Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/04/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8389/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
ALGHERO (SS), il 16/07/1964, residente in [...]33 07041
ALGHERO ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Gianni Falchi (C.F. ), che la rappresenta C.F._2
e difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._3
(PZ), il 19/11/1959, residente in [...]59/4 16019 RONCO
SCRIVIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
MINETTO RAFFAELLA (C.F. ), che lo C.F._4
rappresenta e difende, come da procura in atti
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Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 30.03.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in ROMANA il 28/12/1991 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
2 e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative ai coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
i predetti dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altra a titolo di mantenimento personale, nonché a qualsivoglia altro titolo, avendo già regolato i loro rapporti economici e patrimoniali”
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1991, Numero 2, Parte I ,
Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939,
n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 11/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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