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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/10/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 15.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3662/2024 promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Cristina Corsini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castelvetro di Modena, Via Modena n. 55/C
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Avente ad oggetto: risoluzione contratto
Conclusioni delle parti: parte ricorrente all'udienza del 15.09.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiede e conclude come da note scritte che qui si intendono richiamate;
lette le conclusioni di parte ricorrente;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio Condannare Parte_1 CP_1 CP_1
al fine di ordinare l'immediato rilascio degli immobili oggetto
[...] del contratto e delle loro pertinenze liberi da persone e cose e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno, quantificato in €
12.476,00=, oltre una ulteriore somma da valutare e stabilire anche in via equitativa per l'impossibilità di utilizzo dell'immobile da parte della proprietaria, ovvero la minore o maggiore somma ritenuta di giustizia.
Nessuno si costituiva per parte convenuta che rimaneva, così, contumace.
La domanda della ricorrente è fondata e merita accoglimento.
E' documentale che la ricorrente, proprietaria delle unità immobiliari site in Palagano, via Roncopezzuolo, contraddistinte al Catasto
Fabbricati di detto Comune al Foglio 42, Particella 297 sub. 2 e
Particella 661 sub 2, nonché dei terreni siti in Palagano contraddistinti al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 48, Particella 78, Foglio
51, Particella 79, Foglio 51, Particella 81, nonché dell'unità immobiliare sita in Palageno, via Roncopezzuolo, contraddistinta nel
Catasto Fabbricati di detto Comune, al Foglio 42, Particella 835 (docc. nn. 1-2-3-4 ricorso), sottoscriveva con la convenuta in data 10.10.2018, ai sensi dell'art. 1523 c.c., un contratto preliminare di vendita a rate con riserva di proprietà di detti immobili fino all'integrale pagamento del prezzo (doc. n. 5 ricorso), che prevedeva la corresponsione al venditore da parte dell'acquirente di complessivi € 40.000,00=, da corrispondere in rate mensili di € 250,00= cadauna, a partire dal giorno di sottoscrizione del contratto medesimo, e fissando la data del rogito al
10.10.2020.
Sennonhè la data del rogito non veniva rispettata e a partire dalla fine del 2020 la convenuta non provvedeva più a versare le rate stabilite nel contratto preliminare, né a rimborsare le tasse e le imposte relative all'immobile e neppure a registrare il contratto presso gli Uffici pubblici.
Da ciò la richiesta di rilascio dell'immobile (doc. n. 7 ricorso), ma la convenuta continuava ad occupare l'immobile, nonostante il suo impegno a liberarlo entro febbraio 2022.
Al riguardo, parte ricorrente asserisce che, ad oggi, la convenuta ha accumulato dalla fine del 2020 a luglio 2024 rate per € 11.420,00=, a
Pag. 2 di 4 fronte effettuava soltanto degli sporadici pagamenti, in data 21/04/2022 di € 250,00=, in data 14/07/2022 di € 250,00=, in data 15/09/2022 di €
250,00=, in data 24/11/2022 di € 300,00=, per un totale di € 1.050,00=, restando a suo carico un debito di € 10.370,00= (doc. 13).
Inoltre, la ricorrente ha affrontato tutti gli esborsi relativi alle tasse sugli immobili, per complessivi € 2.106,00= (doc. n. 14 ricorso), senza usufruire di essi e nonostante le clausole contrattuali stabilivano che dette spese fossero a carico della promittente acquirente.
Viepiù che la convenuta ha preferito non costituirsi in giudizio e contrastare le deduzioni della ricorrente, la quale comunque nelle more del giudizio rinunciava alla domanda di condanna al rilascio dell'immobile, in quanto esso veniva restituito dalla convenuta, anche se non è dato sapersi in quale data.
La convenuta è tenuta, pertanto, a corrispondere alla CP_1 ricorrente una indennità di occupazione sine titulo dell'immobile, avendo impedito il diritto di godimento e di disporre del proprio immobile, così come previsto dalla giurisprudenza di legittimità per la quale “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo” (Cass. Civ. n.
6909/2025).
Sul quantum, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale per il quale
“in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita, di cui il proprietario chiede il risarcimento, non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso
è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (Cass. Civ. n.
19849/2024), pare equo determinarlo, in mancanza della data precisa
Pag. 3 di 4 del rilascio e tenuto conto della documentazione agli atti, nella somma richiesta di € 12.476,00=, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3662/2024 R.G.:
- condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di € 12.476,00=, oltre interessi dalla domanda al saldo, ai sensi di cui in motivazione;
- condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di €
1.700,00=, oltre accessori.
Modena, 14 ottobre 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 15.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3662/2024 promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Cristina Corsini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castelvetro di Modena, Via Modena n. 55/C
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Avente ad oggetto: risoluzione contratto
Conclusioni delle parti: parte ricorrente all'udienza del 15.09.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiede e conclude come da note scritte che qui si intendono richiamate;
lette le conclusioni di parte ricorrente;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio Condannare Parte_1 CP_1 CP_1
al fine di ordinare l'immediato rilascio degli immobili oggetto
[...] del contratto e delle loro pertinenze liberi da persone e cose e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno, quantificato in €
12.476,00=, oltre una ulteriore somma da valutare e stabilire anche in via equitativa per l'impossibilità di utilizzo dell'immobile da parte della proprietaria, ovvero la minore o maggiore somma ritenuta di giustizia.
Nessuno si costituiva per parte convenuta che rimaneva, così, contumace.
La domanda della ricorrente è fondata e merita accoglimento.
E' documentale che la ricorrente, proprietaria delle unità immobiliari site in Palagano, via Roncopezzuolo, contraddistinte al Catasto
Fabbricati di detto Comune al Foglio 42, Particella 297 sub. 2 e
Particella 661 sub 2, nonché dei terreni siti in Palagano contraddistinti al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 48, Particella 78, Foglio
51, Particella 79, Foglio 51, Particella 81, nonché dell'unità immobiliare sita in Palageno, via Roncopezzuolo, contraddistinta nel
Catasto Fabbricati di detto Comune, al Foglio 42, Particella 835 (docc. nn. 1-2-3-4 ricorso), sottoscriveva con la convenuta in data 10.10.2018, ai sensi dell'art. 1523 c.c., un contratto preliminare di vendita a rate con riserva di proprietà di detti immobili fino all'integrale pagamento del prezzo (doc. n. 5 ricorso), che prevedeva la corresponsione al venditore da parte dell'acquirente di complessivi € 40.000,00=, da corrispondere in rate mensili di € 250,00= cadauna, a partire dal giorno di sottoscrizione del contratto medesimo, e fissando la data del rogito al
10.10.2020.
Sennonhè la data del rogito non veniva rispettata e a partire dalla fine del 2020 la convenuta non provvedeva più a versare le rate stabilite nel contratto preliminare, né a rimborsare le tasse e le imposte relative all'immobile e neppure a registrare il contratto presso gli Uffici pubblici.
Da ciò la richiesta di rilascio dell'immobile (doc. n. 7 ricorso), ma la convenuta continuava ad occupare l'immobile, nonostante il suo impegno a liberarlo entro febbraio 2022.
Al riguardo, parte ricorrente asserisce che, ad oggi, la convenuta ha accumulato dalla fine del 2020 a luglio 2024 rate per € 11.420,00=, a
Pag. 2 di 4 fronte effettuava soltanto degli sporadici pagamenti, in data 21/04/2022 di € 250,00=, in data 14/07/2022 di € 250,00=, in data 15/09/2022 di €
250,00=, in data 24/11/2022 di € 300,00=, per un totale di € 1.050,00=, restando a suo carico un debito di € 10.370,00= (doc. 13).
Inoltre, la ricorrente ha affrontato tutti gli esborsi relativi alle tasse sugli immobili, per complessivi € 2.106,00= (doc. n. 14 ricorso), senza usufruire di essi e nonostante le clausole contrattuali stabilivano che dette spese fossero a carico della promittente acquirente.
Viepiù che la convenuta ha preferito non costituirsi in giudizio e contrastare le deduzioni della ricorrente, la quale comunque nelle more del giudizio rinunciava alla domanda di condanna al rilascio dell'immobile, in quanto esso veniva restituito dalla convenuta, anche se non è dato sapersi in quale data.
La convenuta è tenuta, pertanto, a corrispondere alla CP_1 ricorrente una indennità di occupazione sine titulo dell'immobile, avendo impedito il diritto di godimento e di disporre del proprio immobile, così come previsto dalla giurisprudenza di legittimità per la quale “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo” (Cass. Civ. n.
6909/2025).
Sul quantum, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale per il quale
“in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita, di cui il proprietario chiede il risarcimento, non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso
è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (Cass. Civ. n.
19849/2024), pare equo determinarlo, in mancanza della data precisa
Pag. 3 di 4 del rilascio e tenuto conto della documentazione agli atti, nella somma richiesta di € 12.476,00=, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3662/2024 R.G.:
- condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di € 12.476,00=, oltre interessi dalla domanda al saldo, ai sensi di cui in motivazione;
- condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di €
1.700,00=, oltre accessori.
Modena, 14 ottobre 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 4 di 4