Sentenza breve 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 06/06/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 00769/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00716/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 716 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Ronzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Alberobello, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Nico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza R.G.N. 30 del 28.02.2025, resa dal Responsabile dell’Ufficio Patrimonio del Comune di Alberobello, Arc. Roberto Potenza, con la quale si ordinava al Sig. AF “ di provvedere all’immediato sgombero da persone e/o cose dell’immobile di proprietà comunale ripristinandolo alle condizioni originarie, occupato sine titulo , in via -OMISSIS-, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento ” (DOC. 1 – Ordinanza R.G.N. 30 del 28.02.2025 del Responsabile dell’Ufficio Patrimonio del Comune di Alberobello, Arc. Roberto Potenza);
di tutti gli atti precedenti, presupposti e connessi, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alberobello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Lorenzo Mennoia e uditi per le parti i difensori l'avv. Mario Ronzini, per il ricorrente, e l'avv. Anna Maria Nico, per il comune resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che con atto notificato il 2.5.2025 la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza di sgombero adottata dal Comune resistente e comunicatagli il 5.3.2025, allegando di occupare l’immobile da diversi anni con la tolleranza dell’Amministrazione, senza che mai questa avesse adottato provvedimenti ovvero proposto alternative per la riallocazione del ricorrente, soggetto fragile dal punto di vista economico ed in condizioni di salute gravi; ha allegato altresì, di aver partecipato ad un bando per l’ottenimento di un alloggio di Edilizia Pubblica e Popolare, conclusasi in senso a lui sfavorevole, e di vivere nell’immobile con la propria famiglia; ha dedotto la mancata comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di motivazione e la violazione dell’affidamento nonché il difetto di proporzionalità e di ragionevolezza nella condotta serbata dalla P.A.;
Premesso altresì, che si è costituita l’Amministrazione deducendo, in primo luogo, che l’immobile per il quale il ricorrente aveva anni prima partecipato al bando di edilizia popolare fosse diverso da quello oggetto dell’ordinanza di sgombero, trattandosi quest’ultimo di un manufatto “a trullo”, ubicato nel centro storico di Alberobello, peraltro oggetto di vincolo ope legis quale bene culturale, ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
Considerato che all’udienza camerale del 4.6.2024, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione dando avviso alle parti di possibile definizione con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto che il ricorso vada respinto in considerazione della pacifica occupazione abusiva dell’immobile in questione da parte del ricorrente, in quale – nonostante le condizioni di vita difficili, che necessitano di assistenza da parte della comunità di riferimento – non può vantare alcun affidamento legittimo rispetto alla tolleranza mostrata dalla P.A., essendo l’istante consapevole dell’illiceità della propria condotta occupativa di un bene immobile altrui;
Considerato altresì, anche con riguardo alla sussistenza della giurisdizione amministrativa, che l’immobile oggetto del provvedimento non è quello per cui aveva partecipato al bando, non sussistendo quindi alcun collegamento giuridicamente rilevante con la vicenda dell’assegnazione degli alloggi popolari;
Rilevato infine, che il provvedimento ha natura strettamente vincolata, potendo quindi superare ex art. 21- octies , comma 2 L. 241/1990 ss.mm. eventuali vizi formali, e che la condotta della P.A. non ha realizzato alcuno sviamento di potere nell’esercizio della funzione, in tesi manifestatosi in difetto di proporzionalità e ragionevolezza, proprio in considerazione dei sopralluoghi effettuati e delle altre attività materiali effettuate dall’Amministrazione prima della formale adozione del provvedimento impugnato, da cui è emersa l’assenza di minori o di altre particolari situazioni di vulnerabilità del ricorrente;
Considerato, infine, anche in un’ottica di bilanciamento di interessi e di ragionevolezza, che con il mantenimento dello status quo la parte continuerebbe a vivere in un immobile nemmeno in grado di assolvere dignitosamente la funzione abitativa e per cui, in ogni caso, la delibera di Giunta n. 126 del 30.11.2016, ha formalmente imposto pure una diversa destinazione, in particolare lo svolgimento di attività culturali-ricreative, mostre, esposizioni, ecc. in considerazione della localizzazione del bene e delle sue caratteristiche intrinseche;
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso vada respinto e che sussistano, in ogni caso, valide e opportune ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Lorenzo Mennoia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Mennoia | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.