Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/04/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3576/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isidora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3576/2024 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Veruscha Glenda Polara;
e da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
Veruscha Glenda Polara;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, depositato in data 27.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I figli minori sono affidati in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre anche ai fini anagrafici;
la responsabilità genitoriale è affidata a entrambi i genitori in via solidale con gestione separata dell'ordinaria amministrazione;
2) La casa familiare cointestata, sita a Melegnano (MI) Via Otto Giugno 1859 n. 86, con tutti gli arredi e suppellettili viene assegnata alla sig.ra in quanto genitore collocatario, Parte_1 perché vi abiti esclusivamente con la prole e sino alla sua indipendenza economica e nel rispetto dell'art. 337 sexies c.c.; il padre lascerà a breve la casa coniugale -comunque entro inizio gennaio 2025- prelevando i soli effetti personali e quanto di comune accordo con la moglie;
da tale momento la signora comincerà a farsi carico in via esclusiva di Parte_1 tutte le utenze, con obbligo di celere voltura a proprio nome e spesa, nonché di sostenere le spese condominiali ordinarie e di manutenzione ordinaria dell'alloggio da gennaio 2025 in avanti;
spese straordinarie al 50% tra i proprietari;
Pag. 1
€300,00 (€150,00 per ciascuno di essi) somma che sarà versata via bonifico mensile e anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025, annualmente rivalutata in base agli indici Istat (prima rivalutazione gennaio 2026); in deroga a quanto previsto al punto 5, il padre rimborserà alla madre anche il 50% della retta per mensa scolastica di per tutto l'anno in corso, dietro esibizione di giustificativo di spesa;
Per_1
4) l'assegno unico universale erogato dall'INPS, attualmente pari a €467,00 mensili, verrà incassato totalmente dalla madre, e il padre si impegna a incrementare l'assegno di mantenimento nel futuro, fino ad un massimo di €233,50 aggiuntivi, a compensazione di eventuali e progressive riduzioni dell'importo dell'AUU erogato alla genitrice collocataria;
5) il padre si impegna a versare alla madre il 50% delle spese extra relative ai figli secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia
e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Pag. 2 6) entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano a domande di mantenimento reciproche;
Cont
7) le parti dichiarano di voler tenere aperto il c/c n. 490 in quanto vi risulta domiciliato l'addebito del mutuo cointestato, impegnandosi mensilmente per tempo (entro il 28 di ogni mese) a versare la metà rata di ciascuno, fino alla vendita della casa o a sua totale estinzione;
8) il padre avrà diritto di tenere con sé i figli a w.e. alternati dal venerdì, dopo il lavoro o all'uscita dalla scuola (a seconda dei turni lavorativi paterni) con accompagnamento alla domenica sera, a casa della madre, e almeno un paio di pomeriggi alla settimana dall'uscita dalla scuola o da fine lavoro (a seconda dei turni settimanali) sino a dopo cena, con onere di riaccompagamento a casa della madre;
con la possibilità di aumentare i pomeriggi di frequenza d'accordo con la signora . Parte_1
Per quanto riguarda le Festività natalizie e pasquali, le stesse, alternativamente di anno in anno, verranno gestite tra i genitori in considerazione dei turni di lavoro cercando di garantire la permanenza con ciascun genitore in modo paritetico con alternanza 24/30 dicembre - a partire con la mamma - e 31 dicembre /6 gennaio col papà, possibilmente permettendo al genitore che non trascorre il Natale coi figli di poterli vedere la sera della Vigilia o la mattina del Natale/ o la sera di Natale per scambiare i regali;
Durante le festività varie che cadono nel corso dell'anno ponti infra-annuali, primaverili e ricorrenze, compatibilmente con gli orari di lavoro di entrambi e le esigenze delle minori, verrà garantita l'alternanza dei genitori.
Nel corso delle ferie estive ogni genitore potrà passare con i figli tre settimane, con al massimo due settimane consecutive. I genitori si impegnano a concordare le ferie entro il 30.4 di ogni anno;
in ogni caso entrambi i genitori potranno presenziare alle partite di calcio allenamenti o altre competizioni sportive teatrali etc. dei figli anche nei giorni non di competenza;
il giorno di compleanno verrà trascorso con tutta la famiglia insieme”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. . Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Pag. 3 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Mediglia (MI) in data 13.06.2009, Pt_2 trascritto nei registri dello stato civile del Comune medesimo Atto n. 3, parte 2, serie A, anno 2009;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mediglia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Lodi, il 18/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
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