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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/03/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3412 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2020 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ROVACCHI MARTA parte attrice contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. ARDUINI ELISA parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito alla moglie per gravissime violazioni dei doveri coniugali (condotte violente, aggressioni verbali
pagina 1 di 31 e fisiche, lesioni, vessazioni) che costituiscono la conseguente causa del fallimen- to del matrimonio e dell'intollerabilità del proseguimento della coniugio con grande sofferenza nel ricorrente;
- Revocare il disposto affidamento dei minori al Servizi Sociali ed ai sensi e per
Pe Per_ gli effetti dell'art 337 quater c.c. affidare in via esclusiva i figli e al pa- dre, alla quale resta assegnata la casa familiare, con diritto della madre di vede- Pe re solo in presenza dell'educatrice familiare e solo quando il minore non ma- nifesti disagio nel vedere la madre. In tal caso disporre che gli incontri siano so-
Per_ spesi per il supremo benessere del minore. Per quanto riguarda , stabilire che rimangano per ora inalterati i tempi di frequentazione della bimba con la madre continuando a monitorare da parte dei Servizi Sociali (educatrice)
l'andamento delle visite e conseguentemente lo stato psico-fisico della minore;
- Stabilire che la signora sia obbligata a versare al ricorrente la som- CP_1 ma di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie cosi come determinate ed elencate nelle linee guida adottate dall'Assemblea Nazionale degli
Osservatori il 20.5.2017 già allegate;
- Revocare l'assegno di mantenimento di € 500,00 stabilito in sede di provvedi- menti provisori a favore della moglie per i motivi esposti e dimostrati in atti, a far data dal Settembre 2023 con il relativo obbligo della Signora di resti- CP_1
tuzione delle relative mensilità indebitamente percepite;
- Stabilire il divieto di espatrio della convenuta con i minori ed autorizzare il padre di inserire i figli mi- nori nel proprio passaporto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giu- dizio.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di affido esclusivo
Per_ Per_ della piccola Voglia stabilire l'affidamento condiviso di con il rispetto dei tempi di visita attuali e con la costante supervisione della educatrice;
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di adde- bito e della richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento a favore della con-
pagina 2 di 31 venuta, Voglia stabilire la riduzione dell'assegno di mantenimento a favore della moglie alla somma di € 150,00 mensili.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. La scrivente difesa chie- de, nell'ipotesi in cui la causa fosse trattenuta in decisine, la concessione dei ter- mini ex art 190 c.p.c.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le opportune declara- torie del caso e di legge, revocato e/o modificato ogni precedente e diverso prov- vedimento, previa revoca del beneficio del gratuito patrocinio per il periodo suc- cessivo allo sforamento dei limiti reddituali, pronunciare la separazione giudizia- le dei signori e , con addebito al marito;
Parte_1 Controparte_1
in via principale,
Pe
− disporre l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, Persona_3
con collocazione presso la madre nell'abitazione familiare di Parma, Via Primo
Bandini n. 13, ove attualmente vivono i minori;
− disporre l'assegnazione della casa familiare di Parma, Via Primo Bandini n.13, alla signora la quale ivi vivrà con i figli e ordinare a CP_1 Controparte_2
[... di lasciare la casa familiare;
− regolamentare come di diritto le visite tra il padre ed i figli;
− statuire che il signor dovrà versare alla moglie a titolo di assegno di Pt_1 mantenimento la somma di € 500,00 mensili, salvo ogni diversa valutazione del
Giudice;
− statuire che il signor dovrà versare alla moglie a titolo di contribuzio- Pt_1 ne per il mantenimento dei figli la somma complessiva di € 500,00 mensili, salvo ogni diversa valutazione del Giudice;
− statuire che le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori saranno ripartite nella misura del 80% a carico del padre e 20% a carico della madre e saranno disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Parma del 20/12/2023 che di seguito si richiama […] in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui i minori fossero collocati presso il padre, con assegnazione della casa familiare al medesimo,
pagina 3 di 31 Pe Per_
− statuire che la madre avrà diritto di frequentare e ogni qual volta lo desideri, con modalità libere, e comunque il martedì e il mercoledì con prelievo da parte della madre all'uscita della scuola fino al giorno successivo quando ver- ranno riaccompagnati direttamente a scuola dalla madre, e il venerdì, con le stes- se modalità di cui sopra, nelle settimane che si concludono con il week-end di spettanza del padre, nonché a week-end alternati dal sabato mattina con prelievo da parte della madre alle 09.00 fino a lunedì mattina quando i bambini verranno accompagnati direttamente a scuola dalla madre;
nell'ipotesi in cui il Tribunale- Pe ritenesse di continuare gli incontri tra la madre e alla presenza dell'operatore, aumentare i tempi garantendo a madre e figlio almeno due giorni la settimana e i week-end alternati il sabato o la domenica;
− statuire con riferimento alle ferie estive che la madre potrà trascorrere con i figli 3 settimane, di cui due anche consecutive, che dovranno essere comunicate all'altro coniuge almeno un mese prima. Ciascun genitore potrà trascorrere con i figli metà dei giorni delle vacanze natalizie e pasquali (ferma restando
l'alternanza delle festività dei giorni della Vigilia di Natale e di Natale, di Pasqua
e di Pasquetta) e ogni altra Festività, civile e religiosa, verrà trascorsa, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro dei genitori;
− statuire che il signor dovrà versare alla moglie a titolo di assegno di Pt_1 mantenimento la somma di € 1.000,00 mensili, salvo ogni diversa valutazione del
Giudice;
− statuire che, anche in considerazione dei tempi di permanenza con ciascun ge- Pe Per_ nitore, essi provvederanno al mantenimento diretto di e;
− statuire che le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori saranno ripartite nella misura del 80% a carico del padre e 20% a carico della madre e saranno disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Parma del 20/12/2023 già richiamato. In ogni caso, respingere ogni domanda proposta dal ricorrente perché inammissibile, difettante di ogni presupposto, infondata in fatto e in dirit- to. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
pagina 4 di 31 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 1/10/2020 chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dalla coniuge Parte_2
, unione celebrata a Cologno Monzese (MI) il 13/07/2012, dalla quale era-
[...]
Pe Per_ no nati due figli, (nato il [...]) e (nata il [...]); il ricorrente dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, svolgendo domanda di addebito nei confronti della moglie in ragione delle condotte violente dalla stessa tenute ai suoi danni nel corso della vita coniu- gale;
adduceva il ricorrente, in particolare, di aver subito una serie di ripetute vio- lenze fisiche e verbali da parte della moglie, anche alla presenza dei figli minori, tra il 2016 e il 2020, riportando talora lesioni medicalmente accertate;
proseguiva narrando che le condotte della moglie si erano aggravate dagli inizi del 2020, sfo- ciando in continue aggressioni che avevano anche determinato l'intervento delle forze dell'ordine in occasione di un episodio avvenuto nel giugno 2020, a cui era seguito l'allontanamento della moglie dalla casa familiare in forza di provvedi- menti cautelari adottati in sede civile e penale.
Ciò posto, chiedeva altresì il ricorrente adottarsi provvedimenti limitativi della re- sponsabilità genitoriale nei confronti della resistente e comunque disporsi l'affido super esclusivo a sé dei figli minori, con collocazione prevalente presso di sé, una regolamentazione delle visite materne esclusivamente in forma protetta, con la previsione di un contributo in capo alla madre per il mantenimento dei figli di €
500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio , la quale aderiva alla domanda di Controparte_1
separazione, contestando, però, la richiesta di addebito avanzata nei suoi confronti da parte del marito;
la resistente sosteneva, in particolare, che la vita coniugale fosse da tempo caratterizzata da frequenti litigi tra i coniugi, spesso occasionati dalle provocazioni del marito, adducendo che nel corso di tali litigi, accentuatisi nel periodo di lockdown a causa della convivenza forzata, le violenze fossero re- ciproche, a fronte della necessità da parte sua di difendersi dalle aggressioni fisi- che e verbali del marito.
pagina 5 di 31 Chiedeva, quindi, la resistente disporsi l'affido condiviso dei figli, con colloca- zione prevalente presso di sé e conseguente assegnazione a suo favore della casa coniugale, una regolamentazione delle visite paterne, con la determinazione di un contributo paterno al mantenimento dei figli di € 500,00 mensili, oltre al 50% del- le spese straordinarie;
chiedeva, infine, il riconoscimento di un assegno maritale di mantenimento a proprio favore nella misura di € 500,00 mensili.
Con ordinanza del 8/02/2021, acquisita una relazione dai Servizi Sociali e sentiti i coniugi nel corso dell'udienza presidenziale, il Presidente delegato, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza;
disponeva, in particolare, l'affido dei Pe Per_ figli minori, e ai Servizi Sociali, con collocazione prevalente presso il padre, a cui veniva assegnata la casa coniugale, prevedendo che gli incontri tra la madre ed i figli venissero organizzati in forma protetta da parte degli stessi Servi- zi, con facoltà di liberalizzazione alla luce dell'andamento degli stessi;
stabiliva, inoltre, un contributo in capo alla resistente per il mantenimento dei figli limitato alla partecipazione al 20% delle spese straordinarie, riconoscendo al contempo un assegno di mantenimento a favore della stessa pari ad € 500,00 mensili rivalutabi- li;
dava, quindi, le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio nel me- rito.
Introdotta la fase di merito, la causa veniva istruita sulla base della documentazio- ne prodotta dalle parti e mediante l'acquisizione di relazioni periodiche dai Servi- zi Sociali.
Con ordinanza del 13/05/2022, inoltre, era disposto un approfondimento a mezzo di una CTU genitoriale che si concludeva con il deposito della relazione da parte del consulente nominato (dott.ssa in data 3/01/2023; successiva- Persona_4 mente, si procedeva all'audizione dei testi di entrambe le parti sulle circostanze ammesse con il suddetto provvedimento.
Indi, a seguito dell'acquisizione di relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi
Sociali, all'udienza del 24/09/2024 la causa era trattenuta in decisione sulle con- clusioni precisate dalle parti come in epigrafe;
decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., era discussa nella camera di consiglio del 18/03/2025.
pagina 6 di 31 §
La domanda di separazione personale formulata da entrambe le parti è indub- biamente fondata e deve essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Invero, anche a prescindere dalle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giu- dizio, può ritenersi che l'intollerabilità della convivenza sia desumibile dallo stes- so comportamento processuale delle parti e, in particolare, dal fallimento del ten- tativo di conciliazione innanzi al Presidente delegato, oltre che dal tenore, inequi- voco, degli atti difensivi, che attestano il venir meno dell'affectio coniugalis.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Venendo alle ulteriori domande accessorie, si osserva quanto segue.
• Sull'addebito della separazione
Entrambi i coniugi offrono agli atti rappresentazioni profondamente diverse in or- dine alle ragioni della crisi coniugale, avanzando reciproche domande di addebito della separazione.
Secondo il marito, in particolare, l'intollerabilità della convivenza sarebbe stata determinata da una pluralità di episodi di violenze fisiche e verbali operate dalla moglie nei suoi confronti tra il giugno 2016 e il giugno 2020, così come specifi- camente riportati nella denuncia querela da lui sporta contro la in CP_1
data 18/06/2020 (doc. 2 di parte ricorrente).
La moglie, da parte sua, contesta la ricostruzione sopra richiamata, sostenendo che le violenze lamentate dal iano in realtà riconducibili alla propria ne- Pt_1
cessità di difendersi rispetto alle continue aggressioni fisiche e verbali subite dal marito nel corso del matrimonio.
È indubbio che le versioni offerte agli atti dalle parti attestino la sussistenza di una elevatissima conflittualità tra i coniugi che ha caratterizzato anche la fase succes- siva alla fine della convivenza, in un contesto in cui, come confermato anche dagli approfondimenti disposti nel corso del giudizio (sul punto si veda più specifica- mente infra), marito e moglie si assumono reciprocamente vittima delle violenze imputate all'uno e all'altra.
Orbene, a prescindere dalle ricadute del suddetto contesto sul regime di esercizio pagina 7 di 31 della responsabilità genitoriale, ai fini dell'addebito della separazione occorre ri- levare come la versione offerta dal rovi riscontro in una pluralità di Pt_1
elementi acquisiti agli atti del presente giudizio.
In particolare, il quadro descritto dal ricorrente si sostanzia nella dettagliata rap- presentazione di numerosi episodi (si veda la ricostruzione operata nella denuncia- querela prodotta dal ricorrente sub doc. 2) in cui il racconto delle aggressioni subi- te dalla moglie risulta supportato anzitutto da una pluralità di certificati del Pronto
Soccorso che, in data 27/05/2020, 9/06/2020, 11/06/2020, 22/06/2020, accertano lesioni (ematomi, escoriazioni, segni di afferramento al collo ecc.) compatibili con le violenze di volta in volta riferite (cfr. doc. 8 di parte ricorrente).
Nello stesso senso, inoltre, si pone la documentazione fotografica prodotta agli at- ti dal ricorrente (doc. 7), dal cui esame si rilevano tumefazioni sul corpo e sul vol- to del dallo stesso ricondotte ad un'aggressione subita in auto dalla Pt_1
moglie nel giugno 2016.
Occorre, peraltro, dare atto che non può essere apprezzato direttamente in questa sede il contenuto delle registrazioni audio-video inserite su due cd-rom depositati da parte ricorrente a seguito della seconda memoria istruttoria, in quanto, anche a prescindere dalle contestazioni della difesa della resistente circa la tardività di tali produzioni, i relativi supporti informatici risultano vuoti (come attestato anche dalla Cancelleria con verbale del 17/12/2021), essendo stata anche rigettata dal GI con ordinanza del 6/09/2022 la richiesta di rinnovo di tali produzioni.
È indubbio, tuttavia, che costituisca prova atipica delle relative circostanze il con- tenuto dell'ordinanza del 14/07/2020 con cui il Tribunale ha adottato nei confronti della un ordine di protezione (doc. 5 di parte ricorrente), nella par- CP_1
te in cui riporta dettagliatamente alcuni degli accadimenti a cui si riferiscono le suddette registrazioni, nei seguenti termini:
“osservato che nella videoregistrazione del 30 maggio 2020, prodotta dal ricor- rente sub doc. 10, la sostanzialmente conferma di aver colpito il CP_1
marito con uno sgabello e di averlo percosso in altre occasioni e lo invita ad an- darsene di casa se tali modalità comportamentali non sono da lui accettate […] osservato che nella videoregistrazione dell'8.9.2019, prodotta dal ricorrente sub
pagina 8 di 31 doc. 5, il marito chiede alla moglie se si è fatta male a picchiarlo, visto che la ve- de mettere sulla mano del ghiaccio e la risponde dicendosi pronta a CP_1 colpire il marito ancora “così da fargli spalmare il cervello sul pavimento” […] osservato che nella videoregistrazione del 19 maggio 2020 prodotta dal ricorren- te sub doc. 7 si sente la che, adirata nei confronti del marito, sem- CP_1 bra dare dei colpi al suo indirizzo e dice al marito “ti uccido”.
Avvalorano ulteriormente la versione del ricorrente le circostanze riferite nel cor- so del presente giudizio da parte di amici, colleghi e vicini di casa del Pt_1
le cui dichiarazioni hanno rappresentato, già nell'ambito del procedimento penale per maltrattamenti instaurato a carico della , uno degli elementi sul- CP_1
la cui base è stato adottato da parte del GIP, con ordinanza del 5/08/2020 (doc. 6 di parte ricorrente), un provvedimento di allontanamento della moglie dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dal ma- rito.
In particolare, nel corso dell'udienza del 20/04/2023, i testi di parte ricorrente non solo hanno confermato di aver ricevuto le confessioni del n ordine al- Pt_1
le violenze subite dalla moglie ma hanno anche dato atto di aver assistito di per- sona ad atteggiamenti intransigenti e offensivi tenuti dalla moglie in varie occa- sioni, oltre ad aver visto direttamente i lividi presenti sul corpo del marito, facen- do emergere nel complesso un contesto indubbiamente compatibile con le violen- ze denunciate.
In questo senso:
- la teste ha confermato di aver sentito distintamente, nel corso Testimone_1 di una telefonata intercorsa tra i coniugi nell'agosto del 2018, la moglie che ur- lava al marito “sei un figlio di puttana, sei uno stronzo, facciamo i conti quan- do torni a casa, sappi che non entri, ti sbatto fuori”, precisando che “io non ero neanche vicino al telefono ma la sig.ra urlava talmente forte CP_1
che si sentiva anche da distanza;
io mi ero alzata per andare in bagno e il sig. si era allontanato per rispondere al telefono che squillava continua- Pt_1
mente”;
- la medesima teste ha dato atto di essere venuta a conoscenza del fatto che la pagina 9 di 31 moglie “sequestrava il telefono del marito” perché il giorno dopo all'episodio sopra citato ha ricevuto “una serie di messaggi insultanti” da tale telefono in- viati dalla;
CP_1
- il teste ha confermato di avere riscontrato in diverse Testimone_2 occasioni “segni evidenti di percosse” sul partire dalla primave- Pt_1
ra/estate 2020 (periodo in cui, a dire di entrambe le parti, si è accentuata la con- flittualità tra i coniugi), precisando che “nel giugno del 2020 io ho incontrato quando era appena tornato dal Pronto Soccorso ed aveva dei segni Parte_1 sul volto;
mi ha detto lui che era stato al Pronto Soccorso”;
- lo stesso teste ha confermato di avere ricevuto un messaggio sulla segreteria nel maggio del 2020 in cui il li diceva espressamente “ho paura Pt_1 per la mia vita e per quella dei miei figli”, dando atto di averlo incontrato al parco poco dopo e di aver ricevuto il racconto delle liti, riscontrando anche dei
“graffi sul collo” in quell'occasione;
- il teste vicino di casa dei coniugi, ha confermato di avere sen- Testimone_3
tito diversi litigi tra marito e moglie a seguito del loro trasferimento nella casa coniugale nel febbraio 2020, precisando che “io sentivo in particolare urlare la sig.ra , non so se contro il marito o contro i figli o altro;
sentivo che CP_1 diceva “sei una merda” parole così; non ho mai sentito urlare il sig. CP_2
[... ;
- la teste ha confermato di avere ricevuto nel giugno del 2016 la Testimone_4
foto di cui al doc. 7 di parte ricorrente, in cui compaiono le tumefazioni sul vi- so e sul corpo del a seguito di una telefonata in cui quest'ultimo le Pt_1 aveva raccontato dell'aggressione subita dalla moglie, dando atto di avere ri- scontrato anche in un'altra occasione nel 2020 come il resentasse Pt_1 un “occhio nero” che diceva essergli stato procurato dalla moglie;
- il teste ha confermato che, a partire dall'agosto del 2018, nel- Testimone_5
le occasioni in cui il i sfogava con lui raccontando le violenze su- Pt_1
bite dalla moglie, riscontrava sullo stesso evidenti segni di percosse.
Ancora, deve rilevarsi che con sentenza ex art. 444 c.p.p. di questo Tribunale del
17/12/2020 (doc. 17 di parte ricorrente) è stata applicata nei confronti della Pt_3
pagina 10 di 31 la pena di anni uno e mesi sei di reclusione, condizionalmente sospesa, Pt_4
per i reati di maltrattamenti e lesioni personali riferiti ai medesimi fatti oggetto di esame in questa sede.
È vero che la sentenza penale di patteggiamento, a differenza della sentenza defi- nitiva di condanna o di assoluzione, non pone vincoli al giudice civile in merito all'accertamento del fatto e della responsabilità dell'imputato.
È altrettanto vero, tuttavia, che la medesima sentenza ben può essere valorizzata in sede civile come un fatto che, unitamente alle ulteriori risultanze istruttorie ac- quisite nel corso del giudizio, può contribuire ad offrire prova degli addebiti di violenze già contenuti nell'imputazione.
In questa prospettiva, non può che rilevarsi come l'insieme degli elementi sopra richiamati offra una serie di indici gravi, precisi e concordanti che, come già rile- vato dal giudice penale, consente di ritenere provato che la ha po- CP_1
sto in essere nei confronti del marito, soprattutto nella prima metà del 2020, reite- rate condotte di prevaricazione e vessazione consistite in plurime aggressioni ver- bali e fisiche.
Per contro, non trova un idoneo riscontro probatorio la versione offerta dalla resi- stente che adduce, a sua volta, reiterate violenze da lei subite dal marito nel corso del matrimonio.
Le dichiarazioni rese in giudizio dai testi di parte resistente, in particolare, si so- stanziano in larga parte in testimonianze de relato riferite genericamente a violen- ze fisiche e psicologiche del marito di cui i testi sono venuti a conoscenza soltanto per il tramite dei racconti della moglie.
Lo stesso , padre della resistente, pur riferendo di aver assistito di Persona_5 persona in un'occasione ad un litigio tra i coniugi nel febbraio 2020, ha ricono- sciuto che “entrambi urlavano” e che da parte sua, non parlando né comprenden- do la lingua italiana, “non capivo cosa si dicevano;
dopo ho visto mia figlia triste
e lei mi ha raccontato che il marito la stava insultando;
dopo il litigio si sono riappacificati”, confermando per il resto di essere a conoscenza di violenze ado- perate dal marito soltanto per quanto a lui riferito dalla figlia nel corso delle loro conversazioni telefoniche.
pagina 11 di 31 Allo stesso modo, altri testi che hanno assistito direttamente ai litigi dei coniugi non hanno dato conto di particolari atteggiamenti aggressivi e violenti tenuti dal marito nei confronti della moglie in quelle occasioni - riferendo variamente che
“avevamo assistito anche personalmente a dei litigi tra i coniugi ma non avevamo visto violenze fisiche” (teste ), “i litigi sono avvenuti anche di fron- Testimone_6
te a me e per questo posso confermarlo personalmente;
dei comportamenti di nei confronti della moglie di cui mi viene chiesto ne sono a conoscenza Parte_1 solo dai racconti di […] non ho visto comportamenti aggressivi o violenti CP_1
da parte di nei confronti della moglie;
di questi comportamenti sono a co- CP_3 noscenza soltanto dai racconti di ” (teste , “sentivamo CP_1 Testimone_7
spesso litigare, non sentivamo soltanto il sig. ma entrambi i coniugi che Pt_1 alzavano la voce” (teste ) -, evidenziando di essere venuti a conoscen- Tes_8
za di tali atteggiamenti soltanto dai racconti della (si vedano anche CP_1
le dichiarazioni rese dai testi , e Testimone_9 Testimone_10
; nessun rilievo, d'altra parte, assumono, ai fini dell'addebito della Tes_11
separazione, le dichiarazioni dei testi che riferiscono di come la nel CP_1
corso del matrimonio si sia dedicata prevalentemente alla cura della casa e dei fi- gli.
In questo contesto, la fotografia prodotta agli atti dalla resistente (doc. 3), in cui la stessa compare con una guancia arrossata, e le dichiarazioni rese dal teste Tes_6
, nella parte in cui riferisce di aver visto lividi ed ematomi sulle braccia della
[...]
nell'ottobre 2018, non possono assurgere ad elementi idonei a fon- CP_1
dare una pronuncia di addebito della separazione, non accompagnandosi a riscon- tri obiettivi che consentano di ricondurre le presunte lesioni a determinati episodi di aggressione da parte del marito.
Soprattutto, il complesso delle risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio, pur confermando un clima di accentuata tensione tra i coniugi esploso nel periodo del lockdown, non consente in alcun modo di far emergere quel contesto di vessa- zioni fisiche e psicologiche portato dalla resistente a fondamento della propria domanda di addebito, rendendo del tutto inverosimile che le violenze dalla stessa adoperate nei confronti del marito fossero, in ogni caso, una reazione, proporzio-
pagina 12 di 31 nale e necessitata, alle provocazioni di quest'ultimo, sì da far ritenere giustificate in questa sede condotte di una indiscutibile gravità.
Come più volte rilevato dalla Suprema Corte, infatti, “le reiterate violenze fisiche
e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della con- vivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. n. 22294/2024).
Alla luce di tutto quanto sopra, in definitiva, nel caso di specie deve essere indub- biamente pronunciato l'addebito della separazione nei confronti della moglie, ri- gettandosi, al contempo, la domanda di addebito da quest'ultima avanzata.
• Sull'affido e sul collocamento della prole Pe Relativamente alla gestione dei due figli della coppia, (ad oggi di anni 12) e
Per_ (ad oggi di anni 6), si osserva quanto segue.
Il presente giudizio si è caratterizzato per una lunghissima presa in carico del nu- cleo familiare da parte dei Servizi Sociali, a cui i minori sono stati affidati con or- dinanza presidenziale del 8/02/2021, presa in carico nel cui ambito si è inserita anche la CTU genitoriale affidata alla dott.ssa Persona_4
Gli esiti di questa prolungata osservazione, in estrema sintesi, hanno ben presto portato a rilevare una relazione nettamente differente sviluppata dai due bambini con la madre a seguito dell'allontanamento della stessa dalla casa coniugale nel giugno del 2020. Per_ In particolare, (che all'epoca aveva appena un anno e mezzo) non ha mai manifestato particolari problematiche nei suoi rapporti con la madre, tanto da con- sentire, sin dal giugno 2021, una liberalizzazione degli incontri madre-figlia, ini- zialmente previsti in modalità protetta, con un graduale incremento delle frequen-
Pe tazioni nel corso del tempo;
al contrario, (che all'epoca aveva sette anni), pur pagina 13 di 31 mostrando anch'egli in un primo momento segnali di affetto nei confronti della madre (si veda la prima relazione dei Servizi Sociali agli atti del febbraio 2021), nel corso del 2021 ha iniziato a sviluppare atteggiamenti di chiusura verso la figu- ra materna che si sono sostanziati, in tutti questi anni, nel suo costante rifiuto di incontrare la madre senza la figura dell'educatore.
Come emerge dalla relazione trasmessa dai Servizi Sociali nel settembre 2021, il minore, da sempre descritto dalle insegnanti come un bambino intelligente e so- cievole ma fragile sul piano emotivo, nel corso del 2021 ha iniziato a dichiarare anche direttamente agli assistenti sociali di aver paura a trascorrere del tempo da solo con la madre, manifestando sentimenti di ansia legati all'idea di poter tradire le aspettative che la madre ripone su di lui;
la madre, da parte sua, non ha saputo sempre accogliere adeguatamente gli stati emotivi del figlio, evidenziando sin da subito un approccio caratterizzato da rigidità educativa che pone l'accento sulle performance dei figli, accompagnato dalla convinzione, tenuta ferma in tutti que-
Pe sti anni, che gli atteggiamenti di nei suoi confronti siano da ricondursi inte- gralmente alle manipolazioni paterne.
Le problematiche relative al rapporto madre-figlio si sono accentuate nel corso del tempo, tanto da portare i Servizi Sociali ad invocare nella relazione trasmessa nel marzo 2022 l'intervento di una CTU a fronte del rifiuto opposto dal minore - che in quel periodo ha iniziato a parlare apertamente di maltrattamenti subiti dalla madre in passato - ad incontrare la madre.
L'intervento della CTU ha consentito soltanto in parte di sanare la situazione, ga- rantendo una ripresa dei rapporti tra la madre e il figlio nell'ambito di due incontri a settimana alla presenza dell'educatore, incontri proseguiti, tra alti e bassi, nel corso dei mesi successivi, nonostante un atteggiamento di sostanziale insofferenza ormai da tempo maturato dalla madre verso la figura educativa (si vedano le rela- zioni dei Servizi Sociali trasmesse nel luglio 2023 ed a gennaio 2024).
Nell'ultima relazione trasmessa nel settembre del 2024, i Servizi Sociali danno at- to di come la situazione familiare sia rimasta sostanzialmente invariata nel corso
Per_ dell'ultimo periodo di osservazione. che ha concluso la materna presso la
Scuola per l'Europa e viene descritta dalle educatrici come una bambina intelli-
pagina 14 di 31 gente e dotata di buone capacità relazionali, ha sempre frequentato regolarmente la madre con cui ha trascorso pernottamenti sia durante la settimana sia nei fine settimana a weekend alternati, oltre a periodi di vacanza in estate ed in inverno;
da ultimo ha iniziato a porre in essere atteggiamenti “sfidanti” nei confronti della madre rispetto ai quali quest'ultima, anche grazie al supporto dell'educatrice do- miciliare, appare essere stata in grado di rispondere adeguatamente. Diverso con- Pe tinua ad essere il riscontro circa la situazione di;
il bambino, che ha concluso il ciclo della scuola primaria con ottimi risultati, ha continuato a frequentare la madre solo alla presenza dell'educatrice domiciliare nell'ambito di un incontro a settimana della durata di un'ora con la partecipazione della sorellina;
nel corso dell'estate è stato tentato di legare le frequentazioni ad un'attività ludica: il minore ha avviato un corso di golf con la madre a cui pareva inizialmente interessato ma ha successivamente espresso la volontà di non portare avanti l'esperienza, confer- mando una tendenza a tenere atteggiamenti oppositivi verso la madre ogniqualvol- ta appare esservi un riavvicinamento;
ha continuato a dirsi spaventato dalla madre, manifestando una ferma chiusura rispetto all'ipotesi di incontrarla da solo e poter trascorrere più tempo con lei;
è apparso alle operatrici come “un bambino estre- mamente intelligente e sensibile, che sta crescendo tuttavia con un forte senso di rabbia e insofferenza, sia nei confronti della madre, sia, probabilmente, nei con- fronti di questa dolorosa vicenda familiare che prosegue da anni”.
Nella relazione sopra richiamata i Servizi Sociali ritengono che, dopo anni dalla presa in carico del nucleo, non vi sia più una funzione generativa delle competen- ze genitoriali che possa essere da loro espletata, evidenziando come la costante presenza di figure terze che intervengono nelle decisioni possa reiterare una situa- zione di bisogno da parte dei genitori;
danno atto che i genitori hanno individuato privatamente una figura educativa per proseguire nella gestione degli incontri tra
Pe
e la madre, con costi a loro carico e da loro gestita in termini progettuali;
da parte dei Servizi si confida che entrambi i genitori sappiano individuare un mo- mento in cui far avviare al figlio un percorso di supporto psicologico che gli con- senta di affrontare i sentimenti negativi che ad oggi sta vivendo, prospettandosi che, qualora il bambino sia aiutato ad accettare di trascorrere più tempo con la pagina 15 di 31 madre, gli incontri madre-figlio possano “prossimamente” vedere una liberalizza- zione;
su questi presupposti, ritengono in conclusione i Servizi che sia possibile ad oggi reintegrare i genitori nelle loro piene capacità genitoriali, essendosi “en- trambi, singolarmente, […] dimostrati negli anni persone capaci di uscire da una complessa e dolorosa situazione familiare, sapendo investire nelle loro risorse e ricostruendo due contesti familiari separati e comunque adeguati alla crescita dei figli”.
Orbene, a fronte del quadro sopra richiamato, occorre rilevare sin d'ora come non possa condividersi in questa sede l'indicazione da ultimo offerta dai Servizi So- ciali nel senso della previsione di un regime di affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori.
A giudizio del Collegio, invero, nonostante gli anni di presa in carico del nucleo, le risultanze agli atti evidenziano come permanga ancora oggi un clima di tensio- ne e sostanziale assenza di dialogo costruttivo tra le parti che induce a ritenere che attualmente la possibilità di una condivisione genitoriale, ovvero di un esercizio integrato e complementare della genitorialità, sia decisamente ostacolata dalle si- gnificative problematiche afferenti alla relazione tra i due genitori.
Come rilevato nella relazione depositata dalla dott.ssa in data 3/01/2023 Per_4
“considerando la particolare drammaticità della vicenda separativa, si può asse- rire che la relazione reciproca sia completamente deteriorata e che il canale co- municativo sia denso di rabbia e rivendicatività. I genitori provano sentimenti di rancore e di sostanziale disprezzo reciproco. Essi non riescono a confrontarsi cercando di prendere in considerazione l'opinione dell'altro in maniera almeno obiettiva. Si sottolinea che al momento la costituzione di una coppia genitoriale che possa assumere decisioni condivise nell'interesse dei figli appare non attuabi- le I fattori che interferiscono sulla cogenitorialità derivano strettamente dalla mancata elaborazione della vicenda separativa e dalla persistenza di vissuti di rabbia ed incomprensione reciproca, considerando l'adesione alla “verità” in- conciliabile che ognuno dei due riporta. Sia la madre che il padre nutrono senti- menti di sfiducia assoluta verso l'altro membro della coppia, alimentando i pre- giudizi completamente negativi reciproci. I vissuti di delusione, perdita
pagina 16 di 31 dell'idealizzazione, risentimento, desiderio di rivalsa, sono ormai incistati rigi- damente a livello psichico ed impediscono l'avvio alla formazione della dimen- sione di cogenitorialità ed al superamento della conflittualità”.
Gli sviluppi successivi agli accertamenti peritali non offrono alcun elemento che porti a rilevare come le problematiche accertate dalla CTU possano oggi ritenersi superate: al contrario, il permanere di una dichiarata sfiducia di entrambi i coniugi nei confronti dell'altra figura genitoriale, le reciproche recriminazioni in ordine alle ragioni dell'atteggiamento del figlio verso la madre, l'incapacità di offrire una rappresentazione oggettiva della situazione al fine di assumere scelte effettiva- mente condivise nell'interesse dei figli - evidenziata, da ultimo, dalle difficoltà di individuare privatamente la figura educativa per la prosecuzione degli incontri madre-figlio e dalle differenti versioni offerte negli scritti conclusivi in merito alle ragioni che hanno determinato la necessità di una sua sostituzione, a cui si affian- cano le contrapposte posizioni in ordine all'opportunità di attivare un percorso di supporto psicologico per il figlio -, sono tutti elementi che attestano come ancora oggi non sussistano i presupposti per un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale: il rischio che ne deriverebbe altrimenti, come a suo tempo evidenziato da parte della dott.ssa è quello di “paralisi decisionali in ambito educa- Per_4 tivo” a causa delle profonde divergenze che ancora oggi caratterizzano il rapporto tra il padre e la madre.
Esclusa la possibilità di un affido condiviso, non può non darsi atto a questo punto di come le risultanze degli accertamenti operati nel corso del giudizio abbiano fat- to effettivamente emergere particolari criticità in merito allo stato psicologico e alle capacità genitoriali della madre.
La madre, come evidenziato dalle risultanze della CTU, presenta una struttura personologica “di tipo difensivo, rigido, di matrice ossessiva, pervasa da ansia, insicurezza, perfezionismo, bisogno di programmazione e controllo”, accentuata dalla situazione di isolamento in cui la stessa si è trovata a vivere nel nostro Paese
(cfr. pag. 114-116 della relazione della CTU). Questa modalità di funzionamento si riflette in un approccio educativo rigido, che prende a riferimento ideale il con- testo in cui è cresciuta, ispirato ai modelli della Russia Sovietica, non adeguata-
pagina 17 di 31 mente integrato in relazione al contesto abitativo di riferimento;
ciò la porta a sot- tolineare continuamente l'importanza della performance dei figli a scapito di un clima maggiormente disteso, sostanziandosi in una palese difficoltà a sintonizzarsi Pe sui bisogni emotivi dei minori, con particolare riguardo al primogenito , le cui reazioni vengono da lei interpretate instancabilmente come frutto del condiziona- mento paterno.
Nel corso del tempo, la madre ha mantenuto un atteggiamento altalenante rispetto all'intervento dei Servizi Sociali, manifestando a tratti una vera e propria ostilità verso la figura educativa offerta dall'ente, nonostante l'evidente indispensabilità della stessa per consentirle di mantenere una relazione con il figlio.
Il padre, da parte sua, ormai da tempo si pone come il “genitore di riferimento principale” per i minori, rimasti a vivere con lui nella casa coniugale a seguito dell'allontanamento della madre, rappresentando la quotidianità dei figli e il ful- cro della loro esistenza (pag. 117 della relazione della CTU).
Egli, pur avendo sviluppato atteggiamenti fortemente protettivi nei confronti dei figli che si riflettono negativamente sulle sue capacità genitoriali, con particolare riguardo al criterio dell'accesso all'altro genitore (cfr. pag. 117-120 della relazio- ne della CTU), ha sempre collaborato attivamente con la CTU ed i Servizi Sociali per il recupero della relazione tra la madre ed i figli, rispettando le prescrizioni impartite e non frapponendo alcun ostacolo all'ampliamento degli incontri.
Non vi è alcun elemento agli atti che autorizzi a pensare che gli atteggiamenti svi-
Pe luppati da nei confronti della madre siano il frutto di “manipolazioni pater- ne”, lasciando piuttosto le risultanze della CTU ritenere che gli stessi derivino da una rielaborazione da parte del minore del proprio vissuto personale su cui si inse- risce un “conflitto di lealtà” verso il padre accentuato dalla prolungata esposizio- ne del bambino alla conflittualità genitoriale (cfr. pag. 104-107 della relazione della CTU).
Occorre peraltro evidenziare che gli elementi da ultimo richiamati, pur confer- mando l'adeguatezza nel caso di specie di un collocamento prevalente dei minori presso il padre, non portano a ritener giustificata la previsione di un regime di af- fido esclusivo dei figli minori allo stesso: l'affido esclusivo, invero, non è volto a pagina 18 di 31 premiare il genitore che, per varie ragioni, si presenta come più adeguato ad oc- cuparsi di un figlio, ma rappresenta la conseguenza del riscontro di un pregiudizio posto per il minore dall'altra figura genitoriale che, nel caso di specie, non si rav- visa.
In particolare, nel caso di specie le segnalate criticità materne non si risolvono in carenze sostanziali tali da escludere che la madre, come evidenziato dai Servizi
Sociali, possa ritenersi “singolarmente” idonea all'esercizio delle funzioni genito- riali.
Pe Le dichiarazioni rese da in ordine ai maltrattamenti subiti in passato dalla ma- dre, pur dovendo essere tenute debitamente in conto, non si accompagnano al ri- lievo di elementi obiettivi che lascino ritenere che il minore sia stato esposto, di- rettamente o indirettamente, a violenze in ambito domestico riconducibili princi- palmente alla madre1.
Pe D'altra parte, se si dovesse valorizzare eccessivamente il rifiuto opposto da ad incontrare liberamente la madre nella definizione del regime di affido (nel senso di prendere tale rifiuto come presupposto per disporne l'affido esclusivo al padre), la conseguenza sarebbe quella di definire un regime differenziato per quest'ultimo Per_ e andando ad accentuare ulteriormente lo sviluppo di una possibile frattura nel rapporto tra il fratello e la sorella già segnalata come potenziale problematica nell'ambito degli ultimi accertamenti dei Servizi Sociali.
Soprattutto, tenuto conto dell'accentuata conflittualità che ancora oggi caratterizza il rapporto tra i genitori, la previsione di un regime di affido esclusivo al padre po- trebbe portare ad una definitiva interruzione dei tentativi di recupero della rela- zione madre-figlio (soprattutto laddove sopravvengano divergenze tra i genitori in ordine alla scelta dell'educatore, in un contesto di perdurante rifiuto del minore ad incontrare la madre da solo), compromettendo irrimediabilmente il diritto del mi- nore alla bigenitorialità.
Nello scenario tratteggiato, è evidente che l'affido ai Servizi Sociali si presenti pagina 19 di 31 ancora oggi come l'unico istituto che, in prospettiva, è in grado di promuovere un sano sviluppo psico-fisico dei figli e la continuità e la costanza relazionale dei mi- nori con ambedue le figure genitoriali.
Il ruolo dei Servizi Sociali, in particolare, viene ad essere delineato in questa sede in termini sussidiari rispetto a quello dei genitori, attribuendosi all'ente il compito di assumere le necessarie decisioni nell'interesse dei minori in ambito abitativo, sanitario, scolastico ed extrascolastico, in caso di disaccordo dei genitori, previo espletamento di tentativi di mediazione tra gli stessi.
Si rimette ai Servizi Sociali, inoltre, il compito di attivare un percorso di supporto
Pe psicologico per per il tramite della NPIA, nel caso in cui i genitori non trovino un accordo per l'avvio di tale percorso privatamente, al fine di garantire al minore uno spazio per rielaborare il proprio vissuto personale e sostenerlo nel percorso di riavvicinamento alla madre.
Quanto al regime di collocamento dei figli, è indubbio che, come detto, lo stesso debba essere stabilito in via prevalente presso il padre, a cui non può che essere confermata l'assegnazione della casa coniugale sita in Parma, Via Bandini n. 13, in comproprietà tra i coniugi.
Per_ Le frequentazioni tra la madre e salvo diverso accordo tra i genitori, si ritie- ne possano allo stato proseguire liberamente secondo il calendario ormai da tempo in uso tra le parti che, così come definito all'esito della CTU (pag. 125-126 della relazione), risulta prevedere la possibilità per la madre di tenere con sé la bambina a fine settimana alternati, dal venerdì al lunedì, oltre a due pomeriggi infrasetti- manali (il martedì e mercoledì), non ravvisandosi peraltro ostacoli ad introdurre
(secondo la prospettazione a suo tempo operata dalla CTU), anche un pernotto fis- so infrasettimanale nelle settimane di spettanza paterna del weekend, con una re- golamentazione ordinaria in termini paritari dei periodi festivi, secondo quanto specificato in dispositivo;
viene rimessa peraltro ai Servizi Sociali, nell'ambito del loro incarico di vigilanza sul nucleo familiare, la possibilità di operare eventuali modifiche a questo calendario, in caso di disaccordo tra i genitori.
Pe Quanto alle frequentazioni tra e la madre, qualora il minore continui ancora oggi a manifestare un rifiuto ad incontrare la madre da solo, si prevede che le stes-
pagina 20 di 31 se debbano articolarsi nell'ambito di almeno un incontro a settimana, alla presen- za dell'educatore; la presenza dell'educatore, invero, non può che rilevarsi come necessaria ancora oggi non tanto ai fini di una tutela del minore quanto per garan- tire lo svolgimento degli incontri tra lo stesso e la madre, dovendo inevitabilmente subordinarsi ad una verifica della volontà del minore (peraltro ormai dodicenne) la prospettiva di una liberalizzazione degli incontri.
In questa prospettiva, qualora sopravvengano divergenze tra i genitori in ordine alla scelta dell'educatore che accompagni la madre negli incontri con il figlio, è rimesso ai Servizi Sociali il compito di garantire la prosecuzione del percorso di recupero della relazione, anche selezionando la figura dell'educatore tra quelle prospettate tra i genitori o provvedendo essi stessi, in mancanza, a mettere a di- sposizione un educatore.
Per il resto, in assenza di elementi concreti che attestino un rischio di stabile al- lontanamento della madre con uno dei figli dal nostro Paese, non si ravvisano ra- gioni per porre nei confronti della resistente un divieto di espatrio con i figli, se- condo quanto richiesto in sede di conclusioni da parte ricorrente.
• Sulle questioni economiche
È noto che “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art.
147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei fi- gli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla op- portuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile or- ganizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nel- la determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, non- ché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei
pagina 21 di 31 compiti domestici e di cura da loro assunti” (così Cass. n. 17089/2013; conf.
Cass. n. 4811/2018).
Nell'ambito di queste coordinate ermeneutiche, occorre rilevare che le risultanze agli atti attestano un originario squilibrio nella complessiva condizione economi- co-patrimoniale delle parti tale da giustificare la limitazione del contributo della madre al mantenimento dei figli, disposta in sede presidenziale, alla partecipazio- ne al 20% delle spese straordinarie.
La , invero, nel momento in cui ha lasciato la casa coniugale (giu- CP_1
gno 2020), risultava da tempo disoccupata, versando all'epoca in una situazione di sostanziale indigenza (cfr. anche doc. 19-27 di parte resistente) tale da dover tro- vare temporaneamente domicilio presso l'abitazione messale a disposizione da amici.
Il invece, svolge da tempo attività lavorativa come libero professioni- Pt_1
sta trovando come principale fonte di reddito i proventi derivanti dalla sua colla- borazione come insegnante presso la Scuola Internazionale di Cucina Italiana Al- ma di Colorno che, come risultante dalle dichiarazioni agli atti, gli hanno garantito nel biennio 2018/2019 introiti pari ad circa € 3.000,00 mensili [nel dettaglio: Anno
Anno 2018/€ 35042 netto annuo (€ 2920 netti mese); Anno 2019/€ 37000 netto annuo (€
3083 netti mese)]2; egli è rimasto a vivere insieme ai figli nella casa coniugale, in comproprietà con la moglie, per la quale, pacificamente, da sempre sostiene inte- gralmente la relativa rata del muto, pari in passato a circa € 570,00 mensili (doc.
11 di parte ricorrente), di cui ha da ultimo allegato un aumento a circa € 700,00 mensili, senza che sia possibile in alcun modo verificare adeguatamente tale cir- costanza (considerato che a supporto della stessa è stato prodotto sub doc. 29 una stampa non chiaramente riferibile al finanziamento in oggetto in cui la rata risulta persino superiore); non risulta, al pari della moglie, avere la disponibilità di altre risorse patrimoniali particolarmente significative (cfr. anche doc.
2-5 di parte ri-
pagina 22 di 31 corrente); solo in sede di precisazione delle conclusioni, peraltro, ha allegato l'esistenza di un ulteriore finanziamento cointestato con la moglie, con una rata di circa € 160,00 mensili, non valorizzabile in questa sede, non essendo in alcun mo- do possibile comprenderne la causale, né tantomeno verificare l'effettivo sosteni- mento della relativa spesa.
Sul quadro sopra richiamato, peraltro, risultano avere inciso in una certa misura le sopravvenienze intervenute nel corso del giudizio.
È pacifico, in particolare, che la , nel settembre 2023, sia stata as- CP_1
sunta come dipendente da Chiesi Farmaceutica S.p.A. con contratto successiva- mente convertito a tempo indeterminato, percependo ad oggi redditi che, sulla ba- se delle buste paga depositate con gli scritti conclusivi, possono dirsi mediamente pari a circa € 2.000,00 mensili;
essa, peraltro, risulta essersi trasferita nel settem- bre del 2021 in un appartamento in locazione a Parma per cui ha iniziato a soste- nere un canone di € 650,00 mensili.
Il da parte sua, ha lamentato un peggioramento della propria condi- Pt_1
zione economica, producendo agli atti una dichiarazione relativa all'anno di im- posta 2022 che attesta un reddito netto di circa € 1.700,00 mensili.
È bene evidenziare che tale ultima circostanza, fondata in particolare sull'asserita
“crisi del settore dell'accoglienza e della ristorazione” – che non rappresenta cer- to fatto notorio e non trova agli atti alcun riscontro probatorio – risulta scarsamen- te attendibile, non ravvisandosi alcuna ragione obiettiva tale da giustificare la fles- sione reddituale lamentata dal ricorrente;
del resto, il ricorrente, non ottemperando all'ordine di esibizione disposto a verbale del 24/09/2024, ha anche omesso di de- positare agli atti la propria dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta
2023 (limitandosi a produrre in comparsa conclusionale dichiarazioni già presenti agli atti che peraltro omettono del tutto gli anni 2020 e 2021), precludendo così la stessa verifica della permanenza dell'allegata contrazione dei suoi redditi.
È indubbio, tuttavia, che il reperimento da parte della di attività la- CP_1
vorativa stabile renda da tempo del tutto ingiustificata, alla stregua dei parametri delineati dall'art. 337 bis, comma 4, c.c., la limitata partecipazione della stessa al mantenimento dei figli disposta in sede presidenziale.
pagina 23 di 31 A fronte del quadro sopra delineato, invero, ritiene il Collegio che non possa che previsto in questa sede un contributo in capo alla madre per il mantenimento ordi- nario dei due figli che, tenuto anche conto del diverso tempo che i minori trascor- rono con ciascuno dei genitori, viene ad essere fissato nella misura di € 200,00 Pe Per_ mensili per ed in € 100,00 mensili per con decorrenza dal mese succes- sivo al reperimento di una stabile occupazione da parte della (otto- CP_1
bre 2023).
Per analoghe ragioni, il contributo alle spese straordinarie posto in capo alla ma- dre per entrambi i figli viene ad essere aumentato in questa sede, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento, alla percen- tuale del 30%, secondo quanto specificato in dispositivo.
In base al disposto di cui all'art. 156, comma 1, c.c., la declaratoria di addebito della separazione alla preclude ab origine il riconoscimento in fa- CP_1
vore della stessa di un assegno di mantenimento a carico del marito;
la relativa domanda di parte resistente va, dunque, respinta, dovendo di conseguenza ritener- si assorbita la domanda del ricorrente di revoca di questo contributo, già stabilito in sede presidenziale, a far data dalle modifiche intervenute nella situazione eco- nomico patrimoniale delle parti.
• Sulle spese di lite
Le considerazioni sopra svolte portano a ravvisare una soccombenza prevalente della resistente sulle domande avanzate nel presente giudizio, con particolare ri- guardo alla domanda di addebito ed a quelle inerenti la regolamentazione dei rap- porti economici tra i coniugi.
In forza dell'art. 91 c.p.c., pertanto, la resistente viene condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente, nella misura di 2/3, con compensa- zione integrale delle stesse nella residua misura di 1/3.
La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente in vi- gore, tenuto conto della natura e del pregio dell'attività difensiva svolta (cause di valore indeterminato, complessità media, valori medi per fase di studio, introdut- tiva, istruttoria e decisionale).
pagina 24 di 31 Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vengono ad essere definiti- vamente poste a carico solidale di entrambe le parti, con riparto interno in uguale misura, essendo la stessa stata disposta nel comune interesse delle parti.
Vista la dichiarazione di parte resistente di rinuncia al beneficio dell'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, già disposto in via provvisoria con delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma del 9/12/2020, in ragione del supe- ramento dei limiti reddituali nell'anno di imposta 2023, si provvede sin d'ora in conformità in dispositivo, salva successiva verifica della sussistenza dei presuppo- sti per l'ammissione in relazione al periodo precedente.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni di- versa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nato a Parte_1
IN (BR) il 14/04/1973) e (nata in [...] Controparte_1
il 24/09/1981) che hanno contratto matrimonio in data 13/07/2012 a Cologno
Monzese (MI), come risulta dall'atto n. 37 – Parte 2 – serie C, Anno 2012 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cologno Monzese, con addebi- to della separazione nei confronti della moglie;
Pe Per_
2. dispone che i figli minori della coppia, (nato il [...]) e (nata il
24/12/2018) siano affidati ai Servizi Sociali territorialmente competenti affin- ché gli stessi provvedano a:
- vigilare sulle condizioni dei minori, interfacciandosi periodicamente con i genitori e con le altre figure (pediatra, insegnanti ecc.) che abbiano contatti con i bambini;
- assumere le necessarie decisioni nell'interesse dei minori, in caso di disac- cordo tra i genitori, in ambito abitativo, sanitario, scolastico ed extrascola- stico;
Pe
- attivare un percorso di supporto psicologico per il figlio minore per il tramite della locale NPIA, in caso di mancata attivazione di un percorso in ambito privato da parte dei genitori;
- sostenere le frequentazioni tra i minori ed i genitori, provvedendo, in caso pagina 25 di 31 di necessità, anche a selezionare la figura dell'educatore che accompagni gli incontri tra la madre ed il figlio primogenito, individuandola tra quelle prospettate tra i genitori o provvedendo, in mancanza, a mettere a disposi- zione un educatore;
- vigilare in ordine all'attuazione del calendario delle visite del genitore non collocatario di seguito definito, provvedendo, ove necessario, ad apportar- vi modifiche, tenuto conto delle esigenze dei minori e degli impegni lavo- rativi dei genitori;
- attivare, con il consenso dei genitori, un percorso di supporto alla genito- rialità, anche di tipo individuale, laddove non sussistano i presupposti per un percorso congiunto;
3. valutato il preminente interesse dei figli minori, stabilisce che gli stessi abbiano residenza anagrafica e collocazione prevalente con il padre presso l'abitazione familiare, sita in Parma, Via Bandini n. 13, che resta a lui assegnata;
4. dispone che la madre, salvo diversi accordi tra i genitori, possa vedere e tenere
Per_ con sé la figlia secondo il seguente calendario ordinario:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- due pomeriggi infrasettimanali, il martedì e il mercoledì, dall'uscita da scuola sino a sera dopo cena, nelle settimane di spettanza materna del weekend;
- due giorni infrasettimanali - il martedì, dall'uscita da scuola sino a sera dopo cena, e il mercoledì dall'uscita da scuola sino alla mattina del giovedì con accompagnamento a scuola -, nelle settimane di spettanza paterna del weekend;
- durante i periodi estivi, inoltre, la minore potrà trascorrere con ciascuno dei genitori due settimane, anche non consecutive, in luogo di vacanze o presso l'abitazione del genitore, garantendo una comunicazione telefonica quotidiana col genitore assente. Per consentire le dovute attività organizza- tive, i genitori dovranno comunicare reciprocamente i periodi in cui porte- ranno con sé la minore in località di vacanza, e concordare in tal senso, en-
pagina 26 di 31 tro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo tra i genitori in merito al periodo di vacanza che ciascuno intenda trascorrere con la figlia, la ma- dre deciderà per gli anni pari di propria spettanza, il padre in quelli dispari.
In ogni caso i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi preventiva- mente l'indirizzo di destinazione e recapito telefonico del luogo scelto per le vacanze estive;
- la minore trascorrerà le vacanze pasquali e natalizie per metà con ciascun genitore (periodi individuati con il calendario scolastico), alternando di anno in anno il giorno di Natale e Pasqua con l'uno e l'altro genitore, così come Capodanno ed il Lunedì dell'Angelo; Pe
5. dispone che le frequentazioni tra la madre ed il figlio , qualora il minore non manifesti la propria disponibilità ad uno svolgimento in forma libera, av- vengano alla presenza di un educatore, preferibilmente scelto privatamente dal- le parti, con la frequenza di almeno un incontro ogni settimana, della durata di almeno un'ora;
6. pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_1
a somma di € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimen-
[...]
Pe to ordinario del figlio e di € 100,00 mensili a titolo di contributo ordinario Per_ al mantenimento della figlia importi, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, con decor- renza da ottobre 2023, oltre al 30% delle spese straordinarie disciplinate secon- do il Protocollo del Tribunale di Parma che di seguito si richiama:
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
pagina 27 di 31 • apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o distur- bo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o
private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria pro- grammazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesi- ma sia stata previamente concordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, pur- chè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
• le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel ca- so in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indi- sponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separa- zione
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), com- prese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura
• ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
pagina 28 di 31 • specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione
non erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sa- nitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, na- turopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo del- la mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
• corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
• corsi di musica e strumenti musicali;
• un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezza- tura ed abbigliamento
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizio- ni a gare e tornei);
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
pagina 29 di 31 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spe-
sa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manife-
stare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di ri-
sposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestiva- mente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità del-
la stessa.
Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esi-
genze di spesa dei figli.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o
l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fi- scale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere
la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano
già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere in-
testati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o as- sicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddi- to, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie
tra i genitori determinata nel provvedimento.
7. rigetta la domanda di parte resistente volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento;
8. condanna al rimborso nei confronti di Controparte_1 Parte_1
elle spese del presente giudizio, nella misura di 2/3, liquidandole
[...] in complessivi € 10.860,00 per compenso di avvocato (per un importo posto a carico della resistente pari ad € 7.240,00) per compenso di avvocato, oltre a pagina 30 di 31 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
9. pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico solidale di entrambe le parti, con riparto interno in uguale misura;
10. revoca l'ammissione di al beneficio al Patrocinio a Controparte_1
Spese dello Stato, già disposta con delibera del Consiglio degli Avvocati di
Parma del 9/12/2020, con decorrenza da gennaio 2023;
11. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cologno
Monzese (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 18/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 31 di 31 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 È appena il caso di rilevare che lo stesso sentito in sede di s.i.t. nell'ambito del proce- Pt_1 dimento penale instaurato a carico della moglie, ha escluso che il figlio abbia assistito ai fatti alle- gati nella denuncia da lui sporta (cfr. doc. 9 di parte resistente) 2 La necessità di fare riferimento al reddito netto, calcolato sottraendo dall'imponibile l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali, è stata in più occasioni ribadita dalla S.C.: Cfr ex pluri- bus Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13954 del 31/05/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9719 del
23/04/2010.
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3412 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2020 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ROVACCHI MARTA parte attrice contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. ARDUINI ELISA parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito alla moglie per gravissime violazioni dei doveri coniugali (condotte violente, aggressioni verbali
pagina 1 di 31 e fisiche, lesioni, vessazioni) che costituiscono la conseguente causa del fallimen- to del matrimonio e dell'intollerabilità del proseguimento della coniugio con grande sofferenza nel ricorrente;
- Revocare il disposto affidamento dei minori al Servizi Sociali ed ai sensi e per
Pe Per_ gli effetti dell'art 337 quater c.c. affidare in via esclusiva i figli e al pa- dre, alla quale resta assegnata la casa familiare, con diritto della madre di vede- Pe re solo in presenza dell'educatrice familiare e solo quando il minore non ma- nifesti disagio nel vedere la madre. In tal caso disporre che gli incontri siano so-
Per_ spesi per il supremo benessere del minore. Per quanto riguarda , stabilire che rimangano per ora inalterati i tempi di frequentazione della bimba con la madre continuando a monitorare da parte dei Servizi Sociali (educatrice)
l'andamento delle visite e conseguentemente lo stato psico-fisico della minore;
- Stabilire che la signora sia obbligata a versare al ricorrente la som- CP_1 ma di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie cosi come determinate ed elencate nelle linee guida adottate dall'Assemblea Nazionale degli
Osservatori il 20.5.2017 già allegate;
- Revocare l'assegno di mantenimento di € 500,00 stabilito in sede di provvedi- menti provisori a favore della moglie per i motivi esposti e dimostrati in atti, a far data dal Settembre 2023 con il relativo obbligo della Signora di resti- CP_1
tuzione delle relative mensilità indebitamente percepite;
- Stabilire il divieto di espatrio della convenuta con i minori ed autorizzare il padre di inserire i figli mi- nori nel proprio passaporto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giu- dizio.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di affido esclusivo
Per_ Per_ della piccola Voglia stabilire l'affidamento condiviso di con il rispetto dei tempi di visita attuali e con la costante supervisione della educatrice;
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di adde- bito e della richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento a favore della con-
pagina 2 di 31 venuta, Voglia stabilire la riduzione dell'assegno di mantenimento a favore della moglie alla somma di € 150,00 mensili.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. La scrivente difesa chie- de, nell'ipotesi in cui la causa fosse trattenuta in decisine, la concessione dei ter- mini ex art 190 c.p.c.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le opportune declara- torie del caso e di legge, revocato e/o modificato ogni precedente e diverso prov- vedimento, previa revoca del beneficio del gratuito patrocinio per il periodo suc- cessivo allo sforamento dei limiti reddituali, pronunciare la separazione giudizia- le dei signori e , con addebito al marito;
Parte_1 Controparte_1
in via principale,
Pe
− disporre l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, Persona_3
con collocazione presso la madre nell'abitazione familiare di Parma, Via Primo
Bandini n. 13, ove attualmente vivono i minori;
− disporre l'assegnazione della casa familiare di Parma, Via Primo Bandini n.13, alla signora la quale ivi vivrà con i figli e ordinare a CP_1 Controparte_2
[... di lasciare la casa familiare;
− regolamentare come di diritto le visite tra il padre ed i figli;
− statuire che il signor dovrà versare alla moglie a titolo di assegno di Pt_1 mantenimento la somma di € 500,00 mensili, salvo ogni diversa valutazione del
Giudice;
− statuire che il signor dovrà versare alla moglie a titolo di contribuzio- Pt_1 ne per il mantenimento dei figli la somma complessiva di € 500,00 mensili, salvo ogni diversa valutazione del Giudice;
− statuire che le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori saranno ripartite nella misura del 80% a carico del padre e 20% a carico della madre e saranno disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Parma del 20/12/2023 che di seguito si richiama […] in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui i minori fossero collocati presso il padre, con assegnazione della casa familiare al medesimo,
pagina 3 di 31 Pe Per_
− statuire che la madre avrà diritto di frequentare e ogni qual volta lo desideri, con modalità libere, e comunque il martedì e il mercoledì con prelievo da parte della madre all'uscita della scuola fino al giorno successivo quando ver- ranno riaccompagnati direttamente a scuola dalla madre, e il venerdì, con le stes- se modalità di cui sopra, nelle settimane che si concludono con il week-end di spettanza del padre, nonché a week-end alternati dal sabato mattina con prelievo da parte della madre alle 09.00 fino a lunedì mattina quando i bambini verranno accompagnati direttamente a scuola dalla madre;
nell'ipotesi in cui il Tribunale- Pe ritenesse di continuare gli incontri tra la madre e alla presenza dell'operatore, aumentare i tempi garantendo a madre e figlio almeno due giorni la settimana e i week-end alternati il sabato o la domenica;
− statuire con riferimento alle ferie estive che la madre potrà trascorrere con i figli 3 settimane, di cui due anche consecutive, che dovranno essere comunicate all'altro coniuge almeno un mese prima. Ciascun genitore potrà trascorrere con i figli metà dei giorni delle vacanze natalizie e pasquali (ferma restando
l'alternanza delle festività dei giorni della Vigilia di Natale e di Natale, di Pasqua
e di Pasquetta) e ogni altra Festività, civile e religiosa, verrà trascorsa, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro dei genitori;
− statuire che il signor dovrà versare alla moglie a titolo di assegno di Pt_1 mantenimento la somma di € 1.000,00 mensili, salvo ogni diversa valutazione del
Giudice;
− statuire che, anche in considerazione dei tempi di permanenza con ciascun ge- Pe Per_ nitore, essi provvederanno al mantenimento diretto di e;
− statuire che le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori saranno ripartite nella misura del 80% a carico del padre e 20% a carico della madre e saranno disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Parma del 20/12/2023 già richiamato. In ogni caso, respingere ogni domanda proposta dal ricorrente perché inammissibile, difettante di ogni presupposto, infondata in fatto e in dirit- to. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
pagina 4 di 31 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 1/10/2020 chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dalla coniuge Parte_2
, unione celebrata a Cologno Monzese (MI) il 13/07/2012, dalla quale era-
[...]
Pe Per_ no nati due figli, (nato il [...]) e (nata il [...]); il ricorrente dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, svolgendo domanda di addebito nei confronti della moglie in ragione delle condotte violente dalla stessa tenute ai suoi danni nel corso della vita coniu- gale;
adduceva il ricorrente, in particolare, di aver subito una serie di ripetute vio- lenze fisiche e verbali da parte della moglie, anche alla presenza dei figli minori, tra il 2016 e il 2020, riportando talora lesioni medicalmente accertate;
proseguiva narrando che le condotte della moglie si erano aggravate dagli inizi del 2020, sfo- ciando in continue aggressioni che avevano anche determinato l'intervento delle forze dell'ordine in occasione di un episodio avvenuto nel giugno 2020, a cui era seguito l'allontanamento della moglie dalla casa familiare in forza di provvedi- menti cautelari adottati in sede civile e penale.
Ciò posto, chiedeva altresì il ricorrente adottarsi provvedimenti limitativi della re- sponsabilità genitoriale nei confronti della resistente e comunque disporsi l'affido super esclusivo a sé dei figli minori, con collocazione prevalente presso di sé, una regolamentazione delle visite materne esclusivamente in forma protetta, con la previsione di un contributo in capo alla madre per il mantenimento dei figli di €
500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio , la quale aderiva alla domanda di Controparte_1
separazione, contestando, però, la richiesta di addebito avanzata nei suoi confronti da parte del marito;
la resistente sosteneva, in particolare, che la vita coniugale fosse da tempo caratterizzata da frequenti litigi tra i coniugi, spesso occasionati dalle provocazioni del marito, adducendo che nel corso di tali litigi, accentuatisi nel periodo di lockdown a causa della convivenza forzata, le violenze fossero re- ciproche, a fronte della necessità da parte sua di difendersi dalle aggressioni fisi- che e verbali del marito.
pagina 5 di 31 Chiedeva, quindi, la resistente disporsi l'affido condiviso dei figli, con colloca- zione prevalente presso di sé e conseguente assegnazione a suo favore della casa coniugale, una regolamentazione delle visite paterne, con la determinazione di un contributo paterno al mantenimento dei figli di € 500,00 mensili, oltre al 50% del- le spese straordinarie;
chiedeva, infine, il riconoscimento di un assegno maritale di mantenimento a proprio favore nella misura di € 500,00 mensili.
Con ordinanza del 8/02/2021, acquisita una relazione dai Servizi Sociali e sentiti i coniugi nel corso dell'udienza presidenziale, il Presidente delegato, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza;
disponeva, in particolare, l'affido dei Pe Per_ figli minori, e ai Servizi Sociali, con collocazione prevalente presso il padre, a cui veniva assegnata la casa coniugale, prevedendo che gli incontri tra la madre ed i figli venissero organizzati in forma protetta da parte degli stessi Servi- zi, con facoltà di liberalizzazione alla luce dell'andamento degli stessi;
stabiliva, inoltre, un contributo in capo alla resistente per il mantenimento dei figli limitato alla partecipazione al 20% delle spese straordinarie, riconoscendo al contempo un assegno di mantenimento a favore della stessa pari ad € 500,00 mensili rivalutabi- li;
dava, quindi, le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio nel me- rito.
Introdotta la fase di merito, la causa veniva istruita sulla base della documentazio- ne prodotta dalle parti e mediante l'acquisizione di relazioni periodiche dai Servi- zi Sociali.
Con ordinanza del 13/05/2022, inoltre, era disposto un approfondimento a mezzo di una CTU genitoriale che si concludeva con il deposito della relazione da parte del consulente nominato (dott.ssa in data 3/01/2023; successiva- Persona_4 mente, si procedeva all'audizione dei testi di entrambe le parti sulle circostanze ammesse con il suddetto provvedimento.
Indi, a seguito dell'acquisizione di relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi
Sociali, all'udienza del 24/09/2024 la causa era trattenuta in decisione sulle con- clusioni precisate dalle parti come in epigrafe;
decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., era discussa nella camera di consiglio del 18/03/2025.
pagina 6 di 31 §
La domanda di separazione personale formulata da entrambe le parti è indub- biamente fondata e deve essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Invero, anche a prescindere dalle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giu- dizio, può ritenersi che l'intollerabilità della convivenza sia desumibile dallo stes- so comportamento processuale delle parti e, in particolare, dal fallimento del ten- tativo di conciliazione innanzi al Presidente delegato, oltre che dal tenore, inequi- voco, degli atti difensivi, che attestano il venir meno dell'affectio coniugalis.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Venendo alle ulteriori domande accessorie, si osserva quanto segue.
• Sull'addebito della separazione
Entrambi i coniugi offrono agli atti rappresentazioni profondamente diverse in or- dine alle ragioni della crisi coniugale, avanzando reciproche domande di addebito della separazione.
Secondo il marito, in particolare, l'intollerabilità della convivenza sarebbe stata determinata da una pluralità di episodi di violenze fisiche e verbali operate dalla moglie nei suoi confronti tra il giugno 2016 e il giugno 2020, così come specifi- camente riportati nella denuncia querela da lui sporta contro la in CP_1
data 18/06/2020 (doc. 2 di parte ricorrente).
La moglie, da parte sua, contesta la ricostruzione sopra richiamata, sostenendo che le violenze lamentate dal iano in realtà riconducibili alla propria ne- Pt_1
cessità di difendersi rispetto alle continue aggressioni fisiche e verbali subite dal marito nel corso del matrimonio.
È indubbio che le versioni offerte agli atti dalle parti attestino la sussistenza di una elevatissima conflittualità tra i coniugi che ha caratterizzato anche la fase succes- siva alla fine della convivenza, in un contesto in cui, come confermato anche dagli approfondimenti disposti nel corso del giudizio (sul punto si veda più specifica- mente infra), marito e moglie si assumono reciprocamente vittima delle violenze imputate all'uno e all'altra.
Orbene, a prescindere dalle ricadute del suddetto contesto sul regime di esercizio pagina 7 di 31 della responsabilità genitoriale, ai fini dell'addebito della separazione occorre ri- levare come la versione offerta dal rovi riscontro in una pluralità di Pt_1
elementi acquisiti agli atti del presente giudizio.
In particolare, il quadro descritto dal ricorrente si sostanzia nella dettagliata rap- presentazione di numerosi episodi (si veda la ricostruzione operata nella denuncia- querela prodotta dal ricorrente sub doc. 2) in cui il racconto delle aggressioni subi- te dalla moglie risulta supportato anzitutto da una pluralità di certificati del Pronto
Soccorso che, in data 27/05/2020, 9/06/2020, 11/06/2020, 22/06/2020, accertano lesioni (ematomi, escoriazioni, segni di afferramento al collo ecc.) compatibili con le violenze di volta in volta riferite (cfr. doc. 8 di parte ricorrente).
Nello stesso senso, inoltre, si pone la documentazione fotografica prodotta agli at- ti dal ricorrente (doc. 7), dal cui esame si rilevano tumefazioni sul corpo e sul vol- to del dallo stesso ricondotte ad un'aggressione subita in auto dalla Pt_1
moglie nel giugno 2016.
Occorre, peraltro, dare atto che non può essere apprezzato direttamente in questa sede il contenuto delle registrazioni audio-video inserite su due cd-rom depositati da parte ricorrente a seguito della seconda memoria istruttoria, in quanto, anche a prescindere dalle contestazioni della difesa della resistente circa la tardività di tali produzioni, i relativi supporti informatici risultano vuoti (come attestato anche dalla Cancelleria con verbale del 17/12/2021), essendo stata anche rigettata dal GI con ordinanza del 6/09/2022 la richiesta di rinnovo di tali produzioni.
È indubbio, tuttavia, che costituisca prova atipica delle relative circostanze il con- tenuto dell'ordinanza del 14/07/2020 con cui il Tribunale ha adottato nei confronti della un ordine di protezione (doc. 5 di parte ricorrente), nella par- CP_1
te in cui riporta dettagliatamente alcuni degli accadimenti a cui si riferiscono le suddette registrazioni, nei seguenti termini:
“osservato che nella videoregistrazione del 30 maggio 2020, prodotta dal ricor- rente sub doc. 10, la sostanzialmente conferma di aver colpito il CP_1
marito con uno sgabello e di averlo percosso in altre occasioni e lo invita ad an- darsene di casa se tali modalità comportamentali non sono da lui accettate […] osservato che nella videoregistrazione dell'8.9.2019, prodotta dal ricorrente sub
pagina 8 di 31 doc. 5, il marito chiede alla moglie se si è fatta male a picchiarlo, visto che la ve- de mettere sulla mano del ghiaccio e la risponde dicendosi pronta a CP_1 colpire il marito ancora “così da fargli spalmare il cervello sul pavimento” […] osservato che nella videoregistrazione del 19 maggio 2020 prodotta dal ricorren- te sub doc. 7 si sente la che, adirata nei confronti del marito, sem- CP_1 bra dare dei colpi al suo indirizzo e dice al marito “ti uccido”.
Avvalorano ulteriormente la versione del ricorrente le circostanze riferite nel cor- so del presente giudizio da parte di amici, colleghi e vicini di casa del Pt_1
le cui dichiarazioni hanno rappresentato, già nell'ambito del procedimento penale per maltrattamenti instaurato a carico della , uno degli elementi sul- CP_1
la cui base è stato adottato da parte del GIP, con ordinanza del 5/08/2020 (doc. 6 di parte ricorrente), un provvedimento di allontanamento della moglie dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dal ma- rito.
In particolare, nel corso dell'udienza del 20/04/2023, i testi di parte ricorrente non solo hanno confermato di aver ricevuto le confessioni del n ordine al- Pt_1
le violenze subite dalla moglie ma hanno anche dato atto di aver assistito di per- sona ad atteggiamenti intransigenti e offensivi tenuti dalla moglie in varie occa- sioni, oltre ad aver visto direttamente i lividi presenti sul corpo del marito, facen- do emergere nel complesso un contesto indubbiamente compatibile con le violen- ze denunciate.
In questo senso:
- la teste ha confermato di aver sentito distintamente, nel corso Testimone_1 di una telefonata intercorsa tra i coniugi nell'agosto del 2018, la moglie che ur- lava al marito “sei un figlio di puttana, sei uno stronzo, facciamo i conti quan- do torni a casa, sappi che non entri, ti sbatto fuori”, precisando che “io non ero neanche vicino al telefono ma la sig.ra urlava talmente forte CP_1
che si sentiva anche da distanza;
io mi ero alzata per andare in bagno e il sig. si era allontanato per rispondere al telefono che squillava continua- Pt_1
mente”;
- la medesima teste ha dato atto di essere venuta a conoscenza del fatto che la pagina 9 di 31 moglie “sequestrava il telefono del marito” perché il giorno dopo all'episodio sopra citato ha ricevuto “una serie di messaggi insultanti” da tale telefono in- viati dalla;
CP_1
- il teste ha confermato di avere riscontrato in diverse Testimone_2 occasioni “segni evidenti di percosse” sul partire dalla primave- Pt_1
ra/estate 2020 (periodo in cui, a dire di entrambe le parti, si è accentuata la con- flittualità tra i coniugi), precisando che “nel giugno del 2020 io ho incontrato quando era appena tornato dal Pronto Soccorso ed aveva dei segni Parte_1 sul volto;
mi ha detto lui che era stato al Pronto Soccorso”;
- lo stesso teste ha confermato di avere ricevuto un messaggio sulla segreteria nel maggio del 2020 in cui il li diceva espressamente “ho paura Pt_1 per la mia vita e per quella dei miei figli”, dando atto di averlo incontrato al parco poco dopo e di aver ricevuto il racconto delle liti, riscontrando anche dei
“graffi sul collo” in quell'occasione;
- il teste vicino di casa dei coniugi, ha confermato di avere sen- Testimone_3
tito diversi litigi tra marito e moglie a seguito del loro trasferimento nella casa coniugale nel febbraio 2020, precisando che “io sentivo in particolare urlare la sig.ra , non so se contro il marito o contro i figli o altro;
sentivo che CP_1 diceva “sei una merda” parole così; non ho mai sentito urlare il sig. CP_2
[... ;
- la teste ha confermato di avere ricevuto nel giugno del 2016 la Testimone_4
foto di cui al doc. 7 di parte ricorrente, in cui compaiono le tumefazioni sul vi- so e sul corpo del a seguito di una telefonata in cui quest'ultimo le Pt_1 aveva raccontato dell'aggressione subita dalla moglie, dando atto di avere ri- scontrato anche in un'altra occasione nel 2020 come il resentasse Pt_1 un “occhio nero” che diceva essergli stato procurato dalla moglie;
- il teste ha confermato che, a partire dall'agosto del 2018, nel- Testimone_5
le occasioni in cui il i sfogava con lui raccontando le violenze su- Pt_1
bite dalla moglie, riscontrava sullo stesso evidenti segni di percosse.
Ancora, deve rilevarsi che con sentenza ex art. 444 c.p.p. di questo Tribunale del
17/12/2020 (doc. 17 di parte ricorrente) è stata applicata nei confronti della Pt_3
pagina 10 di 31 la pena di anni uno e mesi sei di reclusione, condizionalmente sospesa, Pt_4
per i reati di maltrattamenti e lesioni personali riferiti ai medesimi fatti oggetto di esame in questa sede.
È vero che la sentenza penale di patteggiamento, a differenza della sentenza defi- nitiva di condanna o di assoluzione, non pone vincoli al giudice civile in merito all'accertamento del fatto e della responsabilità dell'imputato.
È altrettanto vero, tuttavia, che la medesima sentenza ben può essere valorizzata in sede civile come un fatto che, unitamente alle ulteriori risultanze istruttorie ac- quisite nel corso del giudizio, può contribuire ad offrire prova degli addebiti di violenze già contenuti nell'imputazione.
In questa prospettiva, non può che rilevarsi come l'insieme degli elementi sopra richiamati offra una serie di indici gravi, precisi e concordanti che, come già rile- vato dal giudice penale, consente di ritenere provato che la ha po- CP_1
sto in essere nei confronti del marito, soprattutto nella prima metà del 2020, reite- rate condotte di prevaricazione e vessazione consistite in plurime aggressioni ver- bali e fisiche.
Per contro, non trova un idoneo riscontro probatorio la versione offerta dalla resi- stente che adduce, a sua volta, reiterate violenze da lei subite dal marito nel corso del matrimonio.
Le dichiarazioni rese in giudizio dai testi di parte resistente, in particolare, si so- stanziano in larga parte in testimonianze de relato riferite genericamente a violen- ze fisiche e psicologiche del marito di cui i testi sono venuti a conoscenza soltanto per il tramite dei racconti della moglie.
Lo stesso , padre della resistente, pur riferendo di aver assistito di Persona_5 persona in un'occasione ad un litigio tra i coniugi nel febbraio 2020, ha ricono- sciuto che “entrambi urlavano” e che da parte sua, non parlando né comprenden- do la lingua italiana, “non capivo cosa si dicevano;
dopo ho visto mia figlia triste
e lei mi ha raccontato che il marito la stava insultando;
dopo il litigio si sono riappacificati”, confermando per il resto di essere a conoscenza di violenze ado- perate dal marito soltanto per quanto a lui riferito dalla figlia nel corso delle loro conversazioni telefoniche.
pagina 11 di 31 Allo stesso modo, altri testi che hanno assistito direttamente ai litigi dei coniugi non hanno dato conto di particolari atteggiamenti aggressivi e violenti tenuti dal marito nei confronti della moglie in quelle occasioni - riferendo variamente che
“avevamo assistito anche personalmente a dei litigi tra i coniugi ma non avevamo visto violenze fisiche” (teste ), “i litigi sono avvenuti anche di fron- Testimone_6
te a me e per questo posso confermarlo personalmente;
dei comportamenti di nei confronti della moglie di cui mi viene chiesto ne sono a conoscenza Parte_1 solo dai racconti di […] non ho visto comportamenti aggressivi o violenti CP_1
da parte di nei confronti della moglie;
di questi comportamenti sono a co- CP_3 noscenza soltanto dai racconti di ” (teste , “sentivamo CP_1 Testimone_7
spesso litigare, non sentivamo soltanto il sig. ma entrambi i coniugi che Pt_1 alzavano la voce” (teste ) -, evidenziando di essere venuti a conoscen- Tes_8
za di tali atteggiamenti soltanto dai racconti della (si vedano anche CP_1
le dichiarazioni rese dai testi , e Testimone_9 Testimone_10
; nessun rilievo, d'altra parte, assumono, ai fini dell'addebito della Tes_11
separazione, le dichiarazioni dei testi che riferiscono di come la nel CP_1
corso del matrimonio si sia dedicata prevalentemente alla cura della casa e dei fi- gli.
In questo contesto, la fotografia prodotta agli atti dalla resistente (doc. 3), in cui la stessa compare con una guancia arrossata, e le dichiarazioni rese dal teste Tes_6
, nella parte in cui riferisce di aver visto lividi ed ematomi sulle braccia della
[...]
nell'ottobre 2018, non possono assurgere ad elementi idonei a fon- CP_1
dare una pronuncia di addebito della separazione, non accompagnandosi a riscon- tri obiettivi che consentano di ricondurre le presunte lesioni a determinati episodi di aggressione da parte del marito.
Soprattutto, il complesso delle risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio, pur confermando un clima di accentuata tensione tra i coniugi esploso nel periodo del lockdown, non consente in alcun modo di far emergere quel contesto di vessa- zioni fisiche e psicologiche portato dalla resistente a fondamento della propria domanda di addebito, rendendo del tutto inverosimile che le violenze dalla stessa adoperate nei confronti del marito fossero, in ogni caso, una reazione, proporzio-
pagina 12 di 31 nale e necessitata, alle provocazioni di quest'ultimo, sì da far ritenere giustificate in questa sede condotte di una indiscutibile gravità.
Come più volte rilevato dalla Suprema Corte, infatti, “le reiterate violenze fisiche
e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della con- vivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. n. 22294/2024).
Alla luce di tutto quanto sopra, in definitiva, nel caso di specie deve essere indub- biamente pronunciato l'addebito della separazione nei confronti della moglie, ri- gettandosi, al contempo, la domanda di addebito da quest'ultima avanzata.
• Sull'affido e sul collocamento della prole Pe Relativamente alla gestione dei due figli della coppia, (ad oggi di anni 12) e
Per_ (ad oggi di anni 6), si osserva quanto segue.
Il presente giudizio si è caratterizzato per una lunghissima presa in carico del nu- cleo familiare da parte dei Servizi Sociali, a cui i minori sono stati affidati con or- dinanza presidenziale del 8/02/2021, presa in carico nel cui ambito si è inserita anche la CTU genitoriale affidata alla dott.ssa Persona_4
Gli esiti di questa prolungata osservazione, in estrema sintesi, hanno ben presto portato a rilevare una relazione nettamente differente sviluppata dai due bambini con la madre a seguito dell'allontanamento della stessa dalla casa coniugale nel giugno del 2020. Per_ In particolare, (che all'epoca aveva appena un anno e mezzo) non ha mai manifestato particolari problematiche nei suoi rapporti con la madre, tanto da con- sentire, sin dal giugno 2021, una liberalizzazione degli incontri madre-figlia, ini- zialmente previsti in modalità protetta, con un graduale incremento delle frequen-
Pe tazioni nel corso del tempo;
al contrario, (che all'epoca aveva sette anni), pur pagina 13 di 31 mostrando anch'egli in un primo momento segnali di affetto nei confronti della madre (si veda la prima relazione dei Servizi Sociali agli atti del febbraio 2021), nel corso del 2021 ha iniziato a sviluppare atteggiamenti di chiusura verso la figu- ra materna che si sono sostanziati, in tutti questi anni, nel suo costante rifiuto di incontrare la madre senza la figura dell'educatore.
Come emerge dalla relazione trasmessa dai Servizi Sociali nel settembre 2021, il minore, da sempre descritto dalle insegnanti come un bambino intelligente e so- cievole ma fragile sul piano emotivo, nel corso del 2021 ha iniziato a dichiarare anche direttamente agli assistenti sociali di aver paura a trascorrere del tempo da solo con la madre, manifestando sentimenti di ansia legati all'idea di poter tradire le aspettative che la madre ripone su di lui;
la madre, da parte sua, non ha saputo sempre accogliere adeguatamente gli stati emotivi del figlio, evidenziando sin da subito un approccio caratterizzato da rigidità educativa che pone l'accento sulle performance dei figli, accompagnato dalla convinzione, tenuta ferma in tutti que-
Pe sti anni, che gli atteggiamenti di nei suoi confronti siano da ricondursi inte- gralmente alle manipolazioni paterne.
Le problematiche relative al rapporto madre-figlio si sono accentuate nel corso del tempo, tanto da portare i Servizi Sociali ad invocare nella relazione trasmessa nel marzo 2022 l'intervento di una CTU a fronte del rifiuto opposto dal minore - che in quel periodo ha iniziato a parlare apertamente di maltrattamenti subiti dalla madre in passato - ad incontrare la madre.
L'intervento della CTU ha consentito soltanto in parte di sanare la situazione, ga- rantendo una ripresa dei rapporti tra la madre e il figlio nell'ambito di due incontri a settimana alla presenza dell'educatore, incontri proseguiti, tra alti e bassi, nel corso dei mesi successivi, nonostante un atteggiamento di sostanziale insofferenza ormai da tempo maturato dalla madre verso la figura educativa (si vedano le rela- zioni dei Servizi Sociali trasmesse nel luglio 2023 ed a gennaio 2024).
Nell'ultima relazione trasmessa nel settembre del 2024, i Servizi Sociali danno at- to di come la situazione familiare sia rimasta sostanzialmente invariata nel corso
Per_ dell'ultimo periodo di osservazione. che ha concluso la materna presso la
Scuola per l'Europa e viene descritta dalle educatrici come una bambina intelli-
pagina 14 di 31 gente e dotata di buone capacità relazionali, ha sempre frequentato regolarmente la madre con cui ha trascorso pernottamenti sia durante la settimana sia nei fine settimana a weekend alternati, oltre a periodi di vacanza in estate ed in inverno;
da ultimo ha iniziato a porre in essere atteggiamenti “sfidanti” nei confronti della madre rispetto ai quali quest'ultima, anche grazie al supporto dell'educatrice do- miciliare, appare essere stata in grado di rispondere adeguatamente. Diverso con- Pe tinua ad essere il riscontro circa la situazione di;
il bambino, che ha concluso il ciclo della scuola primaria con ottimi risultati, ha continuato a frequentare la madre solo alla presenza dell'educatrice domiciliare nell'ambito di un incontro a settimana della durata di un'ora con la partecipazione della sorellina;
nel corso dell'estate è stato tentato di legare le frequentazioni ad un'attività ludica: il minore ha avviato un corso di golf con la madre a cui pareva inizialmente interessato ma ha successivamente espresso la volontà di non portare avanti l'esperienza, confer- mando una tendenza a tenere atteggiamenti oppositivi verso la madre ogniqualvol- ta appare esservi un riavvicinamento;
ha continuato a dirsi spaventato dalla madre, manifestando una ferma chiusura rispetto all'ipotesi di incontrarla da solo e poter trascorrere più tempo con lei;
è apparso alle operatrici come “un bambino estre- mamente intelligente e sensibile, che sta crescendo tuttavia con un forte senso di rabbia e insofferenza, sia nei confronti della madre, sia, probabilmente, nei con- fronti di questa dolorosa vicenda familiare che prosegue da anni”.
Nella relazione sopra richiamata i Servizi Sociali ritengono che, dopo anni dalla presa in carico del nucleo, non vi sia più una funzione generativa delle competen- ze genitoriali che possa essere da loro espletata, evidenziando come la costante presenza di figure terze che intervengono nelle decisioni possa reiterare una situa- zione di bisogno da parte dei genitori;
danno atto che i genitori hanno individuato privatamente una figura educativa per proseguire nella gestione degli incontri tra
Pe
e la madre, con costi a loro carico e da loro gestita in termini progettuali;
da parte dei Servizi si confida che entrambi i genitori sappiano individuare un mo- mento in cui far avviare al figlio un percorso di supporto psicologico che gli con- senta di affrontare i sentimenti negativi che ad oggi sta vivendo, prospettandosi che, qualora il bambino sia aiutato ad accettare di trascorrere più tempo con la pagina 15 di 31 madre, gli incontri madre-figlio possano “prossimamente” vedere una liberalizza- zione;
su questi presupposti, ritengono in conclusione i Servizi che sia possibile ad oggi reintegrare i genitori nelle loro piene capacità genitoriali, essendosi “en- trambi, singolarmente, […] dimostrati negli anni persone capaci di uscire da una complessa e dolorosa situazione familiare, sapendo investire nelle loro risorse e ricostruendo due contesti familiari separati e comunque adeguati alla crescita dei figli”.
Orbene, a fronte del quadro sopra richiamato, occorre rilevare sin d'ora come non possa condividersi in questa sede l'indicazione da ultimo offerta dai Servizi So- ciali nel senso della previsione di un regime di affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori.
A giudizio del Collegio, invero, nonostante gli anni di presa in carico del nucleo, le risultanze agli atti evidenziano come permanga ancora oggi un clima di tensio- ne e sostanziale assenza di dialogo costruttivo tra le parti che induce a ritenere che attualmente la possibilità di una condivisione genitoriale, ovvero di un esercizio integrato e complementare della genitorialità, sia decisamente ostacolata dalle si- gnificative problematiche afferenti alla relazione tra i due genitori.
Come rilevato nella relazione depositata dalla dott.ssa in data 3/01/2023 Per_4
“considerando la particolare drammaticità della vicenda separativa, si può asse- rire che la relazione reciproca sia completamente deteriorata e che il canale co- municativo sia denso di rabbia e rivendicatività. I genitori provano sentimenti di rancore e di sostanziale disprezzo reciproco. Essi non riescono a confrontarsi cercando di prendere in considerazione l'opinione dell'altro in maniera almeno obiettiva. Si sottolinea che al momento la costituzione di una coppia genitoriale che possa assumere decisioni condivise nell'interesse dei figli appare non attuabi- le I fattori che interferiscono sulla cogenitorialità derivano strettamente dalla mancata elaborazione della vicenda separativa e dalla persistenza di vissuti di rabbia ed incomprensione reciproca, considerando l'adesione alla “verità” in- conciliabile che ognuno dei due riporta. Sia la madre che il padre nutrono senti- menti di sfiducia assoluta verso l'altro membro della coppia, alimentando i pre- giudizi completamente negativi reciproci. I vissuti di delusione, perdita
pagina 16 di 31 dell'idealizzazione, risentimento, desiderio di rivalsa, sono ormai incistati rigi- damente a livello psichico ed impediscono l'avvio alla formazione della dimen- sione di cogenitorialità ed al superamento della conflittualità”.
Gli sviluppi successivi agli accertamenti peritali non offrono alcun elemento che porti a rilevare come le problematiche accertate dalla CTU possano oggi ritenersi superate: al contrario, il permanere di una dichiarata sfiducia di entrambi i coniugi nei confronti dell'altra figura genitoriale, le reciproche recriminazioni in ordine alle ragioni dell'atteggiamento del figlio verso la madre, l'incapacità di offrire una rappresentazione oggettiva della situazione al fine di assumere scelte effettiva- mente condivise nell'interesse dei figli - evidenziata, da ultimo, dalle difficoltà di individuare privatamente la figura educativa per la prosecuzione degli incontri madre-figlio e dalle differenti versioni offerte negli scritti conclusivi in merito alle ragioni che hanno determinato la necessità di una sua sostituzione, a cui si affian- cano le contrapposte posizioni in ordine all'opportunità di attivare un percorso di supporto psicologico per il figlio -, sono tutti elementi che attestano come ancora oggi non sussistano i presupposti per un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale: il rischio che ne deriverebbe altrimenti, come a suo tempo evidenziato da parte della dott.ssa è quello di “paralisi decisionali in ambito educa- Per_4 tivo” a causa delle profonde divergenze che ancora oggi caratterizzano il rapporto tra il padre e la madre.
Esclusa la possibilità di un affido condiviso, non può non darsi atto a questo punto di come le risultanze degli accertamenti operati nel corso del giudizio abbiano fat- to effettivamente emergere particolari criticità in merito allo stato psicologico e alle capacità genitoriali della madre.
La madre, come evidenziato dalle risultanze della CTU, presenta una struttura personologica “di tipo difensivo, rigido, di matrice ossessiva, pervasa da ansia, insicurezza, perfezionismo, bisogno di programmazione e controllo”, accentuata dalla situazione di isolamento in cui la stessa si è trovata a vivere nel nostro Paese
(cfr. pag. 114-116 della relazione della CTU). Questa modalità di funzionamento si riflette in un approccio educativo rigido, che prende a riferimento ideale il con- testo in cui è cresciuta, ispirato ai modelli della Russia Sovietica, non adeguata-
pagina 17 di 31 mente integrato in relazione al contesto abitativo di riferimento;
ciò la porta a sot- tolineare continuamente l'importanza della performance dei figli a scapito di un clima maggiormente disteso, sostanziandosi in una palese difficoltà a sintonizzarsi Pe sui bisogni emotivi dei minori, con particolare riguardo al primogenito , le cui reazioni vengono da lei interpretate instancabilmente come frutto del condiziona- mento paterno.
Nel corso del tempo, la madre ha mantenuto un atteggiamento altalenante rispetto all'intervento dei Servizi Sociali, manifestando a tratti una vera e propria ostilità verso la figura educativa offerta dall'ente, nonostante l'evidente indispensabilità della stessa per consentirle di mantenere una relazione con il figlio.
Il padre, da parte sua, ormai da tempo si pone come il “genitore di riferimento principale” per i minori, rimasti a vivere con lui nella casa coniugale a seguito dell'allontanamento della madre, rappresentando la quotidianità dei figli e il ful- cro della loro esistenza (pag. 117 della relazione della CTU).
Egli, pur avendo sviluppato atteggiamenti fortemente protettivi nei confronti dei figli che si riflettono negativamente sulle sue capacità genitoriali, con particolare riguardo al criterio dell'accesso all'altro genitore (cfr. pag. 117-120 della relazio- ne della CTU), ha sempre collaborato attivamente con la CTU ed i Servizi Sociali per il recupero della relazione tra la madre ed i figli, rispettando le prescrizioni impartite e non frapponendo alcun ostacolo all'ampliamento degli incontri.
Non vi è alcun elemento agli atti che autorizzi a pensare che gli atteggiamenti svi-
Pe luppati da nei confronti della madre siano il frutto di “manipolazioni pater- ne”, lasciando piuttosto le risultanze della CTU ritenere che gli stessi derivino da una rielaborazione da parte del minore del proprio vissuto personale su cui si inse- risce un “conflitto di lealtà” verso il padre accentuato dalla prolungata esposizio- ne del bambino alla conflittualità genitoriale (cfr. pag. 104-107 della relazione della CTU).
Occorre peraltro evidenziare che gli elementi da ultimo richiamati, pur confer- mando l'adeguatezza nel caso di specie di un collocamento prevalente dei minori presso il padre, non portano a ritener giustificata la previsione di un regime di af- fido esclusivo dei figli minori allo stesso: l'affido esclusivo, invero, non è volto a pagina 18 di 31 premiare il genitore che, per varie ragioni, si presenta come più adeguato ad oc- cuparsi di un figlio, ma rappresenta la conseguenza del riscontro di un pregiudizio posto per il minore dall'altra figura genitoriale che, nel caso di specie, non si rav- visa.
In particolare, nel caso di specie le segnalate criticità materne non si risolvono in carenze sostanziali tali da escludere che la madre, come evidenziato dai Servizi
Sociali, possa ritenersi “singolarmente” idonea all'esercizio delle funzioni genito- riali.
Pe Le dichiarazioni rese da in ordine ai maltrattamenti subiti in passato dalla ma- dre, pur dovendo essere tenute debitamente in conto, non si accompagnano al ri- lievo di elementi obiettivi che lascino ritenere che il minore sia stato esposto, di- rettamente o indirettamente, a violenze in ambito domestico riconducibili princi- palmente alla madre1.
Pe D'altra parte, se si dovesse valorizzare eccessivamente il rifiuto opposto da ad incontrare liberamente la madre nella definizione del regime di affido (nel senso di prendere tale rifiuto come presupposto per disporne l'affido esclusivo al padre), la conseguenza sarebbe quella di definire un regime differenziato per quest'ultimo Per_ e andando ad accentuare ulteriormente lo sviluppo di una possibile frattura nel rapporto tra il fratello e la sorella già segnalata come potenziale problematica nell'ambito degli ultimi accertamenti dei Servizi Sociali.
Soprattutto, tenuto conto dell'accentuata conflittualità che ancora oggi caratterizza il rapporto tra i genitori, la previsione di un regime di affido esclusivo al padre po- trebbe portare ad una definitiva interruzione dei tentativi di recupero della rela- zione madre-figlio (soprattutto laddove sopravvengano divergenze tra i genitori in ordine alla scelta dell'educatore, in un contesto di perdurante rifiuto del minore ad incontrare la madre da solo), compromettendo irrimediabilmente il diritto del mi- nore alla bigenitorialità.
Nello scenario tratteggiato, è evidente che l'affido ai Servizi Sociali si presenti pagina 19 di 31 ancora oggi come l'unico istituto che, in prospettiva, è in grado di promuovere un sano sviluppo psico-fisico dei figli e la continuità e la costanza relazionale dei mi- nori con ambedue le figure genitoriali.
Il ruolo dei Servizi Sociali, in particolare, viene ad essere delineato in questa sede in termini sussidiari rispetto a quello dei genitori, attribuendosi all'ente il compito di assumere le necessarie decisioni nell'interesse dei minori in ambito abitativo, sanitario, scolastico ed extrascolastico, in caso di disaccordo dei genitori, previo espletamento di tentativi di mediazione tra gli stessi.
Si rimette ai Servizi Sociali, inoltre, il compito di attivare un percorso di supporto
Pe psicologico per per il tramite della NPIA, nel caso in cui i genitori non trovino un accordo per l'avvio di tale percorso privatamente, al fine di garantire al minore uno spazio per rielaborare il proprio vissuto personale e sostenerlo nel percorso di riavvicinamento alla madre.
Quanto al regime di collocamento dei figli, è indubbio che, come detto, lo stesso debba essere stabilito in via prevalente presso il padre, a cui non può che essere confermata l'assegnazione della casa coniugale sita in Parma, Via Bandini n. 13, in comproprietà tra i coniugi.
Per_ Le frequentazioni tra la madre e salvo diverso accordo tra i genitori, si ritie- ne possano allo stato proseguire liberamente secondo il calendario ormai da tempo in uso tra le parti che, così come definito all'esito della CTU (pag. 125-126 della relazione), risulta prevedere la possibilità per la madre di tenere con sé la bambina a fine settimana alternati, dal venerdì al lunedì, oltre a due pomeriggi infrasetti- manali (il martedì e mercoledì), non ravvisandosi peraltro ostacoli ad introdurre
(secondo la prospettazione a suo tempo operata dalla CTU), anche un pernotto fis- so infrasettimanale nelle settimane di spettanza paterna del weekend, con una re- golamentazione ordinaria in termini paritari dei periodi festivi, secondo quanto specificato in dispositivo;
viene rimessa peraltro ai Servizi Sociali, nell'ambito del loro incarico di vigilanza sul nucleo familiare, la possibilità di operare eventuali modifiche a questo calendario, in caso di disaccordo tra i genitori.
Pe Quanto alle frequentazioni tra e la madre, qualora il minore continui ancora oggi a manifestare un rifiuto ad incontrare la madre da solo, si prevede che le stes-
pagina 20 di 31 se debbano articolarsi nell'ambito di almeno un incontro a settimana, alla presen- za dell'educatore; la presenza dell'educatore, invero, non può che rilevarsi come necessaria ancora oggi non tanto ai fini di una tutela del minore quanto per garan- tire lo svolgimento degli incontri tra lo stesso e la madre, dovendo inevitabilmente subordinarsi ad una verifica della volontà del minore (peraltro ormai dodicenne) la prospettiva di una liberalizzazione degli incontri.
In questa prospettiva, qualora sopravvengano divergenze tra i genitori in ordine alla scelta dell'educatore che accompagni la madre negli incontri con il figlio, è rimesso ai Servizi Sociali il compito di garantire la prosecuzione del percorso di recupero della relazione, anche selezionando la figura dell'educatore tra quelle prospettate tra i genitori o provvedendo essi stessi, in mancanza, a mettere a di- sposizione un educatore.
Per il resto, in assenza di elementi concreti che attestino un rischio di stabile al- lontanamento della madre con uno dei figli dal nostro Paese, non si ravvisano ra- gioni per porre nei confronti della resistente un divieto di espatrio con i figli, se- condo quanto richiesto in sede di conclusioni da parte ricorrente.
• Sulle questioni economiche
È noto che “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art.
147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei fi- gli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla op- portuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile or- ganizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nel- la determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, non- ché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei
pagina 21 di 31 compiti domestici e di cura da loro assunti” (così Cass. n. 17089/2013; conf.
Cass. n. 4811/2018).
Nell'ambito di queste coordinate ermeneutiche, occorre rilevare che le risultanze agli atti attestano un originario squilibrio nella complessiva condizione economi- co-patrimoniale delle parti tale da giustificare la limitazione del contributo della madre al mantenimento dei figli, disposta in sede presidenziale, alla partecipazio- ne al 20% delle spese straordinarie.
La , invero, nel momento in cui ha lasciato la casa coniugale (giu- CP_1
gno 2020), risultava da tempo disoccupata, versando all'epoca in una situazione di sostanziale indigenza (cfr. anche doc. 19-27 di parte resistente) tale da dover tro- vare temporaneamente domicilio presso l'abitazione messale a disposizione da amici.
Il invece, svolge da tempo attività lavorativa come libero professioni- Pt_1
sta trovando come principale fonte di reddito i proventi derivanti dalla sua colla- borazione come insegnante presso la Scuola Internazionale di Cucina Italiana Al- ma di Colorno che, come risultante dalle dichiarazioni agli atti, gli hanno garantito nel biennio 2018/2019 introiti pari ad circa € 3.000,00 mensili [nel dettaglio: Anno
Anno 2018/€ 35042 netto annuo (€ 2920 netti mese); Anno 2019/€ 37000 netto annuo (€
3083 netti mese)]2; egli è rimasto a vivere insieme ai figli nella casa coniugale, in comproprietà con la moglie, per la quale, pacificamente, da sempre sostiene inte- gralmente la relativa rata del muto, pari in passato a circa € 570,00 mensili (doc.
11 di parte ricorrente), di cui ha da ultimo allegato un aumento a circa € 700,00 mensili, senza che sia possibile in alcun modo verificare adeguatamente tale cir- costanza (considerato che a supporto della stessa è stato prodotto sub doc. 29 una stampa non chiaramente riferibile al finanziamento in oggetto in cui la rata risulta persino superiore); non risulta, al pari della moglie, avere la disponibilità di altre risorse patrimoniali particolarmente significative (cfr. anche doc.
2-5 di parte ri-
pagina 22 di 31 corrente); solo in sede di precisazione delle conclusioni, peraltro, ha allegato l'esistenza di un ulteriore finanziamento cointestato con la moglie, con una rata di circa € 160,00 mensili, non valorizzabile in questa sede, non essendo in alcun mo- do possibile comprenderne la causale, né tantomeno verificare l'effettivo sosteni- mento della relativa spesa.
Sul quadro sopra richiamato, peraltro, risultano avere inciso in una certa misura le sopravvenienze intervenute nel corso del giudizio.
È pacifico, in particolare, che la , nel settembre 2023, sia stata as- CP_1
sunta come dipendente da Chiesi Farmaceutica S.p.A. con contratto successiva- mente convertito a tempo indeterminato, percependo ad oggi redditi che, sulla ba- se delle buste paga depositate con gli scritti conclusivi, possono dirsi mediamente pari a circa € 2.000,00 mensili;
essa, peraltro, risulta essersi trasferita nel settem- bre del 2021 in un appartamento in locazione a Parma per cui ha iniziato a soste- nere un canone di € 650,00 mensili.
Il da parte sua, ha lamentato un peggioramento della propria condi- Pt_1
zione economica, producendo agli atti una dichiarazione relativa all'anno di im- posta 2022 che attesta un reddito netto di circa € 1.700,00 mensili.
È bene evidenziare che tale ultima circostanza, fondata in particolare sull'asserita
“crisi del settore dell'accoglienza e della ristorazione” – che non rappresenta cer- to fatto notorio e non trova agli atti alcun riscontro probatorio – risulta scarsamen- te attendibile, non ravvisandosi alcuna ragione obiettiva tale da giustificare la fles- sione reddituale lamentata dal ricorrente;
del resto, il ricorrente, non ottemperando all'ordine di esibizione disposto a verbale del 24/09/2024, ha anche omesso di de- positare agli atti la propria dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta
2023 (limitandosi a produrre in comparsa conclusionale dichiarazioni già presenti agli atti che peraltro omettono del tutto gli anni 2020 e 2021), precludendo così la stessa verifica della permanenza dell'allegata contrazione dei suoi redditi.
È indubbio, tuttavia, che il reperimento da parte della di attività la- CP_1
vorativa stabile renda da tempo del tutto ingiustificata, alla stregua dei parametri delineati dall'art. 337 bis, comma 4, c.c., la limitata partecipazione della stessa al mantenimento dei figli disposta in sede presidenziale.
pagina 23 di 31 A fronte del quadro sopra delineato, invero, ritiene il Collegio che non possa che previsto in questa sede un contributo in capo alla madre per il mantenimento ordi- nario dei due figli che, tenuto anche conto del diverso tempo che i minori trascor- rono con ciascuno dei genitori, viene ad essere fissato nella misura di € 200,00 Pe Per_ mensili per ed in € 100,00 mensili per con decorrenza dal mese succes- sivo al reperimento di una stabile occupazione da parte della (otto- CP_1
bre 2023).
Per analoghe ragioni, il contributo alle spese straordinarie posto in capo alla ma- dre per entrambi i figli viene ad essere aumentato in questa sede, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento, alla percen- tuale del 30%, secondo quanto specificato in dispositivo.
In base al disposto di cui all'art. 156, comma 1, c.c., la declaratoria di addebito della separazione alla preclude ab origine il riconoscimento in fa- CP_1
vore della stessa di un assegno di mantenimento a carico del marito;
la relativa domanda di parte resistente va, dunque, respinta, dovendo di conseguenza ritener- si assorbita la domanda del ricorrente di revoca di questo contributo, già stabilito in sede presidenziale, a far data dalle modifiche intervenute nella situazione eco- nomico patrimoniale delle parti.
• Sulle spese di lite
Le considerazioni sopra svolte portano a ravvisare una soccombenza prevalente della resistente sulle domande avanzate nel presente giudizio, con particolare ri- guardo alla domanda di addebito ed a quelle inerenti la regolamentazione dei rap- porti economici tra i coniugi.
In forza dell'art. 91 c.p.c., pertanto, la resistente viene condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente, nella misura di 2/3, con compensa- zione integrale delle stesse nella residua misura di 1/3.
La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente in vi- gore, tenuto conto della natura e del pregio dell'attività difensiva svolta (cause di valore indeterminato, complessità media, valori medi per fase di studio, introdut- tiva, istruttoria e decisionale).
pagina 24 di 31 Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vengono ad essere definiti- vamente poste a carico solidale di entrambe le parti, con riparto interno in uguale misura, essendo la stessa stata disposta nel comune interesse delle parti.
Vista la dichiarazione di parte resistente di rinuncia al beneficio dell'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, già disposto in via provvisoria con delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma del 9/12/2020, in ragione del supe- ramento dei limiti reddituali nell'anno di imposta 2023, si provvede sin d'ora in conformità in dispositivo, salva successiva verifica della sussistenza dei presuppo- sti per l'ammissione in relazione al periodo precedente.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni di- versa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nato a Parte_1
IN (BR) il 14/04/1973) e (nata in [...] Controparte_1
il 24/09/1981) che hanno contratto matrimonio in data 13/07/2012 a Cologno
Monzese (MI), come risulta dall'atto n. 37 – Parte 2 – serie C, Anno 2012 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cologno Monzese, con addebi- to della separazione nei confronti della moglie;
Pe Per_
2. dispone che i figli minori della coppia, (nato il [...]) e (nata il
24/12/2018) siano affidati ai Servizi Sociali territorialmente competenti affin- ché gli stessi provvedano a:
- vigilare sulle condizioni dei minori, interfacciandosi periodicamente con i genitori e con le altre figure (pediatra, insegnanti ecc.) che abbiano contatti con i bambini;
- assumere le necessarie decisioni nell'interesse dei minori, in caso di disac- cordo tra i genitori, in ambito abitativo, sanitario, scolastico ed extrascola- stico;
Pe
- attivare un percorso di supporto psicologico per il figlio minore per il tramite della locale NPIA, in caso di mancata attivazione di un percorso in ambito privato da parte dei genitori;
- sostenere le frequentazioni tra i minori ed i genitori, provvedendo, in caso pagina 25 di 31 di necessità, anche a selezionare la figura dell'educatore che accompagni gli incontri tra la madre ed il figlio primogenito, individuandola tra quelle prospettate tra i genitori o provvedendo, in mancanza, a mettere a disposi- zione un educatore;
- vigilare in ordine all'attuazione del calendario delle visite del genitore non collocatario di seguito definito, provvedendo, ove necessario, ad apportar- vi modifiche, tenuto conto delle esigenze dei minori e degli impegni lavo- rativi dei genitori;
- attivare, con il consenso dei genitori, un percorso di supporto alla genito- rialità, anche di tipo individuale, laddove non sussistano i presupposti per un percorso congiunto;
3. valutato il preminente interesse dei figli minori, stabilisce che gli stessi abbiano residenza anagrafica e collocazione prevalente con il padre presso l'abitazione familiare, sita in Parma, Via Bandini n. 13, che resta a lui assegnata;
4. dispone che la madre, salvo diversi accordi tra i genitori, possa vedere e tenere
Per_ con sé la figlia secondo il seguente calendario ordinario:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- due pomeriggi infrasettimanali, il martedì e il mercoledì, dall'uscita da scuola sino a sera dopo cena, nelle settimane di spettanza materna del weekend;
- due giorni infrasettimanali - il martedì, dall'uscita da scuola sino a sera dopo cena, e il mercoledì dall'uscita da scuola sino alla mattina del giovedì con accompagnamento a scuola -, nelle settimane di spettanza paterna del weekend;
- durante i periodi estivi, inoltre, la minore potrà trascorrere con ciascuno dei genitori due settimane, anche non consecutive, in luogo di vacanze o presso l'abitazione del genitore, garantendo una comunicazione telefonica quotidiana col genitore assente. Per consentire le dovute attività organizza- tive, i genitori dovranno comunicare reciprocamente i periodi in cui porte- ranno con sé la minore in località di vacanza, e concordare in tal senso, en-
pagina 26 di 31 tro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo tra i genitori in merito al periodo di vacanza che ciascuno intenda trascorrere con la figlia, la ma- dre deciderà per gli anni pari di propria spettanza, il padre in quelli dispari.
In ogni caso i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi preventiva- mente l'indirizzo di destinazione e recapito telefonico del luogo scelto per le vacanze estive;
- la minore trascorrerà le vacanze pasquali e natalizie per metà con ciascun genitore (periodi individuati con il calendario scolastico), alternando di anno in anno il giorno di Natale e Pasqua con l'uno e l'altro genitore, così come Capodanno ed il Lunedì dell'Angelo; Pe
5. dispone che le frequentazioni tra la madre ed il figlio , qualora il minore non manifesti la propria disponibilità ad uno svolgimento in forma libera, av- vengano alla presenza di un educatore, preferibilmente scelto privatamente dal- le parti, con la frequenza di almeno un incontro ogni settimana, della durata di almeno un'ora;
6. pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_1
a somma di € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimen-
[...]
Pe to ordinario del figlio e di € 100,00 mensili a titolo di contributo ordinario Per_ al mantenimento della figlia importi, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, con decor- renza da ottobre 2023, oltre al 30% delle spese straordinarie disciplinate secon- do il Protocollo del Tribunale di Parma che di seguito si richiama:
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
pagina 27 di 31 • apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o distur- bo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o
private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria pro- grammazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesi- ma sia stata previamente concordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, pur- chè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
• le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel ca- so in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indi- sponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separa- zione
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), com- prese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura
• ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
pagina 28 di 31 • specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione
non erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sa- nitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, na- turopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo del- la mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
• corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
• corsi di musica e strumenti musicali;
• un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezza- tura ed abbigliamento
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizio- ni a gare e tornei);
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
pagina 29 di 31 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spe-
sa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manife-
stare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di ri-
sposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestiva- mente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità del-
la stessa.
Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esi-
genze di spesa dei figli.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o
l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fi- scale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere
la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano
già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere in-
testati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o as- sicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddi- to, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie
tra i genitori determinata nel provvedimento.
7. rigetta la domanda di parte resistente volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento;
8. condanna al rimborso nei confronti di Controparte_1 Parte_1
elle spese del presente giudizio, nella misura di 2/3, liquidandole
[...] in complessivi € 10.860,00 per compenso di avvocato (per un importo posto a carico della resistente pari ad € 7.240,00) per compenso di avvocato, oltre a pagina 30 di 31 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
9. pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico solidale di entrambe le parti, con riparto interno in uguale misura;
10. revoca l'ammissione di al beneficio al Patrocinio a Controparte_1
Spese dello Stato, già disposta con delibera del Consiglio degli Avvocati di
Parma del 9/12/2020, con decorrenza da gennaio 2023;
11. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cologno
Monzese (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 18/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 31 di 31 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 È appena il caso di rilevare che lo stesso sentito in sede di s.i.t. nell'ambito del proce- Pt_1 dimento penale instaurato a carico della moglie, ha escluso che il figlio abbia assistito ai fatti alle- gati nella denuncia da lui sporta (cfr. doc. 9 di parte resistente) 2 La necessità di fare riferimento al reddito netto, calcolato sottraendo dall'imponibile l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali, è stata in più occasioni ribadita dalla S.C.: Cfr ex pluri- bus Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13954 del 31/05/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9719 del
23/04/2010.