Parere definitivo 2 novembre 2020
Accoglimento
Sentenza 25 luglio 2022
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/01/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00476/2025REG.PROV.COLL.
N. 08764/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8764 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza alla sentenza n. 6518 del 19/05/2022, emessa dal Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale - sezione Terza;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 34, co. 5, e 38 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 il Cons. Raffaello Scarpato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 7 novembre 2023, Il Sig. -OMISSIS-, straniero di nazionalità marocchina, ha agito per l’ottemperanza della Sentenza n. 6518 del 19 maggio 2022, emessa da questa Sezione in riforma della sentenza n.11192/2018 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dallo straniero avverso il decreto di rigetto della cittadinanza italiana.
2. Il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio, ha depositato il Decreto di concessione della cittadinanza Italiana del 16 gennaio 2024, emesso in favore del ricorrente, rappresentando che lo stesso ha prestato giuramento in data 26/02/2024.
3. A fronte di tali rilievi documentali nulla è stato eccepito dal ricorrente.
3. E’ dunque documentalmente provata l’avvenuta ottemperanza della decisione impugnata, imponendosi la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo il ricorrente ottenuto il provvedimento agognato.
4. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, dovendosi al riguardo evidenziare la natura discrezionale del provvedimento impugnato e la necessità, per l’Amministrazione, di rivalutare l’istanza alla luce delle motivazioni espresse nella sentenza n. n. 6518 del 19 maggio 2022.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.