Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2416 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, nella persona del giudice dott.M.Rosaria Lombardi ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 13938 del 2024 RGL avente ad OGGETTO: risarcimento del danno - differenze retributive, vertente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Puzone Parte 1
RICORRENTE
E
Controparte_1 In persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall' avv. Assunta Tartaglione
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: Condannare parte resistente al pagamento delle somme indicate in ricorso. Per la convenuta: Rigetto della domanda con vittoria di spese. FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 14 giugno 2024 il ricorrente in epigrafe indicato agiva nei confronti della resistente chiedendo all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) dichiarare l'illegittimità dei comportamenti datoriali in relazione all'art. 2087 c.c. e all'art. 36 cost. e per l'effetto, condannare la società CP 1 come rappresentata, a risarcire parte ricorrente del danno da usura psico fisica per mancato rispetto del riposo giornaliero, da determinarsi in via equitativa e che prudentemente si apprezza in €59.056,49 ovvero la maggiore o la minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
b) b) per l'effetto, condannare la resistente al risarcimento del danno da usura psico fisica per eccesso di lavoro straordinario, da determinarsi in via equitativa, che prudentemente si richiede in €25.612,71 ovvero la maggiore o la minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
c) dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione delle indennità compensativa perequativa, dell'indennità di turno e del valore del ticket buono pasto non corrisposti in costanza dell'effettuazione del doppio turno di lavoro negli ultimi 5 anni e per l'effetto, condannare la resistente alla corresponsione delle suddette differenze retributive che prudentemente si apprezzano in €6.766,58 per indennità compensativa perequativa;
in€200,72 per indennità di turno ed €2.702,00 pari al valore dei buoni pasto mai corrisposti ovvero la maggiore o la minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
c) d) con vittoria di spese da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria
Il ricorrente, in punto di fatto, deduceva di essere stato assunto con mansione di macchinista A.D.C. (agente di condotta) - parametro 190, con contratto a tempo indeterminato e di avere svolto un numero elevato di ore straordinarie nei periodi specificamente indicati nel ricorso introduttivo dal 2017, nonché, doppi turni che gli avevano impedito di fruire del riposo giornaliero.
Si costituiva la resistente che, con plurime argomentazioni giuridiche, deduceva l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto.
Non necessitando la causa di istruttoria supplementare veniva decisa. Preliminare all'esame del merito è l'eccezione di nullità sollevata dalla parte resistente. Nel rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento, non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto.
Ritiene il Giudicante che, sebbene il ricorso risulti privo del riferimento alle disposizioni contrattuali che fondano, unicamente per le differenze retributive ed i buoni pasto, il diritto alle stesse, con la costituzione del resistente, che le ha richiamate, il vizio dedotto risulta sanato.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato a va, pertanto, accolto nei limiti di cui in motivazione. Il ricorrente agisce per il risarcimento del danno da usura psicofisica causato dallo svolgimento sia di un elevato numero di ore di lavoro straordinario sia per il mancato riposo compensativo. In particolare, assume che, dal 2017, avrebbe prestato lavoro straordinario in una quantità eccessiva ed esorbitante i limiti contrattuali.
La resistente deduceva che, nella specie, trovano applicazione le disposizioni del RD espressamente richiamate dall'art 5 del d.lgs. 66 del 2003. La disposizione citata prevede che: "Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre in relazione ammesso a:
a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.
In relazione al personale viaggiante l'art 16 alla lettera f) espressamente prevede: "Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi, sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario di cui all'articolo 3". L'art 17, che disciplina il riposo settimanale, pause e lavoro notturno per detto personale, in assenza di disciplina da parte del CCNL, demanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, di adottare un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel limite di sei mesi, 7, 8, 12 e 13. Nella specie, in ogni caso, è intervenuta la contrattazione collettiva che al richiamato art.28 ha previsto che: "Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore". L'art 27 del ccnl stabilisce che: "1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore".
La norma citata prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive che, comunque, non può superare le 150. La società richiama il R.D. n. 2328 del 1923, e, in particolare, gli artt. 12 e 17 che definiscono le modalità di computo del "lavoro effettivo" rispettivamente per il personale di Macchina e per quello di Scorta.
La società assume che non dovrebbero computarsi, a norma dell'art 5 del dlgs citato, “casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori", nonché "casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione".
Ed invero, tale rilievo appare inconferente nella fattispecie in esame in cui il computo dello straordinario è eseguito sulla base delle ore qualificate tali dallo stesso datore di lavoro. Sono state prodotte dal ricorrente le buste paga per ciascun anno per il quale è richiesto il riconoscimento del danno ed elaborati dei computi sulla base delle stesse per ciascun mese ed anno da cui risulta lo svolgimento delle ore di straordinario rispetto alla norma contrattuale. Quanto, invece, al mancato godimento del riposo giornaliero rileva che l'espletamento del doppio turno nella medesima giornata non ha consentito il rispetto del tempo di riposo di 11 ore e, anzi, secondo la prospettazione attorea, talvolta, nemmeno tra lo smonto del secondo turno e quello del giorno successivo. 66La società richiama l'art Art. 14. che disciplina “- Durata del periodo lavorativo In ogni periodo di 24 ore comunque compreso nel corso di un turno di servizio, la durata del periodo lavorativo, calcolato a norma dell'art. 12, non deve superare le 13 ore. Allorquando però il periodo lavorativo supera le 12 ore, ciascuno dei due riposi continuativi tra cui detto lavoro è compreso deve essere di
10 ore almeno".
Ed anche l'art 15 dell'Accordo cit. che disciplina la durata dei riposi giornalieri stabilisce che: "... Al personale di macchina sono assegnati riposi continuati della durata di 10 ore ciascuno, se goduti in residenza, e di 8 ore se fuori, utilizzando in questo secondo caso, se occorra, i periodi residuali di riserva semplice o disponibilità di cui all'art. 12 comma f). Allorché ragioni di servizio riconosciute dal competente Circolo ferroviario d'ispezione impongano una limitazione ulteriore del riposo fuori di residenza, il riposo stesso potrà essere di 7 ore purché sia compensato da maggiori riposi prima o dopo la deroga, e in ogni caso il riposo successivo sia in residenza, continuato e non inferiore a 11 ore. I riposi continuati devono essere separati da intervalli (lavoro effettivo, non effettivo, straordinario, brevi riposi, ecc.) di durata non superiore a 14 ore, e debbono per ciascun turno essere in numero non inferiore a quello dei giorni del turno medesimo. Il limite di 14 ore può essere elevato fino a 16 ore, quando il lavoro in esso limite compreso non superi le 8 ore, ovvero sia interrotto da un riposo non inferiore a 4 ore. Quando non sia possibile accordare le 10 ore di riposo in residenza, la differenza deve essere compensata da maggiori riposi prima o dopo la deroga, od anche da intermittenze del servizio;
ma non si deve scendere aldi sotto delle 8 ore."
La prima disposizione non rileva nella fattispecie in esame atteso che il ricorrente lamenta di avere svolto uno doppio turno lavorativo nel corso di una unica giornata, nel mentre, rileva, invece, l'art 15 che stabilisce il riposo minimo in 10 o 8 ore ma prevede la compensazione con la fruizione di riposi compensativi.
Nella specie, dalla perizia prodotta dalla parte ricorrente e non contestata, in relazione ai doppi turni lavorati, i riposi fruiti risultano sempre al di sotto della soglia prevista . Pertanto, delle ore di riposo non fruite computate, va espunta un'ora per ciascun riposo considerato. Quanto, invece, allo straordinario svolto deve evidenziarsi che, sebbene siano state calcolate correttamente quelle espletate, ai fini dell'eventuale risarcimento, il tecnico di parte le ha considerate tutte senza detrarre quelle che per le parti sociali ritenevano lavorabili. Operata tale sottrazione, vi è, per lo più, congruenza con quelle computate dall'azienda nel prospetto prodotto nell'allegato 2.
Come statuito dalla Suprema Corte "la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura – psicofisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540). Il ricorrente ha richiesto il risarcimento del danno da usura psicofisica.
Al riguardo deve evidenziarsi che il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici. In fattispecie similari la giurisprudenza di legittimità ha distinto il danno da "usura psico-fisica", (conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro nella fattispecie dalla Corte considerata ), dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una "infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali e che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda ipotesi, il danno sull""an" deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del 04/03/2000, Rv.534580) trovando diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicchè la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale. Ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento "de qua" (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581). Gli insegnamenti della Suprema Corte ammettono l'esistenza di un danno da usura psico fisica in re ipsa;
tuttavia, richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, superamento che, tuttavia, viene definito con l'espressione “di gran lunga" di talché deve essere di una certa entità e la reiterazione per “diversi anni”. Presupposti ravvisabili nella fattispecie in esame in cui vi è stato lo svolgimento di un numero ingente di ore (in alcuni casi anche pari al doppio ) oltre l'ordinario previsto dalla contrattazione in misura sistematica per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi (più di cinque anni) che ha di certo determinato il danno da usura, quale danno non patrimoniale distinto da quello biologico ed inerente la violazione del diritto costituzionalmente protetto (art 36 comma 2 ) quale danno prodottosi per la protrazione della maggior penosità del lavoro imposta. Del pari, l'effettuazione di riposi giornalieri in misura inferiore rispetto a quelli previsti, genera un danno da usura psico fisica.
Al riguardo, si condivide quanto espresso da altro giudicante (Tribunale di Benevento sentenzan 847 del 2024) secondo cui non è possibile procedere ad uno sdoppiamento del danno da usura, in quanto trattasi nella specie di inadempimento datoriale, consistente nel mancato rispetto della normativa in materia di riposi giornalieri e di straordinario, ha cagionato un unico danno (da usura psicofisica), nel medesimo periodo lavorativo, che necessita di una liquidazione unitaria. Infatti, nella specie, dalla mancata fruizione dei riposi e dalla prosecuzione dell'attività lavorativa oltre il limite imposto dalle norme, per come accertata, deriva la maggiore gravosità della prestazione lavorativa fonte di danno psicofisico per il ricorrente;
in altri termini, dalla maggiore gravosità dell'attività prestata durante i periodi destinati al riposo si desume l'esistenza di un danno da usura psico-fisica (cfr. ex plurimis, da ultimo Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord., 15/12/2015, n. 25260). La lunghezza dei periodi nei quali si è registrato l'inadempimento datoriale, l'anormale gravosità del lavoro, generano il danno da usura psico-fisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia. In relazione al quantum, dovendo procedersi alla sua quantificazione non si reputa congruo considerare quale parametro di riferimento la sola percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario nella sua integrità attesa la rilevanza delle ore di straordinario espletate in più e gli anni consecutivi in cui ciò è avvenuto. Ciò deve affermarsi dal 2020 in poi, anni in cui il supero delle ore di straordinario è veramente rilevante, atteso che risultano lavorate un numero di ore straordinarie eccedenti pari al doppio se non al triplo di quelle consentite. Ne consegue che, in detto periodo, appare congruo riconoscere il 20% e, quindi, 3456,34 (quindi solo la percentuale) mentre per il periodo antecedente solo il 10% e, quindi, 438,16 essendo stato superato росо il limite.di
Invero, il ricorrente esegue un conteggio fondato su criteri ritenuti da questo Giudicante non equi ed anche erroneo computando sia, per quanto detto, un numero di ore maggiori, sia considerando come base di calcolo la retribuzione giornaliera e non quella oraria, come si ritiene di dover riconoscere. Occorre, poi, operare un ulteriore maggiorazione per le ore di riposo giornaliero non fruite nella misura del 5% sulle maggiorazioni già riconosciute. Conclusivamente, deve condannarsi la resistente al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di
€ 4089,22 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla notifica del ricorso. L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale rappresenta un debito di valore e non di valuta, per cui, deve tenersi conto della materiale utilità che il creditore avrebbe ottenuto se avesse ricevuto le prestazioni spettategli.
Quanto alla domanda avente ad oggetto la condanna al pagamento delle indennità di turno perequativa compensativa e dei ticket, la stessa va rigettata. L'Accordo regionale del 2011 (cfr. Titolo IV, titolato "Articolo 3 dell'Accordo") ha precisato che le indennità perequative e compensative, assorbendo le indennità corrisposte al personale in servizio alla data di stipula dell'accordo, sulla base di previgenti accordi, “ne conservano gli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni rese dal personale cui venivano riconosciute le indennità assorbite". Pertanto, lo stesso Accordo regionale del 2011, cui l'Accordo aziendale del 2012 dichiara di dare attuazione, afferma esplicitamente che il riconoscimento delle due indennità è connesso alla natura dei compiti, delle prestazioni e delle funzioni svolte dal lavoratore, altresì, precisando che il riconoscimento dell'indennità perequativa e compensativa, avverrà in ragione di ogni giornata di effettiva presenza.
Medesimo discorso deve farsi per i ticket previsti dall'Accordo del 1997. Ed infatti in esso le parti sociali convenivano che venisse "erogato mediante ticket/pasti l'importo di
£ 5.000 per ogni giornata di effettiva presenza a partire dal 1° settembre 1997”. Dunque, il regolamento aziendale vincola l'erogazione dello stesso alla giornata di effettiva presenza e non allo svolgimento di una singola prestazione. Quanto, infine, alle indennità perequativa e compensativa, non sono stati allegati dalla parte ricorrente i presupposti per il loro riconoscimento.
Non è, infatti, sufficiente, a tal fine, lo svolgimento di un doppio turno lavorativo nella medesima giornata o il mero svolgimento di un turno essendo, in tal senso, previsti dall'Accordo indicato all'allegato 6 di parte resistente, la sussistenza di ulteriori presupposti. Le spese del giudizio seguono la soccombenza in considerazione dell'importo riconosciuto.
P.Q.M.
così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente di euro 4089,225 oltre interessi legali come in motivazione;
2) Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 1500,00 oltre IV A CPA e spese forfettarie con attribuzione. Napoli, 27 marzo 2025.
IL GIUDICE
Dott. M.R.Lombardi