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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/04/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2303/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2303 del R.G.A.C. dell'anno 2023, rimessa in decisione all'udienza del 04.03.2025, ai sensi dell'art. 189, co. 3 c.p.c., vertente TRA
, (C.F. ) sito in Rende (CS) alla via Don Parte_1 P.IVA_1 Minzoni, 8, in persona dell'Amm.re p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Agosto Francesco Giuseppe;
OPPONENTE
E
p. iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Michela Testa;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 596/23, emesso dal Tribunale di Cosenza, in data 15.05.2023, all'esito del proc. monitorio n. 1664/2023 R.G. Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28.06.2023, il sito in Rende (CS) alla Parte_1 via Don Minzoni, n. 8, in persona dell'Amministratore p.t., ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 596/23, non provvisoriamente esecutivo, emesso in data 15.05.2023, all'esito del procedimento monitorio n. 1664/2023 R.G., con il quale il Tribunale di Cosenza gli ha intimato il pagamento, in favore della della somma di € 34.348,00, Controparte_1 oltre interessi, come da deliberazione ARERA n. 311/19, con tasso maggiorato del 3,5%, a far data dalla scadenza delle singole bollette sino al definitivo soddisfo, nonché il pagamento delle spese legali liquidate in € 950,00, oltre oneri di legge, oltre € 286,00 per spese di giustizia. Stando al ricorso per decreto ingiuntivo, il credito trae origine dal mancato pagamento di n. 21 fatture emesse dalla società opposta, a seguito dell'erogazione del servizio di acqua potabile. A tal proposito, nel ricorso monitorio, l'opposta precisava che, in origine, con convenzione dell'11.02.1991, il servizio di erogazione di acqua potabile era stato affidato dal Comune di Rende alla Italgas Sud S.p.A.; tuttavia, nel dicembre del 2001, quest'ultima cedeva il ramo di azienda relativo al settore idrico alla che, a sua volta, con atto del Notaio del 23.11.2015 Controparte_2 Per_1
(rep. 41254 – racc. 23322), cedeva il servizio – a far data dall'1.12.2015, alla Controparte_1
[...]
pagina 1 di 5 A sostegno della spiegata opposizione, il Condominio ha dedotto, in primo luogo, che, nel procedimento monitorio, sarebbero state depositate esclusivamente fatture in formato .pdf, e non già in formato elettronico .xml, e, che, pertanto, in mancanza di tale forma, le fatture depositate non possono ritenersi sufficienti a costituire idonea prova del credito, in quanto non accompagnate dall'estratto autentico delle scritture contabili. Inoltre, sarebbe parimenti priva di efficacia giuridica l'autocertificazione, circa la conformità delle fatture a quelle trasmesse al sistema di Interscambio, rilasciata dal legale rappresentante della società opposta, in quanto sprovvista di copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante ed in quanto risalente al oltre un anno addietro il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. In secondo luogo, l'opponente ha dedotto l'assoluta infondatezza della pretesa creditoria, per non aver mai stipulato con la società opposta un contratto avente ad oggetto la fornitura di acqua potabile. In particolare, a dire del medesimo, l'onere di allegare il titolo negoziale sul quale si fonda la pretesa creditoria, non potrebbe nella specie considerarsi assolto dalla mera allegazione delle fatture - tra l'altro di per sé prive di efficacia probatoria nel giudizio di opposizione - della convenzione con il Comune di Rende e dell'atto di cessione di ramo d'azienda, rispetto al quale, in ogni caso il sostiene Parte_1 di non aver mai prestato alcun atto di assenso. In terzo luogo, l'opponente ha eccepito l'inesatta fatturazione dei consumi, l'abnormità degli stessi, nonché, per come si evince dalla fattura n. 2019 – 00016317 – PR del 12.07.2019, l'irregolare asportazione del misuratore, effettuata dai tecnici senza preavviso ed in assenza dell'intestatario della fornitura. Da ultimo, relativamente a n. 6 fatture del 2020 e 2021, per un ammontare complessivo di € 5.622,00, il ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito, in forza della delibera n. Parte_1
547/2019/R/idr. - emanata in attuazione della Legge di bilancio 2018 – con la quale l'ARERA avrebbe stabilito che per le bollette d' acqua con scadenza successiva al 01 gennaio 2020 la prescrizione è da intendersi biennale. Per tutte le ragioni sopra esposte, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 569/23; in via istruttoria, ha chiesto ammettersi CTU al fine di valutare la correttezza e la congruità dei consumi rilevati dalla fornitrice ed indicati nelle fatture oggetto di causa.
La causa è stata iscritta al numero di ruolo 2303/2023 R.G.
Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 04.12.2023, la
[...] ha prodotto le fatture elettroniche in formato .xml, nonché Controparte_1 l'autocertificazione rilasciata dal l.r.p.t. della società opposta, corredata dal documento di identità dello stesso.
Sulla presunta mancanza di un contratto inter- partes la società opposta ha precisato la natura privatistica del contratto di somministrazione di acqua potabile, non essendo APSII Srl una P.A.; pertanto, a dire dell'opposta, l'esistenza del rapporto negoziale potrebbe essere ricavata anche dai comportamenti tenuti dalle parti, non essendo necessaria in questo caso una forma scritta obbligatoria;
nella specie, non potrebbe ignorarsi che il opponente ha usufruito e continua ad usufruire Parte_1 del servizio idrico de quo. Inoltre, in ordine all'eccepita inesistenza del credito, la società opposta ha prodotto accordo transattivo, sottoscritto dall'amministratore del Condominio, con il quale il medesimo riconosceva il proprio debito e chiedeva una rateizzazione dello stesso all'azienda; quest'ultima ha altresì prodotto un estratto dal quale si evincono le date di tutte le letture ed i consumi effettivamente rilevati dall'operatore ed ha pagina 2 di 5 precisato di aver provveduto alla sostituzione del contatore in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia. Da ultimo, a dire dell'APSII S.r.l., anche l'eccepita prescrizione e decadenza del credito portato da alcune delle fatture sottese al procedimento monitorio è priva di qualsivoglia fondamento, per come dimostrato da due missive di sollecito e messa in mora, ricevute nelle date del 05.12.2018 e del 24.11.2021 dagli amministratori dell'epoca, rispettivamente interruttive dei termini prescrizionali delle fatture emesse a partire dal 2013, e di quelle successive all'anno 2018. Per tali ragioni, la creditrice opposta ha chiesto il rigetto di tutte le domande avverse, in quanto infondate in fatto e diritto e, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Alla prima udienza di comparizione, l'opponente ha eccepito la tardiva costituzione di parte opposta e della produzione documentale da essa parte effettuata. La difesa di parte opposta ha invece chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione. L'opponente si è opposto alla concessione della provvisoria esecuzione, per mancanza dei presupposti previsti ex lege ed ha insistito nella richiesta di CTU, per come formulata nell'atto di citazione. Il giudice, con provvedimento del 07.12.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza precedente, “ritenuto che le contestazioni relative alla tardività della produzione documentale effettuata da parte opposta appaiano fondate limitatamente ai documenti ulteriori rispetto a quelli già depositati in sede monitoria, avuto riguardo alla perentorietà dei termini previsti, a pena di decadenza, all'art. 171 ter c.p.c.; -ritenuta parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione, con riguardo al termine biennale previsto per il pagamento delle fatture con scadenza successiva al I gennaio 2020, e sino al biennio antecedente la notifica del decreto ingiuntivo (19.5.2023) e ritenuta l'inutilizzabilità, a fronte delle contestazioni di parte opponente dei consumi fatturati, del grafico delle letture rilevate, in quanto tardivamente prodotto da parte opposta ed attesa la mancata indicazione delle letture e dei consumi sulle fatture dal n. 1 al n. 6 dell'elenco contenuto nel ricorso per decreto ingiuntivo e ritenuto pertanto che non emerga certezza in ordine all'importo ingiunto ed, essendo il credito azionato integralmente contestato, che non ricorrano i presupposti per la concessione di provvisoria esecuzione parziale e che pertanto debba essere rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.; -ritenuto non necessario inoltre procedere alla CTU richiesta da parte opponente con l'atto di citazione” – ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed ha fissato l'udienza di rimessione a sé della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. Parte opponente ha depositato note ex art. 189 n. 1 c.p.c. di precisazione delle conclusioni e -a seguito di deposito per parte opposta di comparsa conclusionale ex art. 189 n. 2 c.p.c.- memorie di replica ai sensi dell'art. 189 n. 3 c.p.c. All'udienza del 04.03.2025, i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti ed hanno chiesto che la causa fosse rimessa per la decisione e questo Giudice, visto l'art. 189 co. 3 c.p.c., ha rimesso a sé la causa per la decisione.
**************************************** L'opposizione merita di trovare accoglimento. Preliminarmente, ha influito sugli esiti del presente giudizio di opposizione la costituzione in giudizio di parte opposta il giorno antecedente la data fissata per la celebrazione della prima udienza il 05.12.2023, quando erano ormai scaduti i termini perentori previsti all'art. 171 ter c.p.c. decorrenti a ritroso rispetto alla prima udienza fissata al 5.12.2023.
pagina 3 di 5 Infatti, con la riforma Cartabia la fase introduttiva del giudizio è stata rimodulata, per far sì che le allegazioni e le istanze istruttorie delle parti siano chiarite e completate prima della prima udienza: lo schema è caratterizzato da tre memorie integrative - anch'esse anteriori alla prima udienza di comparizione - che ricalcano in parte il modello dell'art. 183, co. 6, c.p.c. da depositare in termini da computare “a ritroso”, ossia dall'udienza indicata nell'atto di citazione. Nel caso che ci occupa parte convenuta, costituitasi il 04.12.2023 quando già erano spirati i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., è decaduta dalla facoltà di avanzare istanze istruttorie e allegare documenti a supporto delle proprie domande ed eccezioni, potendo svolgere unicamente attività difensiva di mera contestazione delle pretese avversarie (cfr. Tribunale , Reggio Emilia , sez. II , 08/07/2024 , n. 765). Pertanto, stante anche l'espressa contestazione di parte opponente, i documenti prodotti da parte opposta, ulteriori rispetto a quelli già depositati in sede monitoria, allegati alla comparsa di costituzione e risposta, vanno considerati inammissibili ed espunti dalle allegazioni;
perciò, non se ne terrà conto ai fini del giudizio. Ciò posto, in primo luogo, deve dichiararsi fondata l'eccezione di prescrizione biennale delle fatture con scadenza successiva all'1 gennaio 2020 e sino al biennio antecedente la notifica del decreto ingiuntivo (19.05.2023); e difatti, la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (art. 1, commi da 4 a 10) ha previsto che, nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico, il diritto al corrispettivo
– in particolare per il settore idrico - si prescrive in due anni per le fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020. Nella specie, dunque, stante l'inutilizzabilità degli atti di diffida e costituzione in mora versati in atti, devono ritenersi prescritte le seguenti fatture: n. 5693 del 13.01.2020 per € 754,00, n. 32052 del 25.04.2020 per € 1.346,00, n. 60788 del 04.08.2020 per € 1.160,00, n. 72856 del 09.10.2020 per € 738,00, n. 3106 del 19.01.2021 per € 719,00 e la n. 24322 del 22.04.2021 per € 905,00, per un ammontare complessivo di € 5.622,00. Per quel che concerne il residuo importo del credito, oltre all'inutilizzabilità del grafico delle letture rilevate in quanto tardivamente prodotto, si rileva che i crediti portati dalle fatture dal n. 1 al n. 6 dell'elenco contenuto nel ricorso per decreto ingiuntivo (FATTURA N. 8590 del 08-03-2016; FATTURA N. 36708 del 03-11-2016; FATTURA N. 6993 del 28-03-2017; FATTURA N. 30242 del
27-10-2017; FATTURA N. 12931 del 04-06-2018; FATTURA N. 36133 del 31-10-2018) non sono determinati e/o determinabili, difettando l'indicazione, nelle fatture emesse, delle singole voci componenti ed in particolare dei consumi addebitati e delle tariffe applicate. In ogni caso, nel merito, l'opponente ha contestato tutte le fatture poste a fondamento della pretesa creditoria.
“Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché - in caso di contestazione - grava sul somministrante l'onere di provare la correttezza dei consumi fatturati e la corretta funzionalità del contatore;
mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto
(in tal senso ex multis Cass. 6562/2019; Cass.2327/2019; Cass.19154/2018; Cass.23699/2016). Tale riparto dell'onere probatorio non muta in ragione del tipo di azione proposta (accertamento negativo del credito ovvero opposizione ad ordinanza di ingiunzione), in quanto in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. - l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso e intende farlo valere (Cass. 19154/2018 e Cass.
16197/2012)” (Tribunale Frosinone, 03/05/2024, n. 456).
pagina 4 di 5 Dunque, nella specie, a fronte delle contestazioni mosse dal opponente, spettava alla Parte_1 società somministrante provare il quantum somministrato e la conformità dei corrispettivi applicati a quelli concordati, atteso che, “la fase di opposizione a decreto ingiuntivo non si configura come un giudizio autonomo, bensì come ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, per cui spetta comunque alla parte opposta, attore sostanziale, secondo i principi generali in tema di onere probatorio, il compito di fornire piena prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro chieste a fronte dell'esecuzione di prestazioni, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi” (Tribunale Bologna sez. II, 28/01/2025, n. 205). A tal proposito, si intende comunque evidenziare che, guardando alla documentazione allegata dalla parte opposta al fascicolo del monitorio, la sola ammissibile e valutabile ai fini del presente giudizio, è dato a questo Giudice rinvenire le sole fatture in formato .pdf, inidonee ad assolvere l'onere probatorio richiesto all'opposta. Certamente non può considerarsi idoneo a tale scopo l'estratto conto unilateralmente predisposto ed allegato al numero 3 del fascicolo monitorio. Ne consegue che, difettando i presupposti di legge per l'emanazione dell'opposta ingiunzione di pagamento;
ritenuto non assolto l'onere probatorio incombente sulla convenuta opposta ai fini della dimostrazione del credito nel presente giudizio a cognizione piena;
restando assorbita ogni ulteriore questione sottesa al rapporto controverso, deve concludersi per l'accoglimento della spiegata opposizione e conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 596/23 del 15.05.2023, emesso dal Tribunale di Cosenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (scaglione 26.001,00-52.000,00) applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- Accoglie l'opposizione spiegata dal , in persona Parte_1 dell'amministratore p.t. avverso il decreto ingiuntivo n. 596/23, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 596/23, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 15.05.2023 nel procedimento monitorio n. 1664/2023 R.G.;
- Condanna la in persona del suo l.r.p.t., a rifondere in Controparte_1 favore del , le spese di lite che si liquidano in € 2.906,00 Parte_1 per competenze, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, nonché CPA e IVA, come per legge. Cosenza, I aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2303 del R.G.A.C. dell'anno 2023, rimessa in decisione all'udienza del 04.03.2025, ai sensi dell'art. 189, co. 3 c.p.c., vertente TRA
, (C.F. ) sito in Rende (CS) alla via Don Parte_1 P.IVA_1 Minzoni, 8, in persona dell'Amm.re p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Agosto Francesco Giuseppe;
OPPONENTE
E
p. iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Michela Testa;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 596/23, emesso dal Tribunale di Cosenza, in data 15.05.2023, all'esito del proc. monitorio n. 1664/2023 R.G. Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28.06.2023, il sito in Rende (CS) alla Parte_1 via Don Minzoni, n. 8, in persona dell'Amministratore p.t., ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 596/23, non provvisoriamente esecutivo, emesso in data 15.05.2023, all'esito del procedimento monitorio n. 1664/2023 R.G., con il quale il Tribunale di Cosenza gli ha intimato il pagamento, in favore della della somma di € 34.348,00, Controparte_1 oltre interessi, come da deliberazione ARERA n. 311/19, con tasso maggiorato del 3,5%, a far data dalla scadenza delle singole bollette sino al definitivo soddisfo, nonché il pagamento delle spese legali liquidate in € 950,00, oltre oneri di legge, oltre € 286,00 per spese di giustizia. Stando al ricorso per decreto ingiuntivo, il credito trae origine dal mancato pagamento di n. 21 fatture emesse dalla società opposta, a seguito dell'erogazione del servizio di acqua potabile. A tal proposito, nel ricorso monitorio, l'opposta precisava che, in origine, con convenzione dell'11.02.1991, il servizio di erogazione di acqua potabile era stato affidato dal Comune di Rende alla Italgas Sud S.p.A.; tuttavia, nel dicembre del 2001, quest'ultima cedeva il ramo di azienda relativo al settore idrico alla che, a sua volta, con atto del Notaio del 23.11.2015 Controparte_2 Per_1
(rep. 41254 – racc. 23322), cedeva il servizio – a far data dall'1.12.2015, alla Controparte_1
[...]
pagina 1 di 5 A sostegno della spiegata opposizione, il Condominio ha dedotto, in primo luogo, che, nel procedimento monitorio, sarebbero state depositate esclusivamente fatture in formato .pdf, e non già in formato elettronico .xml, e, che, pertanto, in mancanza di tale forma, le fatture depositate non possono ritenersi sufficienti a costituire idonea prova del credito, in quanto non accompagnate dall'estratto autentico delle scritture contabili. Inoltre, sarebbe parimenti priva di efficacia giuridica l'autocertificazione, circa la conformità delle fatture a quelle trasmesse al sistema di Interscambio, rilasciata dal legale rappresentante della società opposta, in quanto sprovvista di copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante ed in quanto risalente al oltre un anno addietro il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. In secondo luogo, l'opponente ha dedotto l'assoluta infondatezza della pretesa creditoria, per non aver mai stipulato con la società opposta un contratto avente ad oggetto la fornitura di acqua potabile. In particolare, a dire del medesimo, l'onere di allegare il titolo negoziale sul quale si fonda la pretesa creditoria, non potrebbe nella specie considerarsi assolto dalla mera allegazione delle fatture - tra l'altro di per sé prive di efficacia probatoria nel giudizio di opposizione - della convenzione con il Comune di Rende e dell'atto di cessione di ramo d'azienda, rispetto al quale, in ogni caso il sostiene Parte_1 di non aver mai prestato alcun atto di assenso. In terzo luogo, l'opponente ha eccepito l'inesatta fatturazione dei consumi, l'abnormità degli stessi, nonché, per come si evince dalla fattura n. 2019 – 00016317 – PR del 12.07.2019, l'irregolare asportazione del misuratore, effettuata dai tecnici senza preavviso ed in assenza dell'intestatario della fornitura. Da ultimo, relativamente a n. 6 fatture del 2020 e 2021, per un ammontare complessivo di € 5.622,00, il ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito, in forza della delibera n. Parte_1
547/2019/R/idr. - emanata in attuazione della Legge di bilancio 2018 – con la quale l'ARERA avrebbe stabilito che per le bollette d' acqua con scadenza successiva al 01 gennaio 2020 la prescrizione è da intendersi biennale. Per tutte le ragioni sopra esposte, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 569/23; in via istruttoria, ha chiesto ammettersi CTU al fine di valutare la correttezza e la congruità dei consumi rilevati dalla fornitrice ed indicati nelle fatture oggetto di causa.
La causa è stata iscritta al numero di ruolo 2303/2023 R.G.
Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 04.12.2023, la
[...] ha prodotto le fatture elettroniche in formato .xml, nonché Controparte_1 l'autocertificazione rilasciata dal l.r.p.t. della società opposta, corredata dal documento di identità dello stesso.
Sulla presunta mancanza di un contratto inter- partes la società opposta ha precisato la natura privatistica del contratto di somministrazione di acqua potabile, non essendo APSII Srl una P.A.; pertanto, a dire dell'opposta, l'esistenza del rapporto negoziale potrebbe essere ricavata anche dai comportamenti tenuti dalle parti, non essendo necessaria in questo caso una forma scritta obbligatoria;
nella specie, non potrebbe ignorarsi che il opponente ha usufruito e continua ad usufruire Parte_1 del servizio idrico de quo. Inoltre, in ordine all'eccepita inesistenza del credito, la società opposta ha prodotto accordo transattivo, sottoscritto dall'amministratore del Condominio, con il quale il medesimo riconosceva il proprio debito e chiedeva una rateizzazione dello stesso all'azienda; quest'ultima ha altresì prodotto un estratto dal quale si evincono le date di tutte le letture ed i consumi effettivamente rilevati dall'operatore ed ha pagina 2 di 5 precisato di aver provveduto alla sostituzione del contatore in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia. Da ultimo, a dire dell'APSII S.r.l., anche l'eccepita prescrizione e decadenza del credito portato da alcune delle fatture sottese al procedimento monitorio è priva di qualsivoglia fondamento, per come dimostrato da due missive di sollecito e messa in mora, ricevute nelle date del 05.12.2018 e del 24.11.2021 dagli amministratori dell'epoca, rispettivamente interruttive dei termini prescrizionali delle fatture emesse a partire dal 2013, e di quelle successive all'anno 2018. Per tali ragioni, la creditrice opposta ha chiesto il rigetto di tutte le domande avverse, in quanto infondate in fatto e diritto e, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Alla prima udienza di comparizione, l'opponente ha eccepito la tardiva costituzione di parte opposta e della produzione documentale da essa parte effettuata. La difesa di parte opposta ha invece chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione. L'opponente si è opposto alla concessione della provvisoria esecuzione, per mancanza dei presupposti previsti ex lege ed ha insistito nella richiesta di CTU, per come formulata nell'atto di citazione. Il giudice, con provvedimento del 07.12.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza precedente, “ritenuto che le contestazioni relative alla tardività della produzione documentale effettuata da parte opposta appaiano fondate limitatamente ai documenti ulteriori rispetto a quelli già depositati in sede monitoria, avuto riguardo alla perentorietà dei termini previsti, a pena di decadenza, all'art. 171 ter c.p.c.; -ritenuta parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione, con riguardo al termine biennale previsto per il pagamento delle fatture con scadenza successiva al I gennaio 2020, e sino al biennio antecedente la notifica del decreto ingiuntivo (19.5.2023) e ritenuta l'inutilizzabilità, a fronte delle contestazioni di parte opponente dei consumi fatturati, del grafico delle letture rilevate, in quanto tardivamente prodotto da parte opposta ed attesa la mancata indicazione delle letture e dei consumi sulle fatture dal n. 1 al n. 6 dell'elenco contenuto nel ricorso per decreto ingiuntivo e ritenuto pertanto che non emerga certezza in ordine all'importo ingiunto ed, essendo il credito azionato integralmente contestato, che non ricorrano i presupposti per la concessione di provvisoria esecuzione parziale e che pertanto debba essere rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.; -ritenuto non necessario inoltre procedere alla CTU richiesta da parte opponente con l'atto di citazione” – ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed ha fissato l'udienza di rimessione a sé della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. Parte opponente ha depositato note ex art. 189 n. 1 c.p.c. di precisazione delle conclusioni e -a seguito di deposito per parte opposta di comparsa conclusionale ex art. 189 n. 2 c.p.c.- memorie di replica ai sensi dell'art. 189 n. 3 c.p.c. All'udienza del 04.03.2025, i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti ed hanno chiesto che la causa fosse rimessa per la decisione e questo Giudice, visto l'art. 189 co. 3 c.p.c., ha rimesso a sé la causa per la decisione.
**************************************** L'opposizione merita di trovare accoglimento. Preliminarmente, ha influito sugli esiti del presente giudizio di opposizione la costituzione in giudizio di parte opposta il giorno antecedente la data fissata per la celebrazione della prima udienza il 05.12.2023, quando erano ormai scaduti i termini perentori previsti all'art. 171 ter c.p.c. decorrenti a ritroso rispetto alla prima udienza fissata al 5.12.2023.
pagina 3 di 5 Infatti, con la riforma Cartabia la fase introduttiva del giudizio è stata rimodulata, per far sì che le allegazioni e le istanze istruttorie delle parti siano chiarite e completate prima della prima udienza: lo schema è caratterizzato da tre memorie integrative - anch'esse anteriori alla prima udienza di comparizione - che ricalcano in parte il modello dell'art. 183, co. 6, c.p.c. da depositare in termini da computare “a ritroso”, ossia dall'udienza indicata nell'atto di citazione. Nel caso che ci occupa parte convenuta, costituitasi il 04.12.2023 quando già erano spirati i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., è decaduta dalla facoltà di avanzare istanze istruttorie e allegare documenti a supporto delle proprie domande ed eccezioni, potendo svolgere unicamente attività difensiva di mera contestazione delle pretese avversarie (cfr. Tribunale , Reggio Emilia , sez. II , 08/07/2024 , n. 765). Pertanto, stante anche l'espressa contestazione di parte opponente, i documenti prodotti da parte opposta, ulteriori rispetto a quelli già depositati in sede monitoria, allegati alla comparsa di costituzione e risposta, vanno considerati inammissibili ed espunti dalle allegazioni;
perciò, non se ne terrà conto ai fini del giudizio. Ciò posto, in primo luogo, deve dichiararsi fondata l'eccezione di prescrizione biennale delle fatture con scadenza successiva all'1 gennaio 2020 e sino al biennio antecedente la notifica del decreto ingiuntivo (19.05.2023); e difatti, la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (art. 1, commi da 4 a 10) ha previsto che, nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico, il diritto al corrispettivo
– in particolare per il settore idrico - si prescrive in due anni per le fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020. Nella specie, dunque, stante l'inutilizzabilità degli atti di diffida e costituzione in mora versati in atti, devono ritenersi prescritte le seguenti fatture: n. 5693 del 13.01.2020 per € 754,00, n. 32052 del 25.04.2020 per € 1.346,00, n. 60788 del 04.08.2020 per € 1.160,00, n. 72856 del 09.10.2020 per € 738,00, n. 3106 del 19.01.2021 per € 719,00 e la n. 24322 del 22.04.2021 per € 905,00, per un ammontare complessivo di € 5.622,00. Per quel che concerne il residuo importo del credito, oltre all'inutilizzabilità del grafico delle letture rilevate in quanto tardivamente prodotto, si rileva che i crediti portati dalle fatture dal n. 1 al n. 6 dell'elenco contenuto nel ricorso per decreto ingiuntivo (FATTURA N. 8590 del 08-03-2016; FATTURA N. 36708 del 03-11-2016; FATTURA N. 6993 del 28-03-2017; FATTURA N. 30242 del
27-10-2017; FATTURA N. 12931 del 04-06-2018; FATTURA N. 36133 del 31-10-2018) non sono determinati e/o determinabili, difettando l'indicazione, nelle fatture emesse, delle singole voci componenti ed in particolare dei consumi addebitati e delle tariffe applicate. In ogni caso, nel merito, l'opponente ha contestato tutte le fatture poste a fondamento della pretesa creditoria.
“Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché - in caso di contestazione - grava sul somministrante l'onere di provare la correttezza dei consumi fatturati e la corretta funzionalità del contatore;
mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto
(in tal senso ex multis Cass. 6562/2019; Cass.2327/2019; Cass.19154/2018; Cass.23699/2016). Tale riparto dell'onere probatorio non muta in ragione del tipo di azione proposta (accertamento negativo del credito ovvero opposizione ad ordinanza di ingiunzione), in quanto in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. - l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso e intende farlo valere (Cass. 19154/2018 e Cass.
16197/2012)” (Tribunale Frosinone, 03/05/2024, n. 456).
pagina 4 di 5 Dunque, nella specie, a fronte delle contestazioni mosse dal opponente, spettava alla Parte_1 società somministrante provare il quantum somministrato e la conformità dei corrispettivi applicati a quelli concordati, atteso che, “la fase di opposizione a decreto ingiuntivo non si configura come un giudizio autonomo, bensì come ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, per cui spetta comunque alla parte opposta, attore sostanziale, secondo i principi generali in tema di onere probatorio, il compito di fornire piena prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro chieste a fronte dell'esecuzione di prestazioni, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi” (Tribunale Bologna sez. II, 28/01/2025, n. 205). A tal proposito, si intende comunque evidenziare che, guardando alla documentazione allegata dalla parte opposta al fascicolo del monitorio, la sola ammissibile e valutabile ai fini del presente giudizio, è dato a questo Giudice rinvenire le sole fatture in formato .pdf, inidonee ad assolvere l'onere probatorio richiesto all'opposta. Certamente non può considerarsi idoneo a tale scopo l'estratto conto unilateralmente predisposto ed allegato al numero 3 del fascicolo monitorio. Ne consegue che, difettando i presupposti di legge per l'emanazione dell'opposta ingiunzione di pagamento;
ritenuto non assolto l'onere probatorio incombente sulla convenuta opposta ai fini della dimostrazione del credito nel presente giudizio a cognizione piena;
restando assorbita ogni ulteriore questione sottesa al rapporto controverso, deve concludersi per l'accoglimento della spiegata opposizione e conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 596/23 del 15.05.2023, emesso dal Tribunale di Cosenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (scaglione 26.001,00-52.000,00) applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- Accoglie l'opposizione spiegata dal , in persona Parte_1 dell'amministratore p.t. avverso il decreto ingiuntivo n. 596/23, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 596/23, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 15.05.2023 nel procedimento monitorio n. 1664/2023 R.G.;
- Condanna la in persona del suo l.r.p.t., a rifondere in Controparte_1 favore del , le spese di lite che si liquidano in € 2.906,00 Parte_1 per competenze, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, nonché CPA e IVA, come per legge. Cosenza, I aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
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