta.
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali e calcolando gli importi separatamente fino alla riunione
Reggio Calabria 9.12.2025
IL GIUDICE
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