Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/1977, n. 376
CASS
Sentenza 25 gennaio 1977

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Per effetto del richiamo contenuto nell'art 1886 cod civ, il principio secondo cui il contratto di Assicurazione e nullo se il rischio non e mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto (art 1895 cod civ), si applica anche alle assicurazioni sociali. Conseguentemente, se all'atto dell'instaurazione di un rapporto di Assicurazione sociale contro l'invalidita il lavoratore sia gia affetto da infermita invalidante che raggiunga i limiti di legge, egli non puo pretendere la pensione sulla base delle dette preesistenti infermita per la Mancanza di rischio assicurabile e cioe per la Mancanza del pericolo di un danno futuro ed incerto consistente nella riduzione della capacita di guadagno nei limiti di legge per effetto di infermita invalidanti. ( V 2749/74, mass n 371207; ( V 2442/74, mass n 370844; ( V 3307/73, mass n 367193; ( V 2526/72, mass n 360026).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/1977, n. 376
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 376
    Data del deposito : 25 gennaio 1977

    Testo completo