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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 14/05/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Monica Bighetti in funzione di giudice unico all'udienza di discussione del
14/05/2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 2105/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PAOLUCCI CARLA del Foro di FERRARA;
RICORRENTE
CONTRO
• C.F. ) CP_1 C.F._2
CONTUMACE
OGGETTO: locazione abitativa
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui all'atto introduttivo.
OT
, proprietaria dell'immobile sito in Massa Fiscaglia, via Buozzi 14 composto Parte_1
da abitazione e garage, concesso in locazione con contratto del 1.2.2023 (regolarmente registrato come da documento prodotto il 12 maggio 2025) al sig. nato a [...] CP_1
il 3 luglio 1969 ha introdotto il presente giudizio, preceduto dal rituale (quanto infruttuoso) esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010 e succ. mod. lamentando che il conduttore, scioltosi dal rapporto locatizio a far data dal 7 agosto 2023 per motivi familiari aveva omesso di restituire l'immobile, trattenendo le chiavi e lasciando il bene ingombro di beni non di pertinenza della proprietà.
Ha lamentato inoltre che il conduttore non aveva corrisposto il canone di marzo 2023 nonché
l'indennità di occupazione da agosto 2023 all'attualità.
Parte ricorrente ha, quindi, chiesto la condanna della controparte al rilascio immediato dell'immobile, al pagamento del canone di locazione di marzo 2023 e al pagamento
1 dell'indennità di occupazione, rapportata al canone, da agosto 2023 alla data di effettiva liberazione dell'immobile
Nonostante la ritualità della notificazione non si costituiva in giudizio ed era CP_1 dichiarato contumace all'udienza del 16 aprile 2025.
La domanda è fondata.
E' documentale che il rapporto di locazione si sia sciolto per recesso del conduttore (doc.3).
Una volta cessata la locazione, il conduttore deve restituire la cosa al locatore nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta.
Tale obbligo restitutorio è espressamente previsto dall'art.1590 del codice civile.
Com'è noto, costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza quello affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 13533/2001, pronuncia che, risolvendo un precedente contrasto giurisprudenziale, ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (conf., tra tante, Cass. n. 9351/2007; Cass. n. 1743/2007; Cass. n. 13674/2006;
Cass. n. 8615/2006; Cass. n. 20073/2004; Cass. n. 18315/2003; Cass. n. 982/2002).
Nella fattispecie in esame, a fronte dell'inadempimento dell'obbligazione restitutoria dedotto in atti dal locatore (che ha anche eccepito l'omesso pagamento da parte del conduttore del canone del mese di marzo 2023 e dell'indennità di occupazione da agosto 2024), la parte convenuta avrebbe dovuto provare di aver compiutamente adempiuto agli CP_1
obblighi negoziali assunti con il contratto di locazione oggetto di causa, ovvero altri fatti estintivi delle originarie relative obbligazioni, onere probatorio che, invece, non è stato minimamente assolto: infatti, non ha coltivato in giudizio alcuna difesa, scegliendo di CP_1
rimanere contumace e dunque non consentendo al giudice di apprezzare circostanze diverse da quelle allegate dallo stesso ricorrente.
Il conduttore quindi non solo va condannato alla immediata restituzione dell'immobile libero da persone e cose, ma deve altresì essere condannato al pagamento dell'indennità per la ritardata restituzione. Ed infatti l'art.1591 c.c. dispone che “il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”.
2 L'indennità di occupazione da agosto 2023 compreso a maggio 2025 compreso è pari ad
€9240,00 somma alla quale, in caso di ulteriore ritardo, dovranno aggiungersi altre mensilità di canone quanti i mesi di ritardo.
La locatrice ha allegato di non avere ricevuto il canone del mese di marzo 2023. Il conduttore non ha provato di averlo corrisposto, cosicché, anche tale domanda deve essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i compensi minimi di cui al DM 5572024 relativi alla fascia di valore in cui rientra la causa.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando,
- Ordina a di rilasciare immediatamente l'immobile sito in Massa Fiscaglia via CP_1
Buozzi 14 comprese le pertinenze, libero da persone e cose a favore di;
Parte_1
- Condanna a corrispondere ad la somma di €420 a titolo di CP_1 Parte_1 canone locatizio del mese di marzo 2023 nonché la somma di €9240,00 a titolo di indennità di occupazione dal mese di agosto 2023 al mese di maggio 2025 compreso, oltre ad ulteriore indennità pari ad €420 mensili per ogni mese di ritardo nella restituzione del bene immobile.
- Condanna a corrispondere a le spese di lite, che liquida in € CP_1 Parte_1
1700 per compensi, €255 per spese generali, ed € 294,45 per esborsi, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Ferrara il 14/05/2025
IL GIUDICE
Monica Bighetti
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