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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 11/11/2024, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi;
dato atto che, previa verifica della regolare notifica, il
[...]
non si è costituito e che va, pertanto, dichiarato Controparte_1
contumace;
rilevato che sono state depositate note scritte in sostituzione dell'udienza del 06.11.2024;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 451/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. ); Parte_3 C.F._3
tutte rappresentate e difese dall'avv. Alessandro Ancarani del Foro di
NA (c.f. ed elettivamente domiciliate presso C.F._4
lo studio del predetto, sito in NA via Scarpa n. 6
ricorrenti contro
(c.f. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale di Stato in Bologna, p.e.c.
Email_1
resistente contumace
OGGETTO: “Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente previsto dall'art. 1 Legge n. 107/2015”.
Conclusioni
Per le ricorrenti: “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1 commi. da
121 a 124 della L. 107/2015 e del D.P.C.M. del 23.09.2016 e DPCM del
28.11.2016, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo
dall'erogazione della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del personale docente di cui alla legge n. 107 del 2015, stante
la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti di cui agli artt. 3,35 e
97 Costituzione o comunque della normativa comunitaria richiamata in
atti, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della
carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale
docente di cui alla legge n. 107 del 2015 per gli anni di servizio dedotti in
Pag. 2 di 14 giudizio, ancorché eventualmente assunti con contratto a tempo
determinato, condannare l'Amministrazione resistente a mettere a
disposizione dei ricorrenti l'importo di euro 500,00 annuali pari al valore
annuale della Carta del Docente, per ciascun anno di servizio nelle stesse
forme previste per i docenti di ruolo per le finalità di cui all'art. 1, comma
121 della L. 107/2015 quantificati come da tabella riassuntiva a seguire:
- , aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per € 1500,00; Parte_1
- , aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_2
2022/2023 per € 2.000,00;
- , aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 Parte_3
per € 2.000,00.
Per un totale di euro 5.500
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da
distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02.05.2024, Parte_1 Parte_2
e chiedono l'accertamento del diritto al beneficio
[...] Parte_3
economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista
Pag. 3 di 14 dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del a mettere a Controparte_1
disposizione - a favore di ciascuna ricorrente - le somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni.
Le ricorrenti allegan o di essere tutte docenti inserite nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze “GPS”
2023/2024 nella provincia di Reggio Emilia.
Le stesse allegano altresì di avere prestato servizio, in qualità
di docenti, alle dipendenze del succitato , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e Parte_1
2022/2023;
- negli anni scolastici 2019/2020, Parte_2
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Parte_3
2021/2022 e 2022/2023;
Pag. 4 di 14 In esecuzione di questi contratti, le ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati r isulta che il resistente non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato , nonostante gli atti di diffida inviati per ciascuna ricorrente e rimasti privi di riscontro.
Stante la ritualità della notifica, il non si costituisce CP_1
ed è dichiarato formalmente contumace all'udienza cartolare del
06.11.2024, all'esito della quale la causa – istruita documentalmente – viene posta in decisione.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che le ricorrenti hanno prestato
Pag. 5 di 14 servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che:
- la ricorrente ha prestato attività di docenza Parte_1
nell'a.s. 2020/2021 con contratto di lavoro decorrente dal
11.09.2020 al 30.06.2021 (24 ore settimanali); nell'a.s.
2021/2022 con contratto di lavoro decorrente dal 04.09.2021 al
30.06.2022 (24 ore settimanali); nell'a.s. 2022/2023 con contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2022 al 3 0.06.2023 (24
ore settimanali);
- la ricorrente ha prestato docenza Parte_2
nell'a.s. 2019/2020 con contratto di lavoro decorrente dal
16.09.2019 al 30.06.2020 (24 ore settimanali); nell'a.s.
2020/2021 con contratto di lavoro decorrente dal 12.09.2020 al
30.06.2021 (24 ore settimanali); nell'a.s. 2021/2022 con contratto di lavoro decorrente dal 0 4.09.2021 al 31.08.2022 (24
ore settimanali); nell'a.s. 2022/2023 con contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2022 al 3 1.08.2023 (24 ore settimanali);
- la ricorrente ha prestato docenza nell'a.s. Parte_3
2019/2020 con contratto di lavoro decorrente dal 14.09.2019 al
Pag. 6 di 14 30.06.2020 (24 ore settimanali); nell'a.s. 2020/2021 con contratto di lavoro decorrente dal 12.09.2020 al 30.06.2021 (24
ore settimanali); nell'a.s. 2021/2022 con contratto di lavoro decorrente dal 04.09.2021 al 30.06.2022 (24 ore settimanali) ;
nell'a.s. 2022/2023 con contratto di lavoro decorrente dal
01.09.2022 al 31.08.2023 (24 ore settimanali) .
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e
di valorizzarne le competenze professiona li, è istituita, nel
rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di
ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun
anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di
testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto
di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di
aggiornamento e di qualificazione delle competenze
professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_2
Pag. 7 di 14 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a
musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché
per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito
del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma
di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né
reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016
fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022
nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1,
dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a
Pag. 8 di 14 una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare gli artt. 63 e 64 C.C.N.L. del 29.11.2007, l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio s econdo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio d ella Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò
affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto
Pag. 9 di 14 ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1,
comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che
ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4,
comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al
termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999,
senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una
domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive -
viste le identiche mansioni svo lte dalle ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. docc. 1 – 2 – 3 ovvero copie di contratti di lavoro), le ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o
Pag. 10 di 14 fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati,
La prova dell'attività di docenza, concretamente svolta dalle ricorrenti, non è contestata, visto il fatto che il resistente
è rimasto contumace, scegliendo di non contestare CP_1
specificamente i contratti di lavoro de quibus, sottoscritti dal
Dirigente scolastico ogni anno scolastico dedotto.
Infine, va altresì rilevata la prova del presupposto della permanenza in servizio delle istanti, al momento del deposito del ricorso, come risulta dalla G.P.S. 2023/2024 - Provincia di
Reggio Emilia - prodotta in atti (cfr. doc. 4) ; la prova del predetto presupposto si river bera sul titolo della domanda invocata, quale adempimento in forma specifica per l'attribuzione della conformemente al principio Parte_4
dettato dalla richiamata sentenza della Suprema Corte n.
29961/2023.
La domanda cumulativa deve trovare accoglime nto e il va condannato a riconoscere a lle ricorrenti l'utilizzo CP_1
della carta docente per gli anni scolastici rispettivamente richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro
Pag. 11 di 14 500,00 annui ovvero per la complessiva somma richiesta, qual e valore della controversia, pari ad € 5.500,00 sulla base della documentazione prodotta.
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, tenuto conto dei valori minimi previsti dal D.M. n.
55/2014 ed aggiornati dal D.M. 147/2022 per le controversie di lavoro,
scaglione da € 5.200,00 fino ad € 26.000,00; considerati il valore effettivo della controversia, le sole fasi di studio ed introduttiva (data l'assenza di attività istruttoria e il mero riportarsi agli introduttivi nella fase decisoria),
il numero delle parti aventi la stessa posizione processuale (che giustifica l'aumento ex art. 4 comma 2 D.M. citato), il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (un'unica questione, ormai oggetto di numerose pronunce, che giustifica la riduzione ex art. 4 comma 4 D.M.
citato), i contrasti giurisprudenziali sull'oggetto del giudizio.
Sul punto, non si rinvengono ragioni per compensare le spese di lite sulla base della novità della questione trattata, atteso che la decisione della
C.G.U.E. è del maggio 2022 e la presente causa è stata introdotta il
02.05.2024 e che nell'affrontare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 comma II c.p.c., come da ultimo modificato dall'art. 13 comma
Pag. 12 di 14 I D.L.132/2014 convertito con modificazione nella L. n. 162/2014, la Corte
Costituzionale ha rilevato che l'assoluta novità della questione sia riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza (Corte Costituzionale n.
77/2018), mentre nel caso in esame, all'epoca del deposito del ricorso ed ancor più della decisione, era già intervenuta C.G.U.E. 2022 (maggio) e
CdS, pubblicata il 16.03.2022, senza che il abbia inteso CP_1
modificare la propria azione e quindi dando vita al presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando,
ogni altra eccezione e domanda rigettata , nella causa n.
451/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto de lle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 co mma
121, L n. 107/ 2015, con le st esse regole previste per il personale di ruolo, con riferimento rispettivamente:
- agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un
Pag. 13 di 14 importo di € 1.500,00 a favore di;
Parte_1
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023 per un importo di € 2.000,00, a favore di
[...]
; Parte_2
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, per un importo di € 2.000,00, a favore di Pt_3
.
[...]
2) Condanna il in Controparte_1
persona del pro tempore, a rifondere alle ricorrenti, CP_3
con distrazione in favore de l procuratore antistatario, le spese del giudizio, liquidate in euro 118,50 per esborsi ed euro
1.183,00 per spese legali.
Oltre spese generali del 15% iva e c .p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 08.11.2023.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
Pag. 14 di 14
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi;
dato atto che, previa verifica della regolare notifica, il
[...]
non si è costituito e che va, pertanto, dichiarato Controparte_1
contumace;
rilevato che sono state depositate note scritte in sostituzione dell'udienza del 06.11.2024;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 451/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. ); Parte_3 C.F._3
tutte rappresentate e difese dall'avv. Alessandro Ancarani del Foro di
NA (c.f. ed elettivamente domiciliate presso C.F._4
lo studio del predetto, sito in NA via Scarpa n. 6
ricorrenti contro
(c.f. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale di Stato in Bologna, p.e.c.
Email_1
resistente contumace
OGGETTO: “Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente previsto dall'art. 1 Legge n. 107/2015”.
Conclusioni
Per le ricorrenti: “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1 commi. da
121 a 124 della L. 107/2015 e del D.P.C.M. del 23.09.2016 e DPCM del
28.11.2016, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo
dall'erogazione della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del personale docente di cui alla legge n. 107 del 2015, stante
la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti di cui agli artt. 3,35 e
97 Costituzione o comunque della normativa comunitaria richiamata in
atti, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della
carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale
docente di cui alla legge n. 107 del 2015 per gli anni di servizio dedotti in
Pag. 2 di 14 giudizio, ancorché eventualmente assunti con contratto a tempo
determinato, condannare l'Amministrazione resistente a mettere a
disposizione dei ricorrenti l'importo di euro 500,00 annuali pari al valore
annuale della Carta del Docente, per ciascun anno di servizio nelle stesse
forme previste per i docenti di ruolo per le finalità di cui all'art. 1, comma
121 della L. 107/2015 quantificati come da tabella riassuntiva a seguire:
- , aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per € 1500,00; Parte_1
- , aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_2
2022/2023 per € 2.000,00;
- , aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 Parte_3
per € 2.000,00.
Per un totale di euro 5.500
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da
distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02.05.2024, Parte_1 Parte_2
e chiedono l'accertamento del diritto al beneficio
[...] Parte_3
economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista
Pag. 3 di 14 dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del a mettere a Controparte_1
disposizione - a favore di ciascuna ricorrente - le somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni.
Le ricorrenti allegan o di essere tutte docenti inserite nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze “GPS”
2023/2024 nella provincia di Reggio Emilia.
Le stesse allegano altresì di avere prestato servizio, in qualità
di docenti, alle dipendenze del succitato , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e Parte_1
2022/2023;
- negli anni scolastici 2019/2020, Parte_2
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Parte_3
2021/2022 e 2022/2023;
Pag. 4 di 14 In esecuzione di questi contratti, le ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati r isulta che il resistente non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato , nonostante gli atti di diffida inviati per ciascuna ricorrente e rimasti privi di riscontro.
Stante la ritualità della notifica, il non si costituisce CP_1
ed è dichiarato formalmente contumace all'udienza cartolare del
06.11.2024, all'esito della quale la causa – istruita documentalmente – viene posta in decisione.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che le ricorrenti hanno prestato
Pag. 5 di 14 servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che:
- la ricorrente ha prestato attività di docenza Parte_1
nell'a.s. 2020/2021 con contratto di lavoro decorrente dal
11.09.2020 al 30.06.2021 (24 ore settimanali); nell'a.s.
2021/2022 con contratto di lavoro decorrente dal 04.09.2021 al
30.06.2022 (24 ore settimanali); nell'a.s. 2022/2023 con contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2022 al 3 0.06.2023 (24
ore settimanali);
- la ricorrente ha prestato docenza Parte_2
nell'a.s. 2019/2020 con contratto di lavoro decorrente dal
16.09.2019 al 30.06.2020 (24 ore settimanali); nell'a.s.
2020/2021 con contratto di lavoro decorrente dal 12.09.2020 al
30.06.2021 (24 ore settimanali); nell'a.s. 2021/2022 con contratto di lavoro decorrente dal 0 4.09.2021 al 31.08.2022 (24
ore settimanali); nell'a.s. 2022/2023 con contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2022 al 3 1.08.2023 (24 ore settimanali);
- la ricorrente ha prestato docenza nell'a.s. Parte_3
2019/2020 con contratto di lavoro decorrente dal 14.09.2019 al
Pag. 6 di 14 30.06.2020 (24 ore settimanali); nell'a.s. 2020/2021 con contratto di lavoro decorrente dal 12.09.2020 al 30.06.2021 (24
ore settimanali); nell'a.s. 2021/2022 con contratto di lavoro decorrente dal 04.09.2021 al 30.06.2022 (24 ore settimanali) ;
nell'a.s. 2022/2023 con contratto di lavoro decorrente dal
01.09.2022 al 31.08.2023 (24 ore settimanali) .
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e
di valorizzarne le competenze professiona li, è istituita, nel
rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di
ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun
anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di
testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto
di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di
aggiornamento e di qualificazione delle competenze
professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_2
Pag. 7 di 14 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a
musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché
per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito
del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma
di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né
reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016
fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022
nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1,
dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a
Pag. 8 di 14 una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare gli artt. 63 e 64 C.C.N.L. del 29.11.2007, l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio s econdo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio d ella Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò
affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto
Pag. 9 di 14 ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1,
comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che
ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4,
comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al
termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999,
senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una
domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive -
viste le identiche mansioni svo lte dalle ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. docc. 1 – 2 – 3 ovvero copie di contratti di lavoro), le ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o
Pag. 10 di 14 fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati,
La prova dell'attività di docenza, concretamente svolta dalle ricorrenti, non è contestata, visto il fatto che il resistente
è rimasto contumace, scegliendo di non contestare CP_1
specificamente i contratti di lavoro de quibus, sottoscritti dal
Dirigente scolastico ogni anno scolastico dedotto.
Infine, va altresì rilevata la prova del presupposto della permanenza in servizio delle istanti, al momento del deposito del ricorso, come risulta dalla G.P.S. 2023/2024 - Provincia di
Reggio Emilia - prodotta in atti (cfr. doc. 4) ; la prova del predetto presupposto si river bera sul titolo della domanda invocata, quale adempimento in forma specifica per l'attribuzione della conformemente al principio Parte_4
dettato dalla richiamata sentenza della Suprema Corte n.
29961/2023.
La domanda cumulativa deve trovare accoglime nto e il va condannato a riconoscere a lle ricorrenti l'utilizzo CP_1
della carta docente per gli anni scolastici rispettivamente richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro
Pag. 11 di 14 500,00 annui ovvero per la complessiva somma richiesta, qual e valore della controversia, pari ad € 5.500,00 sulla base della documentazione prodotta.
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, tenuto conto dei valori minimi previsti dal D.M. n.
55/2014 ed aggiornati dal D.M. 147/2022 per le controversie di lavoro,
scaglione da € 5.200,00 fino ad € 26.000,00; considerati il valore effettivo della controversia, le sole fasi di studio ed introduttiva (data l'assenza di attività istruttoria e il mero riportarsi agli introduttivi nella fase decisoria),
il numero delle parti aventi la stessa posizione processuale (che giustifica l'aumento ex art. 4 comma 2 D.M. citato), il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (un'unica questione, ormai oggetto di numerose pronunce, che giustifica la riduzione ex art. 4 comma 4 D.M.
citato), i contrasti giurisprudenziali sull'oggetto del giudizio.
Sul punto, non si rinvengono ragioni per compensare le spese di lite sulla base della novità della questione trattata, atteso che la decisione della
C.G.U.E. è del maggio 2022 e la presente causa è stata introdotta il
02.05.2024 e che nell'affrontare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 comma II c.p.c., come da ultimo modificato dall'art. 13 comma
Pag. 12 di 14 I D.L.132/2014 convertito con modificazione nella L. n. 162/2014, la Corte
Costituzionale ha rilevato che l'assoluta novità della questione sia riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza (Corte Costituzionale n.
77/2018), mentre nel caso in esame, all'epoca del deposito del ricorso ed ancor più della decisione, era già intervenuta C.G.U.E. 2022 (maggio) e
CdS, pubblicata il 16.03.2022, senza che il abbia inteso CP_1
modificare la propria azione e quindi dando vita al presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando,
ogni altra eccezione e domanda rigettata , nella causa n.
451/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto de lle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 co mma
121, L n. 107/ 2015, con le st esse regole previste per il personale di ruolo, con riferimento rispettivamente:
- agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un
Pag. 13 di 14 importo di € 1.500,00 a favore di;
Parte_1
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023 per un importo di € 2.000,00, a favore di
[...]
; Parte_2
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, per un importo di € 2.000,00, a favore di Pt_3
.
[...]
2) Condanna il in Controparte_1
persona del pro tempore, a rifondere alle ricorrenti, CP_3
con distrazione in favore de l procuratore antistatario, le spese del giudizio, liquidate in euro 118,50 per esborsi ed euro
1.183,00 per spese legali.
Oltre spese generali del 15% iva e c .p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 08.11.2023.
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
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