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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 09/06/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 163/2025 introdotta con ricorso depositato in data 12.02.2025 da
(C.F. ) nato a Parte_1 C.F._1
Guayaquil (Ecuador) il 26.10.1961 e residente in [...], in Contrada Palazzi
n. 34 e (C.F. nata a [...] Parte_2 C.F._2
Tronto il 24.06.1968 e residente in [...], in Contrada Palazzi n. 34, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rita Virgili;
Avente ad oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprimeva parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.02.2025, i ricorrenti sulla premessa che: - avevano contratto matrimonio concordatario in data 10/08/1995 in Castorano, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile dello stesso Comune di Castorano, optando per il regime patrimoniale della “separazione dei beni”;
- dall'unione matrimoniale erano nati due figli: , nata a [...] Persona_1
Benedetto del Tronto il 6.5.1998 ed attualmente residente in Milano alla Via
Padova; , nato a [...] il [...] e residente Persona_2
in Castorano alla Contrada Palazzi n 34;
- la casa coniugale, sita in Castorano alla Contrada Palazzi n. 34, era di proprietà della famiglia della ricorrente e, precisamente, ¼ di proprietà della SI.ra Parte_2
e ¾ della madre della medesima, SI.ra Parte_3
- la casa coniugale faceva parte di una maggiore proprietà costituita anche da terreni e, su una porzione degli stessi, era stato realizzato un maneggio, con annesso fabbricato. La proprietà era contraddistinta nel NCT del citato Comune di Castorano al foglio part. 140-49. Il maneggio in particolare era situato sulla particella 140 nonché su porzione della particella 49, così come meglio individuato, con il colore azzurro, nella planimetria che allegata al ricorso sotto la lettera A), in modo da costituirne parte integrante e sostanziale;
- la ricorrente precisava che era volontà propria e della madre Parte_2 Pt_3
procedere alla vendita della proprietà sita in Castorano alla Contrada
[...]
Palazzi 34, fatta eccezione per la porzione di terreno sopra indicata su cui era ubicato il maneggio;
la ricorrente precisava altresì che, al fine di definire al meglio gli accordi di separazione, aveva ottenuto la disponibilità della propria madre a concedere in comodato gratuito al SI. , la propria quota di proprietà Parte_1
su cui insiste il maneggio, come in appresso meglio specificato;
- con il decorso del tempo, erano insorte fra i coniugi insanabili divergenze che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, con udienza in trattazione scritta, di pronunciare separazione personale alle seguenti CONDIZIONI
- i coniugi vivranno separati, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- la casa coniugale viene assegnata alla SI.ra , che vi abiterà Parte_2
Per_ unitamente al figlio maggiorenne;
attesa la volontà espressa dalle SIg.re e di procedere alla vendita della proprietà, come precisato nelle Pt_2 Pt_3
premesse, si stabilisce sin d'ora e il SI. accetta, che, Parte_1
Per_ in caso di vendita, la SI.ra ed il figlio trasferiranno la propria Pt_2
residenza altrove, dandone notizia al ricorrente;
- per quanto riguarda il mantenimento del figlio maggiorenne , non ancora economicamente indipendente, il SI. , provvederà a Parte_1
contribuire al suo mantenimento, con versamento mensile da effettuarsi secondo le proprie possibilità, in favore della SI.ra che accetta;
Pt_2
- le spese straordinarie per il figlio, (mediche non mutuabili, scolastiche, attività sportive, vacanze etc.) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 %
e si stabilisce che dovranno essere preventivamente concordate solo quelle che esulano dalla normale vita quotidiana;
- a completamento degli accordi raggiunti dai coniugi nel presente ricorso, la ricorrente si impegna, in proprio e per conto della propria madre Parte_2
– che provvederà a confermare l'impegno -, a concedere al SI. Parte_3
l'uso e l'utilizzo della porzione di terreno e del Parte_1
fabbricato ivi esistente, adibiti a maneggio, secondo i termini che seguono: - contestualmente al deposito del ricorso di separazione verrà sottoscritto, fra le parti, contratto di comodato gratuito con il quale le SIg.re e Parte_2 Pt_3
concedono al SI. l'uso e l'utilizzo della
[...] Parte_1
porzione della maggior proprietà, su cui è ubicato il maneggio, e, precisamente, la particella 140 nonché porzione della particella 49, con annesso fabbricato, il tutto così come meglio individuato, con il colore azzurro, nella planimetria allegata al ricorso sotto la lettera A). Il contratto è strettamente connesso al ricorso di separazione e sottoposto quindi alla condizione che il ricorso sia accolto. Lo schema del contratto di comodato viene allegato al ricorso sotto la lettera B), sempre in modo da farne parte integrante e sostanziale. Al momento le porzioni di terreno adibite a maneggio non sono state separate dalla restante proprietà, per cui vengono identificate nella planimetria sopra citata e, poi, saranno oggetto di frazionamento nel momento in cui si procederà alla vendita di cui sopra.
- I ricorrenti dichiarano che per quanto riguarda i beni mobili gli stessi sono stati già divisi di comune accordo prima di questo atto.
- Per quanto possa occorrere, i ricorrenti dichiarano di non opporre alcun ostacolo al rilascio, a ciascuno di loro, di passaporto valido per l'espatrio.
Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale giudice relatore e fissava, per la comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 14.05.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Dott. Luigi Cirillo,
Presidente dell'intestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con provvedimento n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con
D.Lvo n. 149/2022, con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, la Dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento in quanto la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra le parti appaiono idonee a tutelare i loro rispettivi interessi.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi e alle Parte_2 Parte_1
condizioni concordate tra le parti sopra riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castorano (AP) in quanto il matrimonio è stato trascritto al Registro di Atti di Matrimonio di detto
Comune all'Anno 1995, Numero 3, Parte II, Serie A, Ufficio 1;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 6/6/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 163/2025 introdotta con ricorso depositato in data 12.02.2025 da
(C.F. ) nato a Parte_1 C.F._1
Guayaquil (Ecuador) il 26.10.1961 e residente in [...], in Contrada Palazzi
n. 34 e (C.F. nata a [...] Parte_2 C.F._2
Tronto il 24.06.1968 e residente in [...], in Contrada Palazzi n. 34, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rita Virgili;
Avente ad oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprimeva parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.02.2025, i ricorrenti sulla premessa che: - avevano contratto matrimonio concordatario in data 10/08/1995 in Castorano, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile dello stesso Comune di Castorano, optando per il regime patrimoniale della “separazione dei beni”;
- dall'unione matrimoniale erano nati due figli: , nata a [...] Persona_1
Benedetto del Tronto il 6.5.1998 ed attualmente residente in Milano alla Via
Padova; , nato a [...] il [...] e residente Persona_2
in Castorano alla Contrada Palazzi n 34;
- la casa coniugale, sita in Castorano alla Contrada Palazzi n. 34, era di proprietà della famiglia della ricorrente e, precisamente, ¼ di proprietà della SI.ra Parte_2
e ¾ della madre della medesima, SI.ra Parte_3
- la casa coniugale faceva parte di una maggiore proprietà costituita anche da terreni e, su una porzione degli stessi, era stato realizzato un maneggio, con annesso fabbricato. La proprietà era contraddistinta nel NCT del citato Comune di Castorano al foglio part. 140-49. Il maneggio in particolare era situato sulla particella 140 nonché su porzione della particella 49, così come meglio individuato, con il colore azzurro, nella planimetria che allegata al ricorso sotto la lettera A), in modo da costituirne parte integrante e sostanziale;
- la ricorrente precisava che era volontà propria e della madre Parte_2 Pt_3
procedere alla vendita della proprietà sita in Castorano alla Contrada
[...]
Palazzi 34, fatta eccezione per la porzione di terreno sopra indicata su cui era ubicato il maneggio;
la ricorrente precisava altresì che, al fine di definire al meglio gli accordi di separazione, aveva ottenuto la disponibilità della propria madre a concedere in comodato gratuito al SI. , la propria quota di proprietà Parte_1
su cui insiste il maneggio, come in appresso meglio specificato;
- con il decorso del tempo, erano insorte fra i coniugi insanabili divergenze che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, con udienza in trattazione scritta, di pronunciare separazione personale alle seguenti CONDIZIONI
- i coniugi vivranno separati, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- la casa coniugale viene assegnata alla SI.ra , che vi abiterà Parte_2
Per_ unitamente al figlio maggiorenne;
attesa la volontà espressa dalle SIg.re e di procedere alla vendita della proprietà, come precisato nelle Pt_2 Pt_3
premesse, si stabilisce sin d'ora e il SI. accetta, che, Parte_1
Per_ in caso di vendita, la SI.ra ed il figlio trasferiranno la propria Pt_2
residenza altrove, dandone notizia al ricorrente;
- per quanto riguarda il mantenimento del figlio maggiorenne , non ancora economicamente indipendente, il SI. , provvederà a Parte_1
contribuire al suo mantenimento, con versamento mensile da effettuarsi secondo le proprie possibilità, in favore della SI.ra che accetta;
Pt_2
- le spese straordinarie per il figlio, (mediche non mutuabili, scolastiche, attività sportive, vacanze etc.) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 %
e si stabilisce che dovranno essere preventivamente concordate solo quelle che esulano dalla normale vita quotidiana;
- a completamento degli accordi raggiunti dai coniugi nel presente ricorso, la ricorrente si impegna, in proprio e per conto della propria madre Parte_2
– che provvederà a confermare l'impegno -, a concedere al SI. Parte_3
l'uso e l'utilizzo della porzione di terreno e del Parte_1
fabbricato ivi esistente, adibiti a maneggio, secondo i termini che seguono: - contestualmente al deposito del ricorso di separazione verrà sottoscritto, fra le parti, contratto di comodato gratuito con il quale le SIg.re e Parte_2 Pt_3
concedono al SI. l'uso e l'utilizzo della
[...] Parte_1
porzione della maggior proprietà, su cui è ubicato il maneggio, e, precisamente, la particella 140 nonché porzione della particella 49, con annesso fabbricato, il tutto così come meglio individuato, con il colore azzurro, nella planimetria allegata al ricorso sotto la lettera A). Il contratto è strettamente connesso al ricorso di separazione e sottoposto quindi alla condizione che il ricorso sia accolto. Lo schema del contratto di comodato viene allegato al ricorso sotto la lettera B), sempre in modo da farne parte integrante e sostanziale. Al momento le porzioni di terreno adibite a maneggio non sono state separate dalla restante proprietà, per cui vengono identificate nella planimetria sopra citata e, poi, saranno oggetto di frazionamento nel momento in cui si procederà alla vendita di cui sopra.
- I ricorrenti dichiarano che per quanto riguarda i beni mobili gli stessi sono stati già divisi di comune accordo prima di questo atto.
- Per quanto possa occorrere, i ricorrenti dichiarano di non opporre alcun ostacolo al rilascio, a ciascuno di loro, di passaporto valido per l'espatrio.
Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale giudice relatore e fissava, per la comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 14.05.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Dott. Luigi Cirillo,
Presidente dell'intestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con provvedimento n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con
D.Lvo n. 149/2022, con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, la Dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento in quanto la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra le parti appaiono idonee a tutelare i loro rispettivi interessi.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi e alle Parte_2 Parte_1
condizioni concordate tra le parti sopra riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castorano (AP) in quanto il matrimonio è stato trascritto al Registro di Atti di Matrimonio di detto
Comune all'Anno 1995, Numero 3, Parte II, Serie A, Ufficio 1;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 6/6/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi