Art. 4. 1. L' articolo 8 della legge 7 gennaio 1976, n. 3 , e' sostituito dal seguente:
"Art.8. - Personale del consiglio dell'ordine nazionale e dei consigli degli ordini. - 1. Il consiglio dell'ordine nazionale ed i consigli degli ordini provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessita' per il proprio funzionamento".
"Art.8. - Personale del consiglio dell'ordine nazionale e dei consigli degli ordini. - 1. Il consiglio dell'ordine nazionale ed i consigli degli ordini provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessita' per il proprio funzionamento".