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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/03/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 10497/2024
Oggi 26/03/2025 ad ore 9,45 sono comparsi:
Per , l'avv.to/gli avv.ti MONTANARI Parte_1
ALESSANDRO
nessuno Per Controparte_1
Drssa Valentina Currò Dossi in tirocinio
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
1 L'Avv. Montanari insiste per l'accoglimento dell'appello, discute la causa riportandosi ai propri scritti e rinuncia alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 26/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 10497/2024 tra le parti:
Appellante: , in persona del Sindaco pro- Parte_1 tempore, con l'Avv. MONTANARI ALESSANDRO
Appellato: contumace Controparte_1
Ritenuto in fatto e in diritto
appella la sentenza n. 18/2024 con cui il Giudice di Pace di Imola ha Parte_1 accolto l'opposizione di al verbale C2489 del 20.06.2023 elevato dalla Controparte_1 Polizia Locale di in quanto titolare del veicolo tg GH694TS e responsabile in solido Pt_1 per manovra di sorpasso di un altro autoveicolo che procedeva nello stesso di marcia in violazione della segnaletica verticale di divieto di sorpasso.
Secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe dovuto escludere che gli elementi addotti da potessero superare il valore di fede pubblica del verbale Controparte_1 opposto con riferimento all'estrinseco accertato dagli agenti operatori.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. Parte_1
regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_1
L'appello è fondato.
L'effettuazione di un sorpasso in violazione della segnaletica verticale di divieto di sorpasso è oggetto di un accertamento che non involge valutazioni da parte dei verbalizzanti, pertanto è munito dell'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 2700 cc e la sua contestazione nel giudizio di opposizione richiede la proposizione della querela di falso.
La querela non è stata proposta in primo grado e, dunque, la circostanza deve ritenersi provata. Inoltre, pure ammettendo che e il figlio non si trovassero a Controparte_1
3 il giorno dell'accertamento, ciò di per sé non esclude che un'altra persona potesse Pt_1 essere alla guida.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio devono dunque essere poste a carico di CP_1
tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria.
[...]
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) in riforma dell'appellata sentenza, rigetta l'opposizione di al Controparte_1 verbale C2489 del 20.06.2023 elevato dalla Polizia Locale di;
Pt_1
2) condanna a rifondere a le spese del giudizio Controparte_1 Parte_1 di primo grado, liquidate in euro 200,00 oltre spese generali, imposta e contributi;
3) condanna a rifondere a le spese del grado di Controparte_1 Parte_1 appello, liquidate in euro 400,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 26/03/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
4
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 10497/2024
Oggi 26/03/2025 ad ore 9,45 sono comparsi:
Per , l'avv.to/gli avv.ti MONTANARI Parte_1
ALESSANDRO
nessuno Per Controparte_1
Drssa Valentina Currò Dossi in tirocinio
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
1 L'Avv. Montanari insiste per l'accoglimento dell'appello, discute la causa riportandosi ai propri scritti e rinuncia alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 26/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 10497/2024 tra le parti:
Appellante: , in persona del Sindaco pro- Parte_1 tempore, con l'Avv. MONTANARI ALESSANDRO
Appellato: contumace Controparte_1
Ritenuto in fatto e in diritto
appella la sentenza n. 18/2024 con cui il Giudice di Pace di Imola ha Parte_1 accolto l'opposizione di al verbale C2489 del 20.06.2023 elevato dalla Controparte_1 Polizia Locale di in quanto titolare del veicolo tg GH694TS e responsabile in solido Pt_1 per manovra di sorpasso di un altro autoveicolo che procedeva nello stesso di marcia in violazione della segnaletica verticale di divieto di sorpasso.
Secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe dovuto escludere che gli elementi addotti da potessero superare il valore di fede pubblica del verbale Controparte_1 opposto con riferimento all'estrinseco accertato dagli agenti operatori.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. Parte_1
regolarmente citato, non si è costituito. Controparte_1
L'appello è fondato.
L'effettuazione di un sorpasso in violazione della segnaletica verticale di divieto di sorpasso è oggetto di un accertamento che non involge valutazioni da parte dei verbalizzanti, pertanto è munito dell'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 2700 cc e la sua contestazione nel giudizio di opposizione richiede la proposizione della querela di falso.
La querela non è stata proposta in primo grado e, dunque, la circostanza deve ritenersi provata. Inoltre, pure ammettendo che e il figlio non si trovassero a Controparte_1
3 il giorno dell'accertamento, ciò di per sé non esclude che un'altra persona potesse Pt_1 essere alla guida.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio devono dunque essere poste a carico di CP_1
tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria.
[...]
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) in riforma dell'appellata sentenza, rigetta l'opposizione di al Controparte_1 verbale C2489 del 20.06.2023 elevato dalla Polizia Locale di;
Pt_1
2) condanna a rifondere a le spese del giudizio Controparte_1 Parte_1 di primo grado, liquidate in euro 200,00 oltre spese generali, imposta e contributi;
3) condanna a rifondere a le spese del grado di Controparte_1 Parte_1 appello, liquidate in euro 400,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 26/03/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
4